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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10864 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 44608/2024
Il Giudice BR ZE, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MAGNANESCHI MONICA
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MORELLI CP_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO resistente
OGGETTO: opposizione a atp
Conclusioni
Entrambe le parti concludono come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito Parte_1
questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver infruttuosamente presentato domanda amministrativa e ricorso per atp al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 1 o 3, L. 104/1992 e di un grado di invalidità ai fini dell'iscrizione nelle liste degli invalidi civili e del conseguimento di altri diritti previsti dalla legge (tessera Atac ed esenzione del ticket).
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa che sussistano i requisiti di legge, agisce in giudizio per contestare le conclusioni rassegnate dal ctu nel corso del procedimento di atp e per vedersi riconoscere i benefici in esame.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_1
giudizio resistendo alla domanda ed eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire trovandosi la parte già nelle condizioni per ottenere l'esenzione dal ticket, a fronte della sua situazione reddituale, e, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali acquisite nel precedente giudizio.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, tratteneva la causa in decisione.
Pag. 2 di 4 Motivi della decisione
Il ricorso è solo in minima parte fondato.
La nuova perizia deferita nel corso del giudizio ha accertato che il ricorrente, a decorrere dal mese di aprile 2025, presenta una permanente riduzione della capacità lavorativa in misura pari al
54%, da cui deriva il riconoscimento del suo diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento mirato, mentre non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e per l'esenzione parziale del ticket né si trova in una situazione di gravità, ex. art. 3 L. n. 104/1992.
Non è sul punto dirimente la più recente documentazione medica acquisita nel corso del 2025 non attestando la stessa la sussistenza di specifiche infermità incidenti, in maniera significativa, sullo stato invalidante del ricorrente, nei termini accertati in perizia.
Il “piccolo aneurisma” diagnosticato a carico del ricorrente con referto ospedaliero del 14.6.2025 veniva giudicato, a seguito di successiva visita neurologica di controllo del 15.7.2025, “come stabile” e, nella stessa sede, venivano diagnosticate a suo carico solo una emicrania con aura e insonnia, peraltro evidenziate in ctu.
Anche in tale caso non risultano allegati elementi probatori di tipo scientifico idonei a contrastare la valutazione medico legale effettuata dal ctu.
Il ricorso va, pertanto, accolto limitatamente al maggior grado di invalidità civile accertato in capo al ricorrente.
Pag. 3 di 4 Visto il limitatissimo accoglimento del ricorso ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che il ricorrente, a decorrere da aprile 2025, presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 54%;
- rigetta le restanti domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell le competenze di CP_1
CTU, liquidate come da separato decreto.
28/10/2025
Il Giudice
BR ZE
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 44608/2024
Il Giudice BR ZE, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MAGNANESCHI MONICA
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MORELLI CP_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO resistente
OGGETTO: opposizione a atp
Conclusioni
Entrambe le parti concludono come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito Parte_1
questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver infruttuosamente presentato domanda amministrativa e ricorso per atp al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 1 o 3, L. 104/1992 e di un grado di invalidità ai fini dell'iscrizione nelle liste degli invalidi civili e del conseguimento di altri diritti previsti dalla legge (tessera Atac ed esenzione del ticket).
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa che sussistano i requisiti di legge, agisce in giudizio per contestare le conclusioni rassegnate dal ctu nel corso del procedimento di atp e per vedersi riconoscere i benefici in esame.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_1
giudizio resistendo alla domanda ed eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire trovandosi la parte già nelle condizioni per ottenere l'esenzione dal ticket, a fronte della sua situazione reddituale, e, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali acquisite nel precedente giudizio.
Il giudice, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, tratteneva la causa in decisione.
Pag. 2 di 4 Motivi della decisione
Il ricorso è solo in minima parte fondato.
La nuova perizia deferita nel corso del giudizio ha accertato che il ricorrente, a decorrere dal mese di aprile 2025, presenta una permanente riduzione della capacità lavorativa in misura pari al
54%, da cui deriva il riconoscimento del suo diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento mirato, mentre non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e per l'esenzione parziale del ticket né si trova in una situazione di gravità, ex. art. 3 L. n. 104/1992.
Non è sul punto dirimente la più recente documentazione medica acquisita nel corso del 2025 non attestando la stessa la sussistenza di specifiche infermità incidenti, in maniera significativa, sullo stato invalidante del ricorrente, nei termini accertati in perizia.
Il “piccolo aneurisma” diagnosticato a carico del ricorrente con referto ospedaliero del 14.6.2025 veniva giudicato, a seguito di successiva visita neurologica di controllo del 15.7.2025, “come stabile” e, nella stessa sede, venivano diagnosticate a suo carico solo una emicrania con aura e insonnia, peraltro evidenziate in ctu.
Anche in tale caso non risultano allegati elementi probatori di tipo scientifico idonei a contrastare la valutazione medico legale effettuata dal ctu.
Il ricorso va, pertanto, accolto limitatamente al maggior grado di invalidità civile accertato in capo al ricorrente.
Pag. 3 di 4 Visto il limitatissimo accoglimento del ricorso ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che il ricorrente, a decorrere da aprile 2025, presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 54%;
- rigetta le restanti domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell le competenze di CP_1
CTU, liquidate come da separato decreto.
28/10/2025
Il Giudice
BR ZE
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