TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 15332/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 18/11/2024
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi la prima dagli Avv.ti RAMPONI ALESSANDRA e CARPI
ERIKA e il secondo dall'Avv. BENAGLIO ANTONIO, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1. sullo status
- ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. e la IG.ra Parte_2 Parte_1
1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Pt_1
annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti
CONDIZIONI
2. Assegno divorzile in un'unica soluzione
- il IG. si obbliga a trasferire alla IG.ra , Parte_2 Parte_1
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale di Verona e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. n.
898/1970, la sua quota di comproprietà del terreno identificato al Catasto terreni del
Comune di Verona al Foglio 128, Particelle n. 513, 550 e 132, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio
- la IG.ra si accolla integralmente le residue rate, dovute dal 01.01.2024 e Pt_1
fino ad estinzione e, più in generale, qualsiasi altro eventuale onere di qualsivoglia natura comunque derivanti dal contratto di mutuo stipulato con ING NK e funzionale all'acquisto del terreno identificato al Catasto terreni del Comune di Verona al Foglio
128, Particelle n. 513 550 e 132, impegnandosi ad ottenere la liberazione del IG. Pt_2
da ogni conseguente obbligazione e, in ogni caso, a manlevarlo e tenerlo indenne da qualsiasi eventuale pretesa possa vantare nei suo confronti l'istituto mutuante e rinuncia all'assegno di mantenimento in suo favore pattuito in sede di separazione, con decorrenza 01.01.2024;
-Le parti riconoscono che l'attribuzione dell'immobile di cui sopra, alla IG.ra costituisce contributo in un'unica soluzione, vita natural durante della IG.ra Pt_1
, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, Parte_1 anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, l. n.
898/1970, della IG.ra avente causa o comunque connessa al pregresso Pt_1
vincolo matrimoniale;
3. Attribuzione patrimoniale ai figli
- il IG. nell'ambito di un complessivo riassetto dei rapporti Parte_2
patrimoniali famigliari, si obbliga a trasferire ai IG.ri e la Parte_3 Parte_4 quota di comproprietà insistente sull'immobile sito in Via Segorte, n. 17, Verona e identificato al Catasto fabbricati al Foglio 86 Numero 180 e 186 rispettivamente sub 8
e 2 Zona censuaria 3 Cat. A/2 classe 2, 8,5 vani rendita 943,82, Foglio 128 numero 551 zona cens. 3 Categoria C/2 classe 3 Rendita 8,06, Foglio 86 Numero 919 Cat F/1 e
2 comunque tutto quanto di sua proprietà sito in Verona via Segorte 17, entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio;
4. Spese
- I costi necessari per il trasferimento di proprietà degli immobili di cui ai punti n. 2 e 3 che precedono saranno a carico della IG.ra ; Parte_1
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti;
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso, non c'erano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alle pattuite modalità di corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile, che, alla luce delle risultanze processuali, paiono eque.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e il 27.06.1998 e trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Verona Atto n. 364, Parte 2, Serie A, anno 1998 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione e prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di conIGlio del 7 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
4
N. 15332/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 18/11/2024
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi la prima dagli Avv.ti RAMPONI ALESSANDRA e CARPI
ERIKA e il secondo dall'Avv. BENAGLIO ANTONIO, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1. sullo status
- ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. e la IG.ra Parte_2 Parte_1
1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Pt_1
annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti
CONDIZIONI
2. Assegno divorzile in un'unica soluzione
- il IG. si obbliga a trasferire alla IG.ra , Parte_2 Parte_1
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale di Verona e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. n.
898/1970, la sua quota di comproprietà del terreno identificato al Catasto terreni del
Comune di Verona al Foglio 128, Particelle n. 513, 550 e 132, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio
- la IG.ra si accolla integralmente le residue rate, dovute dal 01.01.2024 e Pt_1
fino ad estinzione e, più in generale, qualsiasi altro eventuale onere di qualsivoglia natura comunque derivanti dal contratto di mutuo stipulato con ING NK e funzionale all'acquisto del terreno identificato al Catasto terreni del Comune di Verona al Foglio
128, Particelle n. 513 550 e 132, impegnandosi ad ottenere la liberazione del IG. Pt_2
da ogni conseguente obbligazione e, in ogni caso, a manlevarlo e tenerlo indenne da qualsiasi eventuale pretesa possa vantare nei suo confronti l'istituto mutuante e rinuncia all'assegno di mantenimento in suo favore pattuito in sede di separazione, con decorrenza 01.01.2024;
-Le parti riconoscono che l'attribuzione dell'immobile di cui sopra, alla IG.ra costituisce contributo in un'unica soluzione, vita natural durante della IG.ra Pt_1
, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, Parte_1 anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, l. n.
898/1970, della IG.ra avente causa o comunque connessa al pregresso Pt_1
vincolo matrimoniale;
3. Attribuzione patrimoniale ai figli
- il IG. nell'ambito di un complessivo riassetto dei rapporti Parte_2
patrimoniali famigliari, si obbliga a trasferire ai IG.ri e la Parte_3 Parte_4 quota di comproprietà insistente sull'immobile sito in Via Segorte, n. 17, Verona e identificato al Catasto fabbricati al Foglio 86 Numero 180 e 186 rispettivamente sub 8
e 2 Zona censuaria 3 Cat. A/2 classe 2, 8,5 vani rendita 943,82, Foglio 128 numero 551 zona cens. 3 Categoria C/2 classe 3 Rendita 8,06, Foglio 86 Numero 919 Cat F/1 e
2 comunque tutto quanto di sua proprietà sito in Verona via Segorte 17, entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio;
4. Spese
- I costi necessari per il trasferimento di proprietà degli immobili di cui ai punti n. 2 e 3 che precedono saranno a carico della IG.ra ; Parte_1
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti;
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso, non c'erano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alle pattuite modalità di corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile, che, alla luce delle risultanze processuali, paiono eque.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e il 27.06.1998 e trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Verona Atto n. 364, Parte 2, Serie A, anno 1998 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione e prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di conIGlio del 7 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
4