Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2025, proposto da
CC RI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Stanislao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 0058031 dell’8 settembre 2025, notificato il 10 settembre 2025, recante rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001;
- del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge 241/90;
- di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NA LU e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Sentita la parte ricorrente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, il sig. RI CC ha impugnato, con richiesta di misure cautelari, il provvedimento prot. n. 0058031 del giorno 8 settembre 2025, con cui il Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha rigettato la sua istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 153 del 9 ottobre 2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame così motivando: “ Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, sussistente il fumus boni iuris, tenuto conto che il gravato provvedimento fonda il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 sul fatto che la Sezione Polizia Stradale di Parma «svolge attività di vigilanza stradale nel tratto A/1 Parma-Fiorenzuola e funzioni di Centro Operativo Autostradale dell’Autostrada A/15, arterie caratterizzate costantemente da altissima densità di traffico, che richiedono gravosi impegni istituzionali» e «presenta una carenza organica nel complessivo pari al 14% della forza prevista», oltre che sulla circostanza che, per quanto attiene le sedi di assegnazione richieste, «il Commissariato di P.S. di Ostuni (BR), ove si registra un sovraorganico nel complessivo e non emergono carenze nel ruolo del dipendente non sussiste la condizione della presenza di un posto vacante (…)», mentre «gli altri uffici richiesti nella provincia di Brindisi, pur presentando alcune carenze organiche, palesano esigenze operative di minore complessità rispetto alla sede di servizio del dipendente e taluni, potendo contare su unità operative colà aggregate ad altro titolo con le quali far fronte alle esigenze operative attuali, non necessitano di ulteriori potenziamenti di personale», tutte circostanze queste indicate dall’Amministrazione che al Collegio non appaiono idonee a supportare il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea che, si precisa, per le Forze di Polizia può essere denegata per ‘motivate esigenze organiche o di servizio’, non adeguatamente comprovate nel caso di specie; Tenuto conto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le esigenze organizzative ostative all’accoglimento dell’istanza non possono essere banalmente riferite alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto – come nel caso di specie –, è evidentemente fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento, senza che venga perciò negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall’ordinamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26 aprile 2024 n. 3844), tanto più la “deroga” al regime generale dell’art. 42-bis del d.lgs. 151 del 2001 – introdotta dall’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95 del 2017 (“Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”) – non è da intendere in senso proprio, trattandosi piuttosto di una mera specificazione di un criterio, in passato mancante, cui l’Amministrazione può attingere a salvaguardia della propria efficienza operativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 22 gennaio 2024 n. 705); Considerato che nel caso oggetto del presente giudizio non emergono dalla motivazione del provvedimento impugnato le “motivate esigenze organiche o di servizio” che legittimino il rigetto dell’istanza, tale non potendo essere, così genericamente indicata, la «carenza organica nel complessivo pari al 14% della forza prevista», peraltro riferita al dato complessivo della forza prevista nella pianta organica dell’ufficio e non allo specifico ruolo cui appartiene il richiedente; Considerato, infatti, che viene in rilievo, quanto alla generica indicazione della carenza di organico, una condizione generalizzata che interessa, in misura più o meno incidente, tutte le articolazioni dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sì che occorre che le scoperture di organico siano connotate da particolare gravità; Considerato, peraltro, che le “motivate esigenze organiche o di servizio” non possono ritenersi giustificate dalla mera indicazione dell’attività di stretta competenza della Sezione Polizia Stradale di Parma (attività di vigilanza stradale nel tratto A/1 Parma-Fiorenzuola e funzioni di Centro Operativo Autostradale dell’Autostrada A/15, arterie caratterizzate costantemente da altissima densità di traffico, che richiedono gravosi impegni istituzionali), trattandosi di riferimento oltremodo generico, in relazione al fatto che ogni ufficio di Polizia ha attività di stretta competenza funzionale e territoriale che determina la necessità operativa di personale; diversamente opinando, infatti, la previsione di cui all’art. 42 bis cit. potrebbe essere obliterata facendo mero riferimento alle specifiche e peculiari competenze funzionali e territoriali di ciascun ufficio di Polizia; Ritenuto, inoltre, che risulta generico e non adeguatamente comprovato il fatto che «gli altri uffici richiesti nella provincia di Brindisi, pur presentando alcune carenze organiche, palesano esigenze operative di minore complessità rispetto alla sede di servizio del dipendente», oltre che irrilevante la circostanza che alcuni dei reparti richiesti dal ricorrente al fine dell’assegnazione temporanea possano contare del supporto di “unità operative colà aggregate ad altro titolo”, trattandosi di operatori comunque non conteggiabili nella pianta organica stabile del reparto; Ritenuto, inoltre, come l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, posta a tutela della maternità e paternità, persegua nobili finalità di garanzia dell’unità della famiglia, consentendo, mediante una misura a carattere comunque temporaneo, l’avvicinamento di uno dei coniugi al luogo di residenza del nucleo familiare, al fine di agevolare la gestione congiunta dei figli di età inferiore ai tre anni; Ritenuto che, pur non integrando l’aspirazione all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis citato un diritto soggettivo, bensì un interesse legittimo del richiedente, la stessa non possa essere obliterata da generiche e indeterminate esigenze di servizio prospettate dall’Amministrazione, dovendo invece sussistere concrete ed eccezionali ragioni su cui fondare un legittimo diniego di assegnazione temporanea, in quanto – come è stato da ultimo ribadito (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 2 luglio 2024 n. 5864) – la normativa vigente non esime l’Amministrazione dall’onere di un’effettiva e concreta ponderazione delle esigenze organizzative sottese alla permanenza del dipendente nella sede di assegnazione con le istanze di tutela della genitorialità di cui questi è portatore e dall’onere di esplicitazione delle esigenze di impiego da considerare necessariamente prevalenti per non pregiudicare l’ordinaria funzionalità dei servizi ”. In ragione di ciò , è stato ordinato all’Amministrazione “ di reiterare l’istruttoria sull’istanza proposta dall’Agente della Polizia di Stato RI CC, alla luce dei principi sopra enucleati, e di depositare in giudizio, entro il termine del 20 novembre 2025, un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 ”, disponendo altresì di sospendere “ medio tempore gli effetti del diniego gravato, con il consequenziale obbligo dell’Amministrazione resistente di concedere in via interinale al ricorrente l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 presso uno dei Reparti dallo stesso richiesti, con effetto immediato e protratto fino all’adozione del nuovo provvedimento ”.
In data 24 novembre 2025, il Ministero resistente ha prodotto agli atti del giudizio il provvedimento con cui è stato disposto che « l'agente della Polizia di Stato CC RI sia assegnato, ai sensi dell'art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001, presso il Commissariato di P.S. di Mesagne (BR), con riserva di rivederne la posizione amministrativa all'esito del contenzioso in atto », così provvedendo alla sola provvisoria concessione dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, ovvero con effetti limitati alla fase cautelare del giudizio.
Con ordinanza n. 200 del 3 dicembre 2025, questo Tribunale ha ritenuto necessario riaffermare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi, in ottemperanza all’ordinanza n. 153 del 9 ottobre 2025, ad esito del riesame, con un nuovo e definitivo provvedimento di conferma o di revoca dell’impugnato diniego di assegnazione temporanea ex art 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
Con deposito del 23 gennaio 2026, il ricorrente ha prodotto agli atti del giudizio il nuovo provvedimento con cui, ad esito della rinnovata istruttoria, il Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha disposto l’assegnazione temporanea del ricorrente ex art 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne (BR) fino al 13 novembre 2028.
Alla camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, verbalizzata la richiesta del difensore di parte ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata” ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il Collegio dà atto che la presente controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm., stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti nei propri scritti; né, del resto, vi osta la mancata comparizione della parte resistente, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453), l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio e quindi alla conversione del rito – che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa –, altrimenti ciò frustrando la ratio acceleratoria insita nell’art. 60 cod. proc. amm. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo.
Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite.
È quanto è avvenuto nel caso di specie, giacché con provvedimento del 22 gennaio 2026, ad esito della rinnovata istruttoria, il Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha disposto l’assegnazione temporanea del ricorrente ex art 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne (BR) fino al 13 novembre 2028.
Conclusivamente, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Le spese di lite seguono il criterio della c.d. soccombenza virtuale, confermata dal provvedimento di accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, emesso dal Ministero dell’Interno ad esito del riesame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
NA LU, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LU | Italo SO |
IL SEGRETARIO