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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 1433 /2025
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Vertente tra
, nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13/02/1970
E
- CF nato in [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
22.06.1971,entrambi rapp.ti e difesi dall' avv. Annalisa Sebastiani
Ricorrenti
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter cpc del 08.09.2025 , le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2025 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Marigliano il giorno 26.06.2000, che dalla loro unione non nascevano figli, assumevano che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità; chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale dà atto che le parti si sono dichiarate autonome economicamente;
motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
- CF e - CF Parte_1 C.F._3 Parte_2
così provvede: C.F._2
1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
- CF e - CF
[...] C.F._3 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Marigliano il giorno 26.06.2000 ( C.F._2 atto n. 67 P. II, s. A , anno 2000);
2) omologa le condizioni di cui al ricorso, che si intendono integralmente trascritte nella presente sentenza;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ; 4) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 16/09/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca