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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6803 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marta Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19.12.1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv.
Gigliola Ghezzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Arcore, Via Casati n.
89/M. giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, SI.ra e Parte_1 Parte_2
, di cui al matrimonio celebrato in data 05.11.2005 nel Comune di Lissone (ME), trascritto
[...] all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Lissone (MB), con Atto n. 95, P. II, S.A, anno 2005,
2) ordinare al Comune di Lissone la trascrizione al competente ufficio con ogni annotazione pertinente;
3) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
4) il padre, SI. , dovrà adempiere all'obbligo di versare, entro il giorno Parte_2
10 di ogni mese, alla SI.ra , a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non Parte_1 economicamente autosufficiente, la somma totale di euro 200,00 (duecento/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, ciò da quando il padre avrà reperito attività lavorativa sino alla indipendenza economica del figlio , con versamento alle note coordinate bancarie della Persona_1 SI.ra ; Parte_1
5) il padre, SI. , rinuncia al recepimento dell'assegno unico universale Parte_2 che verrà percepito al 100% dalla SI.ra in favore del figlio;
Parte_1 Persona_1 6) entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio sino alla indipendenza economica di cui al Protocollo del Tribunale di Monza di spese denominato " linee guida condivise concernente le spese per i figli" del 7 Maggio 2018, prot. 1377/18" Tribunale di
Monza, prot. 2067 Ordine degli Avvocati di Monza, da intendersi integralmente trascritto;
7) il SI. rinuncia a qualsivoglia pretesa di tipo economico Parte_2 sull'abitazione coniugale unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti di proprietà della SI.ra
: 8) la SI.ra tratterà l'intero ricavato della vendita della casa Parte_1 Parte_1 coniugale sita in Villasanta (MB). Vis B. Colleoni n. 41, pari ad euro 200,000,00 come da contratto preliminare di compravendita del 24.04.2024;
9) la SI.ra assume l'onere di pagare tutti i debiti della famiglia con i1 ricavato Parte_1 della vendita della casa coniugale sita in Villasanta (MB), Via B. Colleoni n. 41. Nello specifico, - chiusura del mutuo cointestato sulla casa con conseguente liberazione del Sig. Parte_2
; pagamento dei debiti familiari, come in atti indicati in via generale e non esaustiva, - la
[...] SI.ra si impegna a non azionare il recupero della provvisionale statuita nel Parte_1 giudizio penale avanti al Tribunale di Monza avente RGNR 9679/2023 e RG GIP 6590/2021 definito con sentenze n. 170 del 08.02.2024 GIP Dr.ssa Pansini, con mantenimento, in ogni caso, della costituzione di parte civile a fronte dell'appello proposto dal SI., : Parte_3
10) la SI.ra e il SI. rinunciano al mantenimento fra Parte_1 Parte_2 coniugi e dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro a livella economico e patrimoniale e di aver definito i loro rapporti tutti in detta sede;
11) spese legali compensate ed i legali rinunciano alla solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 22 gennaio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 17.10.2024, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Lissone (MB) il 5.11.2005 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno
2005, n. 95, Parte II, Serie A, Anno 2005) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6803 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marta Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia n. 28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19.12.1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv.
Gigliola Ghezzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Arcore, Via Casati n.
89/M. giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, SI.ra e Parte_1 Parte_2
, di cui al matrimonio celebrato in data 05.11.2005 nel Comune di Lissone (ME), trascritto
[...] all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Lissone (MB), con Atto n. 95, P. II, S.A, anno 2005,
2) ordinare al Comune di Lissone la trascrizione al competente ufficio con ogni annotazione pertinente;
3) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
4) il padre, SI. , dovrà adempiere all'obbligo di versare, entro il giorno Parte_2
10 di ogni mese, alla SI.ra , a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non Parte_1 economicamente autosufficiente, la somma totale di euro 200,00 (duecento/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, ciò da quando il padre avrà reperito attività lavorativa sino alla indipendenza economica del figlio , con versamento alle note coordinate bancarie della Persona_1 SI.ra ; Parte_1
5) il padre, SI. , rinuncia al recepimento dell'assegno unico universale Parte_2 che verrà percepito al 100% dalla SI.ra in favore del figlio;
Parte_1 Persona_1 6) entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio sino alla indipendenza economica di cui al Protocollo del Tribunale di Monza di spese denominato " linee guida condivise concernente le spese per i figli" del 7 Maggio 2018, prot. 1377/18" Tribunale di
Monza, prot. 2067 Ordine degli Avvocati di Monza, da intendersi integralmente trascritto;
7) il SI. rinuncia a qualsivoglia pretesa di tipo economico Parte_2 sull'abitazione coniugale unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti di proprietà della SI.ra
: 8) la SI.ra tratterà l'intero ricavato della vendita della casa Parte_1 Parte_1 coniugale sita in Villasanta (MB). Vis B. Colleoni n. 41, pari ad euro 200,000,00 come da contratto preliminare di compravendita del 24.04.2024;
9) la SI.ra assume l'onere di pagare tutti i debiti della famiglia con i1 ricavato Parte_1 della vendita della casa coniugale sita in Villasanta (MB), Via B. Colleoni n. 41. Nello specifico, - chiusura del mutuo cointestato sulla casa con conseguente liberazione del Sig. Parte_2
; pagamento dei debiti familiari, come in atti indicati in via generale e non esaustiva, - la
[...] SI.ra si impegna a non azionare il recupero della provvisionale statuita nel Parte_1 giudizio penale avanti al Tribunale di Monza avente RGNR 9679/2023 e RG GIP 6590/2021 definito con sentenze n. 170 del 08.02.2024 GIP Dr.ssa Pansini, con mantenimento, in ogni caso, della costituzione di parte civile a fronte dell'appello proposto dal SI., : Parte_3
10) la SI.ra e il SI. rinunciano al mantenimento fra Parte_1 Parte_2 coniugi e dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro a livella economico e patrimoniale e di aver definito i loro rapporti tutti in detta sede;
11) spese legali compensate ed i legali rinunciano alla solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 22 gennaio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 17.10.2024, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Lissone (MB) il 5.11.2005 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno
2005, n. 95, Parte II, Serie A, Anno 2005) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi