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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3772/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3772/2023
All'udienza del 18 marzo 2025, alle ore 10:00, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Marco Valenza in sostituzione dell'avv. Pepe Alfonso;
Parte_1
Per l'avv. Roberto Borreca in sostituzione dell'avv. Izzo Alessandro. CP_1
Per , alle ore 10:30, nessuno è comparso. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Valenza si riporta integralmente alle note conclusionali depositate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. Borreca si riporta a sua volta alle note conclusionali e chiede l'accoglimento delle stesse.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:15, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3772/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pepe Alfonso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arzano, via Luigi Rocco n. 184, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Ettore Zito e Pepe Francesco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, al L.go Goldoni n. 47, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Izzo Alessandro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2023, la società proponeva Controparte_2
opposizione ex art. ex art 615, II co., e 617, II co. c.p.c. e ex art 72 bis dpr 602/73 all'atto di pagina 2 di 8 pignoramento dei crediti verso terzi n. 05784 2023 00000 564001, notificatole dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione in data 28 marzo 2023, con la quale le veniva pignorata la somma complessiva di €. 617.531,52; a sostegno dell'opposizione, eccepiva il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 50, I e II co., DPR 602/73 e il difetto di indicazione della natura del debito, nonché la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Con ordinanza del 5.7.2023, il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Quindi, con atto di citazione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione introduceva il giudizio di merito, esponendo che il pignoramento impugnato con il ricorso in opposizione depositato il 17 aprile 2023 aveva ad oggetto sei cartelle di pagamento concernenti tributi, quindi di competenza della Corte di Giustizia di primo grado di Latina, e due avvisi di addebito notificati direttamente dall' , quindi di competenza del Giudice Ordinario. CP_5
Quindi, in merito agli avvisi di addebito l'opposizione era palesemente inammissibile in quanto mai notificata all;
quanto, invece, alle cartelle di pagamento notificate per crediti tributari CP_5
doveva reputarsi sussistente la giurisdizione del Giudice Tributario, secondo quanto disposto dall'art. 2 co. 1 d.lgs. 546/1992, per cui “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento […]”. Nel caso di specie, infatti, parte opponente aveva impugnato l'atto di pignoramento in virtù di un vizio derivato, costituito dalla dedotta omessa o inesistente notifica degli atti ad esso prodromici, con conseguente radicamento della giurisdizione tributaria.
In ogni caso, l depositava documentazione inerente alla notifica delle Controparte_3
cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento opposto.
Deduceva, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva rispettato i termini di legge di cui all'art. 50 d.p.r. 602/1973, in quanto le cartelle di pagamento erano state notificate rispettivamente il 14/11/2022 (cartella di pagamento 05720220028279560000), il 15/11/2022
(cartella di pagamento n. 05720220028279661000) et il 29/11/2022 (cartella di pagamento n.
05720220029102513000, cartella di pagamento n.05720220029102816000, cartella di pagamento n. 05720220029102917000, cartella di pagamento n. 05720220029117166001) e gli avvisi di addebito rispettivamente il 05 agosto 2022(avviso di addebito n.35720220001504245000) et il 20 novembre 2022(avviso di addebito n.
pagina 3 di 8 35720220002616912000), mentre il pignoramento era stato notificato il 18 marzo 2023 (quindi entro l'anno, come prevede il comma 2).
Soggiungeva altresì che il pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis dpr n. 602/1973) n.
05784202300000564001 notificato in data 28 marzo 2023 alla società Controparte_2
conteneva tutti i dettagli di addebito e che, in ogni caso, la disciplina dettata in materia di motivazione riguardava precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell . Controparte_6
Ancora, eccepiva la genericità e l'infondatezza della dedotta prescrizione dei crediti, e concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, ed ogni avvera disposizione anche in via istruttoria ed incidentale: - preliminarmente revocare la sospensione dell'esecuzione così come emessa con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Concetta
Serino, in data 05 luglio 2023 con tutte le conseguenze di legge;
- sempre in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in riferimento alle cartelle di pagamento n. 05720220028279560000 notificata il 14/11/2022, 05720220028279661000 notificata il 15/11/2022, 05720220029102513000 notificata il 29/11/2022,
05720220029102816000 notificata il 29/11/2022, 05720220029102917000 notificata il
29/11/2022 et 05720220029117166001 notificata il 29/11/2022 a favore del Giudice Tributario;
ed in riferimento agli avvisi di addebito n. 35720220001504245000 notificato il 05/08/2022 et n.
35720220002616912000 notificato il 20/11/2022voglia dichiarare la opposizione inammissibile per i motivi di cui al presente atto (mancata notifica all;
-rigettare, comunque ed in ogni CP_5
caso, la opposizione così come proposta dalla società ricorrente in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. in quanto inammissibile, CP_7
infondata in fatto ed in diritto;
- condannare la ricorrente società in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. al pagamento di tutte le CP_7 spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva a sua volta il difetto di Controparte_2
giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
deduceva inoltre la sopravvenuta inefficacia del pignoramento ex art. 72-bis d.p.r. 602/1973 per non essere stato eseguito nei sessanta giorni dalla notifica, e la nullità delle notifiche documentate da controparte, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, rejectibus contrariis, in
pagina 4 di 8 via preliminare alla luce delle eccezioni sollevate, dichiarare inammissibile l'azione proposta per nullità dell'atto di citazione, per le motivazioni esposte in narrativa;
ancora in via preliminare alla luce delle eccezioni sollevate, dichiarare inammissibile l'azione proposta per difetto di giurisdizione per le motivazioni esposte in narrativa, stante la natura tributaria dell'azione che prevede la proponibilità dell'azione di merito innanzi la giurisdizione Tributaria
e, pe l'effetto, condannare controparte al pagamento della somma forfettaria di E. 5.000,00 a titolo di lite temeraria ex art.96 c.p.c. per aver proposto un'azione pur dichiarando la consapevolezza esatta che questa fosse errata;
e infine in via preliminare alla luce delle eccezioni sollevate, dichiarare inammissibile l'azione proposta per cessazione della materia del contendere per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento della somma forfettaria di E. 5.000,00 a titolo di lite temeraria ex art.96 c.p.c. per aver proposto un'azione pur dichiarando la consapevolezza esatta che questa fosse errata;
- nel merito dichiarare nulla l'esecuzione di cui all'atto di pignoramento di crediti verso terzi, pignoramento presso terzi n. 05784 2023 00000 564001, notificato in data 28 marzo 2023 al debitore, terzo pignorato e, per l'effetto delle cartelle esattoriali ed avvisi di CP_1
addebito n. 05720220028279560000, asseritamente comunicata in data 14 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; n. 05720220028279661000, asseritamente comunicata in data 15 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; 05720220029102513000, asseritamente comunicata in data 29 novembre 2022, ma mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; n. 05720220029102816000, asseritamente comunicata in data 29 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; n. 05720220029102917000, asseritamente comunicata in data 29 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; n. 05720220029117166001, asseritamente comunicata in data 29 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; 35720220001504245000, asseritamente comunicata in data 5 agosto 2022, ma mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; n. 35720220002616912000, asseritamente comunicata in data 20 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
pagina 5 di 8 chiusa, per difetto di notifica giacché, come dichiarato in narrativa, mai notificate nelle forme di legge. Si chiede, inoltre, il volersi disporre la condanna alle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi nei confronti del presente procuratore che qui si dichiara antistatario.”
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, si costituiva in giudizio così concludendo: “Vorrà, pertanto, l'adito Tribunale decidere Controparte_4
come da giustizia la causa de qua, condannando chi di ragione alla rivalsa, in favore della
delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, con Cpa ed Iva”. CP_1
Quindi, con ordinanza del 18.7.2024, veniva disposta la separazione del giudizio di opposizione relativo agli avvisi di addebito n. 35720220001504245000 e n. 35720220002616912000 – aventi ad oggetto crediti previdenziali, soggetti alla competenza esclusiva al Tribunale in funzione di giudice del lavoro – e la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies c.p.c., in ordine all'opposizione relativa alle restanti cartelle esattoriali per crediti non previdenziali, all'udienza del 18.3.2025.
Tanto premesso, giova innanzitutto precisare che, a seguito di quanto disposto con ordinanza del
7.11.2023, il presente giudizio verte sull'opposizione proposta da avverso Controparte_2
il pignoramento instaurato dall in forza delle seguenti cartelle di Controparte_3
pagamento:
1. n. 05720220028279560000;
2. n. 05720220028279661000;
3. n. 05720220029102513000;
4. n. 05720220029102816000;
5. n. 05720220029102917000;
6. n. 05720220029117166001.
Ebbene, tali cartelle hanno ad oggetto entrata di natura tributaria devolute alla giurisdizione del
Giudice Tributario.
Va infatti rammentato che “appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti
pagina 6 di 8 sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata” (Cass. Civ., Sez.
Un., 10.2.2023, n. 4227). Pertanto, posto che nel caso di specie la ha Controparte_2
contestato l'inesistenza o, comunque, l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento, deve concludersi che la controversia vada devoluta alla giurisdizione tributaria.
Ed infatti, compete alla giurisdizione tributaria la cognizione su tutte le questioni con cui si contestino fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o fino al momento dell'atto esecutivo qualora la notificazione sia mancata.
In tal senso, è stato chiarito che “In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta
- ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e
617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Civ., sez. trib., 10.12.2019, n. 32203).
In definitiva, l'atto di pignoramento, in quanto atto della procedura espropriativa, deve essere impugnato dinanzi al giudice ordinario, al quale sono riservate le controversie riguardati gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, salvo il caso in cui con l'opposizione proposta venga preliminarmente dedotto dal contribuente un vizio riguardante l'omessa o irregolare notifica della propedeutica cartella di pagamento. In tale ipotesi, la giurisdizione sulla lite spetta al giudice tributario.
Nel caso di specie, dunque, essendo contestata da parte opponente l'inesistenza o, comunque,
l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria.
pagina 7 di 8 Peraltro, la stessa , nell'introdurre il giudizio di merito, ha espressamente Controparte_3
riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del Giudice Tributario, salvo successivamente modificare le proprie conclusioni.
La natura in rito della pronuncia e la circostanza che il difetto di giurisdizione sia stato concordemente rilevato da entrambe le parti in causa, induce a ritenere sussistenti gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice Tributario, assegnando i termini di legge per la riassunzione della causa;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 18 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3772/2023
All'udienza del 18 marzo 2025, alle ore 10:00, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Marco Valenza in sostituzione dell'avv. Pepe Alfonso;
Parte_1
Per l'avv. Roberto Borreca in sostituzione dell'avv. Izzo Alessandro. CP_1
Per , alle ore 10:30, nessuno è comparso. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Valenza si riporta integralmente alle note conclusionali depositate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. Borreca si riporta a sua volta alle note conclusionali e chiede l'accoglimento delle stesse.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:15, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3772/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pepe Alfonso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arzano, via Luigi Rocco n. 184, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Ettore Zito e Pepe Francesco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, al L.go Goldoni n. 47, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Izzo Alessandro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2023, la società proponeva Controparte_2
opposizione ex art. ex art 615, II co., e 617, II co. c.p.c. e ex art 72 bis dpr 602/73 all'atto di pagina 2 di 8 pignoramento dei crediti verso terzi n. 05784 2023 00000 564001, notificatole dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione in data 28 marzo 2023, con la quale le veniva pignorata la somma complessiva di €. 617.531,52; a sostegno dell'opposizione, eccepiva il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 50, I e II co., DPR 602/73 e il difetto di indicazione della natura del debito, nonché la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Con ordinanza del 5.7.2023, il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Quindi, con atto di citazione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione introduceva il giudizio di merito, esponendo che il pignoramento impugnato con il ricorso in opposizione depositato il 17 aprile 2023 aveva ad oggetto sei cartelle di pagamento concernenti tributi, quindi di competenza della Corte di Giustizia di primo grado di Latina, e due avvisi di addebito notificati direttamente dall' , quindi di competenza del Giudice Ordinario. CP_5
Quindi, in merito agli avvisi di addebito l'opposizione era palesemente inammissibile in quanto mai notificata all;
quanto, invece, alle cartelle di pagamento notificate per crediti tributari CP_5
doveva reputarsi sussistente la giurisdizione del Giudice Tributario, secondo quanto disposto dall'art. 2 co. 1 d.lgs. 546/1992, per cui “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento […]”. Nel caso di specie, infatti, parte opponente aveva impugnato l'atto di pignoramento in virtù di un vizio derivato, costituito dalla dedotta omessa o inesistente notifica degli atti ad esso prodromici, con conseguente radicamento della giurisdizione tributaria.
In ogni caso, l depositava documentazione inerente alla notifica delle Controparte_3
cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento opposto.
Deduceva, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva rispettato i termini di legge di cui all'art. 50 d.p.r. 602/1973, in quanto le cartelle di pagamento erano state notificate rispettivamente il 14/11/2022 (cartella di pagamento 05720220028279560000), il 15/11/2022
(cartella di pagamento n. 05720220028279661000) et il 29/11/2022 (cartella di pagamento n.
05720220029102513000, cartella di pagamento n.05720220029102816000, cartella di pagamento n. 05720220029102917000, cartella di pagamento n. 05720220029117166001) e gli avvisi di addebito rispettivamente il 05 agosto 2022(avviso di addebito n.35720220001504245000) et il 20 novembre 2022(avviso di addebito n.
pagina 3 di 8 35720220002616912000), mentre il pignoramento era stato notificato il 18 marzo 2023 (quindi entro l'anno, come prevede il comma 2).
Soggiungeva altresì che il pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis dpr n. 602/1973) n.
05784202300000564001 notificato in data 28 marzo 2023 alla società Controparte_2
conteneva tutti i dettagli di addebito e che, in ogni caso, la disciplina dettata in materia di motivazione riguardava precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell . Controparte_6
Ancora, eccepiva la genericità e l'infondatezza della dedotta prescrizione dei crediti, e concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, ed ogni avvera disposizione anche in via istruttoria ed incidentale: - preliminarmente revocare la sospensione dell'esecuzione così come emessa con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Concetta
Serino, in data 05 luglio 2023 con tutte le conseguenze di legge;
- sempre in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in riferimento alle cartelle di pagamento n. 05720220028279560000 notificata il 14/11/2022, 05720220028279661000 notificata il 15/11/2022, 05720220029102513000 notificata il 29/11/2022,
05720220029102816000 notificata il 29/11/2022, 05720220029102917000 notificata il
29/11/2022 et 05720220029117166001 notificata il 29/11/2022 a favore del Giudice Tributario;
ed in riferimento agli avvisi di addebito n. 35720220001504245000 notificato il 05/08/2022 et n.
35720220002616912000 notificato il 20/11/2022voglia dichiarare la opposizione inammissibile per i motivi di cui al presente atto (mancata notifica all;
-rigettare, comunque ed in ogni CP_5
caso, la opposizione così come proposta dalla società ricorrente in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. in quanto inammissibile, CP_7
infondata in fatto ed in diritto;
- condannare la ricorrente società in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. al pagamento di tutte le CP_7 spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva a sua volta il difetto di Controparte_2
giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
deduceva inoltre la sopravvenuta inefficacia del pignoramento ex art. 72-bis d.p.r. 602/1973 per non essere stato eseguito nei sessanta giorni dalla notifica, e la nullità delle notifiche documentate da controparte, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, rejectibus contrariis, in
pagina 4 di 8 via preliminare alla luce delle eccezioni sollevate, dichiarare inammissibile l'azione proposta per nullità dell'atto di citazione, per le motivazioni esposte in narrativa;
ancora in via preliminare alla luce delle eccezioni sollevate, dichiarare inammissibile l'azione proposta per difetto di giurisdizione per le motivazioni esposte in narrativa, stante la natura tributaria dell'azione che prevede la proponibilità dell'azione di merito innanzi la giurisdizione Tributaria
e, pe l'effetto, condannare controparte al pagamento della somma forfettaria di E. 5.000,00 a titolo di lite temeraria ex art.96 c.p.c. per aver proposto un'azione pur dichiarando la consapevolezza esatta che questa fosse errata;
e infine in via preliminare alla luce delle eccezioni sollevate, dichiarare inammissibile l'azione proposta per cessazione della materia del contendere per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento della somma forfettaria di E. 5.000,00 a titolo di lite temeraria ex art.96 c.p.c. per aver proposto un'azione pur dichiarando la consapevolezza esatta che questa fosse errata;
- nel merito dichiarare nulla l'esecuzione di cui all'atto di pignoramento di crediti verso terzi, pignoramento presso terzi n. 05784 2023 00000 564001, notificato in data 28 marzo 2023 al debitore, terzo pignorato e, per l'effetto delle cartelle esattoriali ed avvisi di CP_1
addebito n. 05720220028279560000, asseritamente comunicata in data 14 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; n. 05720220028279661000, asseritamente comunicata in data 15 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; 05720220029102513000, asseritamente comunicata in data 29 novembre 2022, ma mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; n. 05720220029102816000, asseritamente comunicata in data 29 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; n. 05720220029102917000, asseritamente comunicata in data 29 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; n. 05720220029117166001, asseritamente comunicata in data 29 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; 35720220001504245000, asseritamente comunicata in data 5 agosto 2022, ma mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
chiusa; n. 35720220002616912000, asseritamente comunicata in data 20 novembre 2022, ma
mai notificata ma in effetti mai ricevuta e contestando, sin d'ora il contenuto di qualsiasi busta
pagina 5 di 8 chiusa, per difetto di notifica giacché, come dichiarato in narrativa, mai notificate nelle forme di legge. Si chiede, inoltre, il volersi disporre la condanna alle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi nei confronti del presente procuratore che qui si dichiara antistatario.”
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, si costituiva in giudizio così concludendo: “Vorrà, pertanto, l'adito Tribunale decidere Controparte_4
come da giustizia la causa de qua, condannando chi di ragione alla rivalsa, in favore della
delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, con Cpa ed Iva”. CP_1
Quindi, con ordinanza del 18.7.2024, veniva disposta la separazione del giudizio di opposizione relativo agli avvisi di addebito n. 35720220001504245000 e n. 35720220002616912000 – aventi ad oggetto crediti previdenziali, soggetti alla competenza esclusiva al Tribunale in funzione di giudice del lavoro – e la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies c.p.c., in ordine all'opposizione relativa alle restanti cartelle esattoriali per crediti non previdenziali, all'udienza del 18.3.2025.
Tanto premesso, giova innanzitutto precisare che, a seguito di quanto disposto con ordinanza del
7.11.2023, il presente giudizio verte sull'opposizione proposta da avverso Controparte_2
il pignoramento instaurato dall in forza delle seguenti cartelle di Controparte_3
pagamento:
1. n. 05720220028279560000;
2. n. 05720220028279661000;
3. n. 05720220029102513000;
4. n. 05720220029102816000;
5. n. 05720220029102917000;
6. n. 05720220029117166001.
Ebbene, tali cartelle hanno ad oggetto entrata di natura tributaria devolute alla giurisdizione del
Giudice Tributario.
Va infatti rammentato che “appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti
pagina 6 di 8 sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata” (Cass. Civ., Sez.
Un., 10.2.2023, n. 4227). Pertanto, posto che nel caso di specie la ha Controparte_2
contestato l'inesistenza o, comunque, l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento, deve concludersi che la controversia vada devoluta alla giurisdizione tributaria.
Ed infatti, compete alla giurisdizione tributaria la cognizione su tutte le questioni con cui si contestino fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o fino al momento dell'atto esecutivo qualora la notificazione sia mancata.
In tal senso, è stato chiarito che “In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta
- ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e
617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Civ., sez. trib., 10.12.2019, n. 32203).
In definitiva, l'atto di pignoramento, in quanto atto della procedura espropriativa, deve essere impugnato dinanzi al giudice ordinario, al quale sono riservate le controversie riguardati gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, salvo il caso in cui con l'opposizione proposta venga preliminarmente dedotto dal contribuente un vizio riguardante l'omessa o irregolare notifica della propedeutica cartella di pagamento. In tale ipotesi, la giurisdizione sulla lite spetta al giudice tributario.
Nel caso di specie, dunque, essendo contestata da parte opponente l'inesistenza o, comunque,
l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria.
pagina 7 di 8 Peraltro, la stessa , nell'introdurre il giudizio di merito, ha espressamente Controparte_3
riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del Giudice Tributario, salvo successivamente modificare le proprie conclusioni.
La natura in rito della pronuncia e la circostanza che il difetto di giurisdizione sia stato concordemente rilevato da entrambe le parti in causa, induce a ritenere sussistenti gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice Tributario, assegnando i termini di legge per la riassunzione della causa;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 18 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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