TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7523 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5658 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARBONARO MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
nata a [...] il [...] (C.F.: ) rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dagli avv.ti DI COSTANZO Giuseppe e DI COSTANZO Vincenzo presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
nata a [...] il [...], residente in [...]
n.32, interno n.14/a, scala A (C.F. ) C.F._3
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/03/2025, chiedeva la modifica della Parte_1 sentenza di scioglimento del matrimonio da lui contratto con la resistente, , CP_1 sentenza 64/2002 emessa dal Tribunale di Napoli pubblicata in data 21.1.2002, passata in giudicato, nella parte in cui stabiliva a suo carico ed in favore della figlia , nata a [...] Controparte_2 il 19.5.1991, un assegno di mantenimento di euro 309,87 (attualmente, in base agli aumenti ISTAT, ammontante ad euro 394,04); sottolineata l'età della figlia e le attività lavorative dalla stessa svolte, il ricorrente chiedeva di revocare l'obbligo di mantenimento a suo carico stabilito dalla sentenza, determinando che egli nulla più deve a titolo di mantenimento della figlia.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva , la quale chiedeva il rigetto del ricorso, chiedendo di valutare nel merito CP_1 la fondatezza della domanda e provvedere di conseguenza tenendo in considerazione la concreta posizione delle parti coinvolte e le prove agli atti.
Non si costituiva invece la maggiorenne , alla quale il ricorso era notificato sul Controparte_2 presupposto che, a seguito di modifica congiunta risalente all'anno 2016, il mantenimento fosse versato direttamente alla maggiorenne.
All'udienza del 17/06/2025, il Giudice relatore, preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica alla figlia maggiorenne , ne dichiarava la contumacia. Controparte_2
Veniva sentito il ricorrente, unica parte comparsa, il quale dichiarava: < carica di amministratore di due s.r.l. di cui sono anche socio, una società immobiliare e una che gestisce campi sportivi;
ho altri tre figli oltre tutti maggiorenni, di cui due a mio carico;
con CP_2 giudizio camerale del 2016 abbiamo di comune accordo con la modificato la sentenza CP_1 di divorzio, prevedendo che il mantenimento fosse da me versato direttamente a mantenimento CP_2 che attualmente, a seguito degli adeguamenti Istat è di circa 390,00 euro al mese, e da allora così faccio con accredito sul conto corrente intestato a nella prima decade di ogni mese, per giugno CP_2 ho già provveduto;
ha conseguito il diploma di ragioneria a 18 anni, e poi non ha voluto CP_2 continuare gli studi con l'università, ha cominciato l'attività di rappresentante con la madre, come risulta anche dal profilo Linkedin in cui si dichiara rappresentante con la madre , attività CP_1 con sede ad Angri;
so per certo che dal 1.1.2023 è assunta dall'Istituto Vanvitelli s.r.l. che è uno studio medico polispecialistico, io personalmente l'ho incontrata lì che lavorava in segreteria, nonostante ciò ho continuato a darle l'assegno di mantenimento come tutt'ora faccio, a febbraio 2025 mi disse che era l'assistente personale del dottor un ginecologo che ha tre studi, e le chiesi di vederci, CP_3 ma lei mi disse che era troppo occupata per lavoro;
oramai mia figlia è adulta e guadagna, non CP_2 ho nessuna intenzione di negarle contributi economici se me li chiederà, ma solo per affetto di padre, non per obbligo, che ritengo non più sussistente.>>; all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova offerti dalla parte costituita, il Giudice invitava a precisare le conclusioni e alla discussione orale. I difensori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti difensivi, e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non potendosi ulteriormente giustificare che il figlio sia mantenuto non spontaneamente ma per obbligo giuridico dai genitori, a causa della sua oramai più che adulta età anagrafica (34 anni).
A tal proposito, si evidenzia che recentemente il giudice della nomofilachia, con una pronuncia ricognitiva dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, è intervenuto delineando i presupposti di riconoscimento e permanenza dell'assegno di mantenimento a favore di soggetto maggiorenne
(Cass.17183/2020); con tale arresto, in via generale, si è anzitutto precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 12 marzo 2018, n.
5883). Si è pure condivisibilmente osservato come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n.
1830). È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con
"rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993
n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Ne discende che non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno: in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto attorno al quale ruota l'assegno di mantenimento a carico del figlio maggiorenne è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'articolo 315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa". Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (articoli 9, 30, 33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento”.
Orbene, nel caso in esame, deve osservarsi che la figlia oggi trentaquattrenne, ha da molti anni CP_2 completato il suo percorso di studi, non avendo proseguito dopo il diploma con l'università, e verosimilmente svolge attività lavorativa di vario genere, la cui dimostrazione tuttavia, come anche i guadagni che la stessa ne trae, restano irrilevanti nel caso di specie, a fronte del dato anagrafico, che nel caso di specie resta assorbente di ogni altra considerazione, in difetto di un percorso formativo particolarmente corposo lungo e complesso, che astrattamente potrebbe rivestire una qualche rilevanza, del tutto assente nel caso di specie.
Ed invero, il principio di autoresponsabilità scolpito dalla giurisprudenza sopra richiamata impone in ogni caso che un ultratrentenne, a meno che non sia afflitto da specifiche patologie invalidanti, il che non risulta nel caso esaminato, non possa continuare a pretendere di essere mantenuto dai suoi genitori, anche se benestanti.
In altre parole, nel caso in esame, deve presumersi che , per ragioni di età da Controparte_2 qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, sia autonoma economicamente. In caso contrario, era suo onere allegare e provare ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) per giustificare la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico- reddituale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, per cui, in modifica della sentenza di divorzio n. 64/2002 emessa dal Tribunale di Napoli, deve essere revocato, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di di corrispondere la somma mensile rivalutata Parte_1 all'attualità di euro 394,04 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne CP_2
Stante la natura della controversia, la contumacia di e la sostanziale assenza di Controparte_2 contestazione della controparte costituita, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione civile I, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto, in modifica della sentenza di divorzio n. 64/2002 emessa dal
Tribunale di Napoli pubblicata in data 21.1.2002, come modificata con decreto camerale del
2.12.2016 R.G. 363172015, revoca l'assegno mensile stabilito a carico di Parte_1
a titolo di mantenimento direttamente corrisposto alla figlia maggiorenne , Controparte_2 con decorrenza dalla domanda;
- spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati dott.ssa Valeria Rosetti