Articolo 28 della Legge 31 ottobre 1958, n. 965
Articolo 27Articolo 29
Versione
15 novembre 1958
Art. 28.

I residui risultanti al 1° luglio 1958 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per lo esercizio 1958-59, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Entrata in vigore il 15 novembre 1958