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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6231/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6231/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in AT (CT) Vico San Giovanni n. 30, C.F._1
presso lo studio dell'avv. SALEMI GRAZIA LUCIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nata AT (CT) il 30/09/1973, cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in AT (CT), Via San Francesco di Paola C.F._2
n. 3, presso lo studio dell'avv. OLIVERI BARBARA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti e versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con a AT (CT) in data 03/04/1997. Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 29/04/1996) e Persona_1 Per_2
(il 14/11/2003).
[...]
Il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla resistente con decreto di omologa della separazione consensuale n. 3431/2020 pronunciato da questo Tribunale il 25/06/2020, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
In ordine alle ulteriori condizioni, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di porre a carico della resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di Euro 200,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne collocato presso sé, non ancora autonomo economicamente in quanto Per_2
studente al quinto anno dell'Istituto alberghiero.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, ma opponendosi alla domanda spiegata dal ricorrente per il mantenimento in favore del figlio maggiorenne Per_2
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, nulla va disposto in ordine al mantenimento dei figli, in quanto entrambi maggiorenni ed autosufficienti e rileva, altresì,
che le parti hanno rinunciato a qualsiasi domanda di mantenimento tra di loro, avendo entrambi dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti in ordine all'immobile sito in AT (CT), Via Randazzo nn. 4/6, e degli obblighi reciproci che le parti hanno inteso assumere, da definire in separata sede.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a AT (CT) in data 03/04/1997 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello Stato Civile del Comune di AT (CT) dell'anno 1997, al N. 11 della Parte
I, alle condizioni specificate in motivazione;
3 compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 3 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6231/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in AT (CT) Vico San Giovanni n. 30, C.F._1
presso lo studio dell'avv. SALEMI GRAZIA LUCIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nata AT (CT) il 30/09/1973, cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in AT (CT), Via San Francesco di Paola C.F._2
n. 3, presso lo studio dell'avv. OLIVERI BARBARA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti e versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con a AT (CT) in data 03/04/1997. Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 29/04/1996) e Persona_1 Per_2
(il 14/11/2003).
[...]
Il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla resistente con decreto di omologa della separazione consensuale n. 3431/2020 pronunciato da questo Tribunale il 25/06/2020, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
In ordine alle ulteriori condizioni, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di porre a carico della resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di Euro 200,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne collocato presso sé, non ancora autonomo economicamente in quanto Per_2
studente al quinto anno dell'Istituto alberghiero.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, ma opponendosi alla domanda spiegata dal ricorrente per il mantenimento in favore del figlio maggiorenne Per_2
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, nulla va disposto in ordine al mantenimento dei figli, in quanto entrambi maggiorenni ed autosufficienti e rileva, altresì,
che le parti hanno rinunciato a qualsiasi domanda di mantenimento tra di loro, avendo entrambi dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti in ordine all'immobile sito in AT (CT), Via Randazzo nn. 4/6, e degli obblighi reciproci che le parti hanno inteso assumere, da definire in separata sede.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a AT (CT) in data 03/04/1997 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello Stato Civile del Comune di AT (CT) dell'anno 1997, al N. 11 della Parte
I, alle condizioni specificate in motivazione;
3 compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 3 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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