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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU EN, a seguito dell'udienza del 16/12/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1022/2025 promossa da rappr. e dif. dall'avv.to ARDIZZONE ALBERTO giusta Parte_1 procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura generale alle CP_1 liti nn. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1 resistente
Avente ad oggetto: assegno di invalidità civile
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 31 gennaio 2025 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua CP_2 inammissibilità.
All'esito della udienza del 16 dicembre 2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
1 Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti CP_1 diversi da quello sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue:
“se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente
(assegno di invalidità civile).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni svolte in sede di ATP.
In particolare ha ritenuto che è in atto affetto da: “Psicosi Parte_1 schizofrenica tipo paranoide in trattamento , anamnestica lussazione abituale di spalla sx”.
Le suddette infermità erano in parte presenti all'atto della domanda, in parte sopravvenute in epoca successiva.
Le stesse valutate con riferimento alle percentuali proposte dalle nuove tabelle valutative connesse alla legge in materia, hanno prodotto al ricorrente dalla data della presentazione della domanda sin dal mese di novembre 2023 una invalidità del 55%.
2 Considerata la possibile emendabilità di talune riscontrate infermità si ritiene necessaria una revisione a far data dal mese di dicembre 2026.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio.
Il predetto ha peraltro compiutamente risposto ai rilievi della CTP cui ha ì testualmente risposto nei termini che seguono, evidenziando che “a)….dalla più recente certificazione psichiatrica che di seguito si riporta, la diagnosi conclusiva formulata dal sottoscritto
(come del resto formulata anche dal CTU dr.ssa in sede di ATP) ovvero, “Psicosi Per_2 schizofrenica tipo paranoide in trattamento”, è equivalente a quella diagnosticata negli anni da psichiatri che hanno in cura il Pt_1
Pertanto non ben si comprende su quali elementi clinici si fonda l'affermazione della CTP quando afferma che “trattasi di entità patologiche ben diverse , così come è ben diverso è il loro inquadramento all'interno del DSM5.” , quindi si ritiene ingiustificato quanto osservato dal CTP:
b) Come ampiamente esposto circa la etiopatogenesi e le manifestazione cliniche della
Psicosi schizofrenica tipo paranoide in trattamento, non par dubbio che ai fini di ponderare l'incidenza invalidante della infermità riscontrata al ricorrente e dovendoci riferire per esatta corrispondenza o per analogia degli effetti invalidanti alle diagnosi codificate nelle tabelle del DM, la patologia di cui è affetto l'opponente è più consona inquadrarla con quanto previsto dal cod. 1208 (ovvero: sindrome schizofrenica cronica con riduzione della sfera affettiva e diminuzione della attività pragmatica), diagnosi che ben si attaglia alla sintomatologia presentata dal visitando, piuttosto che quanto previsto dai codici 1210 e 1211 a cui erroneamente il CTP nelle sue osservazioni vorrebbe riferirsi, stante che detti codici determinano patologie psichiatriche del tutto diverse e certamente più invalidanti rispetto il caso de quo.
c) Non si condivide il ragionamento del CTP quando afferma che la gravità della patologia di cui è affetto il sarebbe in funzione del fatto che effettua terapia antipsicotica e Pt_1 antimaniacale con dose massima quotidiana, stante che a prescindere che la dose prescritta non è da ritenersi “massima”; che in qualsiasi caso la Psicosi schizofrenica tipo paranoide necessita comunque di trattamento farmacologico e, non per ultimo, che il trattamento farmacologico effettuato per la sua efficacia terapeutica sta controllando positivamente i disturbi tipici della patologia di base, riducendo significativamente
l'incidenza negativa sulla capacità lavorativa, come si è potuto constatare in corso di OdC sia in occasione del precedente ATP che in sede di opposizione”.
3 Il ricorso va pertanto respinto.
Spese irripetibili in ragione dei limiti reddituali, come dichiarati.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 1022/2025
R.G.L., così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 18/12/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU EN
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In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU EN, a seguito dell'udienza del 16/12/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1022/2025 promossa da rappr. e dif. dall'avv.to ARDIZZONE ALBERTO giusta Parte_1 procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura generale alle CP_1 liti nn. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1 resistente
Avente ad oggetto: assegno di invalidità civile
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 31 gennaio 2025 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua CP_2 inammissibilità.
All'esito della udienza del 16 dicembre 2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
1 Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti CP_1 diversi da quello sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue:
“se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente
(assegno di invalidità civile).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni svolte in sede di ATP.
In particolare ha ritenuto che è in atto affetto da: “Psicosi Parte_1 schizofrenica tipo paranoide in trattamento , anamnestica lussazione abituale di spalla sx”.
Le suddette infermità erano in parte presenti all'atto della domanda, in parte sopravvenute in epoca successiva.
Le stesse valutate con riferimento alle percentuali proposte dalle nuove tabelle valutative connesse alla legge in materia, hanno prodotto al ricorrente dalla data della presentazione della domanda sin dal mese di novembre 2023 una invalidità del 55%.
2 Considerata la possibile emendabilità di talune riscontrate infermità si ritiene necessaria una revisione a far data dal mese di dicembre 2026.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio.
Il predetto ha peraltro compiutamente risposto ai rilievi della CTP cui ha ì testualmente risposto nei termini che seguono, evidenziando che “a)….dalla più recente certificazione psichiatrica che di seguito si riporta, la diagnosi conclusiva formulata dal sottoscritto
(come del resto formulata anche dal CTU dr.ssa in sede di ATP) ovvero, “Psicosi Per_2 schizofrenica tipo paranoide in trattamento”, è equivalente a quella diagnosticata negli anni da psichiatri che hanno in cura il Pt_1
Pertanto non ben si comprende su quali elementi clinici si fonda l'affermazione della CTP quando afferma che “trattasi di entità patologiche ben diverse , così come è ben diverso è il loro inquadramento all'interno del DSM5.” , quindi si ritiene ingiustificato quanto osservato dal CTP:
b) Come ampiamente esposto circa la etiopatogenesi e le manifestazione cliniche della
Psicosi schizofrenica tipo paranoide in trattamento, non par dubbio che ai fini di ponderare l'incidenza invalidante della infermità riscontrata al ricorrente e dovendoci riferire per esatta corrispondenza o per analogia degli effetti invalidanti alle diagnosi codificate nelle tabelle del DM, la patologia di cui è affetto l'opponente è più consona inquadrarla con quanto previsto dal cod. 1208 (ovvero: sindrome schizofrenica cronica con riduzione della sfera affettiva e diminuzione della attività pragmatica), diagnosi che ben si attaglia alla sintomatologia presentata dal visitando, piuttosto che quanto previsto dai codici 1210 e 1211 a cui erroneamente il CTP nelle sue osservazioni vorrebbe riferirsi, stante che detti codici determinano patologie psichiatriche del tutto diverse e certamente più invalidanti rispetto il caso de quo.
c) Non si condivide il ragionamento del CTP quando afferma che la gravità della patologia di cui è affetto il sarebbe in funzione del fatto che effettua terapia antipsicotica e Pt_1 antimaniacale con dose massima quotidiana, stante che a prescindere che la dose prescritta non è da ritenersi “massima”; che in qualsiasi caso la Psicosi schizofrenica tipo paranoide necessita comunque di trattamento farmacologico e, non per ultimo, che il trattamento farmacologico effettuato per la sua efficacia terapeutica sta controllando positivamente i disturbi tipici della patologia di base, riducendo significativamente
l'incidenza negativa sulla capacità lavorativa, come si è potuto constatare in corso di OdC sia in occasione del precedente ATP che in sede di opposizione”.
3 Il ricorso va pertanto respinto.
Spese irripetibili in ragione dei limiti reddituali, come dichiarati.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 1022/2025
R.G.L., così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 18/12/2025
La Giudice del Lavoro
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