Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00602/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05097/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5097 del 2022, proposto da ON IO, rappresentato e difeso dall’Avv. Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ Ordinanza del Comune di Pozzuoli n. 204 del 13.06.2022 notificata in data 16.09.22 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/01 per opere edilizie abusive eseguite in Pozzuoli (NA), in via Monterusso n. 91 - limitatamente <<…all’aver pavimentato parzialmente l’area esterna … omissis …la ringhiera in ferro, posto a lato del cancello …>> - a propria cura e spesa e nel rispetto delle leggi vigenti nel termine di 45 gg dalla notifica del provvedimento demolitorio con l’avvertenza che, in caso di accertata inottemperanza nel termine suddetto, preso atto della valutazione tecnico economica redatta ai sensi dell’art. 41 comma 1 e 2 DPR 380/01 che prevede la spesa di euro 3.000,00 oltre IVA, somma occorrente per il ripristino dello stato dei luoghi, che sarà anticipata ed utilizzata dal Comune per il ripristino dello stato dei luoghi con recupero in danno all’interessato della somma effettivamente utilizzata nonché sarà irrogata la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 DPR 380/01, essendo opere abusive realizzate su aree di cui al comma 2 dell’art. 27 DPR 380/01;
- della valutazione tecnico economica redatta ai sensi dell’art. 41 comma 1 e 2 DPR 380/01 che prevede la spesa di euro 3.000,00 oltre IVA, somma occorrente per il ripristino dello stato dei luoghi, che sarà anticipata ed utilizzata dal Comune per il ripristino dello stato dei luoghi con recupero in danno all’interessato della somma effettivamente utilizzata;
- ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa RI TT MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 20 ottobre 2022 e depositato il successivo 2 novembre, il ricorrente impugnava l’Ordinanza del Comune di Pozzuoli n. 204 del 13 giugno 2022, nella parte in cui gli era stata ingiunta la demolizione delle opere, ritenute sine titulo , realizzate in via Monterusso n. 91 e consistenti nella parziale pavimentazione dell’area esterna e nella allocazione di una “ringhiera in ferro [sormontante un muro], posto a lavo del cancello” (vd. all. 1, prima parte).
2.- A sostegno del gravame, premessa la natura pertinenziale delle opere, “senza incremento del carico urbanistico, senza creazione di nuova superficie e nuovo volume”, il ricorrente articolava cinque ordini di censure, con cui, in sintesi, deduceva; 1) l’assenza di presupposti per l’irrogazione della sanzione demolitoria, trattandosi di manufatti ricadenti in edilizia libera o, al più, nel regime autorizzatorio della SCIA (e non della CILA) e non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, con conseguente omessa considerazione, da parte del Comune, della possibilità “di irrogare una sanzione diversa da quella demolitoria così come previsto dall’art. 37 del DPR 380/01”; 2) l’omessa motivazione alla base della determinazione adottata, difettando, nel provvedimento, “una qualificazione giuridica dell’intervento abusivo”, con ricadute in ordine alla tipologia della sanzione adottata; 3) la carenza motivazionale del provvedimento sotto il diverso profilo del lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e dell’affidamento nel frattempo maturato; 4) l’omesso inoltro della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, con conseguente violazione del contraddittorio procedimentale; 5) l’illegittimità dell’avviso relativo all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01, posto il richiamo, nel provvedimento impugnato, alla disciplina di cui all’art. 27 del medesimo DPR 380/2001 (e non anche di cui all’art. 31).
2. – Il Comune di Pozzuoli, pur ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
3. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
4. – Viene all’esame del Collegio l’ordinanza del Comune di Pozzuoli n. 204 del 13 giugno 2022, nella (sola) parte in cui è stata ingiunta al ricorrente la demolizione delle opere esterne, ritenute sine titulo , realizzate in Pozzuoli (NA) alla via Monterusso n. 91, e consistenti nella parziale pavimentazione dell’area e nell’allocazione di “ringhiera in ferro [sormontante un muro], post[a] a lato del cancello” (vd. provvedimento impugnato, prima parte: “aver pavimentato parzialmente l’area esterna ed aver realizzato un muretto di circa mt 3,00 lineari […] sormontato da ringhiera in ferro, posto al lato del cancello”).
5. – In tali termini riepilogato il perimetro della decisione, ritiene il Collegio doversi anzitutto disattendere il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza demolitoria, trattandosi (in tesi) di opere modeste, irrilevanti sul piano urbanistico e paesaggistico e non necessitanti, per l’effetto, né di permesso di costruire, né di autorizzazione paesaggistica. In proposito, per come peraltro chiaramente evincibile dal provvedimento impugnato, va rilevato che l’intero territorio comunale di Pozzuoli è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 con D.M. 12 settembre 1957, e che le opere in argomento risultano – pacificamente - sprovviste della necessaria autorizzazione prescritta dall’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004). Ciò posto, gli interventi di cui è stata disposta la demolizione, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, risultano atti a modificare ed alterare in maniera permanente l’aspetto esteriore del territorio e l’applicazione della sanzione demolitoria è doverosa ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) in quanto, come disposto dal successivo art. 32 co. 3 del medesimo T.U., qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico è da qualificarsi almeno come “variazione essenziale” e, in quanto tale, è suscettibile di esser demolito ai sensi dell’art. 31 co. 1, T.U. ed. cit. (art. 32 co. 3 T.U. ed.: «gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali»). In ogni caso, per poter eseguire interventi edilizi su immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica anche ai sensi dell’art. 22 comma 6 d.p.r. n. 380/2001 in tema di interventi subordinati a denuncia di inizio attività, occorre acquisire il preventivo rilascio del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo, che nella specie, come visto, non risulta peraltro richiesto. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il primo motivo di ricorso va pertanto respinto. (Vd. T.A.R. Napoli, sez. VI, n. 4665 del 26 agosto 2024).
5.1. – Parimenti da respingere il secondo ed il terzo motivo (di cui, per affinità, si affronta una trattazione congiunta) con cui il ricorrente lamenta, sotto vari profili, la carenza motivazionale dell’adottata ordinanza di demolizione. In proposito è sufficiente rammentare che, per come a più riprese chiarito da giurisprudenza amministrativa da tempo consolidata e costante, anche di questo Tribunale, le ordinanze di demolizione di manufatti abusivi hanno natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, la cui adozione consegue al verificarsi dei presupposti di legge specificatamente individuati (“Il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile non assistito da alcun titolo abilitativo edilizio, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede nient'altro che le sottese ragioni di ripristino della legittimità violata”, cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 02/04/2025, n. 2816”); tali provvedimenti, non necessitano, oltre all’individuazione delle opere abusive, di una specifica ed ulteriore motivazione in ordine alla comparazione degli interessi (pubblico e privato), coinvolti, che l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22/06/2021, n. 4279; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04/11/2020, n. 1619). E, nel caso di specie, il provvedimento impugnato indica analiticamente: gli abusi commessi (si veda, anche il richiamo per relationem alla nota prot. n. 33153 del 15 aprile 2022) che vengono descritti nel dettaglio della loro consistenza e dimensioni; le norme vincolistiche di riferimento (D.M. 12 settembre 1957 e D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004). Elementi, questi, sufficienti a giustificare, come sopra visto al par. 5, l’esercizio del potere repressivo e sanzionatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, 31 e 32 D.P.R. 380/2001. Si aggiunga che “in tema di costruzioni abusive, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo non refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione”. (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 31/01/2022, n. 48; in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 22/07/2021, n. 5101), sicché, non merita condivisione il profilo di censura relativo al lungo lasso di tempo intercorso dalla realizzazione delle opere ed al correlativo affidamento nel frattempo maturato, non potendo tali circostanze incidere sulla natura “reale” dell’abuso e sulla sua sanzionabilità.
Il secondo ed il terzo motivo vanno quindi respinti.
5.2. – Infondato è anche il quarto motivo con cui si lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990. Al riguardo non possono non richiamarsi i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza amministrativa (anche di questo Tribunale) e tali per cui in materia edilizia, i provvedimenti recanti ingiunzione di demolizione, in ragione della loro natura vincolata, non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 (Cfr., ex plurimis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662; di recente, vd. T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 11/02/2022, n. 403; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 31/01/2022, n. 273). Il quarto motivo di ricorso va pertanto respinto.
5.3. – Quanto al quinto motivo, l’indicazione del termine di 45 giorni (anziché di 90, come previsto dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001) non rende illegittimo il provvedimento impugnato atteso che, in ogni caso l’art. 31, p. 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che il termine per la demolizione delle opere è quello di 90 giorni, ritenuto congruo dal legislatore; infondata, inoltre, la censura relativa alla sanzione da applicarsi per il caso dell’ottemperanza, sufficiente il richiamo all’art. 27 che fonda, in via generale, per le ipotesi di opere sine titulo in zona vincolata (comma 2), il potere repressivo di cui agli artt. 31 e ss. del D.P.R. 380/2001.
5.4. - Conclusivamente il ricorso va respinto.
6. – Nulla va disposto per le spese in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
GE NT, Presidente
RI TT MI, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TT MI | GE NT |
IL SEGRETARIO