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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 29/07/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai NOi Magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 75 del ruolo generale dell'anno 2025 di volontaria giurisdizione tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], cf: Parte_1
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Delibera del C.F._1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei n. 66/24 del 5.12.2024 e rettificata con delibera 3/25 dell'8.01.2025, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristina
Deiana in Lanusei, via Carducci n. 45, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]n. 4 cf: CP_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Battistina C.F._2
Pisanu in Lanusei, via Roma n.17, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso e da note di trattazione scritta per l'udienza del 15 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lanusei il 8.05.1993, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 4, Parte 2,
Serie A, anno 1993 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
- dall'unione nasceva (il 13.12.2000), attualmente maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente.
- è intenzione della sig.ra trasferire la propria quota di proprietà della casa CP_1 coniugale (attualmente assegnata al sig. in seguito alla pronuncia di cessazione Pt_1 degli effetti civili del matrimonio, così come richiesto da con nota prot. n. Pt_2
0047679 (all.12 del ricorso), facendo salvi i diritti di prelazione della figlia in caso Per_1 di vendita dell'immobile.
Con ricorso del 14.02.2025, le parti hanno adito il Tribunale di Lanusei e hanno chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come di seguito riportate:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri, in quanto entrambi autonomi economicamente;
3) le parti prestano il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
4) il NO verserà in favore della figlia l'importo mensile di euro 100 Pt_1 Per_2
(cento/00) a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Il NO corrisponderà detto importo fintanto che la figlia non sarà Pt_1 Per_1 economicamente indipendente. Il NO e la NOa si impegnano a Pt_1 CP_1 sostenere il pagamento delle spese straordinarie in misura pari al 50% e per quanto non espressamente previsto e prevedibile. Tale obbligo perdurerà per entrambi i genitori fino
a che la figlia non raggiungerà l'indipendenza economica;
5) la casa coniugale, sita in Piazza Milano n.9 a Lanusei, rimarrà assegnata al NO
; la NOa anche allo scopo di regolamentare nel futuro i Parte_1 CP_1 diritti pro quota sull'immobile nei confronti della figlia e concludere con la Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, si impegna a trasferire la propria quota dell'immobile pari al 50% in favore del NO e di conseguenza attribuendo ed Pt_1 assegnando in piena proprietà l'immobile a quest'ultimo senza nessun corrispettivo di natura economica. Pertanto la NOa i impegna entro e non oltre tre mesi dalla Pt_3 pubblicazione della emananda sentenza e del rilascio del nulla osta al trasferimento della quota da parte di a trasferire la suddetta quota mediante atto pubblico stipulato Pt_2 nanti un notaio. Le spese notarili per la stipulazione del trasferimento di proprietà della quota e di registrazione del relativo atto saranno a carico del NO che Parte_1 si occuperà altresì di curarne la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Nuoro.
6) il NO si impegna, nell'ipotesi in cui dovesse decidere di vendere l'immobile Pt_1
e previo parere favorevole della figlia, di estinguere il diritto di prelazione vantato da
e di preferire la figlia a terzi rispetto all'acquisto del predetto immobile. Altresì Pt_2 si precisa che, sempre salvi e impregiudicati i diritti di nel caso in cui si dovesse Pt_2 procedere alla vendita a terzi avrà diritto al 50% del ricavato della vendita Per_1 dell'immobile; mentre nell'ipotesi in cui, salvi e impregiudicati i diritti di Pt_2 quest'ultima volesse acquistare l'immobile, dovrà versare al padre il solo 50% del valore del bene.
All'udienza del 15.07.2025, svoltasi a trattazione scritta, venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con omologa del 25.06.2004 depositata il 28.06.2004 (RG 13/2004).
È dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Le condizioni sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e rispettose degli interessi morali della figlia, seppur maggiorenne.
Preso atto della adesione del PM, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lanusei il
8.05.1993, fra e , così come sopra identificati, registrato negli Parte_1 CP_1 atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 4, Parte 2, Serie A, anno 1993; - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lanusei le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 28.7.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. Nicola Caschili