TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 484
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illogicità e irragionevolezza del sistema di valutazione (peso eccessivo del parametro di residenzialità dei soci)

    La Corte ha ritenuto che il criterio della residenzialità non costituisca un requisito di ammissione, ma un elemento di valutazione. La ricorrente ha partecipato alla procedura e ottenuto un punteggio di 51,64, dimostrando che il criterio non era immediatamente escludente.

  • Rigettato
    Trasformazione del criterio premiale in requisito escludente (combinazione tra punteggio per residenzialità e soglia minima)

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente abbia partecipato alla procedura e ottenuto un punteggio, seppur insufficiente, dimostrando che il criterio non era immediatamente escludente.

  • Rigettato
    Sviamento di potere e violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento (artt. 3 e 12 L. 241/1990)

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione dell'atto conclusivo (graduatoria definitiva) determina la sopravvenuta carenza di interesse, rendendo inutile l'annullamento del bando.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 484
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 484
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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