Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alvise Arvalli, Stefano Bovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Bressan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della deliberazione della Giunta Comunale di Cortina d'Ampezzo n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2024;
di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compreso il bando per la concessione dei contributi per associazioni sportive per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2024, contenuto nella predetta delibera di Giunta Comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cortina D'Ampezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. IM IN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2024, la Giunta Comunale di Cortina d'Ampezzo ha approvato i criteri e le modalità operative per la concessione di contributi economici alle associazioni sportive operanti sul territorio comunale per l'anno 2024.
Il provvedimento, adottato in attuazione dell'art. 22 del Regolamento comunale in materia di contributi alle associazioni, ha definito un articolato sistema di valutazione basato su criteri quantitativi e qualitativi, attribuendo particolare rilevanza alla composizione sociale delle associazioni beneficiarie. In particolare, la delibera ha introdotto un sistema di punteggio complessivo su base centenaria, nel quale assume carattere preponderante il criterio relativo alla percentuale di soci residenti nel Comune di Cortina d'Ampezzo iscritti all'associazione richiedente, cui vengono assegnati fino a 40 punti su un totale di 100.
Il bando ha inoltre stabilito una soglia minima di accesso alla graduatoria fissata in 60 punti, condizione necessaria per poter essere ammessi al contributo comunale.
L'Associazione Sci Club -OMISSIS--OMISSIS-. ha impugnato la deliberazione giuntale e il relativo bando, articolando tre ordini di censure strettamente interconnesse.
In primo luogo, la ricorrente ha denunciato l'illogicità manifesta e l'irragionevolezza del sistema di valutazione adottato, nella parte in cui attribuisce un peso eccessivo e sproporzionato (40 punti su 100) al parametro della "residenzialità" dei soci. Tale criterio, secondo la prospettazione difensiva dell'associazione ricorrente, risulterebbe del tutto estraneo e avulso rispetto alla finalità pubblicistica che dovrebbe orientare la concessione del contributo, vale a dire la qualità, l'efficacia e la rilevanza dei progetti e delle iniziative sportive che l'associazione intende realizzare a beneficio della collettività locale.
In secondo luogo, è stata contestata la sostanziale trasformazione del criterio premiale in requisito escludente, conseguente alla combinazione tra l'attribuzione di 40 punti al parametro della residenzialità e la fissazione della soglia minima di accesso in 60 punti. Tale configurazione normativa determinerebbe, di fatto, l'impossibilità per le associazioni con bassa percentuale di soci residenti di raggiungere il punteggio minimo necessario, anche qualora presentassero progetti di elevata qualità e rilevanza sociale, trasformando così un elemento che dovrebbe avere natura premiale in una condizione sostanzialmente preclusiva dell'accesso al contributo.
In terzo luogo, la ricorrente ha lamentato uno sviamento di potere rispetto alla finalità dichiarata dall'Amministrazione comunale. Il bando, pur affermando formalmente l'intento di finanziare progetti e iniziative destinati a beneficiare la popolazione residente, perseguirebbe in realtà un obiettivo diverso e non dichiarato, privilegiando le associazioni in ragione della loro composizione soggettiva piuttosto che della validità delle loro proposte progettuali. Tale distorsione determinerebbe, conseguentemente, una violazione del principio di parità di trattamento e dei fondamentali canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990.
Il Comune di Cortina d'Ampezzo si è costituito in giudizio eccependo in rito:
a) l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che la ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva indetta con il bando del 2024, è stata regolarmente valutata conseguendo un punteggio pari a 51,64 punti (insufficiente rispetto alla soglia minima di 60 punti), e non ha impugnato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/2024 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva. Tale comportamento configurerebbe una forma di acquiescenza rispetto all'esito finale della procedura, con conseguente perdita dell'interesse processuale a contestare gli atti prodromici.
b) la mancata integrazione del contraddittorio, per omessa notificazione del ricorso ai soggetti beneficiari del bando 2024, i quali, avendo conseguito un vantaggio diretto e immediato dall'approvazione della graduatoria impugnata, rivestirebbero la qualità di controinteressati necessari nel presente giudizio.
c) la nullità o inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, ai sensi degli artt. 40 e 44 del Codice del processo amministrativo, nonché per indebita invasione nella sfera di discrezionalità riservata all'Amministrazione, in violazione dell'art. 7 c.p.a.
La controversia è stata chiamata all'udienza pubblica del 12 febbraio 2026 ed ivi trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel processo amministrativo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, l'interesse a ricorrere costituisce condizione dell'azione e deve permanere, in termini di attualità e concretezza, fino al momento della decisione. L'interesse processuale si misura in relazione all'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile che il ricorrente può conseguire dall'accoglimento della domanda.
La ricorrente obietta che, in ipotesi di clausola immediatamente escludente del bando, non sussisterebbe l'onere di impugnare gli atti successivi, richiamando la giurisprudenza secondo cui allorquando l'operatore impugni direttamente le clausole del bando assumendone l'immediato carattere escludente, la presentazione della domanda di partecipazione e l'impugnazione degli esiti della procedura costituirebbero un inutile adempimento formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale.
Tuttavia, tale principio non può trovare applicazione nella fattispecie in esame. Invero, il criterio impugnato – avente ad oggetto la percentuale di soci residenti – benché rilevante nel sistema di punteggio complessivo, non costituisce un requisito di ammissione alla procedura selettiva, bensì un elemento di valutazione nell'ambito di una più ampia griglia di criteri. Diversamente da quanto avviene nelle ipotesi di clausola immediatamente escludente, per le quali la giurisprudenza dispensa dalla necessità di partecipare alla procedura e di impugnare l'atto finale, nella presente fattispecie la ricorrente ha ritenuto opportuno partecipare al bando, sottoponendosi alla valutazione dell'Amministrazione e conseguendo un punteggio (51,64 punti) che, seppur insufficiente per l'ammissione al contributo, dimostra come la clausola contestata non precludesse in radice la possibilità di partecipazione.
In altri termini, mentre in presenza di un requisito di ammissione non posseduto il soggetto sarebbe stato escluso a priori dalla procedura, nel caso in esame la ricorrente è stata ammessa alla valutazione e ha ottenuto un punteggio, ancorché non sufficiente. Tale circostanza dimostra che il criterio contestato non ha natura di requisito escludente, ma costituisce un parametro di valutazione che, nel caso concreto, ha contribuito – unitamente agli altri criteri – a determinare l'insufficienza del punteggio complessivo conseguito.
Nel caso di procedimenti amministrativi caratterizzati da una struttura procedimentale articolata, in cui l'Amministrazione adotta dapprima un atto generale di indizione o regolazione (come, nella fattispecie, la delibera giuntale contenente i criteri del bando) e successivamente, all'esito dell'istruttoria, emana il provvedimento conclusivo che determina l'assetto definitivo degli interessi (nella specie, la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria), è quest'ultimo atto a definire in modo immediato, diretto e puntuale la posizione giuridica del singolo partecipante, cristallizzando l'utilità sostanziale che il ricorrente può trarre dall'eventuale accoglimento dell'impugnativa.
Nella fattispecie in esame, risulta pacifico e non contestato che:
l'Associazione ricorrente ha regolarmente partecipato al procedimento selettivo indetto per l'anno 2024 sulla base della delibera impugnata;
l’Associazione è stata sottoposta a valutazione da parte degli organi competenti dell'Amministrazione comunale;
l’Associazione ha conseguito un punteggio complessivo pari a 51,64 punti, inferiore alla soglia minima di 60 punti richiesta per l'ammissione al contributo;
l’Associazione non ha proposto alcuna impugnazione avverso la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/2024 di approvazione della graduatoria definitiva, la quale si è pertanto consolidata, divenendo inoppugnabile per decorso dei termini.
La mancata impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento, che ha cristallizzato in via definitiva l'esclusione dell'Associazione dalla graduatoria dei beneficiari, determina la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il presente giudizio avverso la delibera impugnata.
Anche nell'ipotesi in cui il Collegio accogliesse il ricorso e annullasse la deliberazione n. -OMISSIS-/2024, infatti, tale pronuncia non potrebbe produrre alcuna utilità concreta in favore della ricorrente, atteso che la graduatoria definitiva, divenuta ormai intangibile per mancata impugnazione, continuerebbe a spiegare i suoi effetti, mantenendo l'Associazione Sci Club -OMISSIS-fuori dall'elenco dei beneficiari dei contributi per l'anno 2024.
L'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse esime il Collegio dall'esame di tutte le ulteriori questioni processuali sollevate dall'Amministrazione resistente nonché dall'analisi delle censure di merito articolate dalla ricorrente, le quali restano assorbite dalla pronuncia in rito.
In applicazione del principio della soccombenza si dispone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
i. dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
ii. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’amministrazione resistente, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
IM IN, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM IN | Ida IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.