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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45887/2024 promossa da:
AVV. GIULIA QUARZAGO (C.F. ), in proprio C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 15 D.lgs 150/2011 depositato in data 19 dicembre 2024 e ritualmente notificato al
, l'avv. Giulia Quarzago ha proposto opposizione al provvedimento emesso dal Giudice Controparte_1 di Pace di Milano in data 19 novembre 2024 con il quale è stata disposta la liquidazione in favore dell'avv.
Quarzago della somma di € 250,00 per onorari, oltre Iva e Cpa, per le spese ed agli onorari relativi alle prestazioni professionali svolte dal difensore in favore di ammesso al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato - nel procedimento di impugnazione del decreto di espulsione n.9142/2023 adottato dal
Prefetto di Milano in data 4 luglio 2023.
La ricorrente ha lamentato l'erroneità del provvedimento di liquidazione, in quanto adottato in violazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e considerata l'omissione del riconoscimento del rimborso forfettario nella misura del 15%;
Il . pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono.
pagina 1 di 3 Preliminarmente, il ricorso è stato depositato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass.civ. ord. n. 31404/2019).
Nel caso in esame alla luce delle censure svolte dal ricorrente, si deve quindi valutare se la liquidazione di cui al provvedimento impugnato sia inferiore ai citati limiti tariffari.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'avv. Querzago ha prestato la propria attività professionale nella redazione del ricorso e nella partecipazione alle varie udienze di trattazione del ricorso, comprensive dell'istruttoria testimoniale svolta.
Vanno applicati ai fini della liquidazione gli onorari previsti per le cause davanti al Giudice di Pace e, considerato il valore indeterminabile, va applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Se si considerano i valori medi previsti per tale scaglione, ridotti del 50% per la fase studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria, si arriva alla somma di € 887,00 che, ridotta della metà, ammonta a
€ 443,50.
Anche considerando i compensi previsti nello scaglione inferiore, la liquidazione del giudice di pace è inferiore ai minimi tariffari, in quanto si arriverebbe ad un compenso minimo di 535,50 che ridotto alla metà sarebbe pari a € 267,75.
Alla luce di ciò le censure dell'opponente appaiono fondate.
Venendo alla liquidazione, si rileva che le prestazioni professionali in detti procedimenti – pur attinenti a diritti fondamentali della persona - riguardano tematiche ricorrenti e dal contenuto fortemente standardizzato sicchè si ritiene applicabile la riduzione del 30% compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria (che ha visto l'escussione di un teste) e della fase decisoria.
Per lo svolgimento delle citate attività va quindi riconosciuta al difensore opponente la somma di €731,50, già al netto della riduzione del 50% di cui all'art. 130 DPR 115/2002, oltre spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a..
Tenuto conto dell'accoglimento dell'impugnazione, va disposta la condanna del alla rifusione CP_1 delle spese in favore della ricorrente liquidate ai sensi del DM 147/2022, in base allo scaglione da 0 a 1100,00 senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria e con riduzione del 50% dei valori medi per le altre fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e del fatto che la decisione è stata assunta all'esito di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 - accoglie il ricorso e, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Milano in data
19.11.2024, liquida alla ricorrente avv. Giulia Quarzago la somma di euro €731,50, oltre spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
- condanna il al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 231,00 per compensi e € 98,00 per spese , oltre spese generali, i.v.a (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45887/2024 promossa da:
AVV. GIULIA QUARZAGO (C.F. ), in proprio C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 15 D.lgs 150/2011 depositato in data 19 dicembre 2024 e ritualmente notificato al
, l'avv. Giulia Quarzago ha proposto opposizione al provvedimento emesso dal Giudice Controparte_1 di Pace di Milano in data 19 novembre 2024 con il quale è stata disposta la liquidazione in favore dell'avv.
Quarzago della somma di € 250,00 per onorari, oltre Iva e Cpa, per le spese ed agli onorari relativi alle prestazioni professionali svolte dal difensore in favore di ammesso al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato - nel procedimento di impugnazione del decreto di espulsione n.9142/2023 adottato dal
Prefetto di Milano in data 4 luglio 2023.
La ricorrente ha lamentato l'erroneità del provvedimento di liquidazione, in quanto adottato in violazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e considerata l'omissione del riconoscimento del rimborso forfettario nella misura del 15%;
Il . pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono.
pagina 1 di 3 Preliminarmente, il ricorso è stato depositato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass.civ. ord. n. 31404/2019).
Nel caso in esame alla luce delle censure svolte dal ricorrente, si deve quindi valutare se la liquidazione di cui al provvedimento impugnato sia inferiore ai citati limiti tariffari.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'avv. Querzago ha prestato la propria attività professionale nella redazione del ricorso e nella partecipazione alle varie udienze di trattazione del ricorso, comprensive dell'istruttoria testimoniale svolta.
Vanno applicati ai fini della liquidazione gli onorari previsti per le cause davanti al Giudice di Pace e, considerato il valore indeterminabile, va applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Se si considerano i valori medi previsti per tale scaglione, ridotti del 50% per la fase studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria, si arriva alla somma di € 887,00 che, ridotta della metà, ammonta a
€ 443,50.
Anche considerando i compensi previsti nello scaglione inferiore, la liquidazione del giudice di pace è inferiore ai minimi tariffari, in quanto si arriverebbe ad un compenso minimo di 535,50 che ridotto alla metà sarebbe pari a € 267,75.
Alla luce di ciò le censure dell'opponente appaiono fondate.
Venendo alla liquidazione, si rileva che le prestazioni professionali in detti procedimenti – pur attinenti a diritti fondamentali della persona - riguardano tematiche ricorrenti e dal contenuto fortemente standardizzato sicchè si ritiene applicabile la riduzione del 30% compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria (che ha visto l'escussione di un teste) e della fase decisoria.
Per lo svolgimento delle citate attività va quindi riconosciuta al difensore opponente la somma di €731,50, già al netto della riduzione del 50% di cui all'art. 130 DPR 115/2002, oltre spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a..
Tenuto conto dell'accoglimento dell'impugnazione, va disposta la condanna del alla rifusione CP_1 delle spese in favore della ricorrente liquidate ai sensi del DM 147/2022, in base allo scaglione da 0 a 1100,00 senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria e con riduzione del 50% dei valori medi per le altre fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e del fatto che la decisione è stata assunta all'esito di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 - accoglie il ricorso e, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Milano in data
19.11.2024, liquida alla ricorrente avv. Giulia Quarzago la somma di euro €731,50, oltre spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
- condanna il al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 231,00 per compensi e € 98,00 per spese , oltre spese generali, i.v.a (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3