Articolo 1 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1269
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15 novembre 1948
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 15 novembre 1948