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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza e ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 185/2024, promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 sso lo s GELERI, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Francesca ROMANA PELOSI e Gabriella POMPOSO
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 15.2.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro il Controparte_1
, esponendo di avere prestato servizio quale docente di religione cattolica negli a.s.
[...]
2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in forza di contratti annuali e domandando il riconoscimento del proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docente anche per i mesi di luglio e agosto, non corrisposta da parte del . CP_1
Ricostruita la disciplina del suddetto emolumento nei vari CCNL che si sono succeduti nel tempo, il ricorrente sostiene che la corresponsione solo per dieci mesi, anziché per l'intero anno scolastico, della retribuzione professionale docenti al personale docente di religione cattolica assunto con contratto annuale, limitazione che il giustifica sulla base di quanto disposto CP_1 da Circolare n. 118 del 14 aprile 2000, integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro della Direttiva 1999/70/CE. Il compenso in esame, infatti, ha carattere retributivo ed è attribuito a tutto il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, senza ulteriori differenziazioni, allo scopo di compensare l'apporto professionale di ogni docente, educatore o ATA in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
Il ricorrente afferma, dunque, la necessità di un'interpretazione della contrattazione collettiva (e della Circolare suddetta) in armonia con i principi di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro, non sussistendo ragioni oggettive a sostegno della limitazione della corresponsione per dieci mensilità nei confronti del personale di religione cattolica con impiego di durata annuale, a fronte della corresponsione per dodici mensilità ai docenti di altre materie parimenti assunti con contratto annuale.
Ritiene, quindi, di avere diritto, in relazione agli a.s. suddetti, alla percezione anche per i mesi di luglio e agosto della retribuzione professionale docente, quantificata nel ricorso, tenuto conto dell'inserimento del docente nella fascia di anzianità 0-14 e dei CCNL succedutisi nel comparto, in un importo mensile pari a € 174,50 per gli a.s. 2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e in un importo mensile pari a € 184,50 per le annualità seguenti, oltre a incidenza sul TFR, per un importo complessivamente indicato, nel ricorso, in € 1.554,28 (di cui € 1453,60 a titolo di differenze retributive ed € 100,68 a titolo di differenze T.F.R.).
Il si è costituito con memoria difensiva depositata il 24.12.20024. CP_1
Richiamato, a propria volta, il disposto dell'art. 7 C.C.N.L. 2001 e dell'art. 81 C.C.N.L. 2003 e rilevato che la retribuzione professionale docente costituisce un compenso accessorio, avente l'obiettivo di valorizzare la professionalità della funzione docente, il precisa che la sua CP_1 corresponsione prescinde dall'essere l'insegnante di ruolo o non di ruolo, dipendendo essa solamente dall'essere il medesimo inquadrato con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato annuale fino al termine delle attività didattiche.
Rileva che il ricorrente è docente di religione cattolica senza ricostruzione di carriera e che il relativo contratto prevede la corresponsione della RPD soltanto per 10 mesi, richiamando il pagina 2 di 5 disposto della circolare Ministeriale n. 118 del 14 aprile 2000, la quale esclude la categoria di appartenenza del ricorrente dal percepire il compenso accessorio per 12 mensilità.
Ciò nondimeno il , preso atto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in tal senso, CP_1 afferma di non opporsi al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione dell'RPD per i mesi di luglio e agosto.
Il ha allegato alla propria memoria tabella di conteggi, da cui risulterebbe la debenza al CP_1 ricorrente dell'importo totale di € 1.820,70 (di cui € 1.785,00 a titolo di differenze retributive ed € 35,70 a titolo di differenze T.F.R.), e ha concluso per l'accoglimento del ricorso entro tale somma, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il difensore della parte ricorrente ha in primo luogo dato atto dell'errore materiale contenuto nel ricorso - errore correttamente superato dal nei propri conteggi CP_1
- per cui il totale delle diverse voci di cui alla tabella posta a pagina 4 dell'atto introduttivo, e conseguentemente le conclusioni, ivi indicavano un importo non corrispondente alla somma degli addendi contenuti nella tabella medesima, da quantificarsi, esattamente, in € 1906,78.
Inoltre ha contestato il conteggio del Ministero là dove, in relazione all'a.s. 2022/23, la RPD è stata calcolata come dovuta su incarico assegnato per 18 ore, anziché per 20 ore, come risultante dal contratto in atti.
Parte ricorrente, aderendo ai conteggi del con la correzione di cui sopra, ha, pertanto, CP_1 concluso chiedendo la condanna del al pagamento della somma di € 1861,70, oltre CP_1 rivalutazione e interessi.
Il ha riconosciuto la correttezza di tale conclusivo importo. CP_1
Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto della posizione assunta in causa dal , che non CP_1 ha contestato la spettanza del diritto né il quantum spettante al ricorrente, come da ultimo quantificato, la domanda deve essere accolta in detti termini.
La retribuzione professionale docenti, oggetto della domanda della parte ricorrente, è un compenso previsto dalla contrattazione collettiva per il personale docente, e precisamente dall'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001 e mediante il rinvio di cui al comma 3 dall'art. 25 CCNI Scuola del 31 agosto 1999. La contrattazione collettiva successiva ha mantenuto la retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del TFR (cfr. l'art. 81 del CCNL Scuola 24 luglio 2003 e l'art. 83 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007) e aggiornandone l'importo mensile (su cui le parti concordano, come si evince dai rispettivi atti introduttivi).
L'art. 7, comma 1, CCNL 2001 dispone che la retribuzione professionale docenti viene attribuita
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”; il successivo comma 3 dispone poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, venga corrisposta per 12 mensilità con le modalità
pagina 3 di 5 stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.99 (...)”. L'art. 25, comma 1, CCNI 1999 individua i destinatari del compenso individuale accessorio nel personale docente, educativo e ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato, a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
i successivi commi 4 e 5 prevedono che detto compenso sia attribuito al personale così individuato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese' prevedono che esso sia 'liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Ciò posto, spetta senza dubbio al docente, destinatario di incarichi annuali, la retribuzione professionale docenti anche per i mesi di luglio e agosto, essendo insita nella durata dell'incarico la prestazione di attività anche per tali mensilità, dunque da retribuirsi integralmente, e non avendo il allegato né documentato la sussistenza di ragioni oggettive concrete che CP_1 possano giustificare la disparità di trattamento, rispetto agli altri docenti assunti con incarico annuale.
Tale “ragione oggettiva” nemmeno può consistere nel fatto che il ricorrente sia un docente di religione, essendo incontestato che i docenti di tale disciplina, assunti a tempo indeterminato, ricevano tale emolumento.
I conteggi, poi, come detto, sono conformi alla contrattazione collettiva di riferimento e sono stati condivisi dalle parti.
L'importo dovuto va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria. Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la posizione del , che non ha pagato CP_1 anteriormente all'introduzione del ricorso quantomeno la somma ritenuta dovuta e neppure in seguito alla condivisione dei conteggi, all'esito dell'odierna udienza, ha dato atto di avere intenzione di pagare spontaneamente il dovuto, ne giustifica la condanna alla refusione in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, liquidate come da dispositivo sulla base del valore del datum in base alle Tabelle allegate al DM n. 147/2022, tenuto conto della semplicità della causa e del ridotto numero delle questioni trattate, in fatto e in diritto.
PQM
il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 185/2024:
1) accerta che ha diritto a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docente per l'intero periodo compreso tra il 01.09.2018 e 31.08.2023;
pagina 4 di 5 per l'effetto,
2) condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 pagare in favore del ricorrente la somma di € 1861,70, oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1 liquidate in € 1.000, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Novara, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza e ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 185/2024, promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 sso lo s GELERI, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Francesca ROMANA PELOSI e Gabriella POMPOSO
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 15.2.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro il Controparte_1
, esponendo di avere prestato servizio quale docente di religione cattolica negli a.s.
[...]
2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in forza di contratti annuali e domandando il riconoscimento del proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docente anche per i mesi di luglio e agosto, non corrisposta da parte del . CP_1
Ricostruita la disciplina del suddetto emolumento nei vari CCNL che si sono succeduti nel tempo, il ricorrente sostiene che la corresponsione solo per dieci mesi, anziché per l'intero anno scolastico, della retribuzione professionale docenti al personale docente di religione cattolica assunto con contratto annuale, limitazione che il giustifica sulla base di quanto disposto CP_1 da Circolare n. 118 del 14 aprile 2000, integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro della Direttiva 1999/70/CE. Il compenso in esame, infatti, ha carattere retributivo ed è attribuito a tutto il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, senza ulteriori differenziazioni, allo scopo di compensare l'apporto professionale di ogni docente, educatore o ATA in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
Il ricorrente afferma, dunque, la necessità di un'interpretazione della contrattazione collettiva (e della Circolare suddetta) in armonia con i principi di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro, non sussistendo ragioni oggettive a sostegno della limitazione della corresponsione per dieci mensilità nei confronti del personale di religione cattolica con impiego di durata annuale, a fronte della corresponsione per dodici mensilità ai docenti di altre materie parimenti assunti con contratto annuale.
Ritiene, quindi, di avere diritto, in relazione agli a.s. suddetti, alla percezione anche per i mesi di luglio e agosto della retribuzione professionale docente, quantificata nel ricorso, tenuto conto dell'inserimento del docente nella fascia di anzianità 0-14 e dei CCNL succedutisi nel comparto, in un importo mensile pari a € 174,50 per gli a.s. 2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e in un importo mensile pari a € 184,50 per le annualità seguenti, oltre a incidenza sul TFR, per un importo complessivamente indicato, nel ricorso, in € 1.554,28 (di cui € 1453,60 a titolo di differenze retributive ed € 100,68 a titolo di differenze T.F.R.).
Il si è costituito con memoria difensiva depositata il 24.12.20024. CP_1
Richiamato, a propria volta, il disposto dell'art. 7 C.C.N.L. 2001 e dell'art. 81 C.C.N.L. 2003 e rilevato che la retribuzione professionale docente costituisce un compenso accessorio, avente l'obiettivo di valorizzare la professionalità della funzione docente, il precisa che la sua CP_1 corresponsione prescinde dall'essere l'insegnante di ruolo o non di ruolo, dipendendo essa solamente dall'essere il medesimo inquadrato con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato annuale fino al termine delle attività didattiche.
Rileva che il ricorrente è docente di religione cattolica senza ricostruzione di carriera e che il relativo contratto prevede la corresponsione della RPD soltanto per 10 mesi, richiamando il pagina 2 di 5 disposto della circolare Ministeriale n. 118 del 14 aprile 2000, la quale esclude la categoria di appartenenza del ricorrente dal percepire il compenso accessorio per 12 mensilità.
Ciò nondimeno il , preso atto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in tal senso, CP_1 afferma di non opporsi al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione dell'RPD per i mesi di luglio e agosto.
Il ha allegato alla propria memoria tabella di conteggi, da cui risulterebbe la debenza al CP_1 ricorrente dell'importo totale di € 1.820,70 (di cui € 1.785,00 a titolo di differenze retributive ed € 35,70 a titolo di differenze T.F.R.), e ha concluso per l'accoglimento del ricorso entro tale somma, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il difensore della parte ricorrente ha in primo luogo dato atto dell'errore materiale contenuto nel ricorso - errore correttamente superato dal nei propri conteggi CP_1
- per cui il totale delle diverse voci di cui alla tabella posta a pagina 4 dell'atto introduttivo, e conseguentemente le conclusioni, ivi indicavano un importo non corrispondente alla somma degli addendi contenuti nella tabella medesima, da quantificarsi, esattamente, in € 1906,78.
Inoltre ha contestato il conteggio del Ministero là dove, in relazione all'a.s. 2022/23, la RPD è stata calcolata come dovuta su incarico assegnato per 18 ore, anziché per 20 ore, come risultante dal contratto in atti.
Parte ricorrente, aderendo ai conteggi del con la correzione di cui sopra, ha, pertanto, CP_1 concluso chiedendo la condanna del al pagamento della somma di € 1861,70, oltre CP_1 rivalutazione e interessi.
Il ha riconosciuto la correttezza di tale conclusivo importo. CP_1
Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto della posizione assunta in causa dal , che non CP_1 ha contestato la spettanza del diritto né il quantum spettante al ricorrente, come da ultimo quantificato, la domanda deve essere accolta in detti termini.
La retribuzione professionale docenti, oggetto della domanda della parte ricorrente, è un compenso previsto dalla contrattazione collettiva per il personale docente, e precisamente dall'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001 e mediante il rinvio di cui al comma 3 dall'art. 25 CCNI Scuola del 31 agosto 1999. La contrattazione collettiva successiva ha mantenuto la retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del TFR (cfr. l'art. 81 del CCNL Scuola 24 luglio 2003 e l'art. 83 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007) e aggiornandone l'importo mensile (su cui le parti concordano, come si evince dai rispettivi atti introduttivi).
L'art. 7, comma 1, CCNL 2001 dispone che la retribuzione professionale docenti viene attribuita
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”; il successivo comma 3 dispone poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, venga corrisposta per 12 mensilità con le modalità
pagina 3 di 5 stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.99 (...)”. L'art. 25, comma 1, CCNI 1999 individua i destinatari del compenso individuale accessorio nel personale docente, educativo e ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato, a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
i successivi commi 4 e 5 prevedono che detto compenso sia attribuito al personale così individuato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese' prevedono che esso sia 'liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Ciò posto, spetta senza dubbio al docente, destinatario di incarichi annuali, la retribuzione professionale docenti anche per i mesi di luglio e agosto, essendo insita nella durata dell'incarico la prestazione di attività anche per tali mensilità, dunque da retribuirsi integralmente, e non avendo il allegato né documentato la sussistenza di ragioni oggettive concrete che CP_1 possano giustificare la disparità di trattamento, rispetto agli altri docenti assunti con incarico annuale.
Tale “ragione oggettiva” nemmeno può consistere nel fatto che il ricorrente sia un docente di religione, essendo incontestato che i docenti di tale disciplina, assunti a tempo indeterminato, ricevano tale emolumento.
I conteggi, poi, come detto, sono conformi alla contrattazione collettiva di riferimento e sono stati condivisi dalle parti.
L'importo dovuto va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria. Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la posizione del , che non ha pagato CP_1 anteriormente all'introduzione del ricorso quantomeno la somma ritenuta dovuta e neppure in seguito alla condivisione dei conteggi, all'esito dell'odierna udienza, ha dato atto di avere intenzione di pagare spontaneamente il dovuto, ne giustifica la condanna alla refusione in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, liquidate come da dispositivo sulla base del valore del datum in base alle Tabelle allegate al DM n. 147/2022, tenuto conto della semplicità della causa e del ridotto numero delle questioni trattate, in fatto e in diritto.
PQM
il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 185/2024:
1) accerta che ha diritto a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docente per l'intero periodo compreso tra il 01.09.2018 e 31.08.2023;
pagina 4 di 5 per l'effetto,
2) condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 pagare in favore del ricorrente la somma di € 1861,70, oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1 liquidate in € 1.000, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Novara, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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