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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8004/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249013320488000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6445/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.8004/2024) per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.29520249013320488000, a lui notificato il 9/9/2024, contenente la richiesta di pagamento di euro 320,88 conseguente al mancato pagamento di cartella notificata in precedenza, più precisamente, il
17/1/2017.
Il contribuente ha notificato il ricorso presente all'Agenzia delle Entrate riscossione ed all'Assessorato dell'Economia della regione Sicilia, eccependo i seguenti vizi di invalidità dell'avviso suddetto:
mancata notifica degli atti presupposti;
difetto di motivazione;
esistenza di un fermo amministrativo sulla stessa vettura;
decadenza e o prescrizione del tributo richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si precisa, per quanto riguarda, l'avviso di intimazione, che l'agente della riscossione, procede ad esecuzione forzata , ai sensi dell'art.50 del DPR 602/1973, quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella .l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art.26 dello stesso decreto, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Tanto premesso, sia la regione Sicilia che l'ADER si sono costituite in giudizio, precisando la legittimità del proprio operato.
La regione Sicilia ha precisato, in particolare, quanto segue:
esistenza di notificazione di precedente cartella;
inesistenza del difetto di motivazione in quanto, per giurisprudenza ,per la congruità e sufficienza della motivazione, è sufficiente il riferimento ad una cartella, come nel caso in esame (Cassaz. ord.21065 del
4/7/2024);
irrilevanza della presenza di un fermo sulla vettura poiché il medesimo provvedimento non esplica alcun effetto ai fini della sospensione dell'obbligo tributario , trattandosi di una misura di carattere afflittivo che non sottrae al contribuente la proprietà del bene (Corte Cost. sentenza n.47 del 2/3/2017).
Per quanto riguarda la prescrizione , l'ADER ha dimostrato che la medesima non è sussistita data l'esistenza di molteplici atti interruttivi della stessa e, più precisamente, i seguenti:
avviso di intimazione dell'1/4/2019;
presentazione , in data 29/4/2019, di richiesta di definizione agevolata;
parziali pagamenti ,effettuati in data 31/7/2019 e 29/11/2023.
In ogni caso, la presentazione della definizione suddetta, nonché i versamenti eseguiti dimostrano l'esistenza di precedenti atti prodromici all'avviso di intimazione contestato.
Per quanto detto, questo Giudice rigetta il ricorso del contribuente.
P.Q.M.
Questo Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8004/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249013320488000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6445/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.8004/2024) per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.29520249013320488000, a lui notificato il 9/9/2024, contenente la richiesta di pagamento di euro 320,88 conseguente al mancato pagamento di cartella notificata in precedenza, più precisamente, il
17/1/2017.
Il contribuente ha notificato il ricorso presente all'Agenzia delle Entrate riscossione ed all'Assessorato dell'Economia della regione Sicilia, eccependo i seguenti vizi di invalidità dell'avviso suddetto:
mancata notifica degli atti presupposti;
difetto di motivazione;
esistenza di un fermo amministrativo sulla stessa vettura;
decadenza e o prescrizione del tributo richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si precisa, per quanto riguarda, l'avviso di intimazione, che l'agente della riscossione, procede ad esecuzione forzata , ai sensi dell'art.50 del DPR 602/1973, quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella .l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art.26 dello stesso decreto, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Tanto premesso, sia la regione Sicilia che l'ADER si sono costituite in giudizio, precisando la legittimità del proprio operato.
La regione Sicilia ha precisato, in particolare, quanto segue:
esistenza di notificazione di precedente cartella;
inesistenza del difetto di motivazione in quanto, per giurisprudenza ,per la congruità e sufficienza della motivazione, è sufficiente il riferimento ad una cartella, come nel caso in esame (Cassaz. ord.21065 del
4/7/2024);
irrilevanza della presenza di un fermo sulla vettura poiché il medesimo provvedimento non esplica alcun effetto ai fini della sospensione dell'obbligo tributario , trattandosi di una misura di carattere afflittivo che non sottrae al contribuente la proprietà del bene (Corte Cost. sentenza n.47 del 2/3/2017).
Per quanto riguarda la prescrizione , l'ADER ha dimostrato che la medesima non è sussistita data l'esistenza di molteplici atti interruttivi della stessa e, più precisamente, i seguenti:
avviso di intimazione dell'1/4/2019;
presentazione , in data 29/4/2019, di richiesta di definizione agevolata;
parziali pagamenti ,effettuati in data 31/7/2019 e 29/11/2023.
In ogni caso, la presentazione della definizione suddetta, nonché i versamenti eseguiti dimostrano l'esistenza di precedenti atti prodromici all'avviso di intimazione contestato.
Per quanto detto, questo Giudice rigetta il ricorso del contribuente.
P.Q.M.
Questo Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese.