Art. 31. Domande di partecipazione ai concorsi 1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta libera, oppure compilate su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, sono presentate agli uffici o reparti di appartenenza, ovvero agli uffici o reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purche' il periodo di aggregazione o missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande.
2. Nelle domande i candidati devono dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento, nonche' ed eventualmente la manifestazione della volonta' di sostenere, nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici, le prove facoltative di informatica e della lingua straniera indicandone una tra quelle previste dal bando.
3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 4, comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.
4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall' articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame.
5. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.
6. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' far precedere una o entrambe le prove d'esame agli accertamenti attitudinali.
7. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori e dei periti tecnici i candidati possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili professionali dichiarati, dal bando di concorso, omogenei a quello di appartenenza.
Nota all'art. 31:
- Il testo dell' art. 24, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e' il seguente:
«Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904 .
2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».
2. Nelle domande i candidati devono dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento, nonche' ed eventualmente la manifestazione della volonta' di sostenere, nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici, le prove facoltative di informatica e della lingua straniera indicandone una tra quelle previste dal bando.
3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 4, comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.
4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall' articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame.
5. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.
6. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' far precedere una o entrambe le prove d'esame agli accertamenti attitudinali.
7. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori e dei periti tecnici i candidati possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili professionali dichiarati, dal bando di concorso, omogenei a quello di appartenenza.
Nota all'art. 31:
- Il testo dell' art. 24, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e' il seguente:
«Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904 .
2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».