Articolo 18 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 17Articolo 19
Versione
15 ottobre 1950
Art. 18. (Provvedimenti del giudice istruttore)

Il testo dell' art. 187 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore).
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
"Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio.
"Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito.
"Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che puo' disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilita' o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'art. 178.
"Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al processo".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950