TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 258
TAR
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
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Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 comma 3 legge 241/90 per vizio di motivazione

    La decisione della Commissione Assegnazione Alloggi è stata richiamata per relationem nel provvedimento impugnato, rendendo accessibili alla ricorrente gli atti istruttori e i dati reddituali considerati dalla Commissione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 c. 1 L.R. 32/96 e del D.lgs. 109/98, con obbligo di applicare il criterio ISEE

    La L.R. 43/2023 ha riformato organicamente la disciplina, prevedendo una norma di salvaguardia (art. 18) che limita l'applicazione dei nuovi criteri reddituali (ISEE) ai soli bandi pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore. La L.R. 35/2023 è stata implicitamente abrogata dalla L.R. 43/2023.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della L.R. per violazione degli artt. 2, 3, 38 e 97 della Costituzione

    La irretroattività dell'applicazione dell'ISEE è costituzionalmente legittima per garantire la parità di trattamento tra i partecipanti alla selezione e la tutela del legittimo affidamento dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, le cui posizioni si sono consolidate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 258
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 258
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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