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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 284/2024
Udienza “cartolare” del 18.3.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 284/2024 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1470/2023, promossa da:
(P.IV , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Parte_1 P.IV_1
Lucchesi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, C.F._1
Via S. Croce n. 59, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IV , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[...] P.IV_2
Silvia Bacchi (C.F. ) e (C.F. ) ed C.F._2 CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in San Donato San Miniato (PI), Via L. Da Vinci
n. 43, come da procura a margine della comparsa di costituzione.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “In via principale “Voglia il Tribunale di Lucca, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nullo, e quindi revocare con ogni consequenziale effetto, il decreto ingiuntivo n. 1470/2023 emesso dal Tribunale di Lucca in data 18/12/2023 - RG n.
3901/2023 - per tutte le ragioni anzidette. In via riconvenzionale “Voglia il Tribunale di Lucca, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che la società odierna opponente è Parte_1
creditrice della società ricorrente-opposta della somma di €. 72.850,00 a titolo di mancato guadagno per tutte le ragioni meglio esposte in premessa, o di quella che risulterà di giustizia.
Conseguentemente a quanto sopra, voglia il Tribunale adito dichiarare la compensazione del credito dell'opponente con la somma ingiunta dalla società opposta pari ad €. 23.546,00- condannando quest'ultima, pertanto, al pagamento, in favore della resistente, della somma che risulta dalla differenza tra l'importo richiesto dalla opposta stessa e la somma richiesta in via riconvenzionale dall'opponente pari ad €. 49.304,00- Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa”. per l'opposta: “Voglia il Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa e contrariis reiectis, IN
TESI: - respingere in ogni caso l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
IN ULTERIORE TESI: - accertare e/o dichiarare la risoluzione del contratto del 24.03.2022 per inadempimento nel pagamento del prezzo della società con sede in via Sottomonte 160 – Parte_2
55060 frazione MO AP (LU), Cod. Fisc e P. Iva , in persona del legale P.IV_1
rappresentante pro tempore avvenuto prima dello scioglimento per atto di autorità e nomina del liquidatore, con effetto a partire per le obbligazioni scadenti nel 2029; IN IPOTESI: accertare che il contratto del 24.03.2022 è sospeso ex art. 172 CCII per la parte relativa alle obbligazioni scadenti nel 2029 e condannare la società con sede in via Sottomonte 160 Parte_2
– 55060 frazione MO AP (LU), Cod. Fisc e P. Iva in persona del legale P.IV_1 rappresentante pro tempore a pagare a favore di
[...]
sciolta per atto di autorità la somma di €. Controparte_1
23.546,00 oltre interessi moratori ex D.Lgs . 231/2002, dal dovuto al saldo o la diversa somma maggiore o minore che risulterà provata;
IN ULTERIORE IPOTESI ED IN VIA SUBORDINATA: accertare che l'inadempimento della attrice-opponente al pagamento scadente il 31.12.2022 legittima la convenuta-opposta a non eseguire le prestazioni scadenti nel 2029; IN OGNI CASO: respingere le domande riconvenzionali, di compensazione e le domande tutte ex adverso proposte in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nulle e, comunque ed in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 18.12.2023 il Tribunale di Lucca emetteva in favore di Parte_3
il decreto ingiuntivo n. 1470/2023, con il quale veniva ingiunto
[...]
alla il pagamento di € 23.546,00, oltre interessi e spese di lite, in virtù del Parte_4
contratto di compravendita di soprassuolo in piedi stipulato in data 24.3.2022 rimasto in parte inadempiuto. Avverso tale provvedimento la proponeva opposizione. Parte_4
Sosteneva che nel contratto era previsto a carico della l'obbligo di Parte_3
assicurare un secondo taglio entro il 31.12.2029 e che rispetto a questo la stessa si rendeva inadempiente per il fatto di esser posta in liquidazione giudiziale in data 31.5.2023, cagionandole così un danno risarcibile da mancato taglio quantificato in €. 72.850,00. In ragione di ciò, chiedeva di far valere la compensazione tra i due debiti ed effettuava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento altrui di €. 49.904,00, pari alla differenza.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando in fatto e in diritto quanto sostenuto dall'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e avanzando istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento datato 5.4.2024, rilevato che l'opposizione non si fondava su prova scritta e che non era di facile e pronta soluzione, veniva concessa la richiesta provvisoria esecuzione del decreto opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
La causa veniva istruita con sole produzioni documentali e trattenuta in decisione con fissazione per discussione dell'udienza del 28.10.2024, da tenersi con modalità “cartolari”, poi rinviata al
18.3.2025, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il contratto di compravendita di soprassuolo in piedi stipulato in data 24.3.2022 la
[...]
vendeva alla il soprassuolo in piedi relativo ad alcuni terreni Parte_3 Parte_4
pari a 39,6611 ha (all. 2 fascicolo monitorio) rispetto ai quali l'acquirente si impegnava ad effettuare il taglio del bosco e di esbosco entro il 15.6.2022 per una parte ed entro il 31.12.2022 per la rimanente parte. Il corrispettivo totale veniva fissato in €. 32.500,00 oltre Iva da versarsi in tre rate, l'ultima delle quali, pari ad €. 19.300,00 oltre Iva da effettuarsi entro il 31.12.2022.
Inoltre, all'art. 7 del contratto veniva pattuito che il venditore garantiva un successivo taglio dopo 7 anni e precisamente entro il 31.12.2029 su una superficie di 33 ha (sugli stessi terreni oggetto del primo taglio o su terreni equivalenti) al corrispettivo di €. 27.500,00 da corrispondersi prima dell'effettuazione del taglio.
I due tagli previsti nel contratto, da eseguirsi l'uno a distanza di sette anni dall'altro, rappresentano due distinte coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente, poste in rapporto di corrispettività. Quindi, per come configurato dalle parti, il contratto va accostato alla categoria dei contratti ad esecuzione periodica ex art. 1467 comma 1 c.c. in quanto la realizzazione completa della volontà causale richiede una data serie successive di prestazioni, nella specie, due.
Con riguardo alla prima delle due coppie di prestazioni, è pacifico, poiché non contestato, che la cedeva il soprassuolo in piedi alla che Parte_3 Parte_4 quest'ultima eseguiva integralmente il taglio previsto per l'anno 2022 e che versava unicamente i primi due acconti, omettendo di versare l'ultimo di importo pari ad €. 19.300,00 oltre Iva (€
23.546,00).
Parte opponente giustifica tale inadempimento sulla base del fatto che l'opposta in data 31.5.2023 veniva posta in scioglimento per atto dell'autorità giudiziaria e che, quindi, la futura prestazione da eseguire nel 2029 diventava impossibile per causa a lei imputabile, con grave danno a carico della
In conseguenza di ciò, avanza domanda di risarcimento dei danni da mancato Parte_4
taglio, chiedendo la compensazione con quanto oggetto di ingiunzione.
La tesi di parte opponente è infondata, e l'ingiustificato inadempimento determina la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Da un punto di vista temporale l'inadempimento della verificatosi in data Parte_4
31.12.2022, è precedente rispetto allo scioglimento che ha riguardato la Parte_3
il liquidatore, infatti, è stato nominato in data 31.5.2023, quando l'effetto risolutivo
[...] dell'inadempimento si era già verificato.
Ad ogni modo, va precisato che lo scioglimento per atto di autorità delle società cooperative viene equiparato alla liquidazione coatta amministrativa. Infatti, l'art. 1 della legge n. 400/1975 richiama espressamente il titolo V del R.D. n. 267/1942, dedicato a tale procedura, che, oggi, è disciplinato dal titolo VII del C.C.I.I.
Anche per la liquidazione coatta amministrativa trova applicazione l'art. 172 C.C.I.I.
(precedentemente, art. 72 l.f.), in materia di contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti al momento di apertura della procedura, che al primo comma dispone: “Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di
sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”.
La norma prevede, poi, al comma 2, che: “Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto”; inoltre, al comma 4, che: “In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno”.
Alla luce della disciplina richiamata, nel caso di specie non può predicarsi in alcun modo l'impossibilità della prestazione dedotta nel contratto dal momento che il liquidatore ha la possibilità di subentrare nello stesso, qualora lo ritenga, come pure nei contratti di disponibilità dei terreni oggetto di vendita di soprassuolo o di stipularne di nuovi al fine di garantire il taglio del
2029.
Quindi allo stato attuale il contratto è sospeso, perché l'opponente non ha promosso alcun meccanismo di messa in mora del liquidatore.
Si osserva comunque che, anche se tale meccanismo fosse stato innescato, ed il liquidatore avesse deciso di sciogliersi dal contratto, contraente avrebbe diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento ma non avrebbe diritto al risarcimento del danno.
L'esito sopra descritto non muterebbe neppure se si applicasse l'art. 178 al posto dell'art. 172
C.C.I.I., come prospettato dall'opponente, poiché difetterebbe, in ogni caso, la prova dell'inadempimento della . Parte_3
La tesi di parte opponente è infondata anche per la disciplina civilistica “ordinaria” in quanto l'inadempimento di controparte è invocabile solo se attuale e concreto, essendo irrilevante la mera eventualità di un inadempimento potenziale, come quello paventato dalla per le Pt_4 Pt_4
prestazioni scadenti nel 2029 (Cass. 4134/2025).
Alla luce di quanto sopra vanno rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulate dalla in quanto infondate. Parte_4
Meritano, invece, accoglimento le domande di conferma del decreto ingiuntivo opposto e di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato in data 24.3.2022 relativamente alle obbligazioni scadenti nel 2029.
L'art. 1458 c.c. sancisce, infatti, che l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, entro cui va ricompreso il contratto in questione;
di conseguenza, il diritto di credito vantato dall'opposta per le prestazioni già eseguite nel 2022 e azionato in via monitoria non risulta pregiudicato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria, in ragione della ridotta attività espletata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in €
4.237,00 per compenso professionale, oltre IV, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente