Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 09/04/2026, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01607/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Rovegno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto delle MCTC -OMISSIS- n. -OMISSIS- emesso in data 17.11.2025, notificato al ricorrente in data 26.11.2025, con il quale la MCTC di -OMISSIS- disponeva la revoca della patente di guida del ricorrente;
di ogni altro atto consequenziale, presupposto, inerente od altrimenti connesso, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa LE Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso notificato il 25 gennaio 2026, l’odierno ricorrente ha impugnato chiedendone l’annullamento, previa istanza cautelare, il decreto della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, emesso in data 17 novembre 2025 e notificato al ricorrente in data 26 novembre 2025 (doc. 1), con il quale gli è stata revocata la patente di guida.
2. Il ricorrente deduce i seguenti due motivi di ricorso:
I) ECCESSO DI POTERE – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COST. – DIRITTO A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA’ LAVORATIVA;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ILLOGICA E PERPLESSA.
3. In sintesi, il ricorrente lamenta:
a) l’illegittimità della revoca della patente per violazione del suo diritto costituzionale al lavoro, dal momento che il provvedimento impugnato gli impedirebbe di recarsi sul luogo di lavoro in auto, luogo che non sarebbe raggiungibile con i mezzi pubblici;
b) il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, il quale non avrebbe esposto le ragioni della revoca ex art. 130, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 285/1992 a fronte del giudizio di inidoneità temporanea alla guida espresso dalla Commissione Medica Locale patenti di -OMISSIS-.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per resistere al ricorso, depositando documenti e memoria.
4. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2025, dopo aver dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60, comma 1, c.p.a., la causa è passata in decisione.
5. Preliminarmente, occorre riassumere i fatti costitutivi dell’odierno contenzioso.
6. Risulta dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente che il Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, con Decreto n. -OMISSIS-del 18 giugno 2025 Area III Patenti (all.5), aveva disposto la sospensione della patente per 180 giorni, dopo aver appreso dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- che il ricorrente era stato sorpreso alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, rilevata a seguito di incidente stradale, sicché era stata contestata al ricorrente la violazione dell’art. 187 comma 1 (Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti) del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), nella forma aggravata di cui al comma 1 bis del cit. codice, per aver egli provocato un incidente stradale, violazione commessa in data 11 giugno 2025.
7. Con tale provvedimento, il Prefetto aveva inoltre ordinato al ricorrente di sottoporsi entro 60 gg. dalla notifica del decreto alla visita di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici presso la Commissione Medica Locale Patenti ASST -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 119, comma 6, del codice della strada e dell’art. 380, comma 2, del Regolamento di esecuzione del codice della strada.
8. Il ricorrente si era sottoposto a visita medica solo il 6 novembre 2025, come da referto della CML, la quale lo aveva giudicato “ temporaneamente non idoneo per positività a sostanza ” (stupefacente).
9. Il ricorso è infondato alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale che occorre brevemente richiamare.
10. L’art. 119 del codice della strada (“ Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ”) dispone, al comma 1, che “ non può ottenere la patente di guida […] chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore ”. Al comma 4 stabilisce inoltre che “ l’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di -OMISSIS- -OMISSIS- ” e, al comma 5, prescrive che “ le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice ”.
11. La disciplina sui requisiti per l’idoneità alla guida è stabilita dall’allegato III al d.lgs. 59/2011, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. Il richiamato Allegato III rammenta che “ l’articolo 119 del codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest'ultima, nonché nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada ”, aggiungendo che “ per quanto concerne le seguenti patologie: […] uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali […] si fa riferimento a quanto di seguito stabilito […] F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta ”.
12. L’art. 187 (Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti), al comma 1, punisce con l’ammenda da € 1.500 ad € 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno chiunque si ponga alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il reato è aggravato ove il conducente provochi un incidente stradale (comma 1 bis).
13. La legge n. 177 del 25 novembre 2024 ha novellato l’art. 187 del codice della strada, prevedendo al comma 6, terzo periodo, che “ In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130 ”.
14. Tale novella trova applicazione nel caso di specie, poiché i fatti in contestazione si sono verificatati dopo l’entrata in vigore della legge n. 177.
15. Ai sensi dell’art. 380 del Regolamento di esecuzione del codice della strada (Revisione della patente) “ 1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'art. 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo. 2. Il Prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'art. 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni. 3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al Prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il Prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice ”.
16. Dal richiamato quadro normativo emerge che il provvedimento di revoca della patente di guida adottato dalla Motorizzazione Civile è vincolato agli esiti del giudizio tecnico-specialistico formulato dalla CML: ne deriva che, esclusa ogni discrezionalità al riguardo, a seguito dell’accertamento della inidoneità per “ positività a sostanza ” stupefacente del ricorrente ad opera della competente Commissione Medica Locale, “ è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130 ” a nulla rilevando la temporanea o definitiva inidoneità psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanza stupefacente. In altre parole, dall’assunzione di sostanza stupefacente deriva l’inidoneità alla guida, la cui ratio risiede nell’esigenza di tutelare la prevalente esigenza di sicurezza della circolazione stradale.
17. Nel caso all’esame, il ricorrente si è sottoposto a visita medica dopo quasi cinque mesi dalla sospensione della patente disposta dal Prefetto di -OMISSIS-, superando il termine di 60 gg da questi fissato per effettuare la visita medica; e ciononostante è risultato “positivo” alla sostanza stupefacente.
18. A nulla rileva nel presente giudizio il certificato medico qui prodotto dal ricorrente (doc. 5), trattandosi di referto degli esami di laboratorio del 23 gennaio 2026 che egli potrà semmai spendere come elemento per dimostrare la cessazione dei motivi che hanno determinato la revoca della patente ex art. 130, comma 2, del codice della strada.
19. Vale la pena osservare che la Relazione medico-legale del 13 febbraio 2026, anche questa prodotta da parte ricorrente, prescrive ancora un “ obbligo di successiva visita in CML ” per accertare l’idoneità alla guida del ricorrente, questione evidentemente non ancora definita.
20. Quanto alla motivazione, la più recente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha avuto modo di affermare che il provvedimento interdittivo alla guida, in quanto atto avente natura vincolata, risulta sufficientemente motivato per relationem attraverso il riferimento agli estremi del giudizio medico espresso dall'Organo sanitario (Consiglio di Stato sez. I, 8 aprile 2025, n. 307), qui costituito dal giudizio reso il 6 novembre 2025 dalla Commissione Medica Locale di -OMISSIS-.
21. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
22. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
LE Di LO, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di LO | Marco CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.