Articolo 31 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129
Articolo 30Articolo 32
Versione
27 luglio 2005
Art. 31. Domande di partecipazione ai concorsi 1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta libera, oppure compilate su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, sono presentate agli uffici o reparti di appartenenza, ovvero agli uffici o reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purche' il periodo di aggregazione o missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande.
2. Nelle domande i candidati devono dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento, nonche' ed eventualmente la manifestazione della volonta' di sostenere, nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici, le prove facoltative di informatica e della lingua straniera indicandone una tra quelle previste dal bando.
3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 4, comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.
4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall' articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame.
5. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.
6. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' far precedere una o entrambe le prove d'esame agli accertamenti attitudinali.
7. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori e dei periti tecnici i candidati possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili professionali dichiarati, dal bando di concorso, omogenei a quello di appartenenza.
Nota all'art. 31:
- Il testo dell' art. 24, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e' il seguente:
«Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904 .
2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».
Entrata in vigore il 27 luglio 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente