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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Caterina di Martino - Consigliere - relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2765/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 4125/2021, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 17.12.2021 e pendente
TRA
(c.f.: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Caserta (CE), alla via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti apposta in calce all'atto d'appello – dall'avv. Michele Pascarella (c.f.: ); C.F._1
APPELLANTE
E
(n.q. di Controparte_1 Controparte_2
(c.f.: con sede legale in Caserta (CE) al viale Lincoln, n. 69, costituitasi in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura alle liti apposta in calce alla “comparsa di costituzione” in appello – dall'avv. Francesco Picazio (c.f.:
; APPELLATA C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con una citazione notificata il 27.11.2018 l' proponeva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 2357/2018, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'11.10.2018, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore dell' a titolo di società mandataria del CP_1
1 nell'ambito del contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulato il Controparte_2
26.1.2017 tra la quale soggetto aggregatore, il e l' CP_1 Controparte_2 [...]
, dell'importo di € 16.999,27, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza Pt_2 contrattuale (1.5.2018) sino al saldo, a titolo di saldo impagato delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale, relative alla branca patologia clinica, rese dal nel terzo e CP_2 quarto trimestre dell'esercizio 2017, per cui aveva emesso le fatture n. 10 del 9.10.2017 (prestazioni di settembre 2017), n. 11 dell'8.11.2017 (prestazioni di ottobre 2017) e n. 12 del 5.12.2017
(prestazioni di novembre 2017).
A tal proposito eccepiva:
- in via preliminare, il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.;
- nel merito, la non debenza delle somme stante il superamento del tetto di spesa relativo alla branca di patologia clinica, come si evinceva dalla determina dirigenziale n. 3776 del 18.5.2018 in cui, per quel che qui rileva, per il terzo trimestre 2017, veniva applicata una R.T.U. complessiva dell'
8,7904%, mentre per il quarto trimestre 2017, veniva applicata una RTU complessiva del 3,2829%, sicché l'ente sanitario aveva richiesto al l'emissione delle relative note di credito con Pt_3 riferimento agli importi da decurtare.
Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
1.2. Si costituiva la con una comparsa depositata il 27.2.2019 (si riporta di Controparte_1 seguito la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata) che “oltre a ribadire la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziava come parte opponente non avesse fornito alcuna valida prova idonea a dimostrate l'intervenuto superamento del tetto di spesa, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
1.3. Con sentenza n. 4125/2021, pubblicata il 17.12.2021, il Tribunale rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 5432/2017, già reso esecutivo con ordinanza del
6.4.2019 e condannava parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
In particolare:
- stabiliva la sussistenza della giurisdizione del G.O. e non del G.A., in quanto la controversia riguardava il pagamento di prestazioni sanitarie “senza coinvolgere una verifica sull'esercizio del potere autoritativo dell'amministrazione”;
- affermava che “il creditore ha dato prova della sussistenza della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria, producendo altresì il contratto posto a fondamento della pretesa”, peraltro anche in assenza di precipua contestazione da parte dell'opponente dell'esecuzione delle prestazioni e del loro ammontare pattuito;
2 - con riferimento all'onere della prova delle circostanze dedotte nel giudizio, affermava che Part spettava alla debitrice a dimostrazione dell'avvenuto superamento del tetto di spesa trattandosi di un fatto impeditivo;
- a tal proposito, riteneva che la debitrice non avesse provato l'effettivo superamento del tetto di spesa “che non può ritenersi emergente dalle dichiarazioni unilaterali dell'opponente, ritualmente contestate dall'opposta”. Inoltre, per il Tribunale “i monitoraggi previsti dagli artt. 5 e 6 del contratto non risulta provato che siano pervenuti all'opponente rispetto ai singoli periodi analizzati con conseguente inutilizzabilità da parte dell'opponente”. Quindi, in definitiva l'onere della prova circa il fatto impeditivo contestato non era stato correttamente espletato “non essendo indicato né prodotto un prospetto da cui desumere la specifica percentuale di contribuzione dell'opponente nel superamento del tetto tariffario applicato (non ricavandosi la percentuale di contributo di sforamento di ciascun Centro che andrebbe calcolata in relazione alla prestazioni erogate da ogni singolo centro
e non in modo lineare e matematico) e ciò anche a fronte delle specifiche contestazioni mosse sul punto da parte opposta”.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto di citazione notificato Parte_2 il 15.6.2022, formulando all'uopo tre motivi di appello.
Orbene, con il primo ha censurato la pronuncia di prime cure per aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario anziché quella del giudice amministrativo, deducendo che laddove
“la contestazione e la violazione dei limiti di spesa, comporta ed include un sindacato sui poteri autoritativi della P.A. che rientra necessariamente ed inderogabilmente nella giurisdizione del
Giudice Amministrativo”.
Con il secondo, invece, ha contestato che il Tribunale aveva altresì errato nel non riconoscere l'applicazione della RTU, in quanto non aveva considerato che “i limiti/tetti di spesa oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo, sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria” sicché dovrebbe operare un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 191 d.lgs. 267/2000 con esclusione dell'obbligo di Parte pagamento a carico dell' Tale circostanza, riguardando la validità e la riconoscibilità della prestazione, avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale e quest'ultimo, anche mediante una CTU, avrebbe dovuto accertare in quale misura vi fossero state prestazioni eccedenti il limite di spesa e, quindi, prive di copertura finanziaria, nonché la RTU da applicarsi, che per l'appellante avrebbe portato “ad accertare la sussistenza e l'obbligo della opposta all'emissione di note di credito notevolmente superiori all'indebito importo a saldo di cui al decreto ingiuntivo opposto, con conseguente posizione debitoria e non creditoria della società opposta”. Ha poi eccepito che l' Pt_4
3
[...] aveva dimostrato il superamento del tetto di spesa e la conseguente RTU da applicarsi, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la documentazione depositata “non può definirsi semplicisticamente unilaterale e non idonea visto che tale attività documentale è prevista, Part regolamentata e riconosciuta dallo stesso contratto sottoscritto”. Infine, ha affermato che l' veva rispettato le norme e le indicazioni del Tavolo Tecnico “atteso che [...] come chiaramente emerge dall'art. 6 del contratto stipulato il tavolo tecnico ha funzione solo di monitoraggio e propositiva ma non vincolante (può formulare proposte che però non sono vincolanti)”. Part Con il terzo e ultimo motivo, invece, l' ha dedotto che quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello esposti, anche la statuizione sulle spese andava riformata.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata (e del decreto ingiuntivo opposto, oggetto di causa: D.I. n. 2357/2018), per i motivi di cui al punto IV) del presente atto di appello;
2) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto di appello, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar
Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza
n. 4125/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2357/2018) e la condanna della opposta – (soc. mand. CP_1 [...]
ovvero il - alla restituzione di tutte le (eventuali) somme Controparte_2 Controparte_2 incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II) e III) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 4125/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, compresi Pt_5 gli accessori, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2357/2018) e la condanna della opposta – (soc. mand. ovvero il CP_1 Controparte_2 Controparte_2
- alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate
[...] dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria
4 dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio
15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
2.2. Si è costituita tardivamente, con comparsa depositata il 22.11.2022, la Controparte_1
(quale società mandataria del , eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque resistendo nel merito ai motivi formulati dall'appellante, deducendone l'infondatezza. Infine, ha così concluso: “1) In via preliminare, rigettare la istanza di sospensione della sentenza;
2) In via preliminare, rigettare l'appello in quanto inammissibile;
3) Rigettare l'appello in quando infondato in fatto e in diritto;
4) condanna alle spese processuali del giudizio con distrazione all'avv. Francesco Picazio”.
2.3. All'udienza del 20.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato,
l'appello è ammissibile. Benché lo stesso sia eccessivamente prolisso, è comunque possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame dei motivi di appello, va rilevato che è infondato il primo motivo, relativo alla giurisdizione.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della S.C. secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in Part Part condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata
5 Part dalla;
in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni
o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così
Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge. Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa. Part 3.1. È invece parzialmente fondato il secondo motivo d'appello, con cui l' a contestato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata l'eccezione sollevata Part dall' econdo cui non era dovuta la somma richiesta per superamento del tetto di spesa.
In proposito, il Tribunale ha rilevato che il superamento del tetto di spesa non era stato provato non potendosi ritenere sufficienti le dichiarazioni unilaterali dell'opponente; inoltre, per il Tribunale
i monitoraggi previsti dagli artt. 5 e 6 del contratto non erano pervenuti all'opponente sicché erano inutilizzabili;
infine, dalla documentazione depositata non sarebbe emerso “un prospetto da cui desumere la specifica percentuale di contribuzione dell'opponente nel superamento del tetto tariffario applicato” sicché “l'omessa prova di espletamento del corretto iter preclude di per sé ogni efficacia del così accertato sforamento con conseguente inopponibilità all'opponente dell'eccepito superamento del tetto di spesa”.
Tali conclusioni non sono condivisibili.
A tal proposito, non vi è dubbio che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore - costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass.
23324/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, l'ente ha adempiuto a tale onere depositando la determinazione dirigenziale n. 3776 del 18.5.2018, avente ad oggetto il Consuntivo – Liquidazione saldo 2017 –
Branca di Patologia Clinica, che dà atto dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e contiene
6 l'indicazione della regressione tariffaria da applicare ai vari centri per la branca di patologia clinica e in particolare, come si desume dal prospetto allegato alla determinazione, alla È CP_1 evidente che tale documento non può essere considerato né come documentazione interna né come Part dichiarazione unilaterale, bensì è un atto autoritativo emesso dall' Dunque, per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la avrebbe dovuto provvedere CP_1 ad impugnarlo innanzi al G.A. Deve aggiungersi che, anche ove volesse prescindersi da tale aspetto, la società appellata avrebbe dovuto contestarne compiutamente il contenuto con specifiche deduzioni e non limitarsi a sostenere genericamente la carenza di prova di quanto affermato nello stesso, dal momento che certamente può accedere alla conoscenza di elementi idonei a consentire una compiuta contestazione dei dati riportati, come il numero di prestazioni relative alla branca oggetto della R.T.U. effettivamente svolte e di altri. Ciò a maggior ragione ove si consideri che nella determina dirigenziale n. 3776 del 18.5.2018 vengono indicati i fatturati dei singoli trimestri per la macroarea patologia clinica, oltre ai singoli importi calcolati per le singole mensilità relativi all'applicazione della R.T.U. contrattualmente prevista.
3.2. Ancora, sono altresì prive di pregio le contestazioni della circa il mancato rispetto CP_1 delle prescrizioni contrattuali in materia di monitoraggi e comunicazioni dell'andamento della spesa, Part nonché della presunta illegittimità del processo di formazione della R.T.U. eccepita dall'
A tal proposito - come già affermato in numerose sentenze di questa Corte - la giurisprudenza sia amministrativa sia civile è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa.
Anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del Tavolo
Tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012). Ulteriormente, la S.C. ha affermato che: “in tema di attività sanitaria Part esercitata in regime di accreditamento, l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate,
7 le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale”
(Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione). Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido indipendentemente dalla tempestività dell'attività di monitoraggio e del rispetto delle relative scadenze. Parte 3.3. Ulteriormente, sono prive di pregio le deduzioni dell'appellata secondo cui l' avrebbe Parte dovuto produrre, contestualmente alla determina dell' suddetta recante la RTU, anche prova dell'attività del Tavolo Tecnico di cui all'art. 6 del contratto e i conteggi relativi alla quota di RTU attribuita alla struttura privata. Ciò perché, posto che eventuali errori nei conteggi avrebbero dovuto essere contestati nelle sedi amministrative, tali deduzioni non negano che l'attività del tavolo tecnico sia stata svolta, lasciando incontestata tale circostanza.
3.4. Ogni altra questione resta assorbita.
3.5. Dunque, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che risulta provata l'applicazione della
R.T.U. ai trimestri qui considerati, ossia il terzo e il quarto dell'esercizio 2017, tuttavia, a differenza di quanto affermato dall'appellante secondo cui gli importi decurtati sarebbero maggiori di quelli rivendicati, si rileva che dal prospetto allegato alla determinazione dirigenziale n. 3776/2018 gli importi decurtati a titolo di R.T.U. per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 sono complessivamente pari ad € 8.244,44 (di cui € 5.352,13 per il mese di settembre, € 1.836,37 per il mese di ottobre ed € 1.055,94 per il mese di novembre) dunque inferiori alla somma inizialmente ingiunta. Pertanto, alla deve essere riconosciuto l'importo di € 8.754,83. CP_1
4. L'accoglimento di tale motivo permette logicamente di accogliere anche il terzo motivo sulla riforma della statuizione sulle spese. Tenuto conto che la decisione sulle spese è una conseguenza della decisione di merito, la riforma di quest'ultima, ancorché con riferimento ad un parziale riconoscimento degli importi rivendicati, determina una condanna dell'appellante principale alla rifusione delle spese sia del primo grado sia del secondo.
5. Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata ritenendo non dovuta la somma di € 16.999,27, in ragione della R.T.U., da decurtare proporzionalmente su ciascuna fattura azionata. Sicché, l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo n. 2357/2018 Parte revocato e l' condannata a pagare alla (quale società mandataria del CP_1 [...]
la somma di € 8.754,83 (€ 16.999,27 – € 8.244,44), oltre gli interessi moratori di cui Controparte_2 al D. Lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
6. Per quanto concerne, invece, la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione Part della sentenza di primo grado, avendo l' all'uopo documentato tale pagamento, dalla riforma parziale della sentenza deriva la condanna della alla restituzione delle maggiori somme CP_1 percepite, rispetto a quelle riconosciute in questa sede, in esecuzione della sentenza di primo grado.
8 7. Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale, l' va Parte_2 condannata a rifondere alla le spese di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione in CP_1 favore dell'avv. Francesco Picazio dichiaratosi distrattario, spese che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate secondo i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore del decisum
(da collocare nello scaglione da € 5.200,01 ad € 260.000,00), nei seguenti importi
- di € 3.450,00, per il primo grado del giudizio, di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Francesco Picazio per dichiarazione di anticipo fattane;
- di € 3.967,50 per il secondo grado, di cui € 3.450,00 per compensi, € 517,50 per il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Francesco Picazio per dichiarazione di anticipo fattane.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti Parte_2 della (n.q. di società mandataria del avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 4125/2021, pubblicata il 17.12.2021, così provvede:
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte l'opposizione proposta dall' , revoca il decreto ingiuntivo e condanna l' al pagamento, in Parte_2 Parte_2 favore della (n.q. di società mandataria del , della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 8.754,83, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
2. condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, , che Parte_2 liquida, per il primo grado di giudizio, in € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti;
per il secondo grado di giudizio, in € 3.450,00 per compensi ed €
517,50 per spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Picazio dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Caterina di Martino - Consigliere - relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2765/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 4125/2021, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 17.12.2021 e pendente
TRA
(c.f.: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Caserta (CE), alla via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti apposta in calce all'atto d'appello – dall'avv. Michele Pascarella (c.f.: ); C.F._1
APPELLANTE
E
(n.q. di Controparte_1 Controparte_2
(c.f.: con sede legale in Caserta (CE) al viale Lincoln, n. 69, costituitasi in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura alle liti apposta in calce alla “comparsa di costituzione” in appello – dall'avv. Francesco Picazio (c.f.:
; APPELLATA C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con una citazione notificata il 27.11.2018 l' proponeva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 2357/2018, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'11.10.2018, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore dell' a titolo di società mandataria del CP_1
1 nell'ambito del contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulato il Controparte_2
26.1.2017 tra la quale soggetto aggregatore, il e l' CP_1 Controparte_2 [...]
, dell'importo di € 16.999,27, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza Pt_2 contrattuale (1.5.2018) sino al saldo, a titolo di saldo impagato delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale, relative alla branca patologia clinica, rese dal nel terzo e CP_2 quarto trimestre dell'esercizio 2017, per cui aveva emesso le fatture n. 10 del 9.10.2017 (prestazioni di settembre 2017), n. 11 dell'8.11.2017 (prestazioni di ottobre 2017) e n. 12 del 5.12.2017
(prestazioni di novembre 2017).
A tal proposito eccepiva:
- in via preliminare, il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.;
- nel merito, la non debenza delle somme stante il superamento del tetto di spesa relativo alla branca di patologia clinica, come si evinceva dalla determina dirigenziale n. 3776 del 18.5.2018 in cui, per quel che qui rileva, per il terzo trimestre 2017, veniva applicata una R.T.U. complessiva dell'
8,7904%, mentre per il quarto trimestre 2017, veniva applicata una RTU complessiva del 3,2829%, sicché l'ente sanitario aveva richiesto al l'emissione delle relative note di credito con Pt_3 riferimento agli importi da decurtare.
Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
1.2. Si costituiva la con una comparsa depositata il 27.2.2019 (si riporta di Controparte_1 seguito la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata) che “oltre a ribadire la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziava come parte opponente non avesse fornito alcuna valida prova idonea a dimostrate l'intervenuto superamento del tetto di spesa, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
1.3. Con sentenza n. 4125/2021, pubblicata il 17.12.2021, il Tribunale rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 5432/2017, già reso esecutivo con ordinanza del
6.4.2019 e condannava parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
In particolare:
- stabiliva la sussistenza della giurisdizione del G.O. e non del G.A., in quanto la controversia riguardava il pagamento di prestazioni sanitarie “senza coinvolgere una verifica sull'esercizio del potere autoritativo dell'amministrazione”;
- affermava che “il creditore ha dato prova della sussistenza della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria, producendo altresì il contratto posto a fondamento della pretesa”, peraltro anche in assenza di precipua contestazione da parte dell'opponente dell'esecuzione delle prestazioni e del loro ammontare pattuito;
2 - con riferimento all'onere della prova delle circostanze dedotte nel giudizio, affermava che Part spettava alla debitrice a dimostrazione dell'avvenuto superamento del tetto di spesa trattandosi di un fatto impeditivo;
- a tal proposito, riteneva che la debitrice non avesse provato l'effettivo superamento del tetto di spesa “che non può ritenersi emergente dalle dichiarazioni unilaterali dell'opponente, ritualmente contestate dall'opposta”. Inoltre, per il Tribunale “i monitoraggi previsti dagli artt. 5 e 6 del contratto non risulta provato che siano pervenuti all'opponente rispetto ai singoli periodi analizzati con conseguente inutilizzabilità da parte dell'opponente”. Quindi, in definitiva l'onere della prova circa il fatto impeditivo contestato non era stato correttamente espletato “non essendo indicato né prodotto un prospetto da cui desumere la specifica percentuale di contribuzione dell'opponente nel superamento del tetto tariffario applicato (non ricavandosi la percentuale di contributo di sforamento di ciascun Centro che andrebbe calcolata in relazione alla prestazioni erogate da ogni singolo centro
e non in modo lineare e matematico) e ciò anche a fronte delle specifiche contestazioni mosse sul punto da parte opposta”.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto di citazione notificato Parte_2 il 15.6.2022, formulando all'uopo tre motivi di appello.
Orbene, con il primo ha censurato la pronuncia di prime cure per aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario anziché quella del giudice amministrativo, deducendo che laddove
“la contestazione e la violazione dei limiti di spesa, comporta ed include un sindacato sui poteri autoritativi della P.A. che rientra necessariamente ed inderogabilmente nella giurisdizione del
Giudice Amministrativo”.
Con il secondo, invece, ha contestato che il Tribunale aveva altresì errato nel non riconoscere l'applicazione della RTU, in quanto non aveva considerato che “i limiti/tetti di spesa oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo, sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria” sicché dovrebbe operare un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 191 d.lgs. 267/2000 con esclusione dell'obbligo di Parte pagamento a carico dell' Tale circostanza, riguardando la validità e la riconoscibilità della prestazione, avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale e quest'ultimo, anche mediante una CTU, avrebbe dovuto accertare in quale misura vi fossero state prestazioni eccedenti il limite di spesa e, quindi, prive di copertura finanziaria, nonché la RTU da applicarsi, che per l'appellante avrebbe portato “ad accertare la sussistenza e l'obbligo della opposta all'emissione di note di credito notevolmente superiori all'indebito importo a saldo di cui al decreto ingiuntivo opposto, con conseguente posizione debitoria e non creditoria della società opposta”. Ha poi eccepito che l' Pt_4
3
[...] aveva dimostrato il superamento del tetto di spesa e la conseguente RTU da applicarsi, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la documentazione depositata “non può definirsi semplicisticamente unilaterale e non idonea visto che tale attività documentale è prevista, Part regolamentata e riconosciuta dallo stesso contratto sottoscritto”. Infine, ha affermato che l' veva rispettato le norme e le indicazioni del Tavolo Tecnico “atteso che [...] come chiaramente emerge dall'art. 6 del contratto stipulato il tavolo tecnico ha funzione solo di monitoraggio e propositiva ma non vincolante (può formulare proposte che però non sono vincolanti)”. Part Con il terzo e ultimo motivo, invece, l' ha dedotto che quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello esposti, anche la statuizione sulle spese andava riformata.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata (e del decreto ingiuntivo opposto, oggetto di causa: D.I. n. 2357/2018), per i motivi di cui al punto IV) del presente atto di appello;
2) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto di appello, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar
Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza
n. 4125/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2357/2018) e la condanna della opposta – (soc. mand. CP_1 [...]
ovvero il - alla restituzione di tutte le (eventuali) somme Controparte_2 Controparte_2 incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II) e III) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 4125/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, compresi Pt_5 gli accessori, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2357/2018) e la condanna della opposta – (soc. mand. ovvero il CP_1 Controparte_2 Controparte_2
- alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate
[...] dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria
4 dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio
15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
2.2. Si è costituita tardivamente, con comparsa depositata il 22.11.2022, la Controparte_1
(quale società mandataria del , eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque resistendo nel merito ai motivi formulati dall'appellante, deducendone l'infondatezza. Infine, ha così concluso: “1) In via preliminare, rigettare la istanza di sospensione della sentenza;
2) In via preliminare, rigettare l'appello in quanto inammissibile;
3) Rigettare l'appello in quando infondato in fatto e in diritto;
4) condanna alle spese processuali del giudizio con distrazione all'avv. Francesco Picazio”.
2.3. All'udienza del 20.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato,
l'appello è ammissibile. Benché lo stesso sia eccessivamente prolisso, è comunque possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame dei motivi di appello, va rilevato che è infondato il primo motivo, relativo alla giurisdizione.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della S.C. secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in Part Part condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata
5 Part dalla;
in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni
o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così
Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge. Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa. Part 3.1. È invece parzialmente fondato il secondo motivo d'appello, con cui l' a contestato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata l'eccezione sollevata Part dall' econdo cui non era dovuta la somma richiesta per superamento del tetto di spesa.
In proposito, il Tribunale ha rilevato che il superamento del tetto di spesa non era stato provato non potendosi ritenere sufficienti le dichiarazioni unilaterali dell'opponente; inoltre, per il Tribunale
i monitoraggi previsti dagli artt. 5 e 6 del contratto non erano pervenuti all'opponente sicché erano inutilizzabili;
infine, dalla documentazione depositata non sarebbe emerso “un prospetto da cui desumere la specifica percentuale di contribuzione dell'opponente nel superamento del tetto tariffario applicato” sicché “l'omessa prova di espletamento del corretto iter preclude di per sé ogni efficacia del così accertato sforamento con conseguente inopponibilità all'opponente dell'eccepito superamento del tetto di spesa”.
Tali conclusioni non sono condivisibili.
A tal proposito, non vi è dubbio che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore - costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass.
23324/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, l'ente ha adempiuto a tale onere depositando la determinazione dirigenziale n. 3776 del 18.5.2018, avente ad oggetto il Consuntivo – Liquidazione saldo 2017 –
Branca di Patologia Clinica, che dà atto dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e contiene
6 l'indicazione della regressione tariffaria da applicare ai vari centri per la branca di patologia clinica e in particolare, come si desume dal prospetto allegato alla determinazione, alla È CP_1 evidente che tale documento non può essere considerato né come documentazione interna né come Part dichiarazione unilaterale, bensì è un atto autoritativo emesso dall' Dunque, per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la avrebbe dovuto provvedere CP_1 ad impugnarlo innanzi al G.A. Deve aggiungersi che, anche ove volesse prescindersi da tale aspetto, la società appellata avrebbe dovuto contestarne compiutamente il contenuto con specifiche deduzioni e non limitarsi a sostenere genericamente la carenza di prova di quanto affermato nello stesso, dal momento che certamente può accedere alla conoscenza di elementi idonei a consentire una compiuta contestazione dei dati riportati, come il numero di prestazioni relative alla branca oggetto della R.T.U. effettivamente svolte e di altri. Ciò a maggior ragione ove si consideri che nella determina dirigenziale n. 3776 del 18.5.2018 vengono indicati i fatturati dei singoli trimestri per la macroarea patologia clinica, oltre ai singoli importi calcolati per le singole mensilità relativi all'applicazione della R.T.U. contrattualmente prevista.
3.2. Ancora, sono altresì prive di pregio le contestazioni della circa il mancato rispetto CP_1 delle prescrizioni contrattuali in materia di monitoraggi e comunicazioni dell'andamento della spesa, Part nonché della presunta illegittimità del processo di formazione della R.T.U. eccepita dall'
A tal proposito - come già affermato in numerose sentenze di questa Corte - la giurisprudenza sia amministrativa sia civile è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa.
Anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del Tavolo
Tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012). Ulteriormente, la S.C. ha affermato che: “in tema di attività sanitaria Part esercitata in regime di accreditamento, l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate,
7 le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale”
(Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione). Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido indipendentemente dalla tempestività dell'attività di monitoraggio e del rispetto delle relative scadenze. Parte 3.3. Ulteriormente, sono prive di pregio le deduzioni dell'appellata secondo cui l' avrebbe Parte dovuto produrre, contestualmente alla determina dell' suddetta recante la RTU, anche prova dell'attività del Tavolo Tecnico di cui all'art. 6 del contratto e i conteggi relativi alla quota di RTU attribuita alla struttura privata. Ciò perché, posto che eventuali errori nei conteggi avrebbero dovuto essere contestati nelle sedi amministrative, tali deduzioni non negano che l'attività del tavolo tecnico sia stata svolta, lasciando incontestata tale circostanza.
3.4. Ogni altra questione resta assorbita.
3.5. Dunque, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che risulta provata l'applicazione della
R.T.U. ai trimestri qui considerati, ossia il terzo e il quarto dell'esercizio 2017, tuttavia, a differenza di quanto affermato dall'appellante secondo cui gli importi decurtati sarebbero maggiori di quelli rivendicati, si rileva che dal prospetto allegato alla determinazione dirigenziale n. 3776/2018 gli importi decurtati a titolo di R.T.U. per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 sono complessivamente pari ad € 8.244,44 (di cui € 5.352,13 per il mese di settembre, € 1.836,37 per il mese di ottobre ed € 1.055,94 per il mese di novembre) dunque inferiori alla somma inizialmente ingiunta. Pertanto, alla deve essere riconosciuto l'importo di € 8.754,83. CP_1
4. L'accoglimento di tale motivo permette logicamente di accogliere anche il terzo motivo sulla riforma della statuizione sulle spese. Tenuto conto che la decisione sulle spese è una conseguenza della decisione di merito, la riforma di quest'ultima, ancorché con riferimento ad un parziale riconoscimento degli importi rivendicati, determina una condanna dell'appellante principale alla rifusione delle spese sia del primo grado sia del secondo.
5. Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata ritenendo non dovuta la somma di € 16.999,27, in ragione della R.T.U., da decurtare proporzionalmente su ciascuna fattura azionata. Sicché, l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo n. 2357/2018 Parte revocato e l' condannata a pagare alla (quale società mandataria del CP_1 [...]
la somma di € 8.754,83 (€ 16.999,27 – € 8.244,44), oltre gli interessi moratori di cui Controparte_2 al D. Lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
6. Per quanto concerne, invece, la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione Part della sentenza di primo grado, avendo l' all'uopo documentato tale pagamento, dalla riforma parziale della sentenza deriva la condanna della alla restituzione delle maggiori somme CP_1 percepite, rispetto a quelle riconosciute in questa sede, in esecuzione della sentenza di primo grado.
8 7. Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale, l' va Parte_2 condannata a rifondere alla le spese di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione in CP_1 favore dell'avv. Francesco Picazio dichiaratosi distrattario, spese che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate secondo i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore del decisum
(da collocare nello scaglione da € 5.200,01 ad € 260.000,00), nei seguenti importi
- di € 3.450,00, per il primo grado del giudizio, di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Francesco Picazio per dichiarazione di anticipo fattane;
- di € 3.967,50 per il secondo grado, di cui € 3.450,00 per compensi, € 517,50 per il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Francesco Picazio per dichiarazione di anticipo fattane.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti Parte_2 della (n.q. di società mandataria del avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 4125/2021, pubblicata il 17.12.2021, così provvede:
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte l'opposizione proposta dall' , revoca il decreto ingiuntivo e condanna l' al pagamento, in Parte_2 Parte_2 favore della (n.q. di società mandataria del , della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 8.754,83, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
2. condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, , che Parte_2 liquida, per il primo grado di giudizio, in € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti;
per il secondo grado di giudizio, in € 3.450,00 per compensi ed €
517,50 per spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Picazio dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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