Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Assegnazione Alloggi di ERP del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
nei confronti
sig. RI VI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 26.03.2025, con cui il Comune di Reggio Calabria, preso atto della decisione resa, in data 18.03.2025, dalla Commissione Assegnazione Alloggi di ERP del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, ha escluso la ricorrente dalla graduatoria di cui al cd. bando ordinario 2019, per l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio E.R.P.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RT LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21.05.2025 e depositato in pari data, la ricorrente ha premesso di aver partecipato alla procedura selettiva indetta, nel 2019, dal Comune di Reggio Calabria, avente ad oggetto l’assegnazione in locazione ordinaria, ex L.R. n. 32/96, di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, collocandosi al sesto posto della relativa graduatoria.
1.2 Decorso un considerevole lasso di tempo rispetto alla pubblicazione della graduatoria in questione, in vista dell’assegnazione dell’alloggio, il Comune di Reggio Calabria, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 12 e 24 L.R. n. 32/96, richiedeva alla ricorrente di comprovare la permanenza, in capo alla stessa e al rispettivo nucleo familiare, dei requisiti prescritti dall’art. 10 citata L.R. A fronte di tale richiesta, l’aspirante assegnataria inoltrava all’amministrazione un’attestazione ISEE in corso di validità, recante il dato reddituale relativo all’intero nucleo familiare, pari ad € 3.118,87.
1.3 Espletati gli accertamenti presso la Hermes Servizi Metropolitani S.r.l., l’amministrazione, avuto riguardo all’anno 2023, accertava il superamento, da parte dell’intero nucleo familiare della ricorrente, del limite massimo reddituale (cd. reddito convenzionale) per l’ammissione al beneficio richiesto, pari ad € 13.427,88, secondo quanto previsto dall’art. 9 L.R. n. 32/96, nel testo antecedente la riforma di cui alle Leggi Regionali nr. 35 del 2.08.2023 e n. 43 del 29.09.2023.
1.4 Di ciò preavvisata, giusta nota sindacale prot. n. -OMISSIS-, la ricorrente, in data 3.02.2025, forniva le sue documentate controdeduzioni, evidenziando il mancato superamento del limite massimo dell'indicatore di situazione economica equivalente familiare (cd. ISEE) - pari a € 10.500,00 - secondo quanto previsto dal sopra citato art. 9 L.R. n. 32/96, nel testo novellato dal Legislatore Regionale con gli interventi normativi sopra indicati.
1.5 A conclusione del sub-procedimento di verifica, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria, preso atto della decisione resa, in data 18.03.2025, dalla Commissione Assegnazione Alloggi di ERP del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, escludeva la ricorrente dalla graduatoria di cui al cd. bando ordinario 2019. Ciò sulla scorta della considerazione secondo cui, giusta il disposto di cui all’art. 18 L.R. n. 43 del 29.09.2023, il nuovo parametro reddituale condizionante l’assegnazione di un alloggio ERP in locazione – coincidente l’ISEE, in luogo del cd. reddito convenzionale – troverebbe applicazione esclusivamente avuto riguardo ai bandi indetti in epoca successiva l’entrata in vigore della L.R. n. 43/2023.
2. La ricorrente è, dunque, insorta avverso la sua esclusione dalla graduatoria, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “ I VIOLAZIONE DELL’ART. 3 comma 3 legge 241/90 ”;
Il provvedimento in epigrafe sarebbe affetto da grave deficit motivazionale, stante la mancata allegazione allo stesso della decisione assunta dalla Commissione Assegnazione Alloggi ERP del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, ivi richiamata per relationem . Tale deficit non avrebbe consentito alla ricorrente di comprendere sulla scorta di quali dati fiscali l’amministrazione ha ritenuto che il cd. reddito convenzionale percepito, nell’anno 2023, dal suo nucleo familiare fosse superiore rispetto al limite massimo. In particolare, il provvedimento impugnato non avrebbe dato conto dell’importo complessivo del reddito convenzionale percepito dal nucleo familiare, siccome ritenuto superiore rispetto al limite massimo consentito ai fini dell’assegnazione dell’alloggio, né sarebbero state ivi indicate le modalità per prendere visione ed estrarre copia della presupposta decisione della Commissione Alloggi che siffatto dato reddituale avrebbe dovuto esporre.
- “ II VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 C. 1 L. 32/96. VIOLAZIONE DEL DL.VO 109/98. OBBLIGO DI APPLICARE IL CRITERIO DELL'ISEE”;
In ogni caso, quale che sia l’importo del cd. reddito convenzionale concretamente ritenuto ostativo, ai fini della verifica circa la persistenza del requisito reddituale, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione il nuovo e diverso parametro dell’ISEE, siccome introdotto dall’art. 2 L.R. del 2.08.2023 n. 35 che, sul punto, ha riformato l’art. 9 L.R. n. 32/96.
Invero, con l’entrata in vigore dell’art. 2 comma 2 citata L.R. n. 35/2023, il Legislatore Regionale avrebbe finalmente inteso adeguare la disciplina dell’Edilizia Residenziale Pubblica alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 109/1998 in materia di accesso alle cd. prestazioni sociali agevolate, tra le quali rientrerebbe anche l’assegnazione degli alloggi E.R.P.
Tale accesso risulta parametrato dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. n. 109/98) al cd. indicatore della situazione economica equivalente (cd. ISEE), ovvero ad un criterio unitario che consentirebbe una valutazione della situazione economica reale del nucleo familiare che aspira alla prestazione agevolata più completa, equa ed aggiornata rispetto a quella derivante dall’applicazione del cd. reddito convenzionale di cui all’art. 9 L.R. n. 32/96, ante riforma.
Ad avviso della ricorrente, il nuovo parametro dell’ISEE - in luogo del criterio del cd. reddito convenzionale – troverebbe applicazione anche avuto riguardo alle procedure avviate in epoca precedente rispetto all’entrata in vigore della Legge regionale n. 35 del 2.08.2023 e, come tale, avrebbe dovuto orientare l’amministrazione anche in sede di verifica, ex art. 24 L.R. n. 32/96, circa la persistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti per l’assegnazione dell’alloggio pubblico.
Ciò nella misura in cui la disposizione di cui all’art. 2 L.R. n. 35/2023 (che, in riforma all’art. 9 L.R. n. 32/96, ha introdotto il nuovo requisito dell’ISEE) non risulta menzionata tra quelle per le quali, ai sensi del successivo art. 3 L.R. n. 35 del 2.08.2023, vige la cd. norma di salvaguardia della disciplina previgente avuto riguardo ai bandi pubblicati antecedentemente rispetto all’entrata in vigore della Legge Regionale in parola.
L’immediata e diretta applicabilità del nuovo parametro reddituale (ISEE) alle procedure di cui ai bandi pubblicati in epoca antecedente alla L.R. n. 35 del 2.08.2023 non troverebbe ostacolo dall’entrata in vigore della successiva L.R. del 29.09.2023 n. 43.
Quest’ultima, dopo avere, per quanto di interesse, apportato integrazioni/innovazioni non soltanto allo stesso testo dell’art. 9 L.R. n. 32/96 ma anche a tutte le ulteriori disposizioni di cui alla medesima Legge laddove riferite al vecchio criterio del cd. reddito convenzionale (artt. 10, 15, 18, 22, 34, 35, 37, 38, 47, 48, 57, 59 bis, 59 ter della L.R. n. 32/96), ne ha previsto, quale norma di salvaguardia, l’applicazione ai soli bandi pubblicati successivamente l’entrata in vigore della L.R. n. 43/2023.
Nonostante ciò, ad avviso della ricorrente, l’ISEE troverebbe, comunque, applicazione anche ai bandi antecedenti rispetto alla L.R. 2.08.2023, n. 35, giacché avuto riguardo alla disposizione (art. 2) che – in luogo del reddito convenzionale – avrebbe effettivamente introdotto tale criterio, non sarebbe stata prevista alcuna norma di salvaguardia della disciplina previgente (art. 3 L.R. n. 35/2023).
- “ III IN SUBORDINE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 E 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 38 DIRITTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 BUONA ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”;
In subordine, ove, in via interpretativa, si dovesse ritenere che l’art. 18 della L.R. del 29.09.2023 n. 43, nel disporre l’applicazione del criterio reddituale dell’ISEE avuto esclusivo riguardo ai bandi pubblicati in epoca successiva rispetto alla sua entrata in vigore, abbia, per ciò stesso, abrogato, in parte qua , l’art. 2 della precedente L.R. n. 35/2023, di fatto posticipandone l’operatività, tale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima.
Tale posticipata applicazione dell’ISEE, quale criterio di accesso alle prestazioni sociali agevolate, tra cui le assegnazioni in locazione degli alloggi ERP, determinerebbe una inaccettabile frustrazione dei diritti inviolabili della persona oltre che del principio per cui è onere dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (cd. uguaglianza sostanziale), con inevitabile violazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. La pretesa persistente applicazione dell’anacronistico criterio del reddito convenzionale comporterebbe, dunque, un’ingiustificata disparità di trattamento del nucleo familiare della ricorrente rispetto ad altri nuclei che potrebbero beneficiare della locazione di un alloggio ERP, pur vantando migliori condizioni reddituali.
3. Il Comune di Reggio Calabria ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
3.1 La Commissione Assegnazione Alloggi ERP del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria non si è costituita.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare per assenza di fumus boni iuris .
In particolare, delibata la non condivisibilità dell’interpretazione delle disposizioni normative regionali, siccome succedutesi tra il 2 agosto (L. n. 35/2023) ed il 29 settembre del 2023 (L. n. 43/2023), nel senso di ritenere applicabile il nuovo criterio dell’ISEE anche alle procedure bandite in epoca antecedente l’entrata in vigore dell’art. 18 L.R. n. 43 del 29 settembre 2023, il Tribunale ha rinviato al merito all’approfondimento della quaestio iuris inerente la legittimità costituzionale della previsione normativa da ultimo citata, siccome presupponente la preliminare riconducibilità dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (cd. ERP) nella categoria generale delle cd. prestazioni sociali agevolate, di cui alla L. n. 328/2000.
5. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n.-OMISSIS-, ha sollecitato il Tribunale, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., ad una celere fissazione dell’udienza pubblica di discussione della causa nel merito, onde procedere funditus alla valutazione di tutte le quaestio iuris poste in ricorso.
6. In occasione della pubblica udienza del 25 febbraio 2026, in vista della quale parte ricorrente ha ribadito ed ulteriormente argomentato le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
8. Privo di pregio si appalesa il primo motivo di gravame secondo cui il provvedimento comunale di esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli alloggi ERP sarebbe carente di una adeguata motivazione.
Con il provvedimento in contestazione, il Sindaco del Comune di Reggio Calabria ha dato atto della decisione, di natura vincolante, con la quale la Commissione Assegnazione Alloggi ERP del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 24 comma 4 L.R. n. 32/96, nel verificare la permanenza in capo alla ricorrente e al relativo nucleo familiare del requisito di cui all’art. 9 citata L.R., avuto riguardo all’anno di imposta 2023, ha constatato l’intervenuto superamento del limite reddituale identificato nel cd. reddito convenzionale (pari ad € 13.427,88). Tale parametro reddituale è stato ritenuto applicabile avuto riguardo a tutte le procedure selettive indette in epoca antecedente l’entrata in vigore della Legge Regionale del 29.09.2023, n. 43, a mente della norma di salvaguardia ivi prevista (art. 18).
Ebbene, la decisione vincolante resa dalla summenzionata Commissione Assegnazione Alloggi (doc. all. 6 alla produzione documentale del Comune di Reggio Calabria effettuata in data 5.06.2025) risulta richiamata per relationem nel provvedimento in epigrafe, mediante l’indicazione precisa dei relativi estremi (“ prot. n.-OMISSIS-, acquisita agli atti del Settore Patrimonio con prot. n. -OMISSIS- ”). Sicché, ove di interesse, la ricorrente ben avrebbe potuto accedere alla stessa così come ai relativi atti istruttori, così da conoscere a pieno i dati reddituali effettivamente presi in considerazione dalla predetta Commissione ai fini della verifica circa l’intervenuto superamento, da parte dell’intero nucleo familiare, del limite massimo del cd. reddito convenzionale.
9. Parimenti inconsistente risulta il secondo motivo di gravame, siccome improntato ad una non condivisibile interpretazione circa l’ambito temporale di operatività del requisito del cd. reddito convenzionale, originariamente disciplinato dall’art. 9 L.R. del 25 novembre 1996 n. 32 e, successivamente, riformato della Legge Regionale n. 35 del 2 agosto 2023, a cui è succeduta la Legge Regionale n. 43 del 29.09.2023.
10. L’apprezzamento dell’infondatezza dell’opzione esegetica offerta dalla ricorrente - secondo cui il nuovo criterio reddituale coincidente con l’ISEE si applicherebbe, in luogo del cd. reddito convenzionale, anche alle procedure bandite in epoca antecedente rispetto l’entrata in vigore della L.R. del 2 agosto 2023, n. 35 - passa dalla necessaria ricognizione di quale sia l’effettiva rilevanza del criterio reddituale in parola nell’economia complessiva dell’intera procedura funzionale all’assegnazione degli alloggi ERP.
Tale procedura prende le mosse dalla pubblicazione, a cura dell’amministrazione, di un bando generale di concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria cd. generale permanente (art. 13 L.R. n. 32/96) degli aventi titolo all’assegnazione in locazione semplice degli alloggi E.R.P., la quale conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall’art. 23 citata L.R. Tale ultima disposizione, per quanto di interesse, prevede che le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, ai quali possono partecipare non soltanto nuovi aspiranti all'assegnazione, ma anche coloro i quali, essendo già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli (commi 1 e 2 del citato art. 23).
10.1 Tra i requisiti rilevanti nell’ambito della procedura in questione viene in evidenza quello relativo alle condizioni reddituali del richiedente (e del relativo nucleo familiare) le quali, tenuto conto della natura socio-assistenziale dell’assegnazione in locazione dell’alloggio pubblico, non possono superare un certo limite.
Trattasi, nello specifico, del parametro reddituale di cui all’art. 9 della L.R. n. 32/96.
Fino all’entrata in vigore dell’art. 2 L.R. n. 35 del 2.08.2023, di riforma del solo art. 9 della L.R. n. 32/96, tale parametro coincideva con il cd. reddito convenzionale , costituito dal “ reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25 marzo 1982, n. 94” (così art. 9 ante riforma)
10.2 In linea generale, il parametro reddituale di cui all’art. 9 della L.R. n. 32/96, a prescindere dall’elemento oggettivo a cui risulta ancorato (redditi complessivi, anche esenti, ovvero indicatore della situazione economica equivalente familiare), condiziona:
a) la partecipazione, a monte, alla selezione, trattandosi di un requisito che deve essere posseduto dall’intero nucleo familiare del richiedente fin dalla data di emanazione del bando di concorso (cfr. artt. 10 e 12 L.R. n. 32/96);
b) la formazione della graduatoria, giacché, a seconda della misura del reddito, è prevista l’assegnazione da 1 fino a 3 punti, in evidente favore dei nuclei familiari meno abbienti;
c) il mantenimento del posto acquisito in graduatoria, giacché i soggetti ivi inseriti, ogni quattro anni, sono tenuti a confermare - a pena di cancellazione dalla stessa - la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti, tra cui quello reddituale (art. 23 comma 3 L.R. n. 32/96);
d) la stessa assegnazione dell’alloggio. Ciò in forza degli artt. 12 e 24 L.R. n. 32/96, secondo cui “ Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti”.
11. La rilevanza, per così dire “trasversale”, del parametro reddituale avuto riguardo a tutte le fasi in cui si articola la complessa procedura di affidamento in discussione - dalla presentazione della domanda di partecipazione al cd. bando di concorso generale, passando per la formulazione della graduatoria, fino al giungere all’assegnazione dell’alloggio pubblico - disvela la valenza abrogans della Legge Regionale del 29 settembre 2023, n. 43 rispetto alle isolate e disorganiche previsioni di cui alla precedente Legge regionale del 2 agosto 2023, n. 35.
12. Ed invero, la Legge Regionale n. 35 del 2 agosto 2023, in forza di un’unica disposizione, coincidente con l’art. 2, ha modificato soltanto la disposizione normativa di cui all’art. 9 della L.R. n. 32/96, limitandosi a sostituire il parametro reddituale del cd. reddito convenzionale con quello di cui all’ISEE.
Viceversa, con la successiva Legge del 29 settembre 2023, il Legislatore Regionale ha dettato un’organica riforma che, a ben vedere, investe, sotto plurimi profili, la complessiva “ Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ”.
12.1 Nello specifico, con l’intervento normativo da ultimo citato, il Legislatore si è fatto carico di integrare/modificare tutte le disposizioni normative - ivi incluso l’art. 9 - di cui alla L.R. n. 32/96 laddove, a vario titolo, è presente il riferimento alle condizioni reddituali del richiedente, sostituendo il parametro del reddito convenzionale con quello dell’ISEE.
Tale organica e sistematica riforma – che ha visto coinvolti gli articoli artt. 9, 10, 15, 18, 22, 34, 35, 37, 38, 47, 48, 57, 59 bis, 59 ter della L.R. n. 32/96, per come integrati/sostituiti dagli artt. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della L.R. n. 43/2023 – ha, quindi, consentito al nuovo parametro reddituale (art. 9) di essere effettivamente operativo, orientando l’agire dell’amministrazione in tutte le fasi in cui si articola la complessa procedura in evidenza, da quella iniziale della partecipazione al bando di concorso (art. 15), passando per la formulazione ed aggiornamento della graduatoria, previa assegnazione dei punteggi (art. 18), fino a giungere alla fase finale dell’assegnazione dell’alloggio pubblico (artt. 12, 23 e 24).
13. Ed è proprio in ragione della rilevanza trasversale di tale criterio reddituale (oggi individuato nell’ISEE), che, in forza dell’art. 18, la Legge Regionale n. 43/2023 ne ha posticipato l’operatività esclusivamente avuto riguardo alle procedure indette in epoca successiva l’entrata in vigore della stessa Legge di riforma.
Così recita, infatti, il citato art. 18 rubricato “ Norma di salvaguardia ”: « Le disposizioni normative previste agli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 [ovvero quelle che, riformando gli artt. 9, 10, 15, 18, 22, 34, 35, 37, 38, 47, 48, 57, 59 bis, 59 ter della L.R. n. 32/96, hanno sostituito il parametro del cd. reddito convenzionale con quello del cd. ISEE] trovano applicazione per i bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge».
13.1 A ciò si aggiunga che, sotto altro profilo, con l’intervento normativo in parola, il Legislatore, nel modificare anche il comma 6 dell’art. 20 L.R. n. 32/96, ha inteso accentrare la fase provvedimentale della stesura della graduatoria, originariamente rientrante nella competenza delle Commissioni Alloggi, in capo all’amministrazione comunale che ha bandito la procedura.
Ed invero, mentre in forza dell’originario comma 6 del citato art. 20 L.R. n. 32/96 la graduatoria redatta dalla Commissione Alloggi veniva “ pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ”, costituendo espressamente “ provvedimento definitivo ”, per effetto della riforma (7 L.R. n. 43/2023), “ La graduatoria definitiva […] è assunta con provvedimento definitivo del competente ufficio comunale”.
14. Da quanto fin qui esposto è evidente come, con l’intervento normativo di cui alla L.R. del 29 settembre 2023 n. 43, il Legislatore abbia inteso operare un’organica e sistematica riforma della L.R. n. 32/96, contente la “ Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
Pertanto, giusta il disposto di cui all’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (secondo cui “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ), tale organica legge di riforma deve ritenersi aver implicitamente abrogato l’isolato art. 2 della L.R. del 2 agosto 2023, n. 35.
Quanto sopra in coerenza con quel costante orientamento giurisprudenziale in tema di successione tra due norme generali nel tempo, secondo cui la legge posteriore, laddove - come nella specie – disciplini l’intera materia, abroga implicitamente la legge anteriore (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/12/2024, n. 34747; Consiglio di Stato sez. IV, 28/10/2013, n. 5188).
15. Ne discende, quale immediato e diretto corollario, la legittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria, siccome relativa ad una procedura bandita dal Comune di Reggio Calabria nel 2019.
Tale provvedimento risulta, infatti, adottato ai sensi dell’art. 24 L.R. n. 32/96 (ossia in sede di V erifica dei requisiti prima dell'assegnazione ), stante l’accertamento della mancata persistenza, in capo all’intero nucleo familiare dell’interessata, del requisito del cd. reddito convenzionale di cui all’art. 9 della L.R. n. 32/96, da ritenersi legittimamente applicato nel testo ante riforma proprio in ragione della norma di salvaguardia di cui all’art. 18 L.R. n. 43/2023.
16. Tanto premesso, residua al Collegio lo scrutinio della questione di legittimità costituzionale della norma di salvaguardia in discussione, la quale, nel posticipare tout court l’operatività del criterio reddituale coincidente con l’ISEE alle procedure avviate in epoca successiva rispetto all’entrata in vigore della Legge n. 43/2023, ad avviso della ricorrente, si porrebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Ciò in ragione di una pretesa disparità di trattamento che, dalla persistente applicazione del criterio del cd. reddito convenzionale, deriverebbe a carico dell’interessata la quale, per effetto della mancata applicazione dell’ISEE, si ritroverebbe pretermessa nell’assegnazione dell’alloggio rispetto a nuclei familiari più abbienti, con conseguente frustrazione delle finalità solidaristiche sottese all’introduzione del predetto indicatore.
17. Tale questione di legittimità costituzionale è priva di fondamento.
18. Sul punto giova premettere, in chiave ermeneutica, l’effettiva riconducibilità - per come chiarito dalla Corte Costituzionale (si veda, tra le tante, sentenza n. 112 del 28.05.2021) - della materia dell’edilizia residenza pubblica tra le prestazioni sociali agevolate, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, a cui fanno riferimento l’art. 128 D.lgs. n. 112/98, l’art. 1 della L. n. 328/2000 (cd. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) nonché il D.P.C.M. 5.12.2019, n. 159 (cd. “ Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ”.
Ciò posto, la contestata irretroattività dell’applicazione dell’ISEE alle procedure di assegnazione di alloggi pubblici bandite, come nella specie, in epoca antecedente l’entrata in vigore della riforma di cui alla L.R. n. 43/2023, è costituzionalmente legittima in quanto strumentale a garantire proprio quella parità di trattamento tra i soggetti aspiranti l’assegnazione, a torto ritenuta compromessa dall’operatività della clausola di salvaguardia di cui all’art. 18 citata L.R.
Ed invero, per come sopra ampiamente evidenziato, il criterio reddituale di cui all’art. 9 L.R. n. 32/96 condiziona innanzitutto la partecipazione alla selezione (art. 10 e 15) oltre che l’attribuzione del punteggio (art. 18), fino a giungere alla formulazione di una graduatoria, la cui pubblicazione determina l’immodificabilità, per il futuro, della tipologia tanto dei requisiti di accesso alla procedura quanto dei criteri di assegnazione del punteggio.
19. Rebus sic stantibus , la pretesa immediata operatività dell’ISEE anche alla procedura selettiva oggetto dell’odierna controversia, risalente al 2019, avrebbe certamente generato una disparità di trattamento tra la ricorrente e coloro i quali, inizialmente selezionati proprio in ragione del possesso di un reddito convenzionale non superiore ad un certo importo (€ 13.427,88), risultano attualmente inseriti nella cd. graduatoria permanente, ormai consolidatasi.
19.1 Ove, quindi, in sede di verifica ex art. 24 L.R. n. 32/96, a fronte della produzione di un’attestazione ISEE inferiore al limite previsto dall’art. 9 citata L.R., nel testo post riforma, l’amministrazione avesse consentito alla ricorrente di ottenere l’assegnazione di un alloggio pubblico, pur disponendo il rispettivo nucleo familiare di un reddito convenzionale complessivo superiore rispetto a quello previsto dall’art. 9 L.R. n. 32/96, nel testo ante riforma (€ 13.427,88), l’avrebbe illegittimamente favorita rispetto a tutti coloro i quali la seguono nella graduatoria definitiva, disponendo di un reddito convenzionale contenuto entro il limite massimo di cui al citato art. 9.
Considerata l’operatività trasversale del criterio reddituale di cui all’art. 9 L.R. n. 32/96, l’irretroattività della riforma di cui alla L.R. n. 43/2023, siccome sancita dal relativo art. 18, è, dunque, direttamente funzionale ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla selezione utilmente collocati in graduatoria e, come tali, titolari di una posizione di legittimo affidamento che, diversamente, verrebbe irragionevolmente frustrata.
Del resto, per come più volte chiarito dalla Corte Costituzionale, la stessa efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti (cfr. Corte Costituzionale 20.01.2022, n. 14), nella specie coincidenti con le posizioni giuridiche cristallizzate - quanto a tipologia di requisiti di partecipazione alla procedura e criteri di attribuzione dei punteggi, entrambi relativi al reddito - nella graduatoria permanente di cui alla selezione bandita dal Comune di Reggio Calabria nell’anno 2019.
20. La clausola di irretroattività del nuovo criterio reddituale dell’ISEE, viepiù nella fattispecie in esame, laddove la graduatoria permanente del concorso bandito dal Comune di Reggio Calabria nel 2019 risulta essersi consolidata in epoca antecedente rispetto all’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione (cfr. doc. all. 3 del 5.06.2025), è, dunque, costituzionalmente legittima. Ciò in quanto, lo si ripete, strumentale alla tutela dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento dei soggetti utilmente collocati in una graduatoria della quale è previsto lo scorrimento (cfr. Corte Costituzionale 25.07.2022, n. 188; 17.12.2021, n. 243).
21. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, merita di essere rigettato.
22. Le spese di lite, ragione della natura della res controversa , possono essere integralmente compensate tra le parti.
23. Sussistono i presupposti di cui all’art. 136 D.P.R. n. 115/2022, per revocare, con efficacia retroattiva, la delibera della Commissione gratuito patrocinio n. -OMISSIS- con la quale l’istante è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Giova in proposito premettere che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 115/2022, ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l’ammissione al gratuito patrocinio “ si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.
Orbene, in sede di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio in parola, la ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo dell’intero nucleo familiare inferiore rispetto al limite massimo sancito sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 115/2022, pari, ratione temporis , ad € 12.838,01.
Più precisamente, la ricorrente ha dichiarato, per l’anno 2023, un reddito complessivo di € 9.276,07 di cui € 2.423,15 risultante dalla Certificazione Unica del 16.03.2024 rilasciata in favore del marito (doc. all. all’istanza), per redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2023, ed € 6.853,08 percepiti dal figlio -OMISSIS-, a titolo di assegno ordinario di invalidità.
Ebbene, dalle risultanze dell’interrogazione dell’Agenzia delle Entrate effettuata dalla Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. (doc. all. 2 depositato in data 5.06.2025) nel corso del procedimento di verifica ex art. 24 L.R. n. 32/96 per cui è causa, risulta che:
- nell’anno di imposta 2023, anche la ricorrente ha percepito redditi esenti pari ad € 9.623,13, acclarati dalla certificazione unica n. -OMISSIS-;
- il marito della ricorrente, per il medesimo anno di imposta (2023), ha percepito ulteriori redditi da lavoro dipendente, pari ad € 801,12, come da certificazione unica n. -OMISSIS-.
23.1 Tale documentazione non è stata affatto contestata dall’odierna interessata.
È, quindi, evidente come il coacervo dei redditi percepiti dalla ricorrente nel corso dell’anno 2023, previa somma di quelli dichiarati in sede di istanza a quelli ulteriormente risultanti dalla documentazione versata agli atti del giudizio, ammonta ad almeno € 19.700,32 e, come tale, supera il limite massimo di cui all’art. 76 D.P.R. n. 115/2022 per l’accesso al beneficio richiesto (€ 12.838,01).
23.2 Ne consegue la necessaria revoca, con efficacia retroattiva, della delibera n. -OMISSIS- con la quale l’istante è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, per insussistenza del requisito reddituale di cui all’art. 76 D.P.R. n. 115/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Revoca, con efficacia retroattiva, la delibera della Commissione gratuito patrocinio n. -OMISSIS- con la quale l’istante è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN IS, Presidente
RT LL, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT LL | IN IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.