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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4004 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Melito di Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via Roma, 131 presso lo studio dell'avv. Rosa Ferraro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Parte_2 C.F._2
Secondigliano 94 presso lo studio dell'avv. Anastasia Volpicelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti il minore alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n. 4004/2025
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata una figlia- (in Per_1
Napoli il 28 luglio 2021) - regolarmente riconosciuta da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra Parte_1 avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della Per_1 residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo Parte_1 Parte_2 preavviso.
B) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con Parte_3 sé la figlia almeno due giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia a week end alternati con pernotto dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di . Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie la figlia trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Per_1
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore nonché il 31 dicembre con un genitore e il primo gennaio con l'altro genitore;
la stessa alternanza sarà prevista per il giorno di Pasqua con un genitore e per il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo diversi accordi che interverranno di volta in volta. Per le vacanze estive, la minore trascorrerà quindici giorni del mese di agosto con il padre e gli altri sedici con la madre;
parimenti i rispettivi compleanni e ricorrenze particolari saranno trascorse dalla figlia con la madre ovvero con il padre, con pari alternanza.
2 V.G. n. 4004/2025
D) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà Pt_1 darne notizia al sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le Pt_2 date di partenza e ritorno.
E) Il Sig. – a decorrere dal mese di giugno 2025 compreso - si impegna a corrispondere Pt_2 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. L'intero importo dell'assegno unico resterà in capo alla sig.ra favorendo il sig. la sig.ra Parte_1 Pt_2 Pt_1
del suo 50%. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso
[...] versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Pt_1
, entro e non oltre i primi quattro giorni di ogni mese solare.
[...]
F) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_2 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , dietro semplice presentazione Per_1 del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Sarà anticipata da preventivo accordo necessario per il rimborso di tutte le spese straordinarie di natura medica, scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_2 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
3 V.G. n. 4004/2025
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
I) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
L) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del 10 aprile 2025 prot. n. 486/2025, saranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla necessaria documentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi Parte_2 richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4004 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Melito di Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via Roma, 131 presso lo studio dell'avv. Rosa Ferraro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Parte_2 C.F._2
Secondigliano 94 presso lo studio dell'avv. Anastasia Volpicelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti il minore alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n. 4004/2025
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata una figlia- (in Per_1
Napoli il 28 luglio 2021) - regolarmente riconosciuta da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra Parte_1 avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della Per_1 residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo Parte_1 Parte_2 preavviso.
B) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con Parte_3 sé la figlia almeno due giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia a week end alternati con pernotto dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di . Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie la figlia trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Per_1
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore nonché il 31 dicembre con un genitore e il primo gennaio con l'altro genitore;
la stessa alternanza sarà prevista per il giorno di Pasqua con un genitore e per il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, salvo diversi accordi che interverranno di volta in volta. Per le vacanze estive, la minore trascorrerà quindici giorni del mese di agosto con il padre e gli altri sedici con la madre;
parimenti i rispettivi compleanni e ricorrenze particolari saranno trascorse dalla figlia con la madre ovvero con il padre, con pari alternanza.
2 V.G. n. 4004/2025
D) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà Pt_1 darne notizia al sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le Pt_2 date di partenza e ritorno.
E) Il Sig. – a decorrere dal mese di giugno 2025 compreso - si impegna a corrispondere Pt_2 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. L'intero importo dell'assegno unico resterà in capo alla sig.ra favorendo il sig. la sig.ra Parte_1 Pt_2 Pt_1
del suo 50%. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso
[...] versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Pt_1
, entro e non oltre i primi quattro giorni di ogni mese solare.
[...]
F) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_2 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , dietro semplice presentazione Per_1 del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Sarà anticipata da preventivo accordo necessario per il rimborso di tutte le spese straordinarie di natura medica, scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_2 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
3 V.G. n. 4004/2025
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
I) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
L) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del 10 aprile 2025 prot. n. 486/2025, saranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla necessaria documentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi Parte_2 richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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