TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. AR RA Presidente rel. dott. Marco Valecchi Giudice dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2188 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(COLLEFERRO (RM) 04/08/1988, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LUCA MASTRONARDI;
- Ricorrente -
contro
(NAPOLI (NA) 30/04/1982, C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CHIARA PERICA;
- Convenuto -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi hanno contratto matrimonio in Frascati il 22/07/2011; dall'unione coniugale sono nati due figli, il 24/03/2012 e il 14/12/2017. Per_1 Per_2
1.1. Con ricorso depositato il 29/03/2023 ha chiesto la separazione dal Parte_1 coniuge con addebito a questi, l'affido condiviso dei figli con collocazione presso di sé,
l'assegnazione in suo favore della casa familiare e la previsione di un assegno di mantenimento in favore suo e dei figli dell'importo rispettivamente di € 200 e di € 600,
l'assegnazione in suo favore della Fiat 500 di sua proprietà, nonché la condanna del convenuto al pagamento della somma di 10.000 € a titolo di risarcimento dei danni per la condotta infedele del marito.
Pag. 1 di 11 1.2. non si è opposto alla separazione chiedendo tuttavia il rigetto della Controparte_1 domanda di addebito;
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente ad eccezione della c.d. “taverna” dell'abitazione, da assegnare allo stesso convenuto;
limitare a 500 € l'importo dell'assegno per il mantenimento dei figli e rigettare la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
stabilire che l'assegno unico universale sia da lui percepito;
assegnare a lui la Fiat 500; dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda di risarcimento danni.
1.3. Con la memoria ex art. 473-bis.17, primo comma, c.p.c., la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno riservandosi di riproporla in separato giudizio.
1.4. Il 27/06/2023 le parti sono comparse davanti al giudice, il quale con ordinanza del
18/07/2023 ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e prevedendo che:
2) i figli minori vengono affidati in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale;
3) dispone che il padre eserciti il diritto di visita dei figli minori con le seguenti modalità:
- a settimane alterne, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica, con pernotto presso il padre;
- i pomeriggi infrasettimanali del martedì e del giovedì dall'uscita di scuola alle ore 20.00, salvo diverso accordo;
- in occasione delle vacanze scolastiche legate alle festività natalizie e di fine anno, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli, alternativamente ogni anno, la sera, ovvero, il giorno di
Natale, così come la sera, ovvero, il giorno di Capodanno e dell'Epifania, iniziando per il primo anno con il giorno di Capodanno e dell'Epifania;
- per le festività pasquali e/o altre festività o ponti, l'intero periodo di vacanze scolastiche in via alternata ogni anno con la madre;
- per il periodo estivo, comprensivo delle vacanze scolastiche, i minori trascorreranno con il padre 15 giorni del mese di luglio e del mese di agosto, ossia i periodi dal 1° di luglio e di agosto al 15 di luglio e di agosto, ovvero, dal 16 di luglio e di agosto al 31 di luglio e di agosto di ciascun anno;
4) dispone che il padre versi, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascuno) da pagare entro il 5 di
Pag. 2 di 11 ciascun mese tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla signora da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Le spese di carattere straordinario vengono assunte al 50% da entrambi i coniugi come da protocollo del Tribunale di Velletri.
Con ordinanza del 08/07/2024 l'assegno per il mantenimento dei figli è stato ridotto all'importo di 300 €.
Istruita la causa e concessi alle parti i termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter del 16/10/2025 la causa è stata rimessa in decisione.
2. Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza presidenziale e dallo stesso comportamento processuale delle parti, anche in considerazione del tenore dei rispettivi scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà, deducendo che almeno a far data dal luglio 2021 questi avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con tale “ ”. Per_3
Il convenuto ha contestato l'esistenza di qualsivoglia relazione sentimentale, sostenendo che si tratterebbe di una semplice conoscenza nell'ambito di un gruppo di amici comuni. Al contrario, la crisi coniugale sarebbe preesistente alla presunta relazione e troverebbe origine nella decisione unilaterale della moglie di iscriversi all'università nel 2020 e nella sua estrema gelosia, che avrebbe reso insostenibile la convivenza. Il convenuto sostiene inoltre che già dal 2020 avrebbe iniziato a dormire stabilmente nella taverna dell'abitazione, vivendo di fatto separato dalla moglie, circostanza che dimostrerebbe come la crisi fosse già irreversibile ben prima dei fatti contestati, e che nel settembre 2021 sarebbe stata la stessa a contattare un avvocato per avviare una separazione consensuale. Pt_1
3.1. Di seguito si ripercorrono, tra gli episodi allegati dalla ricorrente come sintomatici della dedotta relazione, gli eventi che non è contestato si siano verificati.
- Nel luglio 2021 il figlio minore , all'epoca di quattro anni, dopo essere uscito con Per_2 il padre ha raccontato alla madre di essere stato a casa di una certa , Per_3 descrivendone dettagliatamente la casa, il cane e i giochi con cui aveva trascorso il tempo. Il bambino ha inoltre riferito di essere rimasto a cena presso tale abitazione;
il
Pag. 3 di 11 convenuto non nega l'episodio ma lo riconduce nell'ambito di normali frequentazioni tra amici;
- Sempre nel luglio 2021, il padre ha portato la figlia maggiore a una sagra Per_1 dicendo che si recavano vicino ma al rientro a casa la bambina ha invece riferito Per_4 alla madre che in realtà si erano recati ad Aprilia e che con loro c'era ”; anche Per_3 in questo caso il convenuto conferma di essersi recato ad Aprilia con la figlia e ammette la presenza di , ma ribadisce che si trattava di un'uscita di gruppo tra amici;
Per_3
- La ricorrente ha prodotto un video pubblicato sui social in cui si vede il convenuto suonare la chitarra all'interno di un'abitazione che la ricorrente identifica come quella di
; il convenuto non contesta il fatto materiale della ripresa video né Persona_5 che la stessa sia avvenuta presso l'abitazione della , ma ribadisce che anche Per_5 tale episodio si inquadrerebbe nell'ambito delle normali frequentazioni di gruppo tra amici;
- Ad agosto 2021 la ricorrente, tornando a casa dal mare, trova la casa in ordine e interrogando l'assistente vocale Alexa ascolta una registrazione risalente alle ore 8 del mattino in cui si ode una voce femminile pronunciare un «buongiorno», seguita dalla voce del convenuto che chiede di mettere della musica e successivamente pronuncia la frase
«Alexa se fai la spia ti sfondo»; al riguardo il convenuto dapprima ha negato che nella registrazione vi fosse una voce femminile diversa da quella della moglie, ma successivamente ha spiegato che si tratterebbe della voce di una signora che si occupava delle pulizie o della lavatrice, ma senza fornire alcuna spiegazione plausibile della cancellazione della registrazione;
- Nel settembre 2021, durante una riunione tra le rispettive famiglie di origine dei coniugi nel tentativo di salvare il matrimonio, avrebbe definito la moglie "pazza", avrebbe CP_1 lamentato che la stessa non si occupava della casa e dei figli e avrebbe affermato che la moglie gli faceva pena;
il convenuto conferma di aver affermato durante tale riunione di non amare più la moglie e di aver espresso lamentele circa la gestione della casa, ma nega di aver utilizzato l'espressione "pazza" e di aver pronunciato le altre frasi offensive che gli vengono attribuite;
- Secondo la ricorrente, nel novembre 2021 il marito le ha comunicato di doversi recare a
Napoli il 4 novembre per assistere il fratello che doveva subire un intervento chirurgico il giorno successivo, ma la madre dello stesso le ha riferito che il figlio era arrivato CP_1
a Napoli solo il giorno 5 novembre;
il convenuto non contesta la discrepanza tra le date comunicate e l'effettivo arrivo a Napoli presso la famiglia, omettendo di fornire spiegazioni su dove avrebbe trascorso la notte del 4 novembre;
Pag. 4 di 11 - Pochi giorni prima del 14 febbraio 2022, giorno di San Valentino, la ricorrente ha notato sull'account Amazon in uso a entrambi i coniugi l'acquisto di un orsacchiotto con delle roselline, consegnato presso la caserma dove lavora e ritirato dal suo collega CP_1
; essa ha quindi immaginato che fosse a lei destinato e ne ha attesa la Persona_6 consegna, mai avvenuta;
messo di fronte alla circostanza, il marito avrebbe inizialmente dichiarato alla moglie di averlo acquistato per lei ma di averlo poi rispedito al mittente, e avrebbe poi cambiato la password dell'account Amazon condiviso dalla coppia, impedendole così di accedere e di verificare gli ordini effettuati. In corso di causa il convenuto ha sostenuto che l'ordine su Amazon sarebbe stato effettuato per conto del collega , negando quindi che si trattasse di un regalo da lui destinato a Per_6 chicchessia, ma senza spiegare per quale motivo il collega non abbia proceduto in prima persona all'ordine e senza contestare di aver modificato la password dell'account
Amazon, omettendo di fornire spiegazioni al riguardo;
- Nel marzo 2022, in occasione della festa del papà, il ha comunicato alla famiglia CP_1 di doversi recare a una festa di compleanno per i quarant'anni di un collega, ma il figlio ha invece raccontato alla madre di essere stato a casa di , dove era Per_2 Per_3 presente anche la madre di quest'ultima, di aver cenato e di aver scattato fotografie sul divano;
il convenuto definisce le ricostruzioni del bambino "inverosimili e non fondate", senza tuttavia fornire una spiegazione alternativa circa la destinazione effettiva di quella sera né contestare specificamente i fatti narrati;
- nell'aprile 2022 il marito è tornato a casa con un orologio del valore di circa 400 euro dichiarando alla moglie di averlo acquistato a Napoli, ma un mese dopo la ricorrente avrebbe trovato nella cantina dell'abitazione coniugale una shopper di una gioielleria di
Aprilia contenente lo scontrino di cortesia relativo all'acquisto dell'orologio; al riguardo il convenuto ha sostenuto che si tratterebbe di un regalo ricevuto da amici, ma senza indicare chi fossero questi amici;
- Nel giugno 2022 la ricorrente riferisce di aver visto su un profilo Facebook un video in cui si udiva chiaramente la voce del conversare con , il che dimostrerebbe CP_1 Per_3 sia l'esistenza della relazione sia la sua pubblicità nell'ambiente sociale;
il convenuto non contesta la circostanza del video pubblicato sul social network, omettendo di fornire spiegazioni circa il contenuto della conversazione e le modalità della pubblicazione;
- nel luglio 2022 il marito ha annunciato che sarebbe partito per Napoli con i bambini per andare a trovare la madre, ma in realtà si sarebbe recato a Ischia in compagnia della presunta amante;
a dimostrazione di ciò la ricorrente produce i biglietti dell'aliscafo per due persone acquistati per il 22 luglio 2022, la ricevuta di affitto di uno scooter per il
Pag. 5 di 11 periodo 23-24 luglio intestata a presso l'hotel "Mare e monti" e lo scontrino di CP_1 acquisto di un abito da donna. Il convenuto ammette di essersi effettivamente recato sull'isola, ma sostiene che il viaggio sarebbe stato effettuato in compagnia del fratello e della fidanzata di quest'ultimo, e non con;
i biglietti dell'aliscafo per due Per_3 persone sarebbero stati biglietti gratuiti ottenuti tramite il CRAL aziendale (circostanza che, tuttavia, non spiega perché i biglietti fossero due); quanto allo scooter, egli lo avrebbe noleggiato per sé e il doppio casco sarebbe stato fornito automaticamente dalla società di noleggio;
egli ha poi omesso di fornire spiegazioni sullo scontrino;
- La ricorrente ha prodotto fotografie pubblicate sui social raffiguranti in CP_1 compagnia di e di altre persone durante pranzi e cene;
il convenuto eccepisce Per_3 al riguardo che la ricorrente avrebbe ritagliato le immagini eliminando digitalmente le altre persone presenti per far apparire che il si trovasse da solo con la CP_1 [...]
, quando invece si sarebbe trattato di eventi di gruppo. Per_5
3.2. Gli episodi narrati sono ampiamente sufficienti a dimostrare l'esistenza di una relazione tra il marito e “ ”, nemmeno negata dal convenuto il quale ha allegato che si Per_3 sarebbe trattato di un mero rapporto di amicizia svolto nell'ambito di un più ampio gruppo di persone.
Al riguardo, tuttavia, secondo costante giurisprudenza di legittimità «La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge» (Cass. Sez. 6,
19/09/2017, n. 21657, Rv. 645747 – 01; nello stesso senso v. anche Cass. n.
1136/2020, in motivazione).
Nel caso di specie è indubbio che il comportamento tenuto dal convenuto sia oggettivamente tale da ingenerare nella ricorrente il fondato sospetto del tradimento;
sussiste poi anche il requisito dell'offesa alla dignità e all'onore della moglie, dal momento che la condotta ha coinvolto i figli minori e si è svolta pubblicamente, tanto nell'ambito di un gruppo amicale al quale è stata tenuta estranea quanto mediante Parte_1 pubblicazione di video e foto sui social network.
D'altro lato, non vi è prova che la crisi coniugale fosse preesistente alle condotte di cui si è detto, avendo la ricorrente specificamente contestato che fin dal 2020 il convenuto si sarebbe di fatto trasferito nella “taverna” dell'abitazione isolandosi dal resto della famiglia.
Pag. 6 di 11 Il fatto che nel settembre 2021 la ricorrente abbia cercato di raggiungere un accordo per una separazione consensuale, poi, è del tutto coerente con la scoperta, nel precedente mese di luglio, della relazione intrattenuta dal convenuto.
La domanda di addebito deve quindi essere accolta.
4. Le parti concordano sull'affido condiviso dei figli e sul loro prevalente collocamento presso la madre.
Al riguardo, dalla c.t.u. svolta in corso di causa risulta che entrambi i genitori hanno le risorse per svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale ma hanno bisogno di un puntuale e rigoroso sostegno alla genitorialità perché queste siano potenziate, che vi è tra i genitori un'elevata conflittualità e che nessuno dei due «sembra essere realmente sintonizzato sui bisogni emotivi quantomeno di »; tuttavia, l'ausiliario ha concluso suggerendo «il Per_1 mantenimento del collocamento dei minori presso la madre, dell'affidamento condiviso con monitoraggio dei servizi sociali, sostegno alla genitorialità congiuntamente al suggerimento a far intraprendere un percorso terapeutico ai minori e in particolare a », e ha Per_1 individuato di comune accordo con le parti opportune modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre tali da garantire ai minori il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Deve quindi disporsi in conformità alle concordi richieste delle parti e di quanto suggerito dal c.t.u. in merito ai tempi di permanenza dei minori presso il padre.
5. Il prevalente collocamento dei minori presso la madre fa sì che a questa debba essere assegnata la casa familiare.
Non può trovare accoglimento, in particolare, la richiesta del convenuto di assegnazione in suo favore della “taverna” facente parte della casa medesima. L'assegnazione parziale della casa familiare, infatti, può essere disposta solo se «l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile» (Cass. n. 23631 del
11/11/2011, che ha cassato la sentenza che aveva disposto l'assegnazione parziale, in favore del coniuge non affidatario dei figli, della porzione immobiliare posta al piano sottostante, pur in mancanza di prova, tra l'altro, dell'autonomia dalla restante parte dell'abitazione familiare). Nel caso in esame risulta che la c.d. “taverna” non è autonoma dal resto dell'abitazione in quanto condivide con questa la cucina e i servizi igienici, sicché per separarla non sarebbe sufficiente la mera chiusura di una porta di collegamento ma sono necessarie opere incompatibili con il principio ora richiamato.
Pag. 7 di 11 6. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente, rileva il
Tribunale che ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi «non abbia adeguati redditi propri», nel senso che «sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi» (Cass. civ., sez. I 25-08-2006, n.
18547).
Per costante giurisprudenza, poi, per la quantificazione dell'assegno è necessario considerare «il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato» (Cass. civ., sez. I 24-04-2007, n. 9915); «al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi», e «la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento» (Cass. civ., sez.
I 07-12-2007, n. 25618). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi
«quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche» (Cass. civ., sez. I 25-08-2006, n. 18547).
6.1. Con l'atto introduttivo non ha prodotto le proprie dichiarazioni dei Controparte_1 redditi ma unicamente le certificazioni uniche rilasciate dall'Arma dei Carabinieri, presso cui presta servizio. Da esse comunque risulta che egli ha percepito negli anni 2020-2022 un reddito annuo medio netto di circa € 27.700, corrispondente a 2.308 € per 12 mensilità; il reddito del 2024 quale risulta dal modello Persone Fisiche prodotto il 03/10/2025 non si discosta da tali valori, dal momento che da esso risulta un reddito netto di 28.245 €, cui corrisponde un reddito mensile di 2.354 €. Egli è inoltre proprietario esclusivo della casa familiare assegnata alla moglie, per la quale paga rate mensili di mutuo dell'importo di circa
880 €, ed è gravato da un finanziamento di 310 € mensili per l'acquisto dell'autovettura Fiat
500 intestata alla moglie. Non può viceversa tenersi conto del canone di locazione che ha
Pag. 8 di 11 allegato di corrispondere, dal momento che questo è relativo ad una porzione di immobile in
FE ma il convenuto risulta invece risiedere ad Aprilia.
L'assegno unico, che secondo quanto allegato ammonta a circa 430 €, è suddiviso al 50% tra i coniugi.
6.2. , viceversa, ha allegato di aver nel corso del tempo svolto lavori Parte_1 saltuari, quando le due gravidanze e le esigenze di cura dei bambini ancora in tenera età glielo consentivano, e di essersi poi iscritta al corso di laurea in Scienze infermieristiche;
corso che dovrebbe essere stato ormai concluso con esito positivo, avendo essa riferito, all'udienza del 05/06/2024, che avrebbe discusso la tesi a marzo 2025. Dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate depositata il 30/09/2025 risulta che essa ha dichiarato un reddito di 1.014,48 € nel 2020 e di 4.665,43 € nel 2022, mentre non risultano redditi dichiarati o conseguiti negli anni 2021, 2023 e 2024. Non vi sono tuttavia ostacoli, ora che i figli hanno rispettivamente 13 e 8 anni, a che essa metta a frutto la propria capacità lavorativa e il titolo di studio conseguito, potendo anche contare sull'aiuto dei propri genitori
(lei stessa ha dichiarato, all' udienza del 05/06/2024: «dato che io vado via di casa alle 6 del mattino [per svolgere il tirocinio previsto dal corso di studi, ndr] i miei stanno con me dal lunedì al venerdì»).
6.3. Avuto quindi riguardo alle condizioni economico-patrimoniali delle parti quali sopra descritte, alle attuali esigenze della prole e al tenore di vita di cui questa godeva in costanza di convivenza con entrambi i genitori (quale risulta dalle deduzioni delle parti e dall'istruzione della causa), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di questi e dei compiti domestici e di cura, gravanti in misura maggiore sulla madre, e tenuto conto che la ricorrente gode per intero della casa familiare di proprietà esclusiva del convenuto, che questo sta corrispondendo, oltre al mutuo sulla casa, anche le rate per l'autovettura della stessa , e che questa percepisce inoltre circa 215 € al Pt_1 mese a titolo di assegno unico, devono essere confermati i provvedimenti provvisori in vigore, che prevedono la corresponsione da parte di di un assegno mensile Controparte_1 di 300 € per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
È tuttavia opportuno che l'assegno unico e universale sia assegnato nella misura del 100% alla ricorrente, con la quale i figli permangono per la maggior parte del tempo.
6.4. Deve invece essere respinta la domanda di assegno per il mantenimento della ricorrente.
Al netto delle spese sopra indicate e dell'assegno per il mantenimento dei figli, al ricorrente
(che non risulta, né è stato allegato, abbia fonti di reddito diverse dallo stipendio che
Pag. 9 di 11 percepisce dall'Arma dei Carabinieri) rimane la disponibilità di circa 850-900 € mensili, e le considerazioni sopra svolte circa le capacità reddituali della ricorrente, tanto effettive quanto potenziali alla luce del diploma di laurea conseguito, e la contribuzione che comunque riceve dal marito tramite il godimento della casa familiare e l'assegnazione esclusiva dell'assegno unico non consentono di ritenere provato che permanga una effettiva sperequazione tra i coniugi.
7. Sono infine inammissibili le domande inerenti alla proprietà e all'assegnazione in godimento della Fiat 500, in quanto estranee all'oggetto della causa e non compatibili con il rito speciale proprio di questa.
8. La natura e l'esito della causa giustificano la compensazione per la metà delle spese di lite, che per la residua metà devono essere poste a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità; con versamento in favore dell'erario, posto che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Frascati di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 83, parte 2, Serie A);
3) addebita la separazione a;
Controparte_1
4) affida i figli minori ad entrambi i genitori fissandone la prevalente residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé una settimana due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola alle ore 21:30 e la settimana successiva un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola alle ore 21:30 e dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 21:30, nonché per quindici giorni nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi;
per sette giorni nel periodo natalizio compresi il giorno di Natale o quello di Capodanno ad anni alterni, e il giorno della befana ad anni alterni;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
i giorni infrasettimanali saranno individuati mese per mese, in funzione delle disponibilità del padre, entro il 20 del mese precedente;
i periodi di vacanza estiva dovranno essere concordati entro il mese di maggio;
Pag. 10 di 11 5) assegna a la casa familiare in Labico, via Fausto Coppi 5, distinta in Parte_1 catasto urbano al foglio 4, particella 548, sub. 7, 8 e 9 graffati (l'abitazione) e sub. 12 (il posto auto scoperto);
6) conferma i provvedimenti provvisori adottati in corso di causa e per l'effetto pone a carico di un assegno per il mantenimento dei figli di € 300,00 mensili Controparte_1 con decorrenza, salvo il pregresso, dal mese di agosto 2024, che dovrà essere corrisposto al domicilio della madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo adottato presso il Tribunale di Velletri;
7) attribuisce l'assegno unico e universale a nella misura del 100%; Parte_1
8) rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
9) dichiara inammissibili le domande relative alla Fiat 500;
10) manda al servizio sociale di Labico perché attivi il monitoraggio del nucleo familiare e segnali al giudice tutelare eventuali rischi di pregiudizio per i minori;
11) dispone che il TSMREE della ASL competente prenda in carico il nucleo familiare;
12) invita le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità volto a ridurre la conflittualità tra di loro e il conseguente rischio di pregiudizio per i minori;
13) compensa per la metà le spese di lite, condanna al rimborso della Controparte_1 residua metà che liquida in 3.808 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%,
Iva e Cpa, e dispone che il pagamento sia effettuato in favore dell'erario.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del Tribunale, il 10/12/2025
Il Presidente est.
AR RA
Pag. 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. AR RA Presidente rel. dott. Marco Valecchi Giudice dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2188 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(COLLEFERRO (RM) 04/08/1988, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LUCA MASTRONARDI;
- Ricorrente -
contro
(NAPOLI (NA) 30/04/1982, C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CHIARA PERICA;
- Convenuto -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi hanno contratto matrimonio in Frascati il 22/07/2011; dall'unione coniugale sono nati due figli, il 24/03/2012 e il 14/12/2017. Per_1 Per_2
1.1. Con ricorso depositato il 29/03/2023 ha chiesto la separazione dal Parte_1 coniuge con addebito a questi, l'affido condiviso dei figli con collocazione presso di sé,
l'assegnazione in suo favore della casa familiare e la previsione di un assegno di mantenimento in favore suo e dei figli dell'importo rispettivamente di € 200 e di € 600,
l'assegnazione in suo favore della Fiat 500 di sua proprietà, nonché la condanna del convenuto al pagamento della somma di 10.000 € a titolo di risarcimento dei danni per la condotta infedele del marito.
Pag. 1 di 11 1.2. non si è opposto alla separazione chiedendo tuttavia il rigetto della Controparte_1 domanda di addebito;
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente ad eccezione della c.d. “taverna” dell'abitazione, da assegnare allo stesso convenuto;
limitare a 500 € l'importo dell'assegno per il mantenimento dei figli e rigettare la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
stabilire che l'assegno unico universale sia da lui percepito;
assegnare a lui la Fiat 500; dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda di risarcimento danni.
1.3. Con la memoria ex art. 473-bis.17, primo comma, c.p.c., la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno riservandosi di riproporla in separato giudizio.
1.4. Il 27/06/2023 le parti sono comparse davanti al giudice, il quale con ordinanza del
18/07/2023 ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e prevedendo che:
2) i figli minori vengono affidati in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale;
3) dispone che il padre eserciti il diritto di visita dei figli minori con le seguenti modalità:
- a settimane alterne, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica, con pernotto presso il padre;
- i pomeriggi infrasettimanali del martedì e del giovedì dall'uscita di scuola alle ore 20.00, salvo diverso accordo;
- in occasione delle vacanze scolastiche legate alle festività natalizie e di fine anno, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli, alternativamente ogni anno, la sera, ovvero, il giorno di
Natale, così come la sera, ovvero, il giorno di Capodanno e dell'Epifania, iniziando per il primo anno con il giorno di Capodanno e dell'Epifania;
- per le festività pasquali e/o altre festività o ponti, l'intero periodo di vacanze scolastiche in via alternata ogni anno con la madre;
- per il periodo estivo, comprensivo delle vacanze scolastiche, i minori trascorreranno con il padre 15 giorni del mese di luglio e del mese di agosto, ossia i periodi dal 1° di luglio e di agosto al 15 di luglio e di agosto, ovvero, dal 16 di luglio e di agosto al 31 di luglio e di agosto di ciascun anno;
4) dispone che il padre versi, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascuno) da pagare entro il 5 di
Pag. 2 di 11 ciascun mese tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla signora da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Le spese di carattere straordinario vengono assunte al 50% da entrambi i coniugi come da protocollo del Tribunale di Velletri.
Con ordinanza del 08/07/2024 l'assegno per il mantenimento dei figli è stato ridotto all'importo di 300 €.
Istruita la causa e concessi alle parti i termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter del 16/10/2025 la causa è stata rimessa in decisione.
2. Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza presidenziale e dallo stesso comportamento processuale delle parti, anche in considerazione del tenore dei rispettivi scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà, deducendo che almeno a far data dal luglio 2021 questi avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con tale “ ”. Per_3
Il convenuto ha contestato l'esistenza di qualsivoglia relazione sentimentale, sostenendo che si tratterebbe di una semplice conoscenza nell'ambito di un gruppo di amici comuni. Al contrario, la crisi coniugale sarebbe preesistente alla presunta relazione e troverebbe origine nella decisione unilaterale della moglie di iscriversi all'università nel 2020 e nella sua estrema gelosia, che avrebbe reso insostenibile la convivenza. Il convenuto sostiene inoltre che già dal 2020 avrebbe iniziato a dormire stabilmente nella taverna dell'abitazione, vivendo di fatto separato dalla moglie, circostanza che dimostrerebbe come la crisi fosse già irreversibile ben prima dei fatti contestati, e che nel settembre 2021 sarebbe stata la stessa a contattare un avvocato per avviare una separazione consensuale. Pt_1
3.1. Di seguito si ripercorrono, tra gli episodi allegati dalla ricorrente come sintomatici della dedotta relazione, gli eventi che non è contestato si siano verificati.
- Nel luglio 2021 il figlio minore , all'epoca di quattro anni, dopo essere uscito con Per_2 il padre ha raccontato alla madre di essere stato a casa di una certa , Per_3 descrivendone dettagliatamente la casa, il cane e i giochi con cui aveva trascorso il tempo. Il bambino ha inoltre riferito di essere rimasto a cena presso tale abitazione;
il
Pag. 3 di 11 convenuto non nega l'episodio ma lo riconduce nell'ambito di normali frequentazioni tra amici;
- Sempre nel luglio 2021, il padre ha portato la figlia maggiore a una sagra Per_1 dicendo che si recavano vicino ma al rientro a casa la bambina ha invece riferito Per_4 alla madre che in realtà si erano recati ad Aprilia e che con loro c'era ”; anche Per_3 in questo caso il convenuto conferma di essersi recato ad Aprilia con la figlia e ammette la presenza di , ma ribadisce che si trattava di un'uscita di gruppo tra amici;
Per_3
- La ricorrente ha prodotto un video pubblicato sui social in cui si vede il convenuto suonare la chitarra all'interno di un'abitazione che la ricorrente identifica come quella di
; il convenuto non contesta il fatto materiale della ripresa video né Persona_5 che la stessa sia avvenuta presso l'abitazione della , ma ribadisce che anche Per_5 tale episodio si inquadrerebbe nell'ambito delle normali frequentazioni di gruppo tra amici;
- Ad agosto 2021 la ricorrente, tornando a casa dal mare, trova la casa in ordine e interrogando l'assistente vocale Alexa ascolta una registrazione risalente alle ore 8 del mattino in cui si ode una voce femminile pronunciare un «buongiorno», seguita dalla voce del convenuto che chiede di mettere della musica e successivamente pronuncia la frase
«Alexa se fai la spia ti sfondo»; al riguardo il convenuto dapprima ha negato che nella registrazione vi fosse una voce femminile diversa da quella della moglie, ma successivamente ha spiegato che si tratterebbe della voce di una signora che si occupava delle pulizie o della lavatrice, ma senza fornire alcuna spiegazione plausibile della cancellazione della registrazione;
- Nel settembre 2021, durante una riunione tra le rispettive famiglie di origine dei coniugi nel tentativo di salvare il matrimonio, avrebbe definito la moglie "pazza", avrebbe CP_1 lamentato che la stessa non si occupava della casa e dei figli e avrebbe affermato che la moglie gli faceva pena;
il convenuto conferma di aver affermato durante tale riunione di non amare più la moglie e di aver espresso lamentele circa la gestione della casa, ma nega di aver utilizzato l'espressione "pazza" e di aver pronunciato le altre frasi offensive che gli vengono attribuite;
- Secondo la ricorrente, nel novembre 2021 il marito le ha comunicato di doversi recare a
Napoli il 4 novembre per assistere il fratello che doveva subire un intervento chirurgico il giorno successivo, ma la madre dello stesso le ha riferito che il figlio era arrivato CP_1
a Napoli solo il giorno 5 novembre;
il convenuto non contesta la discrepanza tra le date comunicate e l'effettivo arrivo a Napoli presso la famiglia, omettendo di fornire spiegazioni su dove avrebbe trascorso la notte del 4 novembre;
Pag. 4 di 11 - Pochi giorni prima del 14 febbraio 2022, giorno di San Valentino, la ricorrente ha notato sull'account Amazon in uso a entrambi i coniugi l'acquisto di un orsacchiotto con delle roselline, consegnato presso la caserma dove lavora e ritirato dal suo collega CP_1
; essa ha quindi immaginato che fosse a lei destinato e ne ha attesa la Persona_6 consegna, mai avvenuta;
messo di fronte alla circostanza, il marito avrebbe inizialmente dichiarato alla moglie di averlo acquistato per lei ma di averlo poi rispedito al mittente, e avrebbe poi cambiato la password dell'account Amazon condiviso dalla coppia, impedendole così di accedere e di verificare gli ordini effettuati. In corso di causa il convenuto ha sostenuto che l'ordine su Amazon sarebbe stato effettuato per conto del collega , negando quindi che si trattasse di un regalo da lui destinato a Per_6 chicchessia, ma senza spiegare per quale motivo il collega non abbia proceduto in prima persona all'ordine e senza contestare di aver modificato la password dell'account
Amazon, omettendo di fornire spiegazioni al riguardo;
- Nel marzo 2022, in occasione della festa del papà, il ha comunicato alla famiglia CP_1 di doversi recare a una festa di compleanno per i quarant'anni di un collega, ma il figlio ha invece raccontato alla madre di essere stato a casa di , dove era Per_2 Per_3 presente anche la madre di quest'ultima, di aver cenato e di aver scattato fotografie sul divano;
il convenuto definisce le ricostruzioni del bambino "inverosimili e non fondate", senza tuttavia fornire una spiegazione alternativa circa la destinazione effettiva di quella sera né contestare specificamente i fatti narrati;
- nell'aprile 2022 il marito è tornato a casa con un orologio del valore di circa 400 euro dichiarando alla moglie di averlo acquistato a Napoli, ma un mese dopo la ricorrente avrebbe trovato nella cantina dell'abitazione coniugale una shopper di una gioielleria di
Aprilia contenente lo scontrino di cortesia relativo all'acquisto dell'orologio; al riguardo il convenuto ha sostenuto che si tratterebbe di un regalo ricevuto da amici, ma senza indicare chi fossero questi amici;
- Nel giugno 2022 la ricorrente riferisce di aver visto su un profilo Facebook un video in cui si udiva chiaramente la voce del conversare con , il che dimostrerebbe CP_1 Per_3 sia l'esistenza della relazione sia la sua pubblicità nell'ambiente sociale;
il convenuto non contesta la circostanza del video pubblicato sul social network, omettendo di fornire spiegazioni circa il contenuto della conversazione e le modalità della pubblicazione;
- nel luglio 2022 il marito ha annunciato che sarebbe partito per Napoli con i bambini per andare a trovare la madre, ma in realtà si sarebbe recato a Ischia in compagnia della presunta amante;
a dimostrazione di ciò la ricorrente produce i biglietti dell'aliscafo per due persone acquistati per il 22 luglio 2022, la ricevuta di affitto di uno scooter per il
Pag. 5 di 11 periodo 23-24 luglio intestata a presso l'hotel "Mare e monti" e lo scontrino di CP_1 acquisto di un abito da donna. Il convenuto ammette di essersi effettivamente recato sull'isola, ma sostiene che il viaggio sarebbe stato effettuato in compagnia del fratello e della fidanzata di quest'ultimo, e non con;
i biglietti dell'aliscafo per due Per_3 persone sarebbero stati biglietti gratuiti ottenuti tramite il CRAL aziendale (circostanza che, tuttavia, non spiega perché i biglietti fossero due); quanto allo scooter, egli lo avrebbe noleggiato per sé e il doppio casco sarebbe stato fornito automaticamente dalla società di noleggio;
egli ha poi omesso di fornire spiegazioni sullo scontrino;
- La ricorrente ha prodotto fotografie pubblicate sui social raffiguranti in CP_1 compagnia di e di altre persone durante pranzi e cene;
il convenuto eccepisce Per_3 al riguardo che la ricorrente avrebbe ritagliato le immagini eliminando digitalmente le altre persone presenti per far apparire che il si trovasse da solo con la CP_1 [...]
, quando invece si sarebbe trattato di eventi di gruppo. Per_5
3.2. Gli episodi narrati sono ampiamente sufficienti a dimostrare l'esistenza di una relazione tra il marito e “ ”, nemmeno negata dal convenuto il quale ha allegato che si Per_3 sarebbe trattato di un mero rapporto di amicizia svolto nell'ambito di un più ampio gruppo di persone.
Al riguardo, tuttavia, secondo costante giurisprudenza di legittimità «La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge» (Cass. Sez. 6,
19/09/2017, n. 21657, Rv. 645747 – 01; nello stesso senso v. anche Cass. n.
1136/2020, in motivazione).
Nel caso di specie è indubbio che il comportamento tenuto dal convenuto sia oggettivamente tale da ingenerare nella ricorrente il fondato sospetto del tradimento;
sussiste poi anche il requisito dell'offesa alla dignità e all'onore della moglie, dal momento che la condotta ha coinvolto i figli minori e si è svolta pubblicamente, tanto nell'ambito di un gruppo amicale al quale è stata tenuta estranea quanto mediante Parte_1 pubblicazione di video e foto sui social network.
D'altro lato, non vi è prova che la crisi coniugale fosse preesistente alle condotte di cui si è detto, avendo la ricorrente specificamente contestato che fin dal 2020 il convenuto si sarebbe di fatto trasferito nella “taverna” dell'abitazione isolandosi dal resto della famiglia.
Pag. 6 di 11 Il fatto che nel settembre 2021 la ricorrente abbia cercato di raggiungere un accordo per una separazione consensuale, poi, è del tutto coerente con la scoperta, nel precedente mese di luglio, della relazione intrattenuta dal convenuto.
La domanda di addebito deve quindi essere accolta.
4. Le parti concordano sull'affido condiviso dei figli e sul loro prevalente collocamento presso la madre.
Al riguardo, dalla c.t.u. svolta in corso di causa risulta che entrambi i genitori hanno le risorse per svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale ma hanno bisogno di un puntuale e rigoroso sostegno alla genitorialità perché queste siano potenziate, che vi è tra i genitori un'elevata conflittualità e che nessuno dei due «sembra essere realmente sintonizzato sui bisogni emotivi quantomeno di »; tuttavia, l'ausiliario ha concluso suggerendo «il Per_1 mantenimento del collocamento dei minori presso la madre, dell'affidamento condiviso con monitoraggio dei servizi sociali, sostegno alla genitorialità congiuntamente al suggerimento a far intraprendere un percorso terapeutico ai minori e in particolare a », e ha Per_1 individuato di comune accordo con le parti opportune modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre tali da garantire ai minori il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Deve quindi disporsi in conformità alle concordi richieste delle parti e di quanto suggerito dal c.t.u. in merito ai tempi di permanenza dei minori presso il padre.
5. Il prevalente collocamento dei minori presso la madre fa sì che a questa debba essere assegnata la casa familiare.
Non può trovare accoglimento, in particolare, la richiesta del convenuto di assegnazione in suo favore della “taverna” facente parte della casa medesima. L'assegnazione parziale della casa familiare, infatti, può essere disposta solo se «l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile» (Cass. n. 23631 del
11/11/2011, che ha cassato la sentenza che aveva disposto l'assegnazione parziale, in favore del coniuge non affidatario dei figli, della porzione immobiliare posta al piano sottostante, pur in mancanza di prova, tra l'altro, dell'autonomia dalla restante parte dell'abitazione familiare). Nel caso in esame risulta che la c.d. “taverna” non è autonoma dal resto dell'abitazione in quanto condivide con questa la cucina e i servizi igienici, sicché per separarla non sarebbe sufficiente la mera chiusura di una porta di collegamento ma sono necessarie opere incompatibili con il principio ora richiamato.
Pag. 7 di 11 6. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente, rileva il
Tribunale che ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi «non abbia adeguati redditi propri», nel senso che «sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi» (Cass. civ., sez. I 25-08-2006, n.
18547).
Per costante giurisprudenza, poi, per la quantificazione dell'assegno è necessario considerare «il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato» (Cass. civ., sez. I 24-04-2007, n. 9915); «al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi», e «la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento» (Cass. civ., sez.
I 07-12-2007, n. 25618). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi
«quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche» (Cass. civ., sez. I 25-08-2006, n. 18547).
6.1. Con l'atto introduttivo non ha prodotto le proprie dichiarazioni dei Controparte_1 redditi ma unicamente le certificazioni uniche rilasciate dall'Arma dei Carabinieri, presso cui presta servizio. Da esse comunque risulta che egli ha percepito negli anni 2020-2022 un reddito annuo medio netto di circa € 27.700, corrispondente a 2.308 € per 12 mensilità; il reddito del 2024 quale risulta dal modello Persone Fisiche prodotto il 03/10/2025 non si discosta da tali valori, dal momento che da esso risulta un reddito netto di 28.245 €, cui corrisponde un reddito mensile di 2.354 €. Egli è inoltre proprietario esclusivo della casa familiare assegnata alla moglie, per la quale paga rate mensili di mutuo dell'importo di circa
880 €, ed è gravato da un finanziamento di 310 € mensili per l'acquisto dell'autovettura Fiat
500 intestata alla moglie. Non può viceversa tenersi conto del canone di locazione che ha
Pag. 8 di 11 allegato di corrispondere, dal momento che questo è relativo ad una porzione di immobile in
FE ma il convenuto risulta invece risiedere ad Aprilia.
L'assegno unico, che secondo quanto allegato ammonta a circa 430 €, è suddiviso al 50% tra i coniugi.
6.2. , viceversa, ha allegato di aver nel corso del tempo svolto lavori Parte_1 saltuari, quando le due gravidanze e le esigenze di cura dei bambini ancora in tenera età glielo consentivano, e di essersi poi iscritta al corso di laurea in Scienze infermieristiche;
corso che dovrebbe essere stato ormai concluso con esito positivo, avendo essa riferito, all'udienza del 05/06/2024, che avrebbe discusso la tesi a marzo 2025. Dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate depositata il 30/09/2025 risulta che essa ha dichiarato un reddito di 1.014,48 € nel 2020 e di 4.665,43 € nel 2022, mentre non risultano redditi dichiarati o conseguiti negli anni 2021, 2023 e 2024. Non vi sono tuttavia ostacoli, ora che i figli hanno rispettivamente 13 e 8 anni, a che essa metta a frutto la propria capacità lavorativa e il titolo di studio conseguito, potendo anche contare sull'aiuto dei propri genitori
(lei stessa ha dichiarato, all' udienza del 05/06/2024: «dato che io vado via di casa alle 6 del mattino [per svolgere il tirocinio previsto dal corso di studi, ndr] i miei stanno con me dal lunedì al venerdì»).
6.3. Avuto quindi riguardo alle condizioni economico-patrimoniali delle parti quali sopra descritte, alle attuali esigenze della prole e al tenore di vita di cui questa godeva in costanza di convivenza con entrambi i genitori (quale risulta dalle deduzioni delle parti e dall'istruzione della causa), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di questi e dei compiti domestici e di cura, gravanti in misura maggiore sulla madre, e tenuto conto che la ricorrente gode per intero della casa familiare di proprietà esclusiva del convenuto, che questo sta corrispondendo, oltre al mutuo sulla casa, anche le rate per l'autovettura della stessa , e che questa percepisce inoltre circa 215 € al Pt_1 mese a titolo di assegno unico, devono essere confermati i provvedimenti provvisori in vigore, che prevedono la corresponsione da parte di di un assegno mensile Controparte_1 di 300 € per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
È tuttavia opportuno che l'assegno unico e universale sia assegnato nella misura del 100% alla ricorrente, con la quale i figli permangono per la maggior parte del tempo.
6.4. Deve invece essere respinta la domanda di assegno per il mantenimento della ricorrente.
Al netto delle spese sopra indicate e dell'assegno per il mantenimento dei figli, al ricorrente
(che non risulta, né è stato allegato, abbia fonti di reddito diverse dallo stipendio che
Pag. 9 di 11 percepisce dall'Arma dei Carabinieri) rimane la disponibilità di circa 850-900 € mensili, e le considerazioni sopra svolte circa le capacità reddituali della ricorrente, tanto effettive quanto potenziali alla luce del diploma di laurea conseguito, e la contribuzione che comunque riceve dal marito tramite il godimento della casa familiare e l'assegnazione esclusiva dell'assegno unico non consentono di ritenere provato che permanga una effettiva sperequazione tra i coniugi.
7. Sono infine inammissibili le domande inerenti alla proprietà e all'assegnazione in godimento della Fiat 500, in quanto estranee all'oggetto della causa e non compatibili con il rito speciale proprio di questa.
8. La natura e l'esito della causa giustificano la compensazione per la metà delle spese di lite, che per la residua metà devono essere poste a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità; con versamento in favore dell'erario, posto che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Frascati di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 83, parte 2, Serie A);
3) addebita la separazione a;
Controparte_1
4) affida i figli minori ad entrambi i genitori fissandone la prevalente residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé una settimana due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola alle ore 21:30 e la settimana successiva un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola alle ore 21:30 e dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 21:30, nonché per quindici giorni nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi;
per sette giorni nel periodo natalizio compresi il giorno di Natale o quello di Capodanno ad anni alterni, e il giorno della befana ad anni alterni;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
i giorni infrasettimanali saranno individuati mese per mese, in funzione delle disponibilità del padre, entro il 20 del mese precedente;
i periodi di vacanza estiva dovranno essere concordati entro il mese di maggio;
Pag. 10 di 11 5) assegna a la casa familiare in Labico, via Fausto Coppi 5, distinta in Parte_1 catasto urbano al foglio 4, particella 548, sub. 7, 8 e 9 graffati (l'abitazione) e sub. 12 (il posto auto scoperto);
6) conferma i provvedimenti provvisori adottati in corso di causa e per l'effetto pone a carico di un assegno per il mantenimento dei figli di € 300,00 mensili Controparte_1 con decorrenza, salvo il pregresso, dal mese di agosto 2024, che dovrà essere corrisposto al domicilio della madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo adottato presso il Tribunale di Velletri;
7) attribuisce l'assegno unico e universale a nella misura del 100%; Parte_1
8) rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
9) dichiara inammissibili le domande relative alla Fiat 500;
10) manda al servizio sociale di Labico perché attivi il monitoraggio del nucleo familiare e segnali al giudice tutelare eventuali rischi di pregiudizio per i minori;
11) dispone che il TSMREE della ASL competente prenda in carico il nucleo familiare;
12) invita le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità volto a ridurre la conflittualità tra di loro e il conseguente rischio di pregiudizio per i minori;
13) compensa per la metà le spese di lite, condanna al rimborso della Controparte_1 residua metà che liquida in 3.808 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%,
Iva e Cpa, e dispone che il pagamento sia effettuato in favore dell'erario.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del Tribunale, il 10/12/2025
Il Presidente est.
AR RA
Pag. 11 di 11