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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BO NN, Presidente
BL ZO, AT
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 444/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230021071639000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230025871247000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240007696404000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240007696505000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240007696606000 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259003522087000 VARI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1139/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.05720259003522087000, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessionario della Riscossione per la provincia di l'Aquila, ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 46.198,80, relativa alle seguenti sette cartelle di pagamento n.05720230021071639000, n.05720230025871247000, n.05720240007696404000, n.05720240007696505000,
n. 05720240007696606000.
Deduce i seguenti motivi:
1. NULLITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OMESSA, ILLEGITTIMA OVVERO INESISTENTE
NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO n.05720230021071639000, n.05720230025871247000,
n.05720240007696404000, n.05720240007696505000, n. 05720240007696606000 - DECADENZA EX
ART. 25 D.P.R 602/1973.
Le cartelle di pagamento sopra elencate non sarebbero state notificate e mancherebbe la prova della regolarità e legittimità della notifica di tutti gli atti impositivi e di riscossione notificati;
2) NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO: INCERTEZZA – OMESSA INDICAZIONE BASE DI CALCOLO,
ILLEGITTIMITÀ DEGLI INTERESSI - CASS. N.24933/2016, CTR LAZIO SENTENZA N. 4 DEL 4.01.2018,
CTR SENT. 4982 DEL 21.08.2017, CTR PUGLIA, SEZ. STACC. LECCE, N. 3802 DEL 22.12.2017, CTP
ROMA, SENT. 17965/16 DEL 19.06.2016
L'atto impugnato non indicherebbe le ragioni dell'atto impugnato in relazione ai criteri di calcolo degli interessi, posto che sarebbe stato indicato soltanto l'ammontare complessivo.
L'Agenzia delle entrate e riscossione si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva e la infondatezza del ricorso.
Co memoria del 28.11.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come indicato nelle premesse in fatto la ricorrente il 28.11.2025 ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio, in proposito le parti resistenti, alle quali la rinuncia risulta notificata via pec nella medesima data, nulla hanno eccepito.
Alla luce di tali premesse il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia.
Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per rinunzia.
Spese compensate.
Latina 19/12/2025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BO NN, Presidente
BL ZO, AT
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 444/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230021071639000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230025871247000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240007696404000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240007696505000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240007696606000 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259003522087000 VARI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1139/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.05720259003522087000, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessionario della Riscossione per la provincia di l'Aquila, ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 46.198,80, relativa alle seguenti sette cartelle di pagamento n.05720230021071639000, n.05720230025871247000, n.05720240007696404000, n.05720240007696505000,
n. 05720240007696606000.
Deduce i seguenti motivi:
1. NULLITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OMESSA, ILLEGITTIMA OVVERO INESISTENTE
NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO n.05720230021071639000, n.05720230025871247000,
n.05720240007696404000, n.05720240007696505000, n. 05720240007696606000 - DECADENZA EX
ART. 25 D.P.R 602/1973.
Le cartelle di pagamento sopra elencate non sarebbero state notificate e mancherebbe la prova della regolarità e legittimità della notifica di tutti gli atti impositivi e di riscossione notificati;
2) NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO: INCERTEZZA – OMESSA INDICAZIONE BASE DI CALCOLO,
ILLEGITTIMITÀ DEGLI INTERESSI - CASS. N.24933/2016, CTR LAZIO SENTENZA N. 4 DEL 4.01.2018,
CTR SENT. 4982 DEL 21.08.2017, CTR PUGLIA, SEZ. STACC. LECCE, N. 3802 DEL 22.12.2017, CTP
ROMA, SENT. 17965/16 DEL 19.06.2016
L'atto impugnato non indicherebbe le ragioni dell'atto impugnato in relazione ai criteri di calcolo degli interessi, posto che sarebbe stato indicato soltanto l'ammontare complessivo.
L'Agenzia delle entrate e riscossione si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva e la infondatezza del ricorso.
Co memoria del 28.11.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come indicato nelle premesse in fatto la ricorrente il 28.11.2025 ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio, in proposito le parti resistenti, alle quali la rinuncia risulta notificata via pec nella medesima data, nulla hanno eccepito.
Alla luce di tali premesse il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia.
Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per rinunzia.
Spese compensate.
Latina 19/12/2025