Articolo 65 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 64Articolo 66
Versione
15 luglio 1964
Art. 65.
E' autorizzato il pagamento deLle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
Entrata in vigore il 15 luglio 1964