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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/09/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 146/2023 RGC promossa
DA
- in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1
sede in Fano (PU) alla via Treves n. 9;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Giulani del Foro di Ancona, e con questi elettivamente domiciliata in Moie di AI IN (AN) alla via
Dante Aligheri n. 1, presso il suo studio;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- rag. , nata in [...] il [...]; Controparte_1
C.F.: ; C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Antonella Antoniello del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata con questa presso il suo studio in Pesaro al Piazzale
Matteotti n. 22;
(appellata – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 617/2022 del 13.09.2022 del Tribunale di Pesaro, resa
in procedimento n. 395/2020 RGC.
* * *
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la Parte_1
ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata solo
[...]
parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla medesima proposta nei confronti di . Controparte_1
Si è costituito nel grado l'appellata, per resistere all'impugnazione nonché per avanzare appello incidentale in ordine al maggior credito professionale dalla medesima vantato.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 10.12.2024.
pag. 2/8 La muove alla decisione gravata le censure che Parte_1
come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Si duole in primo luogo l'appellante del fatto che la sentenza impugnata abbia escluso che l'inadempimento contestato alla rag. – consistente nel CP_1
mancato deposito agli atti dei giudizi tributari di impugnazione degli accertamenti fiscali ricevuti, pendenti presso la CTP di Pesaro, della sentenza del Tribunale Penale di Pesaro con cui , n.q. di legale rapp.te Parte_2
p.t. della era stato assolto dalle imputazioni penali relative agli Parte_1
stessi fatti su cui si basavano gli accertamenti fiscali, con formula piena (“perché
il fatto non sussiste”) – avesse gravità tale da escludere completamente il diritto al compenso della medesima e incidesse invece, e soltanto, sulla quantificazione dell'effettivo compenso dovuto. Al contrario, deduce l'appellante, l'omessa produzione della sentenza in questione avrebbe certamente consentito l'accoglimento dei ricorsi tributari già in primo grado (e non invece in sede di appello, come poi avvenne, anche all'esito della produzione, in quel grado,
della sentenza penale in argomento). Con un secondo motivo di impugnazione,
conseguente al primo, osserva poi l'appellante che – accertato il grave inadempimento della professionista, tale da paralizzare il diritto al compenso da parte della stessa – la rag. avrebbe altresì dovuto essere CP_1
condannata al risarcimento dei danni derivati dal proprio inadempiente comportamento, fra cui le spese di lite cui la era stata Parte_1
pag. 3/8 condannata in virtù delle sentenze di primo grado della CTP di Pesaro, i costi sostenuti per la difesa in appello, i danni alla reputazione e all'immagine subiti per effetto del pignoramento – sulla base della decisione di primo grado poi riformata – dei conti correnti da parte dell' . Controparte_2
Costituendosi in giudizio, la rag. ha evidenziato le ragioni di rigetto CP_1
dell'appello e di conferma della decisione, non senza avanzare nei confronti della stessa appello incidentale per il riconoscimento dell'intero proprio credito professionale e la conseguente condanna della al pagamento Parte_1
anche del residuo dovuto. Osserva difatti la professionista appellata che la propria opera era consistita in una serie di argomentazioni e produzioni difensive in favore della che anche la Parte_1 Controparte_3
nell'accogliere gli appelli avverso le sentenze della CTP di Pesaro, aveva valorizzato e apprezzato, non senza criticare la decisione di primo grado. In
questo quadro, pertanto, la mancata produzione della sentenza assolutoria penale non si potrebbe valutare neppure come vero e proprio inadempimento professionale, attesa tra l'altro l'assoluta indipendenza del giudizio tributario rispetto a quello penale, come pure ribadito della CTR CP_3
L'impugnazione principale e quella incidentale possono essere congiuntamente esaminate;
la prima è fondata nei limiti di quanto di seguito chiarito.
Al contrario di quanto osservato dal Tribunale di Pesaro, si deve ritenere che la mancata produzione della sentenza penale di assoluzione agli atti dei due pag. 4/8 giudizi di primo grado dinanzi alla CTP di Pesaro abbia ragionevolmente potuto comprometterne l'esito. A prescindere di fatti dalla indubbia indipendenza del giudizio tributario rispetto a quello penale il punto – peraltro chiaramente spiegato in motivazione dalla – è che le Controparte_3
approfondite indagini condotte in sede penale circa i comportamenti
(essenzialmente relativi ad una contestata falsa fatturazione) ascritti alla responsabilità del legale rapp.te della hanno consentito di Parte_1
escludere in radice la sussistenza degli stessi, con conseguente demolizione del castello accusatorio approntato dagli uffici fiscali nell'occasione. E' ben vero che, come ancora chiarisce la CTR in motivazione, alla decisione di annullamento degli accertamenti fiscali impugnati si è pervenuti anche sulla base della documentazione e delle argomentazioni depositate agli atti del giudizio Tributario dalla difesa della ma è altrettanto vero che la Parte_1
produzione della sentenza penale di assoluzione di cui si tratta ha giuocato un ruolo evidente e fondamentale nel consentire l'accoglimento delle opposizioni agli accertamenti. E' dunque altamente verosimile che anche la CTP di Pesaro,
posta dinanzi alle risultanze degli accertamenti (definitivi) condotti in sede penale, si sarebbe ragionevolmente adeguata agli stessi, consentendo un esito completamente diverso dei giudizi già in primo grado. Né può ritenersi che la professionista fiscale non avrebbe potuto, con l'utilizzo di un minimo di diligenza, prefigurarsi un tale esito: è intuitivo ed evidente che una produzione pag. 5/8 di rilevanza tale come quella di cui si tratta – qualora nella disponibilità della professionista (il che non è contestato) – avrebbe certamente dovuto essere tempestivamente effettuata, nell'ottica della miglior cura degli interessi dell'assistito, cui ogni professionista è certamente tenuto. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'inadempimento consistito nella mancata produzione del documento in questione in primo grado deve ritenersi grave, oltrechè capace – all'esito di un giudizio prognostico ex ante – di provocare l'esito infausto del giudizio conseguito in quella sede. Poiché dunque secondo tale giudizio probabilistico il grave inadempimento della professionista ha seriamente pregiudicato la possibilità di una vittoria già in primo grado della nei giudizi fiscali di cui si tratta, l'eccezione di Parte_1
inadempimento da quest'ultima svolta in questa sede nei confronti della pretesa creditoria (per il pagamento dei propri crediti professionali) della è CP_1
pienamente fondata e in grado di paralizzare quest'ultima, e come tale deve essere integralmente accolta (cfr. Cass., 25464/2020).
Non vi è spazio, dunque, per il riconoscimento di alcun compenso in favore della professionista.
Quanto invece alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, come svolta in primo grado dalla e riproposta in questa sede di Parte_1
appello, deve esserne confermato il rigetto già ampiamente motivato in primo grado. L'appellante infatti non ha provato di aver subito alcun effettivo danno pag. 6/8 per il mancato accoglimento (solo) in primo grado delle opposizioni tributarie dalla medesima proposte. La condanna dell'opponente alle spese di lite pronunciata dalla CTP di Pesaro, difatti, è stata riformata sul punto dalla CTR
la quale ha chiaramente disposto la compensazione delle spese dell'intero giudizio, e pertanto in entrambi i gradi. Non vi è prova invece degli esborsi, da parte della delle spese sostenute per i giudizi in appello dinanzi Parte_1
alla CTR, mentre il danno alla reputazione dell'impresa conseguente ai pignoramenti dei conti correnti di seguito alle decisioni di primo grado,
oltrechè radicalmente non provato, appare anche assai genericamente dedotto
(al punto da non essere reiterato espressamente neppure nelle conclusioni dell'atto di appello).
Circa le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza, residuata anche all'esito dell'appello, può essere confermata anche in questo grado la relativa integrale compensazione.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, così provvede:
- Dichiara che nulla la deve a Parte_1 CP_1
a titolo di compenso professionale per i titoli di cui al decreto
[...]
ingiuntivo opposto;
pag. 7/8 - Conferma nel resto;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 146/2023 RGC promossa
DA
- in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1
sede in Fano (PU) alla via Treves n. 9;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Giulani del Foro di Ancona, e con questi elettivamente domiciliata in Moie di AI IN (AN) alla via
Dante Aligheri n. 1, presso il suo studio;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- rag. , nata in [...] il [...]; Controparte_1
C.F.: ; C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Antonella Antoniello del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata con questa presso il suo studio in Pesaro al Piazzale
Matteotti n. 22;
(appellata – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 617/2022 del 13.09.2022 del Tribunale di Pesaro, resa
in procedimento n. 395/2020 RGC.
* * *
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la Parte_1
ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata solo
[...]
parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla medesima proposta nei confronti di . Controparte_1
Si è costituito nel grado l'appellata, per resistere all'impugnazione nonché per avanzare appello incidentale in ordine al maggior credito professionale dalla medesima vantato.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 10.12.2024.
pag. 2/8 La muove alla decisione gravata le censure che Parte_1
come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Si duole in primo luogo l'appellante del fatto che la sentenza impugnata abbia escluso che l'inadempimento contestato alla rag. – consistente nel CP_1
mancato deposito agli atti dei giudizi tributari di impugnazione degli accertamenti fiscali ricevuti, pendenti presso la CTP di Pesaro, della sentenza del Tribunale Penale di Pesaro con cui , n.q. di legale rapp.te Parte_2
p.t. della era stato assolto dalle imputazioni penali relative agli Parte_1
stessi fatti su cui si basavano gli accertamenti fiscali, con formula piena (“perché
il fatto non sussiste”) – avesse gravità tale da escludere completamente il diritto al compenso della medesima e incidesse invece, e soltanto, sulla quantificazione dell'effettivo compenso dovuto. Al contrario, deduce l'appellante, l'omessa produzione della sentenza in questione avrebbe certamente consentito l'accoglimento dei ricorsi tributari già in primo grado (e non invece in sede di appello, come poi avvenne, anche all'esito della produzione, in quel grado,
della sentenza penale in argomento). Con un secondo motivo di impugnazione,
conseguente al primo, osserva poi l'appellante che – accertato il grave inadempimento della professionista, tale da paralizzare il diritto al compenso da parte della stessa – la rag. avrebbe altresì dovuto essere CP_1
condannata al risarcimento dei danni derivati dal proprio inadempiente comportamento, fra cui le spese di lite cui la era stata Parte_1
pag. 3/8 condannata in virtù delle sentenze di primo grado della CTP di Pesaro, i costi sostenuti per la difesa in appello, i danni alla reputazione e all'immagine subiti per effetto del pignoramento – sulla base della decisione di primo grado poi riformata – dei conti correnti da parte dell' . Controparte_2
Costituendosi in giudizio, la rag. ha evidenziato le ragioni di rigetto CP_1
dell'appello e di conferma della decisione, non senza avanzare nei confronti della stessa appello incidentale per il riconoscimento dell'intero proprio credito professionale e la conseguente condanna della al pagamento Parte_1
anche del residuo dovuto. Osserva difatti la professionista appellata che la propria opera era consistita in una serie di argomentazioni e produzioni difensive in favore della che anche la Parte_1 Controparte_3
nell'accogliere gli appelli avverso le sentenze della CTP di Pesaro, aveva valorizzato e apprezzato, non senza criticare la decisione di primo grado. In
questo quadro, pertanto, la mancata produzione della sentenza assolutoria penale non si potrebbe valutare neppure come vero e proprio inadempimento professionale, attesa tra l'altro l'assoluta indipendenza del giudizio tributario rispetto a quello penale, come pure ribadito della CTR CP_3
L'impugnazione principale e quella incidentale possono essere congiuntamente esaminate;
la prima è fondata nei limiti di quanto di seguito chiarito.
Al contrario di quanto osservato dal Tribunale di Pesaro, si deve ritenere che la mancata produzione della sentenza penale di assoluzione agli atti dei due pag. 4/8 giudizi di primo grado dinanzi alla CTP di Pesaro abbia ragionevolmente potuto comprometterne l'esito. A prescindere di fatti dalla indubbia indipendenza del giudizio tributario rispetto a quello penale il punto – peraltro chiaramente spiegato in motivazione dalla – è che le Controparte_3
approfondite indagini condotte in sede penale circa i comportamenti
(essenzialmente relativi ad una contestata falsa fatturazione) ascritti alla responsabilità del legale rapp.te della hanno consentito di Parte_1
escludere in radice la sussistenza degli stessi, con conseguente demolizione del castello accusatorio approntato dagli uffici fiscali nell'occasione. E' ben vero che, come ancora chiarisce la CTR in motivazione, alla decisione di annullamento degli accertamenti fiscali impugnati si è pervenuti anche sulla base della documentazione e delle argomentazioni depositate agli atti del giudizio Tributario dalla difesa della ma è altrettanto vero che la Parte_1
produzione della sentenza penale di assoluzione di cui si tratta ha giuocato un ruolo evidente e fondamentale nel consentire l'accoglimento delle opposizioni agli accertamenti. E' dunque altamente verosimile che anche la CTP di Pesaro,
posta dinanzi alle risultanze degli accertamenti (definitivi) condotti in sede penale, si sarebbe ragionevolmente adeguata agli stessi, consentendo un esito completamente diverso dei giudizi già in primo grado. Né può ritenersi che la professionista fiscale non avrebbe potuto, con l'utilizzo di un minimo di diligenza, prefigurarsi un tale esito: è intuitivo ed evidente che una produzione pag. 5/8 di rilevanza tale come quella di cui si tratta – qualora nella disponibilità della professionista (il che non è contestato) – avrebbe certamente dovuto essere tempestivamente effettuata, nell'ottica della miglior cura degli interessi dell'assistito, cui ogni professionista è certamente tenuto. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'inadempimento consistito nella mancata produzione del documento in questione in primo grado deve ritenersi grave, oltrechè capace – all'esito di un giudizio prognostico ex ante – di provocare l'esito infausto del giudizio conseguito in quella sede. Poiché dunque secondo tale giudizio probabilistico il grave inadempimento della professionista ha seriamente pregiudicato la possibilità di una vittoria già in primo grado della nei giudizi fiscali di cui si tratta, l'eccezione di Parte_1
inadempimento da quest'ultima svolta in questa sede nei confronti della pretesa creditoria (per il pagamento dei propri crediti professionali) della è CP_1
pienamente fondata e in grado di paralizzare quest'ultima, e come tale deve essere integralmente accolta (cfr. Cass., 25464/2020).
Non vi è spazio, dunque, per il riconoscimento di alcun compenso in favore della professionista.
Quanto invece alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, come svolta in primo grado dalla e riproposta in questa sede di Parte_1
appello, deve esserne confermato il rigetto già ampiamente motivato in primo grado. L'appellante infatti non ha provato di aver subito alcun effettivo danno pag. 6/8 per il mancato accoglimento (solo) in primo grado delle opposizioni tributarie dalla medesima proposte. La condanna dell'opponente alle spese di lite pronunciata dalla CTP di Pesaro, difatti, è stata riformata sul punto dalla CTR
la quale ha chiaramente disposto la compensazione delle spese dell'intero giudizio, e pertanto in entrambi i gradi. Non vi è prova invece degli esborsi, da parte della delle spese sostenute per i giudizi in appello dinanzi Parte_1
alla CTR, mentre il danno alla reputazione dell'impresa conseguente ai pignoramenti dei conti correnti di seguito alle decisioni di primo grado,
oltrechè radicalmente non provato, appare anche assai genericamente dedotto
(al punto da non essere reiterato espressamente neppure nelle conclusioni dell'atto di appello).
Circa le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza, residuata anche all'esito dell'appello, può essere confermata anche in questo grado la relativa integrale compensazione.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, così provvede:
- Dichiara che nulla la deve a Parte_1 CP_1
a titolo di compenso professionale per i titoli di cui al decreto
[...]
ingiuntivo opposto;
pag. 7/8 - Conferma nel resto;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
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