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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 75/2024
da: , nata a [...], il [...], residente a [...]
'99 n. 32, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Sanvitale del C.F._1
Foro di Roma (PEC: ) e Annamaria Zarrelli del Foro di Email_1
Roma (PEC: presso lo studio di quest'ultima sito in Roma alla Via Email_2
Crescenzo Del Monte n. 31, giusta procura alle liti in atti;
ricorrente -
contro
:
Controparte_1
, in
[...]
persona del Direttore Generale pro-tempore dell' , Controparte_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs.
funzionari delegati, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' Controparte_2 Tribunale di Treviso
di Treviso, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4 – PEC:
Email_3
resistente -
IN PUNTO: carta elettronica docenti
CONCLUSIONI:
Per Parte Ricorrente:
"Nel merito e in via principale:
• accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per
aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale
annuo € 500,00);
• e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna
al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, L. n 107/2015, condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla
parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il
sistema proprio di essa per un valore di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione; In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi
assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015,
art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento
della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto
riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che
- 2 - Tribunale di Treviso
altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 2.000,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
• Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si
dichiarano antistatari."
Per Parte Resistente:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale del Lavoro con ricorso ex art. 414 cpc, esponendo di aver prestato servizio quale docente di scuola primaria alle dipendenze del Controparte_1
con contratti annuali a tempo determinato.
[...]
In virtù di tali contratti e della sua qualifica di docente a tempo determinato, l'attrice lamentava di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui tramite la c.d. “Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, destinata all'acquisto di beni e servizi formativi.
L'esclusione dai destinatari della Carta Docente, a suo dire, configurava una violazione degli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione.
La ricorrente citava a supporto delle proprie pretese l'ordinanza della Corte di Giustizia UE n. 450
del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022, e la pronuncia della
- 3 - Tribunale di Treviso
Corte di Cassazione n. 29961/2023 del 27.10.2023, oltre agli articoli 63 e 64 del CCNL scuola del
29/11/2007.
Chiedeva l'accertamento del suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di €
2.000,00, con conseguente condanna del all'assegnazione della Carta o al risarcimento del CP_1
danno.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, rappresentata e difesa dal Dott. Avv. Stefano
Rozza, depositando memoria difensiva.
Eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sostenendo che l'oggetto della causa attenesse all'annullamento di atti di macro-organizzazione come i D.P.C.M. del
23 settembre 2015 e 28 novembre 2016.
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva del , in quanto i criteri e le modalità di CP_1
assegnazione e utilizzo della Carta sono definiti con D.P.C.M. di concerto con altri non CP_3
citati in giudizio.
Nel merito, contestava l'infondatezza delle domande avverse, rilevando che la Carta Docente non costituisce una condizione di impiego per la quale è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e in ruolo, ma è uno strumento accessorio volto a sostenere la formazione continua e obbligatoria dei soli docenti di ruolo, non essendo prevista tale obbligatorietà per i docenti a tempo determinato.
L'Amministrazione argomentava che la formazione per i docenti a tempo determinato è comunque garantita attraverso altre modalità e fondi specifici. Rilevava che il beneficio non è un incremento stipendiale ma un'erogazione una tantum legata all'anno scolastico e all'effettiva spesa provata, non soggetta a interessi o rivalutazione.
Eccepiva la mancata tempestività della richiesta e, ad ogni conto, la prescrizione quinquennale dei crediti ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., limitando il riconoscimento del diritto al quinquennio precedente il primo atto introduttivo.
- 4 - Tribunale di Treviso
In via subordinata, in caso di accoglimento, chiedeva di rapportare l'importo annuo di € 500,00 al servizio effettivamente prestato in relazione ad ogni contratto a tempo determinato e contestava la possibilità di liquidare la somma in denaro in assenza di prova delle spese sostenute. Si riportava a quanto dedotto ed eccepito anche con la memoria depositata in vista dell'udienza del 17/04/2025.
Parte ricorrente depositava note di trattazione scritta in vista dell'udienza, impugnando e contestando quanto dedotto dalla resistente e ribadendo le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione
resistente. Il sostiene che la controversia attiene all'annullamento di atti di macro- CP_1
organizzazione, i D.P.C.M. di attuazione della norma primaria, devolvendo la cognizione al Giudice
Amministrativo.
L'eccezione è infondata.
Nel caso in esame, la questione non verte sulle modalità di esercizio del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione, né si chiede l'annullamento di atti di organizzazione.
La domanda di parte ricorrente è volta ad accertare il diritto soggettivo all'erogazione di un beneficio economico previsto dalla legge, che si assume spettante in presenza di determinati presupposti, a prescindere da un potere discrezionale della P.A. in tal senso.
Pertanto, la posizione giuridica controversa configura un diritto soggettivo, e la giurisdizione spetta correttamente al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. L'eccezione va, dunque,
disattesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del . CP_1
La ricorrente ha evocato in giudizio il , ovvero il soggetto che, Controparte_1
nella sua qualità di datore di lavoro, è il destinatario della domanda di riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente in capo al proprio personale.
- 5 - Tribunale di Treviso
Il fatto che i criteri di attuazione siano definiti con D.P.C.M. di concerto con altri ministeri non incide sulla legittimazione passiva del datore di lavoro nel giudizio avente ad oggetto il diritto del lavoratore a un beneficio collegato al rapporto di impiego. L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Nel merito, la controversia concerne il diritto di una docente a tempo determinato a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, un beneficio di € 500,00
annui previsto dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La normativa primaria e i successivi decreti di attuazione (D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016), nonché una nota ministeriale del 2015, hanno circoscritto tale beneficio ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato. Sebbene il D.L. n. 69/2023 abbia esteso, limitatamente all'anno 2023, la Carta anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile, l'esclusione della maggior parte dei docenti non di ruolo è rimasta.
L'Amministrazione resistente ha sostenuto che tale esclusione sia legittima, distinguendo la posizione dei docenti di ruolo, per i quali la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, da quella dei docenti a tempo determinato, per i quali non sussisterebbe tale obbligo. La Carta, a suo dire, sarebbe uno strumento accessorio per l'autoaggiornamento individuale dei docenti di ruolo,
distinto dalla formazione obbligatoria.
Tuttavia, tale impostazione è stata ripetutamente censurata dalla giurisprudenza.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che l'esclusione dei docenti non di ruolo dalla Carta Docente crei un sistema "a doppia trazione" che collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., per la discriminazione a danno dei docenti non di ruolo e per la lesione del principio di buon andamento della P.A.. Secondo il Giudice amministrativo, il diritto/dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo su una parte di esso, e l'erogazione della Carta non può essere vista come compensazione di un maggiore sforzo richiesto ai soli docenti di ruolo. Tale interpretazione "costituzionalmente
- 6 - Tribunale di Treviso
orientata" della normativa primaria deve tenere conto delle regole in materia di formazione dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzioni, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio". La Carta del docente può (e anzi deve) essere compresa tra tali strumenti, colmando la lacuna previsionale della legge che menziona i soli docenti di ruolo, in virtù dell'identità di ratio, ovvero la necessità di garantire la qualità dell'insegnamento.
La Corte di Giustizia UE, con ordinanza n. 450 del 18/05/2022, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario come la Carta
Docente, concesso per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali.
La Corte ha chiarito che tale indennità rientra tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola
4, e che la formazione continua è obbligatoria sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato.
Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha affermato che la
Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda in tal senso. La Suprema Corte ha specificato che per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano ancora inseriti nel sistema scolastico (iscritti in graduatoria, con incarico, o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, ossia l'attribuzione della
Carta Docente tramite il suo sistema proprio, per il valore perduto. Per coloro che sono fuoriusciti dal sistema, spetta il risarcimento. La Corte ha valorizzato la "connessione temporale" tra il sostegno alla formazione e la didattica, calibrandola sulla durata annuale (contratti al 31.8 o 30.6).
- 7 - Tribunale di Treviso
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del presso l'Istituto Controparte_1
Comprensivo LO e PO LO (TVIC876001) per gli anni scolastici:
• 2020/2021, con contratto dal 06/10/2020 al 30/06/2021;
• 2021/2022, con contratto dal 08/09/2021 al 30/06/2022;
• 2022/2023;
• 2023/2024.
Risulta, inoltre, che parte ricorrente è tutt'ora interna al sistema scolastico, avendo sottoscritto un contratto per l'anno scolastico 2024/2025 e risultando iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
Considerando i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione, che interpretano la normativa nazionale alla luce del diritto eurounitario e dei precetti costituzionali,
l'esclusione della ricorrente dal beneficio della Carta Docente per gli anni di servizio prestati con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche risulta illegittima in quanto discriminatoria e in contrasto con l'obbligo di formazione che grava su tutto il personale docente. La
natura del contratto (a tempo determinato con scadenza 30.6 o 31.8) è stata ritenuta dalla Suprema
Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del beneficio, poiché il nesso tra la formazione supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo in presenza di incarichi che coprono l'anno scolastico o quasi.
Va disattesa anche l'istanza dell'Amministrazione di rapportare l'importo annuo al servizio effettivamente reso. La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente ai docenti con incarichi annuali (al 31.8) o fino al termine delle attività didattiche (al 30.6). Questi contratti,
come quelli della ricorrente negli anni rivendicati, coprono un periodo sufficientemente esteso e funzionale alla continuità didattica nell'arco dell'anno scolastico, tale da giustificare il riconoscimento del beneficio nella sua interezza, come previsto per i docenti di ruolo.
- 8 - Tribunale di Treviso
Inoltre, la natura della Carta Docente è quella di un beneficio a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi formativi. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il diritto deve essere riconosciuto mediante l'assegnazione della Carta elettronica stessa, secondo il sistema proprio di essa, e non tramite il pagamento diretto di una somma di denaro, a meno che il docente non sia fuoriuscito dal sistema scolastico. Poiché la ricorrente è tutt'ora interna al sistema scolastico,
le spetta l'attribuzione della Carta per gli anni non fruiti. La possibilità di cumulare le somme non spese nell'anno successivo, prevista per i docenti di ruolo, conferma che il diritto non è strettamente legato all'utilizzo entro il singolo anno di riferimento.
Pertanto, accertato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore nominale di € 500,00 per ciascun anno, pari a un totale di € 2.000,00, il convenuto deve essere condannato a mettere a CP_1
disposizione tale importo tramite il sistema della Carta elettronica.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione, con interventi decisivi della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, sussistono i presupposti per disporne la compensazione per metà. La restante metà deve essere posta a carico del CP_1
resistente. Tale metà viene liquidata in Euro 550,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA
come per legge. Le spese liquidate devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, Avv. Simona Sanvitale e Avv. Annamaria Zarrelli, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, , ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
- 9 - Tribunale di Treviso
tempore, a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00
tramite il sistema della Carta elettronica.
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della metà residua in favore
[...]
della ricorrente, , che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese Parte_1
forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, Avv. Simona Sanvitale e Avv. Annamaria Zarrelli, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 30/04/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 10 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 marzo 1998, n. 80 e succ. modificaz. Dai dott.ri Avv. Stefano Rozza e Raffaele Cortese,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 75/2024
da: , nata a [...], il [...], residente a [...]
'99 n. 32, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Sanvitale del C.F._1
Foro di Roma (PEC: ) e Annamaria Zarrelli del Foro di Email_1
Roma (PEC: presso lo studio di quest'ultima sito in Roma alla Via Email_2
Crescenzo Del Monte n. 31, giusta procura alle liti in atti;
ricorrente -
contro
:
Controparte_1
, in
[...]
persona del Direttore Generale pro-tempore dell' , Controparte_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs.
funzionari delegati, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' Controparte_2 Tribunale di Treviso
di Treviso, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4 – PEC:
Email_3
resistente -
IN PUNTO: carta elettronica docenti
CONCLUSIONI:
Per Parte Ricorrente:
"Nel merito e in via principale:
• accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per
aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale
annuo € 500,00);
• e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna
al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, L. n 107/2015, condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla
parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il
sistema proprio di essa per un valore di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione; In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi
assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015,
art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento
della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto
riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che
- 2 - Tribunale di Treviso
altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 2.000,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
• Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si
dichiarano antistatari."
Per Parte Resistente:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale del Lavoro con ricorso ex art. 414 cpc, esponendo di aver prestato servizio quale docente di scuola primaria alle dipendenze del Controparte_1
con contratti annuali a tempo determinato.
[...]
In virtù di tali contratti e della sua qualifica di docente a tempo determinato, l'attrice lamentava di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui tramite la c.d. “Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, destinata all'acquisto di beni e servizi formativi.
L'esclusione dai destinatari della Carta Docente, a suo dire, configurava una violazione degli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione.
La ricorrente citava a supporto delle proprie pretese l'ordinanza della Corte di Giustizia UE n. 450
del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022, e la pronuncia della
- 3 - Tribunale di Treviso
Corte di Cassazione n. 29961/2023 del 27.10.2023, oltre agli articoli 63 e 64 del CCNL scuola del
29/11/2007.
Chiedeva l'accertamento del suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di €
2.000,00, con conseguente condanna del all'assegnazione della Carta o al risarcimento del CP_1
danno.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, rappresentata e difesa dal Dott. Avv. Stefano
Rozza, depositando memoria difensiva.
Eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sostenendo che l'oggetto della causa attenesse all'annullamento di atti di macro-organizzazione come i D.P.C.M. del
23 settembre 2015 e 28 novembre 2016.
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva del , in quanto i criteri e le modalità di CP_1
assegnazione e utilizzo della Carta sono definiti con D.P.C.M. di concerto con altri non CP_3
citati in giudizio.
Nel merito, contestava l'infondatezza delle domande avverse, rilevando che la Carta Docente non costituisce una condizione di impiego per la quale è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e in ruolo, ma è uno strumento accessorio volto a sostenere la formazione continua e obbligatoria dei soli docenti di ruolo, non essendo prevista tale obbligatorietà per i docenti a tempo determinato.
L'Amministrazione argomentava che la formazione per i docenti a tempo determinato è comunque garantita attraverso altre modalità e fondi specifici. Rilevava che il beneficio non è un incremento stipendiale ma un'erogazione una tantum legata all'anno scolastico e all'effettiva spesa provata, non soggetta a interessi o rivalutazione.
Eccepiva la mancata tempestività della richiesta e, ad ogni conto, la prescrizione quinquennale dei crediti ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., limitando il riconoscimento del diritto al quinquennio precedente il primo atto introduttivo.
- 4 - Tribunale di Treviso
In via subordinata, in caso di accoglimento, chiedeva di rapportare l'importo annuo di € 500,00 al servizio effettivamente prestato in relazione ad ogni contratto a tempo determinato e contestava la possibilità di liquidare la somma in denaro in assenza di prova delle spese sostenute. Si riportava a quanto dedotto ed eccepito anche con la memoria depositata in vista dell'udienza del 17/04/2025.
Parte ricorrente depositava note di trattazione scritta in vista dell'udienza, impugnando e contestando quanto dedotto dalla resistente e ribadendo le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione
resistente. Il sostiene che la controversia attiene all'annullamento di atti di macro- CP_1
organizzazione, i D.P.C.M. di attuazione della norma primaria, devolvendo la cognizione al Giudice
Amministrativo.
L'eccezione è infondata.
Nel caso in esame, la questione non verte sulle modalità di esercizio del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione, né si chiede l'annullamento di atti di organizzazione.
La domanda di parte ricorrente è volta ad accertare il diritto soggettivo all'erogazione di un beneficio economico previsto dalla legge, che si assume spettante in presenza di determinati presupposti, a prescindere da un potere discrezionale della P.A. in tal senso.
Pertanto, la posizione giuridica controversa configura un diritto soggettivo, e la giurisdizione spetta correttamente al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. L'eccezione va, dunque,
disattesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del . CP_1
La ricorrente ha evocato in giudizio il , ovvero il soggetto che, Controparte_1
nella sua qualità di datore di lavoro, è il destinatario della domanda di riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente in capo al proprio personale.
- 5 - Tribunale di Treviso
Il fatto che i criteri di attuazione siano definiti con D.P.C.M. di concerto con altri ministeri non incide sulla legittimazione passiva del datore di lavoro nel giudizio avente ad oggetto il diritto del lavoratore a un beneficio collegato al rapporto di impiego. L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Nel merito, la controversia concerne il diritto di una docente a tempo determinato a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, un beneficio di € 500,00
annui previsto dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La normativa primaria e i successivi decreti di attuazione (D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016), nonché una nota ministeriale del 2015, hanno circoscritto tale beneficio ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato. Sebbene il D.L. n. 69/2023 abbia esteso, limitatamente all'anno 2023, la Carta anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile, l'esclusione della maggior parte dei docenti non di ruolo è rimasta.
L'Amministrazione resistente ha sostenuto che tale esclusione sia legittima, distinguendo la posizione dei docenti di ruolo, per i quali la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, da quella dei docenti a tempo determinato, per i quali non sussisterebbe tale obbligo. La Carta, a suo dire, sarebbe uno strumento accessorio per l'autoaggiornamento individuale dei docenti di ruolo,
distinto dalla formazione obbligatoria.
Tuttavia, tale impostazione è stata ripetutamente censurata dalla giurisprudenza.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che l'esclusione dei docenti non di ruolo dalla Carta Docente crei un sistema "a doppia trazione" che collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., per la discriminazione a danno dei docenti non di ruolo e per la lesione del principio di buon andamento della P.A.. Secondo il Giudice amministrativo, il diritto/dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo su una parte di esso, e l'erogazione della Carta non può essere vista come compensazione di un maggiore sforzo richiesto ai soli docenti di ruolo. Tale interpretazione "costituzionalmente
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orientata" della normativa primaria deve tenere conto delle regole in materia di formazione dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzioni, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio". La Carta del docente può (e anzi deve) essere compresa tra tali strumenti, colmando la lacuna previsionale della legge che menziona i soli docenti di ruolo, in virtù dell'identità di ratio, ovvero la necessità di garantire la qualità dell'insegnamento.
La Corte di Giustizia UE, con ordinanza n. 450 del 18/05/2022, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario come la Carta
Docente, concesso per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali.
La Corte ha chiarito che tale indennità rientra tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola
4, e che la formazione continua è obbligatoria sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato.
Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha affermato che la
Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda in tal senso. La Suprema Corte ha specificato che per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano ancora inseriti nel sistema scolastico (iscritti in graduatoria, con incarico, o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, ossia l'attribuzione della
Carta Docente tramite il suo sistema proprio, per il valore perduto. Per coloro che sono fuoriusciti dal sistema, spetta il risarcimento. La Corte ha valorizzato la "connessione temporale" tra il sostegno alla formazione e la didattica, calibrandola sulla durata annuale (contratti al 31.8 o 30.6).
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Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del presso l'Istituto Controparte_1
Comprensivo LO e PO LO (TVIC876001) per gli anni scolastici:
• 2020/2021, con contratto dal 06/10/2020 al 30/06/2021;
• 2021/2022, con contratto dal 08/09/2021 al 30/06/2022;
• 2022/2023;
• 2023/2024.
Risulta, inoltre, che parte ricorrente è tutt'ora interna al sistema scolastico, avendo sottoscritto un contratto per l'anno scolastico 2024/2025 e risultando iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
Considerando i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione, che interpretano la normativa nazionale alla luce del diritto eurounitario e dei precetti costituzionali,
l'esclusione della ricorrente dal beneficio della Carta Docente per gli anni di servizio prestati con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche risulta illegittima in quanto discriminatoria e in contrasto con l'obbligo di formazione che grava su tutto il personale docente. La
natura del contratto (a tempo determinato con scadenza 30.6 o 31.8) è stata ritenuta dalla Suprema
Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del beneficio, poiché il nesso tra la formazione supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo in presenza di incarichi che coprono l'anno scolastico o quasi.
Va disattesa anche l'istanza dell'Amministrazione di rapportare l'importo annuo al servizio effettivamente reso. La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente ai docenti con incarichi annuali (al 31.8) o fino al termine delle attività didattiche (al 30.6). Questi contratti,
come quelli della ricorrente negli anni rivendicati, coprono un periodo sufficientemente esteso e funzionale alla continuità didattica nell'arco dell'anno scolastico, tale da giustificare il riconoscimento del beneficio nella sua interezza, come previsto per i docenti di ruolo.
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Inoltre, la natura della Carta Docente è quella di un beneficio a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi formativi. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il diritto deve essere riconosciuto mediante l'assegnazione della Carta elettronica stessa, secondo il sistema proprio di essa, e non tramite il pagamento diretto di una somma di denaro, a meno che il docente non sia fuoriuscito dal sistema scolastico. Poiché la ricorrente è tutt'ora interna al sistema scolastico,
le spetta l'attribuzione della Carta per gli anni non fruiti. La possibilità di cumulare le somme non spese nell'anno successivo, prevista per i docenti di ruolo, conferma che il diritto non è strettamente legato all'utilizzo entro il singolo anno di riferimento.
Pertanto, accertato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore nominale di € 500,00 per ciascun anno, pari a un totale di € 2.000,00, il convenuto deve essere condannato a mettere a CP_1
disposizione tale importo tramite il sistema della Carta elettronica.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione, con interventi decisivi della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, sussistono i presupposti per disporne la compensazione per metà. La restante metà deve essere posta a carico del CP_1
resistente. Tale metà viene liquidata in Euro 550,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA
come per legge. Le spese liquidate devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, Avv. Simona Sanvitale e Avv. Annamaria Zarrelli, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, , ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
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tempore, a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00
tramite il sistema della Carta elettronica.
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della metà residua in favore
[...]
della ricorrente, , che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese Parte_1
forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, Avv. Simona Sanvitale e Avv. Annamaria Zarrelli, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 30/04/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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31 marzo 1998, n. 80 e succ. modificaz. Dai dott.ri Avv. Stefano Rozza e Raffaele Cortese,