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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/05/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1825/2023 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1 in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale
Parte_2
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Sabbatina Mogavero del
Foro di Milano nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via San Francesco d'Assisi
n. 24 parte opponente
e
RT
(p. i.v.a. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mangia del
Foro di Milano nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano al corso Europa n. 13
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di consulenza aziendale in materia di agevolazioni finanziarie;
corrispettivo; domanda pagamento somme;
cessione del credito.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente in proprio e in qualità di Parte_1 titolate della ditta individuale Le DE di IA AR
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimatio ad causam e di legittimazione attiva della RT
e, pertanto, dichiarare inammissibile e/o
[...] annullabile e/o nullo e/o infondato il decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, in quanto inammissibile, infondato, invalido, illegittimo ed inefficace per le causali di cui in atti e per l'effetto, assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
- Respingere e/o rigettare le domande tutte formulate ex adverso nel relativo ricorso per ingiunzione e nel presente giudizio, alla luce dei dirimenti motivi illustrati in atti;
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancanza assoluta di prova sull'ammontare del credito ingiunto, per i motivi tutti esposti in atti;
- Accertare la nullità, annullabilità e/o inefficacia dei documenti prodotti da controparte e posti a fondamento della pretesa portata dal D.I. opposto, per i motivi tutti esposti in atti;
- Accertare il mancato assolvimento da parte dell'odierna opposta dell'onere probatorio sulla stessa gravante per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
- Revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto;
- Accertare la nullità, annullabilità e/o inefficacia dei contratti prodotti da controparte a sostegno delle proprie pretese creditorie, per i motivi tutti esposti in atti;
- Accertare e dichiarare la non conformità dei contratti prodotti da controparte in copia rispetto ai relativi originali, per i motivi tutti esposti in atti;
- Accertare e dichiarare l'apocrifia delle firme risultanti apposte sui suddetti contratti, per i motivi tutti esposti in atti;
- Accertare e dichiarare che controparte non abbia effettuato idonea istanza di verificazione e, pertanto, sia decaduta dalla possibilità di presentarla. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra,
2 - limitare la condanna nella minor somma accertata come dovuta all'esito del giudizio, per tutti i motivi esposti in atto;
IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e onorari del presente giudizio, rimborso forfettario IVA CPA e rimborso degli esenti necessari all'incardinamento del presente giudizio con distrazione delle stesse a favore del legale antistatario”.
Parte opposta RT
“IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per violazione del disposto di cui all'art. 165 c.p.c. con ogni conseguenziale pronuncia. Concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo n. 8807/2022 del 29/11/2022 RG n. 20147/2022, emesso dal Tribunale di Torino, in data 28.11.2022, depositato in cancelleria il 29.11.2022. NEL MERITO In via principale
- Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente, in quanto infondata/e in fatto e in diritto e comunque non provata/e per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo n. 8807/2022 del 29/11/2022 RG n. 20147/2022, emesso dal Tribunale di Torino, in data 28.11.2022, depositato in cancelleria il 29.11.2022. In via subordinata
- Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare (C.F.: , residente in [...]C.F._1 Torino, corso Orbassano n. 206, in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Parte_2
(P.IVA ), debitore di
[...] P.IVA_1 RT
della somma Euro 7.494,31 e per l'effetto condannare
[...] la stessa al pagamento in favore di RT nella sua qualità di cessionaria del credito, della complessiva somma di Euro 7.494,31 ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi di mora sino al saldo, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende. IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori.
3 IN VIA ISTRUTTORIA
- In merito alle eventuali richieste istruttorie che saranno formulate ex adverso , si chiede sin d'ora il rigetto delle stesse per tutte le motivazioni già svolte e qui da intendersi per brevità integralmente richiamate e trascritte, ovvero per le successive che saranno ritenute necessarie.
- In merito all'eccezione di disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c., ove ritenuto necessario provvedere all'esame della documentazione ex adverso contestata, si chiede di fissare nuova udienza, con la presenza delle parti, al fine di consentire l'esibizione della documentazione in originale e valutare la conformità delle copie prodotte in sede monitoria e nel presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 8807/2022
(R.G. n. 20147/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 7.494,31 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta RT
4 La parte opposta ha dedotto nel RT ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) la debitrice intimata in proprio Parte_1
e in qualità di titolare della ditta individuale
[...]
ha sottoscritto con la società Parte_2
Eurocons – Consorzio di Imprese per la Consulenza Aziendale corrente in Torino (alla via Perugia n. 56) un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di consulenza aziendale in materia di agevolazioni finanziarie;
2) nell'ambito di tale rapporto contrattuale la
Eurocons – Consorzio di Imprese per la Consulenza Aziendale ha emesso una prima fattura n. 27931/2008 del 10 dicembre
2008 per € 3.354,00;
3) in data 7 agosto 2013 la debitrice intimata in proprio e in qualità di titolare della Parte_1 ditta individuale ha poi Parte_2 sottoscritto la quota annuale “Pass Extra”;
4) nell'ambito di tale rapporto contrattuale la
Eurocons – Consorzio di Imprese per la Consulenza Aziendale ha quindi emesso la fattura n. 650/2014 del 13 gennaio 2014 per € 427,00;
5) la debitrice intimata non ha adempiuto alle obbligazioni di pagamento su di essa gravanti;
6) nell'ottobre 2016 la società Eurocons – Consorzio di Imprese per la Consulenza Aziendale ha variato la sua denominazione assumendo quella di Credit Data Research
Italia s.r.l. (CDR Italia);
7) il credito di cui trattasi è stato quindi ceduto dalla società Credit Data Research Italia s.r.l. ad essa ricorrente nell'ambito di una RT complessiva operazione di cessione pro soluto di portafogli crediti della Credit Data Research Italia s.r.l. attuata con proposte contrattuali in data 13 giugno 2017 e 29 giugno 2018;
5 8) nelle date del 13 marzo 2018 e 14 novembre 2018 essa ricorrente ha inviato al RT debitore notifiche di intervenuta cessione con diffida ad adempiere;
9) il debito complessivamente maturato pari ad €
7.494,31 è così composto:
- € 3.354,00 quale sorte capitale di cui alla fattura n. 27931/2008;
- € 3.450,70 quali interessi di mora dalla data del giorno successivo all'emissione della fattura ad oggi;
- € 427,00 quale sorte capitale di cui alla fattura n.
650/2014;
- € 262,61 quali interessi di mora dalla data del giorno successivo all'emissione della fattura ad oggi;
10) il debitore intimato nonostante i ripetuti solleciti non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente in proprio e in Parte_1 qualità di titolare della ditta individuale
[...]
ha promosso la presente opposizione ex Parte_2 art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) difetto di legitimatio ad causam e/o difetto della titolarità dell'asserito rapporto controverso e del contestato credito in capo alla (v. RT pagg. da 3 a 6 dell'atto di citazione in opposizione);
2) disconoscimento ex art. 2719 del codice civile della conformità della copia all'originale dei documenti nn. 1 e 3 del fascicolo monitorio recanti “contratto di consulenza” e “contratto Pass extra” (v. pag. 7 e 8 dell'atto di citazione in opposizione);
3) mancata prova dell'ammontare del credito ingiunto
(v. pagg. da 8 a 11 dell'atto di citazione in opposizione);
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
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4. Sul merito dell'opposizione.
Preliminarmente si osserva come sia infondata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione formulata dalla parte opposta per asserita mancata iscrizione a ruolo della presente causa (da parte dell'opponente) entro il termine di dieci giorni dalla notifica previsto dall'art. 165 del c.p.c..
La documentazione prodotta in atti e la mera consultazione delle evidenze di cui ai registri informatici di Cancelleria consentono infatti di appurare come la notifica dell'atto di citazione in opposizione sia avvenuta in data 19 gennaio 2023 e come l'iscrizione della causa a ruolo sia avvenuta in data 27 gennaio 2023, ovverosia due giorni prima dello scadere del termine di dieci giorni (in data 29 gennaio 2023) e, dunque, nel pieno rispetto del termine ex art. 165 del c.p.c..
L'eccezione è dunque infondata e va disattesa.
E' invece fondata l'opposizione ex art. 645 del c.p.c.
e, pertanto, deve essere accolta.
La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (v., per tutte, Cass. sent. n. 16904/2018).
Come sopra detto, la parte opponente deduce - in primo luogo - il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte opposta.
Come è noto, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n.
385 del 1993, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso
7 di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. ord. n. 31188 del 2017).
E' stato peraltro chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Laddove (come nel caso in esame) non ricorra un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 (nell'ambito delle c.d. cartolarizzazioni di crediti di cui alla legge n.
130/1999), il cessionario che agisce per l'adempimento dovrà parimenti fornire prova rigorosa della titolarità del suo credito, dando conto e prova della serie contrattuale che ha trasferito la titolarità della situazione soggettiva attiva dal patrimonio dell'originario creditore a quello del cessionario medesimo nonché dell'avvenuto assolvimento delle formalità proprie della fattispecie codicistica della cessione del credito ex art. 1264 del codice civile.
Nel caso in esame, la parte opposta RT
, in punto di titolarità del credito azionato, ha
[...] dedotto di essere divenuta titolare dei crediti azionati a seguito di due cessioni pro soluto - in proprio favore - di portafogli crediti della società Credit Data Research
Italia s.r.l..
8 Ebbene, tuttavia, a fronte della contestazione di parte opponente, non è stata fornita nel presente giudizio una adeguata prova dell'avvenuta cessione dei crediti in parola in favore di parte opposta, e, quindi, della titolarità di essi in capo alla RT
E invero a tal riguardo si osserva quanto segue:
1) i contratti o mandati originali (v. i docc. nn. 1 e
3 del fascicolo di parte opposta) sono avvenuti e intercorsi fra l'odierna opponente e la società Eurocons - società consortile per la consulenza aziendale s.c. a r.l.;
2) in atti parte opponente si è limitata a depositare una visura camerale (v. il doc. n. 12 del fascicolo di parte opposta) dalla quale si evidenzia il cambio di denominazione da Eurocons - società per la consulenza aziendale s.r.l. a Credit Data Research Italia s.r.l. (v. pag. 56 della visura);
3) tuttavia non vi è prova del trasferimento dei crediti di cui trattasi da Eurocons - società consortile per la consulenza aziendale s.c. a r.l. a Eurocons - società per la consulenza aziendale s.r.l., atteso che nel doc. n. 14 prodotto da parte opposta non vi è alcuna compiuta descrizione del ramo di azienda conferito e, dunque, non si ha nel presente giudizio alcuna evidenza che i crediti di cui trattasi sono stati effettivamente conferiti e quindi trasferiti da Eurocons s.c. a r.l. alla distinta società Eurocons s.r.l.;
4) non vi è poi in atti prova adeguata e sufficiente dei due dedotti contratti di cessione (da Credit Data
Research Italia s.r.l. a atteso che RT
i documenti nn. 5 e 6 del fascicolo di parte opposta sono incompleti poiché manca del tutto la parte dispositiva di essi: in entrambi i documenti sono riportati solo gli articoli 16, 17 e 18, difettando completamente la parte precedente, di modo che non è assolutamente possibile avere
9 adeguata contezza dell'effettivo contenuto del contratto e dell'avvenuta effettiva cessione di crediti;
5) a ciò si aggiunga che non vi è neanche prova che detti contratti, ove realmente abbiano disposto cessione di crediti, abbiano effettivamente ceduto anche i due crediti qui azionati e ciò in considerazione del fatto che, quanto al doc. n. 5, l'ultimo foglio reca una pagina bianca senza nessuna denominazione, riportante solo una riga col nome dell'odierna opponente e delle firme illeggibili di persone non identificate, difettando altresì qualsivoglia elemento che consenta di qualificare quel foglio come allegato “A” del contratto;
quanto poi al doc. n. 6, il nome della opponente è riportato in un foglio non sottoscritto da alcuno, completamente avulso dal documento che precede, senza dunque alcuna certezza che si tratti di allegato al contratto.
La documentazione prodotta risulta dunque particolarmente carente e non consente di ritenere provata l'avvenuta cessione dei crediti azionati in via monitoria e, dunque, l'effettiva titolarità dei crediti azionati in capo alla parte opposta.
A ciò si aggiunga nel merito che non vi è comunque alcune prova in atti dell'avvenuto espletamento dell'attività di cui all'azionata fattura n. 27931/2008 di
€ 3.354,00 (recante nella descrizione la seguente descrizione “consulenza relativa all'operazione Legge 24”), dell'effettiva trasmissione in allora di detta fattura alla parte opponente (ciò che - a tutto concedere - legittimerebbe l'eventuale applicazione di interessi, anch'essi azionati in via monitoria per un importo pari alla sorte capitale), del contenuto delle condizioni contrattuali relative alla quota annuale “Pass Extra”, dell'effettivo riferimento della sottoscrizione della scheda prodotta sub doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta all'annualità 2014 di cui alla fattura azionata n.
10 652/2014 giacché essa piuttosto sembra riferirsi, avendo riguardo alla data di sottoscrizione, all'annualità 2013.
Non vi è dunque prova neanche della fondatezza della pretesa creditoria qui azionata.
A fronte di ciò la domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla parte opposta nei confronti di parte opponente deve dunque essere rigettata.
A ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo
11 conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 a € 26.000,01), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale) così come della prossimità del valore di causa (€ 7.494,31) all'estremo inferiore della forbice qui considerata, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase istruttoria → € 840,00
d) fase decisionale → € 860,00
- per un totale di € 3.700,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
8807/2022.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante la RT presentazione del ricorso monitorio nei confronti dell'opponente in proprio e in qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale Parte_2
.
[...]
3) Condanna la parte opposta in RT al pagamento, in favore della parte opponente Parte_1
in proprio e in qualità di titolare della ditta
[...] individuale delle spese di Parte_2 lite, da distrarsi ex art. 93 del c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in €
12 118,50 per esposti ed € € 3.700,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 15 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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