Art. 3. ((IL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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17 gennaio 1957
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30 luglio 1980
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1 luglio 2002
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 10/06/1970, n. 88Provvedimento: […] Ed infine, a sostegno della asserita non manifesta infondatezza, ricordava, riportandosi in particolare agli artt. 3 e 4 della citata legge n. 1426 del 1956, che le prestazioni del consulente tecnico nell'interesse dell'ufficio debbono essere ragguagliate a vacazioni, che per vacazione si intende un periodo lavorativo di due ore, che il magistrato liquidatore, […]Leggi di più...
- sent. 88/70 b. processo civile·
- consulente tecnico·
- invocabilita' dell'art. 36, primo comma, della costituzione·
- legittimazione a promuoverlo·
- ausiliari del giudice·
- sent. 88/70 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incindentale·
- competenza esclusiva a liquidare il compenso al consulente tecnico d'ufficio·
- legge 1 dicembre 1956, n. 1426, artt. 2, 3 e 4·
- non equiparabilita' a quelli dei lavoratori autonomi o subordinati·
- giudice istruttore civile·
- esclusione·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- sua prestazione e compenso·
- compensi inadeguati