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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/07/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6582/2019
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
17.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6582/2019 TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Rianna e Luigi De Luca, presso il Parte_1 cui studio elettivamente domicilia, in Via San Giovanni De Matha n. 25, Somma Vesuviana (NA), il tutto come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.
OPPONENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede territoriale, in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11, elettivamente domicilia
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Melillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Traversa Michele Pietravalle n. 11, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 17.6.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la (poi Parte_1 Controparte_3
ed oggi , nel prosieguo per Controparte_4 Controparte_2
semplicità ), nonché il (oggi CP_5 Controparte_6 Controparte_1
, sostituito per competenza, dall'1.01.2017, al , a seguito
[...] Controparte_6
dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2015), al fine di ottenere, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 07120150148846971 e, nel merito, la declaratoria di nullità ovvero di illegittimità del credito erariale, con conseguente annullamento della cartella di pagamento.
Il procedimento, inizialmente assegnato alla Seconda Sezione Civile dell'intestato Tribunale, veniva rimesso, una prima volta, al Presidente Coordinatore del settore civile per la riassegnazione alla Sezione
Lavoro, ritenuta dal primo giudice competente in materia. Dunque, con provvedimento del 17.6.2016, il
Presidente rimetteva gli atti alla Sezione Lavoro.
Incardinato il giudizio dinanzi alla Sezione Lavoro, il giudice assegnatario, non reputando provate le condizioni legittimanti i gravi motivi, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento e, con provvedimento del 25.9.2019, rimetteva a sua volta gli atti al Presidente del
Tribunale al fine di valutare l'opportunità di assegnare il procedimento, per competenza, al giudice ordinario.
Il procedimento veniva, quindi, assegnato alla Prima Sezione Civile, in persona della scrivente magistrato, cui faceva seguito decreto di fissazione dell'udienza, con termine per la notifica alle parti già costituite onde consentirne il prosieguo.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva: che in data 16.01.2016 gli veniva notificata la cartella di pagamento n. 07120150148846971, con cui gli veniva intimato di pagare la somma complessiva di € 4.975,50; che la cartella di pagamento impugnata rinveniva il proprio atto presupposto 3
nell'ordinanza-ingiunzione n. 225/A/14, di € 3.957,34, emessa e notificata in data 08.5.2014
“personalmente” allo stesso opponente, in qualità di persona fisica e non di amministratore della
“Supermercati D&C2 s.r.l.” (nel prosieguo per semplicità Società), già destinataria, a sua volta, di notifica di ordinanza-ingiunzione n. 225/B/14; che le richiamate ordinanze erano state emesse dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Avellino, a conclusione dell'accertamento eseguito nei confronti della Società per aver “omesso di inviare, il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, al competente Centro Provinciale per l'Impiego, la comunicazione di assunzione del dipendente (…), occupato in data 17.02.2010”, nonché per Parte_2
aver “omesso di consegnare, all'atto dell'assunzione, al citato lavoratore, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” ed, ancora, per aver “impiegato il suddetto lavoratore nella giornata del 17.02.2010 non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria” (cfr. ordinanza-ingiunzione, in all. n. 4 nella produzione di parte opponente).
L'opponente deduceva, quale primo motivo di illegittimità della cartella impugnata, la erronea notifica nei suoi riguardi in proprio, anziché nella qualità amministratore della Società sanzionata.
Il D'VI deduceva, altresì, di essere “interamente liberato dal debito” in virtù del pagamento eseguito da
, anch'egli amministratore della Supermercati D&C2 S.r.l., quindi debitore in solido Controparte_7
e destinatario della notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 224/B/14, il quale aveva già provveduto al pagamento della somma di € 3.957,34 mediante rateizzazione in n. 15 rate, totalmente saldate. Sicchè, il pagamento effettuato da , solidalmente obbligato con avrebbe – Controparte_7 Parte_1
nella prospettazione dell'istante - liberato l'opponente da ogni pretesa creditoria erariale, con conseguente illegittimità della notifica nei suoi confronti della cartella di pagamento opposta, essendo essa relativa alla medesima sanzione irrogata all'obbligato in solido, , e da Controparte_7
quest'ultimo pagata.
Si costituiva in giudizio il (oggi, come visto, sostituito Controparte_6
Con dall' , nel prosieguo, per brevità, ) che insisteva per il Controparte_1
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rigetto dell'opposizione, per tutte le ragioni esplicate nella sua comparsa di risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva nonché, CP_5
nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Sulla base della sola produzione documentale, attesa l'assenza di istanze istruttorie delle parti, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 17.6.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni, con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione.
Preliminarmente, si osserva che l'eccezione di carenza legittimazione passiva, così come formulata dalla
, è infondata. Al riguardo, in tema di opposizioni a cartella esattoriale sussiste litisconsorzio CP_5
necessario tra ente creditore e agente della riscossione. La giurisprudenza di legittimità riconosce, infatti, in capo all'esattore una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione, e ciò anche in considerazione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr., ex plurimis,
Cassazione civile sez. VI, 21.5.2013, n. 12385).
Nel merito, con il primo motivo di opposizione, deduce l'illegittima notifica della Parte_1
cartella di pagamento nei suoi confronti in proprio, e non in qualità di amministratore della Società, responsabile in solido.
Ebbene, rileva anzitutto il Tribunale che a seguito dell'accertamento ispettivo, su cui è fondato il provvedimento impugnato, veniva notificata nei confronti di parte opponente l'ordinanza n. 225/A/14
Prot. n. 10480 con cui veniva ingiunto di pagare la somma di € 3.933,34 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate, in solido con la ex art. 6 Legge n. 689/81. Parte_3
Sul punto, giova rilevare che «nel sistema introdotto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai 5
loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato,
e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente» (Cassazione civile sez. II, 12.3.2012, n. 3879).
Ed infatti, l'art. 6 l. n. 689/81 prevede testualmente che allorchè “la violazione amministrativa sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, o comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore”.
In altri termini, sulla base del principio della responsabilità personale, la persona fisica che, nella qualità di dipendente o di amministratore della società, abbia commesso l'infrazione amministrativa ne risponde personalmente e solidalmente con la società stessa.
Ulteriormente, va precisato, ai fini che qui interessano, che ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante dell'ente, a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (si cfr. Cassazione civile sez. II, 07.9.2016, n. 17701).
Ciò, invero, è accaduto nel caso de quo, ove dal verbale conclusivo degli accertamenti ispettivi dell'8.7.2010 emerge che l'illecito amministrativo è stato contestato a in qualità di Parte_1
“rappresentante e amministratore della Supermercati D&C2 S.r.l.” sicché, egli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 6 l. n. 689/81, è responsabile dell'illecito commesso solidalmente con la predetta società
(cfr. verbale conclusivo degli accertamenti, prot. 17425 dell'8.7.2010 a carico di e della Parte_1
Supermercati D&C2 s.r.l. ed avvisi di notifica al trasgressore ed obbligato in solido, rapporto n. 6
Con 379/2010 dell'8.11.2010, in all. nella produzione dell' ).
Per quanto detto, il primo motivo di opposizione è infondato.
Passando al secondo motivo di opposizione, eccepisce l'estinzione dell'obbligazione a Parte_1
seguito del suo pagamento ad opera dell'obbligato in solido, , a sua volta Controparte_7
amministratore della Società.
Più nello specifico, deduce la sussistenza di una responsabilità solidale tra esso Parte_1
opponente e con riguardo al credito erariale di cui alle ordinanze n. 224/B/14, n. Controparte_7
225/A/14 e n. 225/B/14, atteso che entrambi erano, al momento dell'accertamento, amministratori della “2”, cui veniva contestato l'illecito. Pertanto, il pagamento eseguito da avrebbe liberato l'opponente da ogni pretesa creditoria erariale, trattandosi della Controparte_7
stessa sanzione irrogata.
Nel caso in esame, come da visura camerale allegata, i predetti e Parte_1 Controparte_7
risultavano, all'epoca dell'illecito, congiuntamente amministratori della Società e quindi, per quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 689/81 (“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”), sono stati redatti e notificati due distinti verbali di accertamento a carico dei predetti amministratori, in quanto ciascuno di essi figura quale trasgressore per conto proprio della medesima violazione;
allo stesso modo, ciascuno dei due citati verbali di accertamento è stato, a suo tempo, notificato alla Società, quale obbligata solidale, sia per le violazioni di che per quelle di . In Parte_1 Controparte_7
definitiva, sono stati redatti distinti rapporti di accertamento di sanzioni a carico dei citati trasgressori ed emesse due distinte ordinanze-ingiunzione a carico dei predetti signori (224/A/14 Pt_1
destinata e notificata a , e 225/A/14 destinata e notificata a . Controparte_7 Parte_1
Pertanto, ognuno dei due amministratori è responsabile dell'illecito contestatogli;
al pari ognuno di essi
è destinatario della sanzione per intero, poiché l'illecito è personale ed ognuno di essi è destinatario della sanzione per intero.
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Alla responsabilità di ciascuno degli amministratori si aggiunge, poi, quella solidale della Società, in virtù del dettato dell'art. 6, co. 3, legge n. 689/1981.
Pertanto, il pagamento eseguito da , relativo all'ordinanza n. 224/A/14, - e non, si Controparte_7
badi, n. 225/A/14 (cfr. all. n. 6 della produzione attorea e ammissione alla rateizzazione di
[...]
, in all. nella produzione telematica dell'ITL) non può ritenersi liberatorio per l'opponente, CP_7
atteso che il predetto pagamento era (esclusivamente) riferibile alla richiamata ordinanza notificata al predetto , in solido con la Società, non sussistendo, viceversa, in merito alla Controparte_7
sanzione di specie, tra i due amministratori, alcun rapporto di solidarietà passiva.
Vigendo, allora, il principio della personalità della responsabilità per sanzioni amministrative, nella fattispecie in esame correttamente la sanzione è stata irrogata a in solido con la Parte_1
società “Supermercati D&C2 S.r.l.” (ordinanza n. 225/A/14), nonché a in solido Controparte_7
con la società “Supermercati D&C2 S.r.l.” (ordinanza n. 224/A/14; ordinanza n. 224/B/14), ovvero ad ambedue i soggetti detentori della carica di amministratori al momento dell'accertamento.
Ne consegue che anche l'analizzato motivo di opposizione è infondato e va conseguentemente rigettato.
Per tutto quanto esposto, dunque l'opposizione va rigettata ed ogni altra questione, pur posta dalle parti, deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di a favore Parte_1
Con dell' e dell' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2
tempore, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'effettivo svolgimento del processo, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, e di quella decisoria, in assenza di scritti conclusionali.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore Parte_1
dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, che si Controparte_2
liquidano in € 1.290,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
3. Condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore Parte_1
dell' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, che si liquidano in € 1.290,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 17.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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