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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
678/2013
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott. Natalino Sapone Presidente dott. Mauro Mirenna Consigliere dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 678/2013 vertente
TRA
( rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pontari Parte_1 C.F._1
( ) C.F._2 Email_1
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t Controparte_1
Appellata
e
Controparte_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 868/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata il 03/05/2013 nel procedimento n. 1324/2010 R.G.A.C
Con citazione iscritta a ruolo il 9.12.2013 l'odierno appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n 868/2013, chiedendone la riforma. Con ordinanza del 22.5.2014 il Collegio, preso atto della mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza di trattazione, rinviata all'udienza del 27.11.2014 ex art 348 cpc.
Alla successiva udienza, rilevata la mancata comparizione di entrambe le parti, disponeva la cancellazione della causa.
Con decreto presidenziale del 3.11.2025 – comunicato ai difensori costituiti – la Corte di Appello , rilevando che il presente procedimento “risulta cancellato , e che non si è provveduto alla dichiarazione di estinzione prevista per legge considerato che si deve provvedere, previa instaurazione del contraddittorio , fissando udienza al fine di assumere le determinazioni conseguenti”, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025 sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
tanto premesso, e rilevato: che all'udienza del 24.11.2025 nessuna parte ha depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e la causa è stata assunta in decisione;
che, dichiarata la cancellazione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da
contro
Società avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
868/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata il 03/05/2013, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025
La cons. rel. Il Presidente
Dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott. Natalino Sapone Presidente dott. Mauro Mirenna Consigliere dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 678/2013 vertente
TRA
( rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pontari Parte_1 C.F._1
( ) C.F._2 Email_1
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t Controparte_1
Appellata
e
Controparte_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 868/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata il 03/05/2013 nel procedimento n. 1324/2010 R.G.A.C
Con citazione iscritta a ruolo il 9.12.2013 l'odierno appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n 868/2013, chiedendone la riforma. Con ordinanza del 22.5.2014 il Collegio, preso atto della mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza di trattazione, rinviata all'udienza del 27.11.2014 ex art 348 cpc.
Alla successiva udienza, rilevata la mancata comparizione di entrambe le parti, disponeva la cancellazione della causa.
Con decreto presidenziale del 3.11.2025 – comunicato ai difensori costituiti – la Corte di Appello , rilevando che il presente procedimento “risulta cancellato , e che non si è provveduto alla dichiarazione di estinzione prevista per legge considerato che si deve provvedere, previa instaurazione del contraddittorio , fissando udienza al fine di assumere le determinazioni conseguenti”, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025 sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
tanto premesso, e rilevato: che all'udienza del 24.11.2025 nessuna parte ha depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e la causa è stata assunta in decisione;
che, dichiarata la cancellazione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da
contro
Società avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
868/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata il 03/05/2013, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025
La cons. rel. Il Presidente
Dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone