Sentenza 14 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/07/2022, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2022
N. 01219/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01243/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2017, proposto da
AR FU, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Quinto e Pietro Quinto, Giandomenico Daniele, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Casarano, via Trebbia n. 1;
nei confronti
Società Leuca Salento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Responsabile del Settore IV Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del Capo prot. n. 7520 del 5-6-2017, indirizzata a UR FU (già deceduto in data 13-4-2017) e notificata al sig. AR FU in data 12-7-2017, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone quanto segue.
Il sig. ER NU (dante causa del ricorrente) presentava un’istanza edilizia al Comune di Castrignano finalizzata al posizionamento di una struttura per la vendita di prodotti (alimenti e rosticceria) della sua ditta, denominata “RI NU”, e per la somministrazione di alimenti e bevande. All’esito di un’articolata istruttoria, e a seguito della (parziale) modifica della soluzione progettuale originariamente presentata, con deliberazione di C.C. n. 49 del 9-10-1997, il Comune di Castrignano del Capo approvava il progetto unitamente ad uno schema di convenzione per la contestuale attuazione da parte dell’istante di un parcheggio ad uso pubblico da cedere all’Amministrazione. Di talché, per un verso in data 4-6-1998 le parti, e cioè il Comune di Castrignano del Capo, i sigg.ri UR e TE FU (danti causa dell’odierno deducente) e la RI NU s.n.c., sottoscrivevano una convenzione (con durata triennale) in cui, a fronte dell’assenso comunale alla realizzazione della struttura precaria e dell’uso dell’area rimanente (all’incirca 800 mq) per la vendita dei prodotti di rosticceria, si prevedeva la cessione a favore dello stesso Comune di un’area, da destinare a parcheggi, di 266 mq; per altro verso in data 11-6-1998 il Comune di Castrignano rilasciava la concessione edilizia n. 46.
Tuttavia, taluni proprietari di aree confinanti con la zona interessata dal progetto insorgevano con due distinti ricorsi innanzi a questo T.A.R. avverso la concessione edilizia (nonché nei confronti della presupposta deliberazione consiliare), che venivano accolti con sentenza n. 1092 del 15-7-1999, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
Proposto appello (poi però abbandonato), con deliberazione di G.C. n. 28 del 9-3-2001 il Comune approvava una nuova convenzione, che prevedeva la “sistemazione definitiva dell’area sita in Marina di Leuca alla via T. FU, identificata al n. ct. del Comune di Castrignano del Capo al foglio 16 part. 820” attraverso, tra l’altro, “la realizzazione di un parco” adiacente al chiosco, aperto senza limiti di orario ed utilizzabile in forma gratuita. La nuova convenzione rep n. 01 veniva sottoscritta in data 28-3-2001 con la Ditta NU di NU BI (subentrata nel frattempo alla RI NU S.n.c.), da una parte, e i sigg.ri UR e TE FU (danti causa dell’odierno ricorrente), dall’altra.
Alla convenzione faceva seguito il rilascio di una nuova concessione edilizia, n. 112 del 19-7-2001 con cui veniva assentito il progetto di “mantenimento e completamento della struttura ad uso Bar-Pasticceria Rosticceria NU”, nonché di sistemazione a verde e parco pubblico attrezzato dell’area adiacente ; la società “Belsalento S.r.l.” (succeduta, attraverso cessione di ramo d’azienda, alla ditta NU) chiedeva il rilascio di permesso di costruire per l’esecuzione di opere di “modifica della distribuzione interna ed esterna” del locale bar-pasticceria-rosticceria NU. Inoltre, in vista della successiva scadenza dei quindici anni della convenzione, in data 13-10-2015 il sig. BI NU, in qualità di legale rappresentante della stessa Belsalento S.r.l. chiedeva il rinnovo della convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della convenzione stessa (richiesta poi confermata anche dalla società succeduta alla Belsalento S.r.l., denominata Leucasalento S.r.l.).
In data 3-8-2016, il Comune di Castrignano, a seguito della preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e degli ulteriori pareri tecnici, rilasciava il permesso di costruire n. 73/2016.”.
Con ordinanza n. 58 del 14-11-2016, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Castrignano del Capo ordinava il ripristino dello stato dei luoghi, così da “rendere compatibile lo stato dei luoghi alle condizioni previste come da Concessione Edilizia n. 112/2001”. L’ordinanza ripristinatoria veniva impugnata dal legale rappresentante della Leucasalento s.r.l. con ricorso al T.A.R. per la puglia – Sez. di Lecce (R.G. n. 118/2017) che, con ordinanza n. 88/2017 del 23-2-2017, disponeva la sospensione cautelare del provvedimento gravato,
Nell’ulteriore corso del procedimento, in data 6-3-2017 il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Castrignano del Capo adottava la determinazione n. 146/2017 con la quale sulla base di un “riesame complessivo della situazione giuridico/fattuale dell’area in questione”, dichiarava: 1) l’illegittimità del permesso di costruire n. 73/2016; 2) la nullità e/o l’illegittimità della C.E. n. 112/2001, con declaratoria del mancato rinnovo della convenzione 2001.
Con la stessa determinazione: 1) veniva annullato in autotutela il P.d.c. n. 73/2016; 2) si prendeva atto della nullità della C.E. 112/2001 e, in ogni caso, la si annullava in autotutela; 3) veniva dichiarata inammissibile e/o comunque respinta l’istanza di sanatoria del 5-1-2017; 4) si prendeva atto della intervenuta decadenza della convenzione rep. 01 del 2001; 5) si formulava riserva di procedere con separato atto per il ripristino dello stato dei luoghi.
Anche quest’ultimo provvedimento veniva impugnato innanzi a questo T.A.R. da parte del legale rappresentante della Leucasalento S.r.l. con ricorso R.G. n. 582/2017 e dal sig. AR FU con ricorso R.G. n. 745/2017.
Con sentenza n.263/2018 questo Tribunale accoglieva il predetto ricorso n.745/2017 avverso la nota comunale n. 146/2017, annullando per l’effetto l’atto impugnato, limitatamente alla parte dell’impugnato provvedimento con cui il Comune di Castrignano del Capo aveva: 1) disposto annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 73/16; 2) preso atto della nullità della concessione edilizia n. 112/01, disponendone l’annullamento; rigettando il ricorso avverso la nota comunale n. 146/17, nella parte in cui il Comune ha rigettato l’istanza di sanatoria, nonchè dichiarando l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 58/16.
I.I. Ciò premesso, con il ricorso all’esame il sig. AR FU impugna la nota con la quale il Comune di Castrignano del Capo ha comunicato “la decisione di voler procedere all’acquisizione delle aree in questione” in dichiarata esecuzione della convenzione del 4-6-1998.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi in materia di partecipazione procedimentale. Travisamento. Illogicità manifesta. Irragionevolezza. Contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento.
Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione delle norme sul procedimento espropriativo. Violazione delle garanzie costituzionali. Violazione art. 42 Cost.. Violazione della convenzione rep. n. 01 del 28-3-2001. Violazione art. 191 D.Lgs. n. 267/2000. Travisamento. Illogicità manifesta. Irragionevolezza. Contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento.
I.II. Il 5.01.2018 si è costituito il Comune di Castrignano del Capo eccependo l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto.
II.I. In particolare, meritano accoglimento le censure con le quali parte ricorrente deduce il deficit istruttorio e motivazionale della nota impugnata, avendo la stessa richiamato erroneamente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/1997 e l’art. 6 della convenzione del 4-6-1998.
Osserva, invero, il Tribunale, condividendo sul punto l’assunto espresso dal ricorrente che l’A.C. intimata non ha affatto valutato gli effetti della citata sentenza n.1092 del 22.10.1999 pronunciata da questo T.A.R.
In particolare, con la citata sentenza n.1092 del 22.10.1999 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto da alcuni proprietari di aree confinanti, ha annullato la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Castrignano del Capo (LE) del 9/10/97 n.49, pubblicata il 14/10/97, che ha deliberato << di approvare il progetto presentato dalla RI NU.s.n.c. per il posizionamento di una struttura/precaria per la vendita di alimenti, prodotti di rosticceria e somministrazione di bevande » da realizzarsi in Marina di Leuca frazione del Comune del Castrignano del Capo, tant’è che successivamente alla sentenza suindicata, le parti sottoscrivevano un’altra convenzione, approvata con delibera di G.C. n.28 del 9.3.2001 per la sistemazione definitiva dell’area in questione, mediante la realizzazione di un parco adiacente al chiosco.
Di tali nuovi atti non vi è traccia nella nota impugnata, limitandosi la stessa a richiamare la delibera di G.C.n. 49/1997 che però è stata incisa dalla suddetta sentenza del T.A.R. Lecce n.1092 /1999, unitamente alla convenzione del 4 -6.1998, alla quale è peraltro succeduta quella del 2001 (rep. n. 01 del 28-3-2001 con nuovi e diversi effetti).
A tanto deve altresì aggiungersi l’erroneo richiamo, nella nota impugnata, dell’art.6 della convenzione del 1998 che, in realtà, non contiene affatto la previsione della possibile acquisizione dell’area, ma regola (esclusivamente) le garanzie e gli obblighi di natura finanziaria.
In definitiva, la nota impugna risulta affetta da macroscopici difetti istruttori e motivazionali, oltre che da erronei riferimenti.
II.II. Sotto tali profili, previo assorbimento delle censure non esaminate, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO