Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 2643
CS
Ordinanza cautelare 30 luglio 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Accolto
    Offerta economica superiore alla base d'asta

    Il TAR ha accolto il ricorso principale ritenendo che l'offerta economica del RTI AR, calcolata sommando l'importo a base di gara soggetto a ribasso e il costo della manodopera, fosse superiore all'importo complessivo a base di gara. Di conseguenza, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione.

  • Rigettato
    Interpretazione dei documenti di gara sull'offerta economica

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha chiarito che la base di gara è la sommatoria dell'importo soggetto a ribasso, dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza. Ha affermato che l'offerta economica complessiva deve essere interpretata in base al valore generato dal sistema ('Offerta economica'), e non al 'Documento A e B', il quale aveva la finalità di dettagliare i prezzi unitari ma non era prevalente sull'importo complessivo offerto. Ha inoltre specificato che l'appalto era 'a corpo' e non 'a misura', rendendo irrilevante l'elenco prezzi unitari ai fini della valutazione di anomalia o del contenuto essenziale dell'offerta.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha esaminato l'appello proposto dalla società Scamar S.r.l. avverso la sentenza del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso del Gruppo San Michele S.r.l., annullando l'aggiudicazione di un lotto di gara per servizi di ristorazione a basso impatto ambientale indetta dal Ministero dell'Interno. La controversia verteva sull'interpretazione della base d'asta e dell'offerta economica presentata dal RTI capeggiato da Scamar. Il Gruppo San Michele aveva contestato l'aggiudicazione sostenendo che l'offerta economica di Scamar superasse l'importo complessivo posto a base di gara, evidenziando discrepanze tra il "Valore complessivo offerto" e il "Documento A e B", e lamentando carenze nell'offerta tecnica. La stazione appaltante, dopo aver riscontrato tali criticità, aveva proceduto a un ricalcolo dei punteggi basato sul "totale imponibile" del "Documento A e B" come prezzo offerto e sull'importo complessivo a base di gara (esclusi gli oneri per la sicurezza) come base d'asta, riassegnando i punteggi e confermando l'aggiudicazione a Scamar. Il TAR, tuttavia, aveva accolto il ricorso del Gruppo San Michele, ritenendo che l'offerta di Scamar fosse effettivamente superiore alla base d'asta. Scamar, nel suo appello, contestava l'interpretazione del TAR, sostenendo che il "Documento A e B" avesse pari dignità rispetto al "Documento di Offerta economica" e che da esso si dovesse ricavare la reale proposta economica, pari ad euro 2.857.238,25, inferiore alla base d'asta. Il Ministero dell'Interno si era associato all'appello, sostenendo che il TAR avesse erroneamente considerato l'appalto "a corpo" anziché "a misura". Il Gruppo San Michele aveva eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione di parti significative della sentenza e per non aver appellato il rigetto del proprio ricorso incidentale.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Preliminarmente, ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità della memoria depositata da Scamar, interpretando l'art. 4, comma 4, delle disposizioni attuative del c.p.a. nel senso che il deposito entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno utile è considerato tempestivo. Ha altresì rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione della qualificazione dell'appalto come "a corpo", ritenendo che tale asserzione, sebbene non contestata direttamente da Scamar, non potesse comportare l'inammissibilità dell'intero gravame. Ha infine considerato infondata l'eccezione relativa all'omessa impugnazione del rigetto del ricorso incidentale, qualificandola come una scelta processuale insindacabile dell'appellante. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di appello, ribadendo che la base di gara è costituita dalla sommatoria dell'importo soggetto a ribasso, dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, in linea con l'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023. Ha chiarito che le offerte eccedenti la base di gara sono inammissibili e che i costi della manodopera rientrano nell'offerta economica complessiva. Ha quindi affermato che il "Documento A e B" aveva la finalità di dettagliare i prezzi unitari per informazione della stazione appaltante, ma non poteva prevalere sul "Valore complessivo offerto" generato dal sistema, unico documento in cui si esprimeva il ribasso sull'importo complessivo a base di gara. Ha altresì escluso che l'appalto potesse essere qualificato come "a misura", dato che mancava un elenco dei prezzi unitari nella lex specialis e che, per i contratti "a corpo", l'elemento essenziale è l'importo finale offerto. Pertanto, l'offerta di Scamar, che presentava un rialzo sui costi della manodopera rispetto a quanto stabilito dalla lex specialis, risultava superiore alla base di gara. Di conseguenza, l'appello è stato respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna di Scamar e del Ministero dell'Interno al pagamento delle spese legali in favore del Gruppo San Michele.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 2643
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2643
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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