Ordinanza cautelare 30 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02643/2026REG.PROV.COLL.
N. 05699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5699 del 2025, proposto da AR S.r.l. - in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con Top Multiservice Soc. Coop. - in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2181A4FD5, rappresentata e difesa dall’avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
GR SA EL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1034/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del GR SA EL S.r.l. e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. SE FA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con bando pubblicato il 14 giugno 2024 il Ministero dell’Interno indiceva una gara d’appalto suddivisa in n. 19 Lotti per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ristorazione a basso impatto ambientale presso le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, avente importo complessivo stimato pari ad euro 84.976.869,76, al netto dell’IVA.
In particolare, in merito al Lotto n. 3 Calabria - CIG B2181A4FD5 veniva previsto un importo a base di gara di euro 2.961.443,00 al netto dell’IVA, così composto, a norma del paragrafo 3, pagg. 11 e 12 del disciplinare: A) quota dell’importo a base di gara soggetta a ribasso: € 1.423.474,62; B) quota dell’importo a base di gara relativa al costo della manodopera non soggetta a ribasso: € 1.532.368,38; C) quota dell’importo a base di gara relativa agli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: € 5.600,00; A) + B) + C) importo complessivo posto a base di gara: € 2.961.443,00.
1.2. Per il Lotto in esame concorrevano la società GR SA EL S.r.l. e la costituenda ATI capeggiata da AR S.r.l. odierna appellante, la quale, all’esito delle operazioni di gara, risultava aggiudicataria.
1.3. A seguito dell’accesso alla documentazione di gara, GR SA EL individuava una serie di cause di esclusione della compagine capeggiata da AR: l’offerta economica di importo superiore rispetto all’ammontare previsto a base della selezione; inoltre diverse carenze dell’offerta tecnica, quali la mancata allegazione degli atti di impegno dei distributori alla fornitura dei prodotti indicati in offerta in caso di aggiudicazione, dello schema riepilogativo d’offerta, nonché del progetto di assorbimento del personale ai fini del rispetto della stabilità occupazionale.
In sede di esame delle offerte economiche di cui al verbale di gara n. 3 del 26 settembre 2024 la Commissione non si sarebbe avveduta della causa di esclusione del superamento della base di gara e nel verbale si riferiva di una “ incongruenza ”, per entrambe le offerte, tra il “ Valore complessivo offerto ” ed il “ Documento A e B ”, documenti entrambi da produrre a norma dell’art. 16 del Disciplinare. Venivano dunque sospesi i lavori della commissione chiedendo chiarimenti al R.U.P..
1.4. Con successiva nota prot. 0031461 del 16 ottobre 2024, la stazione appaltante rilevava, appunto, la presenza di “ due criticità, collegate tra loro: la prima è relativa alla non coincidenza nell’importo offerto tra i due documenti di offerta (quello generato dal Sistema e quello presentato dai concorrenti denominato “Documento A e B”); la seconda, consiste invece in una non coerente attribuzione automatica del punteggio economico, che in alcuni casi risulta particolarmente evidente ”.
Sicché, la Commissione riteneva di “risolvere” siffatte criticità “ricalcolando” le offerte economiche individuandole nel “ totale imponibile ” offerto di cui al “ Documento A e B ”, così da considerarlo come prezzo offerto (PO) ai fini della corretta attribuzione del punteggio previsto dal Disciplinare.
Inoltre veniva considerata come base d’asta (BA), sempre ai fini del calcolo del punteggio, l’importo complessivo indicato nel paragrafo 3 del Disciplinare di gara in corrispondenza di ciascun Lotto, dato dalla somma della quota dell’importo a base di gara soggetta a ribasso e della quota dell’importo a base di gara relativa al costo della manodopera non soggetta a ribasso, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Con tali parametri veniva, quindi, disposto il ricalcolo dei punteggi dell’offerta economica e, per il Lotto 3 in questione, come da verbale n. 4 del 17 ottobre 2024, alla società GR SA EL veniva assegnato un punteggio per l’offerta economica di 11,13, che sommato al punteggio attribuito per l’offerta tecnica di 61,41, portava ad un punteggio complessivo di 72,54.
L’ATI capeggiata da AR S.r.l., invece, conseguiva il punteggio di 4,75 che, sommato al punteggio già conseguito per l’offerta tecnica di 70,99, dava un valore complessivo di 75,74. Ne conseguiva l’aggiudicazione al costituendo RTI AR.
1.5. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per la Calabria, la società GR SA EL ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. R0000259 del 7 novembre 2024, adottato dal Ministero dell’Interno, contenente l’aggiudicazione al costituendo R.T.I. AR-Top Multiservice del Lotto n. 3 Calabria, instando altresì per il subentro nel contratto ovvero per il risarcimento del danno.
Nello specifico, la ricorrente GR SA EL ha dedotto l’illegittimità delle determinazioni gravate per violazione degli artt. 3, 70 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023, la violazione della legge di gara ed il vizio di eccesso di potere. Ha lamentato, in primo grado, che l’importo a base di gara, per come indicato in narrativa, corrisponde alla somma delle voci: A) importo a base di gara soggetto a ribasso di euro 1.423.474,62; B) costo della manodopera non soggetto a ribasso di euro 1.532.368,38; C) oneri della sicurezza a base d’appalto non ribassabili euro 5.600,00; A) + B) + C) importo complessivo posto a base di gara, euro 2.961.443,00.
Ha quindi rilevato che l’offerta economica presentata dal R.T.I. AR, pari ad euro 2.973.374,58, è maggiore sia dell’importo complessivo a base di gara di euro 2.961.443,00, sia dell’importo a base di gara al netto dei costi della sicurezza da interferenze, pari ad euro 2.955.843,00.
Ciò risulterebbe evincibile dalla somma dell’importo sub A) pari ad euro 1.324.869,87 e dell’importo sub B) di euro 1.648.504,71, che dà il risultato appunto di euro 2.973.374,58 superiore a quello posto a base di gara.
1.6. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
1.7. L’aggiudicataria AR si è costituita in giudizio proponendo ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento delle censure dell’esponente principale; con il ricorso incidentale AR ha da un lato denunciato come illegittima la mancata esclusione del GR SA EL da parte della stazione appaltante (per violazione dell’art. 15, in combinato con quanto previsto a pag. 3 del Capitolato speciale in materia di “ requisiti obbligatori degli alimenti ”) e, dall’altro, ha contestato l’attribuzione di taluni punteggi attribuiti all’offerta della controinteressata.
1.8. Con Sentenza n. 1034/2025 il TAR per la Calabria ha così statuito:
“ - accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione prot. n. R0000259 del 7.11.2024;
- dichiara l’inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato;
- rigetta il ricorso incidentale.
- Condanna la resistente amministrazione e la controinteressata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 3.000,00 ciascuna, oltre accessori di legge, con distrazione ”.
2.1. Con atto notificato il 10 luglio 2025 e depositato il giorno successivo, AR ha appellato la suddetta sentenza articolando un unico motivo di gravame così rubricato:
I) Error in iudicando et in procedendo dei primi giudici, per aver ritenuto che l’offerta economica dell’appellante fosse superiore alla base d’asta. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, ed in particolare dell’art. 16 del Disciplinare.
2.2. Si è costituita in giudizio la società GR SA EL S.r.l., la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che l’appellante AR non avrebbe specificamente impugnato alcune parti significative della sentenza che pur costituirebbero la necessaria premessa logico/argomentativa rispetto alla statuizione di accoglimento del giudice di prime cure; ed inoltre per non avere proposto appello avverso il rigetto del ricorso incidentale da essa proposto in primo grado.
2.3. Si è costituito in appello anche il Ministero dell’Interno, il quale ha in sintesi dedotto che l’errore di fondo sotteso alla decisione del giudice di prime cure sarebbe quello di avere considerato l’appalto “ a corpo ” e non “ a misura ”; ed ha quindi concluso per l’accoglimento dell’appello proposto da AR.
2.4. Con ordinanza n. 2790 del 30 luglio 2025 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta da AR di sospensione degli effetti della sentenza.
2.5. In vista dell’udienza pubblica di trattazione del merito dell’appello, le parti hanno depositato memorie e repliche.
2.6. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità della memoria ex articolo 73 c.p.a. depositata dall’appellante AR in data 30 dicembre 2025, che è stata sollevata dalla appellata GR SA EL S.r.l. nella propria memoria di replica sul rilievo che il predetto deposito è avvenuto alle ore 18:28, e dunque oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile ai sensi degli articoli 73, comma 1, e 120 c.p.a., in violazione dell’articolo 4, comma 4, disp. att. c.p.a..
L’appellante ha contestato la tardività del deposito della memoria e, in subordine, ha proposto istanza di rimessione in termini adducendo a giustificazione impedimenti di forza maggiore, legati a un guasto della rete internet, che avrebbero impedito il tempestivo deposito della memoria.
3.1. L’eccezione è infondata.
Pur dando atto dell’esistenza di precedenti di questo Consiglio contraddittori in ordine all’interpretazione della disposizione testé richiamata, il Collegio rileva che il citato comma 4 dell’articolo 4 disp. att. c.p.a - a differenza del precedente comma 2 specificamente riferito a ipotesi diversa (“ Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito ”) - ai primi due periodi considera tempestivo il deposito se effettuato entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito, mentre il terzo periodo precisa che se il deposito è successivo alle ore 12:00 esso “ si considera effettuato il giorno successivo ” ai soli effetti del computo dei termini a difesa per gli eventuali adempimenti a carico delle altre parti (in questo senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2024, n. 7624).
Ne consegue che la memoria in esame risulta depositata nei termini ed è pertanto ammissibile.
4. Sempre in via preliminare, va poi esaminata l’ulteriore eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellata GR SA EL S.r.l. per la mancata censura, da parte dell’appellante, “ di alcune parti significative della sentenza che peraltro sono state poste dal primo Collegio come necessaria premessa logico/argomentativa ovvero come tranciante supporto rispetto alle parti oggetto di impugnazione ”.
4.1. Sotto un primo profilo è eccepita la mancata impugnazione del capo della sentenza con il quale il primo giudice ha ritenuto che l’appalto per cui è causa fosse “ a corpo ” e non “ a misura ”; sostiene GSM che in virtù di tale mancata impugnazione l’assunto di AR, secondo cui dovrebbe aversi riguardo al “ Documento A e B ” relativo ai valori unitari, si depotenzierebbe da sé, visto che non essendo più contestabile che l’appalto è a corpo, un documento deputato ad esprimere i prezzi unitari non può avere rilievo a fini dell’esplicazione dell’offerta economica.
L’eccezione è infondata, rilevando il Collegio come la mancata contestazione di tale affermazione resa dal giudice di prime cure in sentenza (la quale, peraltro, costituiva oggetto di una difesa non dell’odierna appellante, bensì dell’Amministrazione, la quale nell’associarsi all’appello l’ha riproposta con semplice memoria senza però impugnare a sua volta la sentenza), non può ovviamente comportare l’integrale inammissibilità dell’impugnazione, ma – semmai (e forse) – quella dei singoli motivi di gravame che dovessero fondarsi sulla ridetta qualificazione dell’appalto come “ a misura ”, in realtà nemmeno proposti.
4.2. Sotto altro profilo è eccepita da GSM, a pena di inammissibilità dell’appello, l’omessa impugnazione della statuizione di rigetto del ricorso incidentale di primo grado proposto da AR (su cui si è dunque formato il giudicato) e con il quale la società aveva da un lato denunciato come illegittima la mancata esclusione del GR SA EL da parte della stazione appaltante (per violazione dell’art. 15, in combinato con quanto previsto a pag. 3 del Capitolato speciale in materia di “ requisiti obbligatori degli alimenti ”) e dall’altro aveva contestato l’attribuzione di taluni punteggi attribuiti all’offerta della (allora) ricorrente principale.
Rileva il Collegio l’infondatezza dell’eccezione, atteso che tale mancata impugnazione corrisponde ad un’insindacabile scelta processuale dell’appellante di cui non può che prendersi atto.
5. Passando all’esame del merito dell’appello, AR lamenta che con la sentenza gravata il T.A.R. ha accolto il ricorso principale proposto dalla società GR SA EL (finalizzata ad ottenere l’esclusione della odierna appellante), condividendo l’assunto avversario secondo cui il RTI AR avrebbe presentato una offerta economica di importo maggiore dell’importo complessivo posto a base d’asta di euro 2.961.443,00.
L’appellante contesta l’approdo cui è pervenuto il giudice di prime cure secondo il quale assume “ rilievo esclusivo il documento di “Offerta Economica”, il quale ai sensi dell’art. 16 del disciplinare contiene «i valori inseriti dal concorrente nella/e apposita/e scheda/e… riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato pdf “Documento di Offerta economica”», che indica il “valore complessivo offerto” ”.
Contesta in particolare l’ iter motivazionale della sentenza laddove il T.A.R. ha ritenuto che l’art. 16 del Disciplinare distinguerebbe tra il documento “ Offerta Economica ” e gli “ ulteriori elementi di offerta economica - Documenti A e B ”, per poi inferire che gli elementi di offerta di cui ai Documenti A e B, essendo “ ulteriori ” sarebbero “ da considerarsi accessori e non rilevanti rispetto al parametro per determinare la conformità dell’offerta alla base di gara, conformità evincibile di contro dal documento di offerta economica ” . Pertanto, contesta la conclusione cui è, infine, pervenuto il giudice di prime cure laddove ha ritenuto che “ l’offerta economica del controinteressato (ossia del RTI SCAMAR) risulta così composta: importo a base di gara sub A), assoggettato a ribasso, euro 1.324.869,87; b) costo della manodopera sub B) euro 1.648.504,71. La somma complessiva risulta così pari ad euro 2.973.374,58, maggiore di conseguenza dell’importo massimo a base di gara di euro 2.961.443,00 ”.
5.1. AR, nel censurare la sentenza, ripropone le argomentazioni già spese in primo grado.
L’appellante sostiene che l’errore di fondo da cui prende abbrivio il ragionamento dei primi giudici è che l’art. 16 del Disciplinare, pur distinguendo tra il documento Offerta Economica e ulteriori elementi di offerta economica (Documento A e B), darebbe prevalenza al primo.
Mentre, invece, ad avviso dell’appellante rileverebbe anche il “ Documento A e B ” riepilogativo che non sarebbe affatto accessorio rispetto al documento “ Offerta economica ”, come erroneamente ritenuto dal TAR, e dal quale è possibile ricavare, attraverso un calcolo aritmetico, il solo importo offerto al netto del ribasso.
L’appellante muove dunque dalla premessa che l’offerta economica debba intendersi costituita da due documenti “ di pari rango ”:
- il documento “ Offerta economica ”, generato da TI in rete, nel quale sono state riportate dalla Stazione appaltante le tre distinte voci (“ Base di gara soggetta a ribasso ”, “ Costo della manodopera ” e “ Oneri aziendali ”), senza che però possa evincersi dal dato testuale la previsione che l’offerta economica dovesse essere il risultato della sommatoria delle tre voci ivi riportate;
- il “ Documento A e B ” riepilogativo il quale consta: del “ Documento A ” con gli importi previsti a base di gara, comprensivo di manodopera e al netto degli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso; e del “ Documento B ” su cui inserire i ribassi offerti.
Ne conseguirebbe, in tesi, che:
- mentre l’Allegato “ Documento A e B ” riporterebbe l’importo complessivo a base d’asta (comprensivo di tutte le voci);
- il documento “ Offerta economica ” riporterebbe il solo importo assoggettato a ribasso (con le altre voci scorporate).
La ratio dei due documenti sarebbe diversa e, peraltro, aderente alla previsione di cui all’art. 41, comma 14, D.lgs. n. 36/2023 il quale esprimerebbe due concetti diversi e non sovrapponibili, ossia quello di “ importo posto a base di gara ” (nell’individuare il quale la stazione appaltante deve prevedere anche il costo della manodopera), e quello di “ importo assoggettato a ribasso ”, dal quale, invece, i costi della manodopera devono essere scorporati.
Dal “ Documento A e B ” riepilogativo si evincerebbe chiaramente l’importo complessivo offerto da AR pari ad euro 2.857.238,25, comprensivo della manodopera e al netto degli oneri da interferenze non soggetti a ribasso, non potendo rilevare in senso contrario il documento di “ Offerta Economica ”.
E poiché il documento di “ Offerta Economica ” “ non ha previsto che l’offerta economica dovesse essere il risultato della sommatoria delle tre voci ivi riportate ”, allora soltanto dal “ Documento A e B ” dovrebbe ricavarsi la “ reale proposta economica del concorrente ”; di talché non sarebbe un caso che “ l’inammissibilità delle offerte al rialzo, così come prevista dall’art. 16 del disciplinare, è stata sancita solo nel Documento A e B (e non nel Documento Offerta Economica), a comprova del fatto che la valutazione della correttezza dell’offerta dovesse essere fatta su tale documento ”.
Sostiene infine che, in ogni caso, l’indicazione di un costo della manodopera superiore a quello previsto dalle regole di gara non potrebbe in alcun modo essere causa di esclusione, a maggior ragione nel caso in cui ciò sia connesso alla necessità di riassorbire personale uscente.
6. L’appello è infondato.
6.1. Al riguardo - prima ancora di approfondire il tema dell’interpretazione dell’articolo 16 del Disciplinare e della rilevanza che avevano le diverse indicazioni che i concorrenti erano tenuti a fornire - ai fini della esatta ricostruzione della relativa offerta economica mette conto osservare:
- che lo stesso Disciplinare definiva la “ base di gara ” come la sommatoria delle tre componenti costituite dall’importo soggetto a ribasso, dei costi della manodopera (non soggetti a ribasso salva la previsione dell’articolo 41, comma 14, terzo periodo, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e degli oneri di sicurezza aziendale (articolo 3, Tabella 2);
- che tale definizione è in linea con quanto evincibile dal dato normativo, e segnatamente dal citato articolo 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, nel quale è chiaramente esplicitato che i costi della manodopera fanno parte della base di gara su cui i concorrenti sono tenuti a praticare il ribasso complessivo, anche laddove decidano di non ribassare i costi stessi come definiti dalla stazione appaltante (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8225);
- che, pertanto, sia la previsione dell’ultimo capoverso del Disciplinare che quella di rango primario di cui all’articolo 70, comma 4, lettera f ), del d.lgs. n. 36/2023 - di cui la prima costituisce attuazione - laddove prevedono l’inammissibilità delle offerte eccedenti la base di gara, vanno interpretate come riferite al valore complessivo di quest’ultima, calcolato nei termini riferiti ai due punti precedenti, e non certo alla sola quota della base di gara soggetta a ribasso con esclusione dei costi della manodopera;
- che, con specifico riguardo alla richiamata previsione dell’articolo 16 del Disciplinare, non è in alcun modo condivisibile l’interpretazione dell’appellante che la vorrebbe riferibile alla sola ipotesi, contemplata dal precedente capoverso del medesimo articolo, di discordanza tra il valore complessivo dell’offerta economica e quello risultante dai prezzi unitari indicati nel “ Documento A e B ”, essendo invece evidente trattarsi di previsione “di chiusura” riferita all’offerta economica in generale (così come, del resto, lo è quella della norma primaria di cui essa è riproduttiva);
- che, peraltro, un’interpretazione letterale dell’articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 conferma – in piena coerenza e in parallelo con la definizione normativa di “ base di gara ” – che i costi della manodopera rientrano nell’offerta economica formulata dai concorrenti, indipendentemente dalla circostanza che questi decidano o meno di avvalersi della facoltà di ribassare anche detti costi prevista dall’ultimo periodo del comma 14 del citato articolo 41 (esponendosi, ove lo facciano, a verifica obbligatoria della congruità di tali costi).
6.2. In conseguenza dei rilievi fin qui svolti, non può condividersi la tesi dell’appellante laddove cerca di attribuire rilievo determinante, ai fini dell’individuazione dell’importo dell’offerta economica dei concorrenti (i.e. del prezzo complessivo da questi offerto), al citato “ Documento A e B ” anziché al valore “ Offerta economica ” generato automaticamente dal sistema, atteso che tale documento aveva la specifica finalità di far comprendere alla stazione appaltante il dettaglio dei prezzi previsti dall’offerente per ciascuno dei pasti di cui era prevista l’erogazione, senza però che tale dato potesse considerarsi prevalente, tanto meno l’unico da prendere in considerazione, rispetto al valore “ Offerta economica ” che era l’unico in cui si esprimeva il ribasso operato dall’offerente sull’importo complessivo posto a base di gara.
Pertanto, del tutto condivisibilmente, il primo giudice ha ritenuto non corretta la valorizzazione da parte della stazione appaltante del dato riveniente dal più volte citato “ Documento A e B ”, fino al punto da obliterare l’importo risultante dal valore generato dal sistema, in cui era evidente il superamento della base di gara (laddove l’odierna appellante, a fronte di un ribasso sulla quota dell’importo a base di gara soggetta a ribasso, aveva invece praticato un rialzo rispetto ai costi della manodopera stabiliti nella lex specialis ).
Tale modus procedendi non può nemmeno giustificarsi – ammesso che tale argomento, disatteso dal T.A.R. con statuizione che non ha formato oggetto di motivi d’appello, possa essere esaminato in questa sede – sulla scorta della qualificazione del contratto per cui è causa come contratto “ a misura ”, anziché “ a corpo ”, atteso che nei contratti “ a misura ” è indispensabile, oltre che una chiara indicazione di tale natura nella lex specialis di gara, l’inclusione in quest’ultima dell’elenco dei prezzi unitari (sui quali poi formulare i ribassi in sede di offerta economica), che nel caso di specie invece non c’era, essendo l’indicazione degli stessi prevista unicamente dal citato articolo 16 del Disciplinare in funzione di informazione per la stazione appaltante.
Del resto, per consolidata giurisprudenza nelle gare di appalto da aggiudicare a “corpo” il corrispettivo è determinato in una somma fissa ed invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta; ed elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali, hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale: ne consegue che le indicazioni contenute nell’elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare, non assumendo rilevanza neppure ai fini della valutazione di anomalia, e in definitiva, poiché la somma complessiva dell’offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l’elenco prezzi risulta irrilevante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5161; id., 3 aprile 2018, n. 2057; id., sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 15).
7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
8. Risulta pertanto superfluo l’esame del “ motivo 1.4) assorbito in primo grado ” che la parte originaria ricorrente ed odierna appellata (GR SA EL) ha ritualmente riproposto ex articolo 101, comma 2, c.p.a..
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante AR S.r.l. ed il Ministero dell’Interno, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore della resistente GR SA EL S.r.l., nella misura di € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE GR, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
SE FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE FA | LE GR |
IL SEGRETARIO