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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/09/2024, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di settembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al
n. 39/2023 R.G.
È comparso, per la parte appellante, l'avv. FRANCESCO MARCHESE in sostituzione dell'avv. MARIA ROSA VERSACI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte appellata, l'avv. CARMELO DAMIANO anche in sostituzione dell'avv. GABRIELLA ALIQUÒ, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39/2023 R.G.
TRA
, con sede in Roma, via Parte_1
Giuseppe Grezar, n. 14 (c.f. e p.i. , in persona del procuratore speciale P.IVA_1 autorizzato, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Rosa
Versaci, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il 1° maggio 1985 ed ivi residente in [...] (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmelo Damiano che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Dina Gabriella Aliquò, come da procura in atti
APPELLATO
E
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Controparte_2
Piazza dell'Unità d'Italia (c.f. ) CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 10 gennaio 2023 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 107/2022 con cui il Giudice di Pace di
2 Patti aveva accolto l'opposizione spiegata da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 2952020000584369000 nei limiti dei crediti riscossi nell'interesse della (€ 4.987,77). CP_2
Costituitasi con comparsa del 23 marzo 2023, l'appellata resisteva e, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 4 marzo 2024 veniva dichiarata la nullità della notifica nei confronti della con assegnazione di un termine CP_2 perentorio.
All'odierna udienza la causa – ritenuta matura per la decisione – viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia della che, pur Controparte_2 regolarmente citata all'esito dell'ordine di rinnovazione, non si è costituita.
Con il primo motivo di gravame censura la Parte_1 decisione nella parte in cui ha dichiarato la nullità della notifica sull'erroneo presupposto che non vi fosse un effettivo rapporto di convivenza tra il destinatario dell'atto e il familiare che lo ha concretamente ricevuto in sede di notificazione.
Il motivo è fondato.
Il Supremo Collegio ha chiarito che “in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”
(Cass., n. 11228/2021).
Nella specie la notifica è stata eseguita presso l'indirizzo dell'odierno appellato (i.e.
Patti, via Cristoforo Colombo, n. 185) e risulta consegnata ad Controparte_3 qualificatosi espressamente come fratello.
[...]
È vero che dalla certificazione anagrafica prodotta in primo grado quest'ultimo risulta residente in [...]. Nondimeno alla luce della giurisprudenza appena richiamata era precipuo onere dell'appellato superare la presunzione relativa
– secondo cui, si è detto, il familiare consegnerà l'atto – provando il carattere
3 occasionale della presenza in casa del consegnatario;
prova che non è stata fornita e che avrebbe potuto consiste nella dimostrazione di un fatto positivo incompatibile con la presenza stabile.
Né appare conducente il richiamo fatto dal Giudice di prime cure (e, prima ancora, da nell'atto introduttivo del primo grado) a Cass., n. Controparte_1
10543/2019 giacché in quella controversia i Giudici di legittimità hanno affrontato la diversa ipotesi in cui la notifica non era stata richiesta (ed effettuata) nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza (come risultante dal certificato storico-anagrafico depositato), ma al precedente indirizzo di residenza anagrafica, escludendo l'operatività della presunzione iuris tantum che in questa sede va invero ribadita (cfr. Cass., n. 10543 cit., § 3.4. «nel caso in questione, invece, la situazione di fatto era diversa, in quanto la notifica non era stata richiesta (ed effettuata) nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza (come risultante dal certificato storico- anagrafico depositato), ma al precedente indirizzo di residenza anagrafica, immobile assegnato al coniuge in sede di separazione personale, ed ove la notifica risultava essere stata effettuata mediante consegna a familiare convivente;
3.5. si trattava allora di valutare se in tale situazione, a fronte della prova fornita dal ricorrente del diverso luogo di abitazione, fosse o meno applicabile la presunzione di ricezione, che, invece, il secondo comma dell'articolo 139 c.p.c. colloca esclusivamente nel luogo di abitazione del destinatario, dovendosi ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino al suo interno (tranne specifiche ipotesi esaminate da questa Corte che qui non rilevano), specie se legate stretti rapporti di parentela (come in questo caso), consegnino a loro volta il plico o l'atto al suo destinatario;
3.6. ritiene il Collegio che, nel caso in questione, non possa operare tale presunzione, che presuppone che la notifica sia stata richiesta ed effettuata presso
l'abitazione del destinatario»).
In altre parole, poiché la notifica è stata eseguita presso l'abitazione del debitore – la medesima indicata, si noti, nei suoi atti processuali – deve presumersi – in difetto di prova contraria – che l'atto sia stato consegnato dal fratello proprio in ragione dello strettissimo rapporto di parentela, non essendo neppure necessaria la convivenza.
La fondatezza del primo motivo di gravame determina l'assorbimento della censura relativa alla carenza di legittimazione passiva di , Parte_1 non essendo a quest'ultima addebitabile alcun errore o omissione.
Va infine dato atto che la parte appellata costituita non ha riproposto tutte le domande ed eccezioni sollevate in primo grado e ritenute assorbite dal Giudice di
4 prime cure (v. sentenza a pag. 3 (ovvero pag. 5 del file .pdf) “ritenendo a questo punto superflua la trattazione degli altri motivi allegati dal ricorrente”), limitandosi a resistere ai motivi di appello.
Secondo la prevalente giurisprudenza in appello vige un effetto devolutivo limitato e non automatico (Cass., S.U., n. 28498/2005; Cass., n. 16128/2009; Cass., n.
14622/2009; Cass., n. 18691/2007; Cass., n. 6935/2007; Cass., n. 3643/2004; Cass.,
n. 1536/1997), con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o pretermesse comporta che in capo alle parti si verifica una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto (Cass., n. 25368/2007; Cass., n. 413/2006; Cass., n. 9878/2005).
L'appello va dunque integralmente accolto e, per l'effetto, l'opposizione alla cartella di pagamento n. 2952020000584369000 proposta da nei Controparte_1 limiti in cui la stessa è stata formulata, va rigettata.
Le spese di lite, la cui regolamentazione in primo grado è stata espressamente censurata, seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
Esse, pertanto, vanno poste a carico di per entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014, nella versione vigente al tempo della conclusione della prestazione professionale in ciascun grado, per le cause di valore fino a € 5.200 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Le spese di lite nei confronti della vanno integralmente compensate CP_2 essendo stato l'Ente citato dall'opponente in primo grado in quanto creditore ed avendo lo stesso una posizione processuale analoga a quella dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 39/2023 R.G., ogni contraria difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia della che, pur regolarmente citata, Controparte_2 non si è costituita;
5 2) accoglie integralmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 2952020000584369000 per l'importo di €
4.987,77 avanzata da Controparte_1
3) condanna a rifondere ad Controparte_1 Parte_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida – per il primo grado
[...]
– in € 457,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e – il presente grado – in € 1.026,00 (di cui € 174 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
4) compensa integralmente le spese nei confronti della . Controparte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 26 settembre 2024
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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