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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11389 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia di Imprese
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Ulisse Forziati Presidente
Dott. Mario Fucito Giudice rel.
Dott. Valerio Colandrea Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20820/2022 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (rito anteriore al D.lgs. 10 ottobre 2022
n. 149 come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197), scaduti il 24 settembre 2025. tra
( ) con sede in Castel San Giorgio (SA) in Parte_1 P.IVA_1
Località Zona Industriale, uscita autostrada A/30, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Siniscalco
e dall'Avv. SS Giani, con studio sito in Salerno in Via Pio XI, n. 96.
PARTE ATTRICE
e
( ) con sede in Torino, in Via Puglia n. 149, in CP_1 P.IVA_2 persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti
CO AD FA, AB TI, SS FA nonché dall'
Avv. Francesco Lombardi, con studio sito in Napoli in Corso Vittorio
LE n. 74.
PARTE CONVENUTA r.g. 20820/2022 CP_2
e
(DE169511655) con sede in Monaco (Germania), in Hanauer CP_3
Straße n. 26, in persona dei rappresentanti pro tempore; Controparte_4
[...
(DE811125281) con sede in Monaco (Germania), in Dachauer Straße n.
667, in persona dei rappresentanti pro tempore; Controparte_5
(DE811125407) con sede in Monaco (Germania), in
[...]
Dachauer Straße n. 667 tutte rappresentate e difese dall'Avv. Rino Caiazzo con studio sito in Roma, in Via Ludovisi n. 35
PARTI INTERVENUTE
Oggetto: Illecito in tema di disciplina antitrust.
Conclusioni:
Per parte attrice, come da atto di citazione:
1) dichiarare la società responsabile di intesa CP_1 anticoncorrenziale unitamente alle case automobilistiche indicate nella decisione della C.E. 19.07.2016 e per l'effetto condannarla al pagamento del danno da sovrapprezzo cagionato alla società attrice da quantificarsi in euro
127.050 corrispondente al 20% del valore complessivo degli autoveicoli acquistati al netto delle tasse;
2) in via subordinata, condannare in via equitativa la società convenuta al pagamento di un danno da sovrapprezzo da quantificarsi in euro 95.287 corrispondente al 15% del valore complessivo degli autoveicoli acquistati al netto delle tasse;
3) liquidare in ogni caso gli interessi compensativi e la relativa rivalutazione monetaria;
4) condannare, inoltre, la al pagamento delle spese ed onorari CP_1
di causa, oltre IVA, CPA e maggiorazione come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.
Per parte convenuta, come da comparsa:
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 2 r.g. 20820/2022 CP_2
1) in via preliminare di rito: disporre, ai sensi degli artt. 106, 167 e 269
c.p.c., il differimento della prima udienza nel rispetto del termine a comparire di cui all'articolo 163-bis c.p.c. ed autorizzare la chiamata in giudizio di, (in precedenza ), (in CP_3 CP_4 Controparte_4 precedenza ) e Controparte_6 Controparte_5
tutte in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore e, qualora le terze chiamate decidano di comparire nel presente giudizio e la parte attrice non si opponga, dichiarare l'estromissione di dal CP_1 presente giudizio ai sensi dell'art. 108 c.p.c.;
2) in via preliminare di merito: dichiarare l'estinzione per avvenuta prescrizione dei diritti azionati da parte attrice per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di
CP_1
3) in via principale: previa, ove occorra, sospensione del giudizio ai fini degli invocati rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE e/o dell'invocato incidente di costituzionalità alla Corte costituzionale, rigettare tutte le domande formulate dalla parte attrice nei confronti di in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le CP_1 ragioni esposte in narrativa;
4) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attrice nei confronti di CP_1
e qualora codesto Ill.mo Giudice non ritenga di accogliere l'istanza di
[...]
estromissione avanzata da parte convenuta ex art. 108 c.p.c., accertare e dichiarare la quota di responsabilità di (in precedenza CP_3 CP_4
[...
), (in precedenza ) e Controparte_4 Controparte_6 [...]
nella causazione dei danni eventualmente Controparte_5
subiti dall'attrice e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno limitatamente alla relativa quota di responsabilità, ovvero in subordine condannare la medesima a tenere indenne, in tutto o in parte, di CP_1
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 3 r.g. 20820/2022 CP_2
quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare o avesse pagato in favore dell'attrice, per la misura eccedente la sua eventuale quota di responsabilità;
5) in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e/o irrilevanti, per tutti i motivi esposti in narrativa, ciò con la più ampia riserva di produrre e dedurre, anche istanze istruttorie, nei termini di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1, 2, 3 c.p.c;
6) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per le parti intervenute:
1) in via principale, rigettare - anche, ove occorra, previa sospensione del giudizio ai fini del sopra invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE (v. § 3.3) e previa sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 16, Regolamento (CE) n. 1/2003 e/o art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Commissione europea del 27 settembre 2017 resa nel procedimento AT.39824- Trucks, per tutti i motivi esposti in narrativa ( v. §
3.2) - tutte le domande spiegate da parte attrice nei confronti di CP_1 in ragione dell'avvenuta prescrizione e, comunque, della infondatezza della pretesa di parte attrice;
2) in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea ed eventuale formulazione di domanda di regresso e/o manleva nei confronti di Contr da parte della convenuta , rigettare anche le suddette ulteriori CP_1 domande per i motivi dedotti in narrativa;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 4 r.g. 20820/2022 SO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il giorno 9 settembre 2022 al destinatario convenuto, parte attrice concludeva come sopra, deducendo:
- che, in data 19 luglio 2016 la Commissione Europea, con la decisione Contro n. C(2016) 4673, ha riconosciuto la responsabilità di , e CP_1 altre società (DAF, Renault, Mercedes, Daimler, Volvo) per il relativo coinvolgimento in un cartello - in violazione della disciplina antitrust a tutela del mercato e della libera concorrenza - concernete punto accordi collusivi per il coordinamento dei prezzi di listino all'ingrosso da applicare nello Spazio Economico Europeo (SEE) nonché per il coordinamento delle tempistiche di introduzione delle tecnologie antinquinamento (da Euro 3 a Euro 6) con l'effetto del trasferimento sui clienti finali dei costi di adeguamento a tali direttive ambientali in violazione degli artt. 101 Trattato UE e 53 dell'Accordo EEA;
- che, a seguito della decisione, è stato sottoscritto un accordo transattivo - c.d. settlement - tra la Commissione Europea e le società in epigrafe e che, queste, a fronte dell'ammissione dell'esistenza di tali accordi collusivi hanno potuto beneficiare di una considerevole riduzione dell'importo delle ammende (c.d. programma di clemenza);
- che l'unica società a non aver aderito a predetta transazione è stata la
, la quale all'esito della procedura ordinaria, in data 27 CP_7 settembre 2017 è stata condannata per i medesimi fatti ad una sanzione di 800 milioni di euro;
- che la condotta di tali società ha generato per gli acquirenti degli autoveicoli un danno - c.d. da sovrapprezzo - individuato nella differenza tra il prezzo effettivamente pagato ed il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in regime di libero mercato, vale a dire in assenza di una violazione del diritto alla concorrenza ovvero determinabile nella misura del 20% del prezzo di vendita dei predetti autoveicoli;
- di agire in qualità di acquirente di camion a titolo di leasing come meglio indicati alle pp. 2, 3 dell'atto introduttivo, distinti per: telaio,
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 5 r.g. 20820/2022 SO
targa, prezzo, titolo di acquisto e anno di immatricolazione (tutti immatricolati tra il 2000 ed il 2001);
- che la Direttiva UE n. 2014/104, nella fissazione dei principi cardine per la tutela risarcitoria a seguito di condotta anticoncorrenziale, ha introdotto una fattispecie di responsabilità extracontrattuale che differisce, soprattutto in relazione al tema dell'onere della prova, da quella prevista dagli artt. 2043 e ss. c.c.
- che il D.lgs. n. 3/2017, entrato in vigore il 3 febbraio 2017, ha dato attuazione alla Direttiva UE n. 2014/104, disciplinando il quadro normativo funzionale ad assicurare un livello di tutela omogeneo nei
Paesi UE in materia di illecito anticoncorrenziale;
- che, nonostante il fatto che gli autocarri siano stati acquistati dalla Contro società risulterebbe legittima la chiamata in causa della convenuta stante il dettato dell'art. 11 della richiamata CP_1
Direttiva UE n. 2014/104 statuente la responsabilità in solido per «le imprese che hanno violato congiuntamente il diritto alla concorrenza con il proprio comportamento […] con l'effetto che ciascuna di tali imprese è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità e il soggetto danneggiato ha diritto di esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad essere totalmente risarcito»;
- che, detti autocarri rientrerebbero pienamente in quelli coperti dalla decisione della Commissione anche alla luce della pronuncia della
Corte di Giustizia nel procedimento n. C-588/2020 che, in data 1 agosto 2022, ha chiarito che «la decisione della Commissione europea del 19 luglio 2016, notificata con il riferimento C(2016) 4673 relativa
a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo
53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri) dev'essere interpretata nel senso che gli autocarri speciali, ivi compresi gli autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici, rientrano tra i prodotti interessati dall'intesa constatata in tale decisione»;
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 6 r.g. 20820/2022 CP_2
- che, premesso tutto quanto fin qui delineato, a fronte dell'acquisto degli autocarri per un prezzo totale al netto di tasse di € 635.251, la società attrice ha subito un danno da sovrapprezzo Parte_1
quantificabile in € 127.050 pari al 20% del totale e comunque non inferiore, in via equitativa, ad € 95.287 (ossia in misura pari al 15%);
- che, in accoglimento della richiesta di risarcimento danni, il Tribunale dovrebbe espressamente riconoscere sia gli interessi compensativi sia quelli della rivalutazione monetaria sulla base anche della recente pronuncia della Suprema Corte (Sent. n. 24468/2020).
Parte convenuta, si è costituita in giudizio con comparsa di CP_1
costituzione il 19 aprile 2023, deducendo:
- che nessuno degli autocarri oggetto delle pretese risarcitorie di parte Contro attrice è stato prodotto o commercializzato da , bensì da CP_1
- che, dalla documentazione versata in atti, risulta che n. 2/7 autocarri risultano duplicati a livello di indicazioni e pretese (trattasi degli autocarri targati rispettivamente BV613FM e BL177JL);
- che la Decisione della Commissione Europea del 19 luglio 2016 era relativa alla procedura settlement ex art. 10-bis del Reg. 773/2004 della Commissione, a norma degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e non riguardava una fattispecie c.d. di cartello;
- che, infatti, piuttosto che un cartello, nella Decisione era accertato uno scambio di informazioni sui prezzi lordi di listino;
- che i prezzi lordi sono cosa ben diversa dai prezzi netti finali, decisi dai concessionari indipendenti in autonomia, con applicazione di sconti e secondo configurazioni prescelte dagli acquirenti;
- che proprio per questo le case costruttrici non hanno il controllo dei prezzi netti finali praticati dai concessionari;
- che, inoltre, nella Decisione non vi era alcuna statuizione che potesse far concludere che le condotte ritenute illecite abbiano generato un effetto restrittivo o un danno;
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 7 r.g. 20820/2022 CP_2
- che, appunto nella stessa Decisione, la Commissione riconosce espressamente di non essersi occupata dell'eventuale sussistenza di effetti restrittivi della concorrenza derivanti da tali scambi di informazioni, par. 82, perché «non è necessario dimostrare i reali effetti anti-competitivi dell'accordo, essendo stato provato l'oggetto anti-competitivo della condotta in questione»;
- che, nel caso di specie, non è direttamente applicabile l'art. 14 del
D.lgs. n. 3/2017 in tema di presunzioni, sia per i motivi sopraesposti sia perché, trattandosi di disposizione di natura sostanziale, non può applicarsi retroattivamente a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della citata normativa antitrust;
- che l'automatismo tra accertamento dell'accordo anticoncorrenziale e vincolatività delle decisioni doveva essere oggetto di un rinvio pregiudiziale alla CGE, ovvero alla Corte Costituzionale (si veda pp.
26 e ss. della comparsa di costituzione);
- che, in ogni caso, le domande proposte da parte attrice sono da rigettarsi per l'intervenuta prescrizione - quinquennale - dei diritti ad esse sottese con un dies a quo individuabile nel gennaio 2011 (data di pubblicazione della notizia di avvio dell'indagine della Commissione
Europea) o, in subordine, nel 19 luglio 2016 (anno di pubblicazione della Decisione);
Parti intervenute, (quale successore legale di con la CP_3 CP_4
quale si è fusa con atto di fusione in data 31 agosto 2021), CP_4
e (di seguito,
[...] Controparte_5
Contro congiuntamente, anche solo “ fatte salve le apposite cautele distintive così come puntualizzate a p. 1 dell'atto di intervento) si sono costituite congiuntamente, con atto di intervento in data 3 luglio 2023, deducendo:
- di intervenire nel giudizio de quo a causa della comunanza delle questioni controversie rispetto a e della solidarietà CP_1
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 8 r.g. 20820/2022 CP_2
dell'obbligazione risarcitoria per la quale l'attrice aveva promosso il giudizio;
- che, l'azione risarcitoria è estinta per intervenuta prescrizione quinquennale, stante il dies a quo del gennaio 2011;
- che la disciplina di maggior favore contenuta nel D.lgs. n. 3/2017 non
è applicabile retroattivamente alle condotte cessate prima della sua entrata in vigore in quanto trattasi di disposizioni di natura sostanziale;
- che la Decisione della Commissione del 19 luglio 2016 è stata adottata all'esito di una procedura di settlement che non può assurgere a valore vincolante nel giudizio civile, rendendosi altrimenti necessario un rinvio pregiudiziale alla CGE sul punto;
- che l'infrazione accertata consisteva principalmente in uno scambio di informazioni sui prezzi lordi di listino (gross list prices) piuttosto che in un cartello;
- che, non trattandosi di fattispecie di c.d. cartello, non è applicabile la presunzione di danno di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 3/2017 e che, pertanto, l'onere della prova sul nesso di causalità tra lo scambio di informazioni relative ai prezzi lordi ed i presunti danni da c.d. sovrapprezzo ricade interamente su parte attrice;
- che, sul punto non esiste alcun nesso causale automatico tra i prezzi lordi scambiati ed i prezzi netti finali pagati dai clienti poiché quest'ultimi derivano da fattori che sfuggono al controllo delle case costruttrici;
- che parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio in riferimento al fatto che l'eventuale sovrapprezzo sia stato trasferito dalla società di leasing alla rata finale per tutti quegli autocarri acquistati in leasing finanziario;
- che n. 4/5 degli autocarri oggetto di contestazione includono sovrastrutture (c.d. cassoni ribaltabili) che non sono prodotte o r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 9 r.g. 20820/2022 CP_2
Contro fatturate da e non sono oggetto della Decisione di cui trattasi il che dovrebbe collocare tali costi al di fuori del perimetro risarcitorio.
- che la quantificazione del danno basata su una percentuale media di sovrapprezzo (20% o 15%) è generica ed inaffidabile giacché la
Commissione stessa specificherebbe che tali osservazioni sui cartelli non sostituiscono la quantificazione del danno specifica;
- che il ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa è inammissibile e residuale poiché parte attrice non avrebbe fornito prova dell'esistenza ontologica del danno;
- che, comunque l'eventuale sovrapprezzo subito da parte attrice dovrebbe essere ridotto in quanto quest'ultima avrebbe trasferito integralmente o in parte, tale sovrapprezzo ai propri clienti finali e ciò
a fortiori se si considera che tutti gli autocarri oggetto di contestazione sono stati rivenduti sul mercato dell'usato generando l'effetto di c.d. passing on da rivendita;
- che, in ogni caso, l'eventuale danno risarcibile deve essere ridotto scomputando il risparmio fiscale ottenuto dall'attrice a causa dell'ammortamento del maggior costo del bene strumentale.
*****
La decisione
Secondo fin qua narrato, si può perimetrare quanto devoluto al tribunale quale una pretesa risarcitoria dell'attore di carattere extracontrattuale, nella qualità di acquirente indiretto di camion interessati da un'intesa anticoncorrenziale dei costruttori, intesa a sua volta incidente sulla formazione del prezzo di listino lordo all'ingrosso.
Il danno richiesto è costituito dal c.d. sovraprezzo, ossia dall'incremento del prezzo pagato per il bene in questione e determinato dall'illecita intesa tra costruttori, tale da costituire un lucro illegittimo del costruttore e un decremento parimenti ingiusto per il soggetto su cui grava il sovraprezzo.
In altri termini, la decisione della Commissione UE, premessa un'intesa illecita tra i costruttori di camion, ha accertato quali effetti dell'intesa stessa r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 10 r.g. 20820/2022 CP_2
un'alterazione della formazione del prezzo lordo praticato dai costruttori ai grossisti sugli stessi camion, da cui sarebbe derivato un pregiudizio per chi ha acquistato dal grossista, in virtù del maggior prezzo pagato frutto dell'intesa.
Testualmente, la decisione AT.39824 del 19.7.2016, così recita alla pag. 16:
Il comportamento anticoncorrenziale descritto nei paragrafi precedenti ha
l'obiettivo di restringere la concorrenza nell'intero mercato EEA. La condotta
è caratterizzata dal coordinamento tra i Destinatari, che erano concorrenti, relativamente: ai prezzi lordi, impostati direttamente ovvero attraverso lo scambio di incrementi pianificati sui prezzi lordi medesimi;
alla limitazione e alla sincronizzazione nell'introduzione di tecnologie conformi con i nuovi standard di emissione;
alla condivisione di altre informazioni sensibili da un punto di vista commerciale come ad esempio le ordinazioni e i tempi di consegna. Essendo il prezzo uno dei principali strumenti di concorrenza, i vari accordi e meccanismi adottati dai Destinatari miravano a restringere il prezzo concorrenziale;
pertanto, nel caso in esame non è necessario dimostrare gli effetti attuali anticoncorrenziali in quanto è provato ampiamente la finalità anticoncorrenziale della condotta in questione.
L'odierno attore pertanto è un'acquirente indiretto dal soggetto che ha subito il pregiudizio diretto dell'intesa ed è in questi termini che deve essere affrontata la questione dell'accertamento del maggior prezzo pagato.
Con l'ulteriore particolarità che, per i fatti di causa, secondo le deduzioni attoree, il prezzo pagato per i beni in questione è dato dai corrispettivi per l'utilizzo degli stessi in leasing.
In tal senso giova rammentare che l'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa,
Cass. 10/10/2022, n. 29363.
Per cui, l'utilizzatore individua il bene che intende prendere in godimento previo finanziamento del concedente, il quale a sua volta acquista il bene dal fornitore e lo dà in godimento, appunto, all'utilizzatore, il quale pagherà il r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 11 r.g. 20820/2022 CP_2
corrispettivo per il finanziamento ricevuto consistente nel capitale e negli accessori maturati.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., in via generale, e prima di riscontrare la giurisprudenza qui applicabile e le deroghe ai principi generali in materia di onere di probatorio ex art. 2043 c.c. con le presunzioni applicabili, l'attore che ritiene di aver subito un danno c.d. antitrust, deve: - allegare e provare la condotta illecita;
- allegare l'efficienza causale della condotta illecita nella formazione del prezzo anche con riguardo alla sua posizione di acquirente indiretto;
- allegare e provare la sua condizione di utilizzatore di un bene in leasing;
- allegare e provare il corrispettivo pagato su cui andare poi a calcolare il sovraprezzo indirettamente subito, fornendo i criteri di riferimento per il calcolo del sovraprezzo.
Tuttavia, fatte queste iniziali precisazioni è necessario esporre la disciplina regolante il danno da violazione di normativa antitrust, che, come anticipato, è parzialmente derogatoria ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c., poiché, fermi restando gli oneri di allegazione della fattispecie aquiliana, essa deroga fortemente agli oneri probatori, introducendo una serie di presunzioni tipiche.
Tutto ciò tenendo conto che i fatti di causa si riferiscono ad un'intesa iniziata nel gennaio 1997 e terminata con l'accertamento del luglio 2016.
I rapporti tra le decisioni UE ex artt. 101-102 TFUE e il diritto interno in punto di risarcimento nell'evoluzione giurisprudenziale e nel quadro normativo vigente.
A diritto positivo vigente la materia è regolata secondo il diritto interno dal d. lgs. 3/2017, che recepisce la direttiva, 2014/104/UE, la quale a sua volta è il frutto di una progressiva elaborazione della CGE e delle applicazioni che le corti interne hanno reso del diritto comunitario.
Tuttavia, la disciplina predetta, in difetto di norme specifiche, che saranno utilizzate in prosieguo di motivazione e pure previste in tema di disciplina della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, non è applicabile per ragioni di diritto intertemporale ai fatti di causa, fatti anteriori rispetto alla normativa, ragione per cui gioverà ricordare i principi giurisprudenziali r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 12 r.g. 20820/2022 SO
comunitari e nazionali che devono essere utilizzati ai fini della decisione, precisando anche le ragioni per cui non è possibile utilizzare la disciplina recata da d. lgs. 3/2017.
In questo senso, la stessa Corte di Giustizia, antecedente alla Direttiva
2014/104/UE, affermava che spettava al giudice valutare nei singoli casi la reale esistenza del danno e il nesso di causalità, sentenza 6 novembre 2012, C-
199/11, Otis, §65-66: «..una domanda di risarcimento danni (…) implica (…) non soltanto la constatazione della sopravvenienza di un fatto lesivo, ma anche la sussistenza di un danno e di un nesso diretto tra tale danno e il fatto lesivo.( …) resta (…) di competenza del giudice nazionale stabilire la sussistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità diretta tra lo stesso e
l'intesa o la pratica in discussione. Infatti, anche se la Commissione è stata indotta a precisare gli effetti dell'infrazione della sua decisione, spetta sempre al giudice nazionale determinare individualmente il danno cagionato a ciascuno dei soggetti che hanno intentato un'azione di risarcimento. Una tale valutazione non è contraria all'articolo 16 del regolamento n. 1/2003».
Si deve anche ricordare che la stessa Commissione, con Comunicazione
2013/C167/07, pubblicata nella Gazzetta UE del 13.06.2013, ha rammentato che, fermo restando la necessaria tutela risarcitoria per assicurare l'effettività delle decisioni della Commissione rese per le violazioni degli artt. 101 e 102
TFUE, nel rispetto della latitudine tratteggiata dalla stessa Commissione, compete al diritto nazionale interno determinare il livello appropriato di prova e il grado di precisione per mostrare l'entità del danno, capo 2.2., par. 8.
Lo stesso capo 2.2., par. 8 continua testualmente recando che: Le norme nazionali prevederanno anche la ripartizione dell'onere della prova e delle responsabilità delle parti di addurre argomentazioni fattuali dinanzi al giudice. Le norme nazionali possono prevedere il trasferimento dell'onere della prova una volta che l'attore abbia fornito una determinata serie di fattori;
possono prevedere inoltre regole di calcolo semplificate e presunzioni relative o assolute. Le norme nazionali stabiliscono inoltre la misura e le modalità secondo cui i giudici hanno la facoltà di quantificare il danno subito sulla base delle stime più attendibili o ricorrendo a considerazioni equitative.
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 13 r.g. 20820/2022 SO
Più specificamente, in tema di risarcimento da danno antitrust, in sintonia la giurisprudenza di legittimità nazionale: - esclude che il danno sia in re ipsa
(considerandola affermazione aberrante, Cass., n. 2305/2007, ); - Parte_2 ribadisce che per la liquidazione equitativa del lucro cessante vi è la necessità di provare la reale esistenza del danno, in assenza della quale non può esserci spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale (Cass., n.1443/2003; n.
23304/2007); - le categorie di danno devono essere esattamente individuate e provate pure utilizzando presunzioni e il nesso causale può essere desumibile mediante criteri di alta probabilità logica, ma deve poter essere fornita prova contraria (n. 2305/2007, ). Parte_2
Ma la Corte di Cassazione, ancor prima del d. lgs. 3/2017, affrontava il tema delle presunzioni, ancorché in modo strettamente funzionale alla natura dell'illecito antitrust, affermando, Cass., IV, 11 settembre 2015 n. 17996, che la decisione dell'Autorità Antitrust costituisce “prova privilegiata, quando non presunzione, del danno patito dal singolo” e Cass., III, 26 maggio 2011 n.
11610 in cui si afferma che il provvedimento sanzionatorio copre di presunzione relativa quella del nesso eziologico tra fatto e danno, la cui prova contraria non può fondarsi su circostanze generiche o già prese in esame nel procedimento sanzionatorio;
Cass. Civ., 13 febbraio 2009, n. 3640.
Questa elaborazione, applicando la c.d. teoria cd. dello scopo della norma violata, ritiene che il profilo causale sia presunto quando si verta davanti alla violazione di una condotta il cui scopo precipuo è proprio quello di impedire la verificazione di un certo effetto, con i danni connessi. Mentre, la responsabilità̀ sarebbe da escludere ogni qualvolta il bene leso non rientri nell'ambito di protezione della norma, o comunque vi sia incongruenza tra scopo della norma e modalità di verificazione del danno.
Queste ultime affermazioni sono estremamente pregnanti con riguardo al tipo di violazione della concorrenza che viene accertato, perché l'ampia casistica fa sì che bisogna individuare correttamente la norma violata, la condotta, il suo oggetto.
In sintesi, il diritto vivente afferma: 1) la necessità della tutela della concorrenza nel mercato in applicazione degli artt. 101-102 TFUE e, con essa, dell'effettività delle decisioni prese dall'Autorità, senza rendere difficoltoso r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 14 r.g. 20820/2022 CP_2
l'accesso alla tutela risarcitoria nelle azioni follow on poste in essere dagli utenti;
2) l'autonomia dello stato membro nella definizione degli strumenti processuali di accesso alla tutela risarcitoria nel rispetto del punto che precede;
3) il rifiuto di concezioni semplificatorie di danni in re ipsa; 4) necessità di provare danno e nesso causale, potendo ricorrere anche a presunzioni e a liquidazioni secondo equità in punto di quantificazione;
5) la valenza di prova privilegiata delle decisioni dell'autorità circa la violazione delle norme a tutela della concorrenza.
In questo contesto si perviene alla direttiva 2014/104, e, poi, al d. lgs. 3/2017 che codifica con maggiore dettaglio e capacità riepilogativa i principi sopra enunciati, con la tipizzazione normativa delle presunzioni già dettate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Tuttavia, come anticipato, ai fini della decisione, si deve escludere l'applicabilità per ragioni di diritto intertemporale del d. lgs. 3/2017, con riferimento alle presunzioni legali ivi previste, non essendo applicabile quella disciplina, a fattispecie antecedenti, dovendosi considerare le presunzioni norme non procedimentali.
A tal fine non deve trarre in inganno la circostanza che le presunzioni semplici di fonte legale, art. 2728 c.c., incidendo sull'onere di cui all'art. 2697 c.c., abbiano natura processuale e subiscano l'applicazione del connesso principio tempus regit actum, perché si commette l'errore di confondere l'effetto delle presunzioni con il loro oggetto.
Infatti, se le presunzioni incidono sull'onere probatorio, in tanto vi riescono perché la fattispecie normativa che le introducono recano il fumus dell'esistenza di un fatto costitutivo di un diritto, sulla base di valutazioni fattuali che seguono l'id quod plerumque accidit.
In altri termini, con la previsione di una nuova presunzione legale, il legislatore interviene a dire che, salvo prova contraria, in presenza di determinati presupposti di fatto sussiste un certo diritto – sulla scorta di valutazioni di tipo esperenziale che valgono nel momento in cui esse vengono effettuate dal legislatore – di fatto recando una fattispecie sostanziale.
Il legislatore, quindi, innova il diritto, mutuando dall'esperienza pratica la sussistenza di una fattispecie giuridica rilevante, ma questo non può che r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 15 r.g. 20820/2022 CP_2
portare effetti, nella realtà giuridica sostanziale, che a far data dall'entrata in vigore dell'innovazione, non potendo retroagire l'effetto sostanziale dell'esistenza di un diritto a fattispecie di fatto già regolate da disposizioni anteriori, con disciplina diversa.
L'interpretazione qui resa, nel quadro di un più ampio dibattito dottrinario, trova conforto, mutatis mutandis, con quanto il Giudice di legittimità ha dichiarato in materia tributaria, Cass. sez. 6-5, ord. 2 febbraio 2018, n. 2662,
Cass. sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33223 e da Cass. sez. 6-5, ord. 30 gennaio
2019, n. 2562.
Ai fini della fattispecie per cui vi è causa, quindi, si deve fare riferimento ai principi dettati in materia come ricostruiti in questo paragrafo prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 3/2017, ai quali invero non era sconosciuto né il concetto di prova privilegiata né quello di presunzioni, ancorché, queste ultime, fondate sul principio della teoria dello scopo della norma violata.
L'eccezione di prescrizione
Venendo all'esame in ordine logico delle questioni poste al collegio, iniziando dall'eccezione di prescrizione, è necessario individuare quale sia la disciplina applicabile ai fatti di causa, ai fini del computo della prescrizione e, in particolare, se sia applicabile l'art. 8 del d. lgs. 3/2017, recipiente la Direttiva
2014/104/UE, in forza del quale «Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: (i) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;
(ii) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;
(iii) dell'identità dell'autore della violazione.
«La prescrizione rimane sospesa quando l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 16 r.g. 20820/2022 CP_2
violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo».
Il decreto legislativo prevede, all'art. 19, che ai fini dell'applicazione temporale, gli artt. 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014.
Se la predetta disposizione fosse applicabile, allora, premessa la decisione della Commissione di cui al presente giudizio pubblicata in data 19 luglio
2016, applicando il termine annuale di sospensione per la definitività della stessa, decorrente dalla pubblicazione, si perverrebbe al termine del 19 luglio
2017, da cui computare poi il quinquennio.
Ne conseguirebbe anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione poiché è in atti di parte attrice l'invito alla negoziazione del giugno 2022, quindi prima del decorso del quinquennio al 19 luglio 2022, nonché per l'effetto
Ebbene, circa l'applicabilità dell'art. 8 del d. lgs. 3/2017, si deve premettere il principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità proprio con riferimento al contenzioso che qui ci occupa, Cass., sez. I, n. 5232 del 28.02.2024, secondo il quale «In tema di risarcimento del danno da illecito antitrust, la domanda risarcitoria proposta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 3 del 2017 per una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell'entrata in vigore della dir. 2014/104/UE, recepita da detto decreto legislativo, è assoggettata ratione temporis alla nuova disciplina sempre che il termine di prescrizione applicabile in virtù delle norme previgenti non sia spirato prima della data di scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva;
nel caso di illecito antitrust consistente in intesa anticoncorrenziale, rileva, dunque, che in base al diritto italiano, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità».
Nel caso di specie, in mancanza di diversa prova offerta dalle parti convenute e intervenute nel giudizio, la natura lungolatente del danno, ossia la naturale attitudine del pregiudizio a manifestarsi dopo lungo tempo rispetto alla condotta illecita, radica il termine dal quale contare la prescrizione r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 17 r.g. 20820/2022 SO
quinquennale, ex art. 2935 e 2947 c.c., dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia (così Cass. 2 febbraio
2007, n. 2305).
Ne consegue che: posta la decisione della Commissione UE del 19 luglio 2016, alla data della scadenza per il recepimento della direttiva del 27 dicembre
2016, solo pochi mesi dopo, non era assolutamente decorso il termine di prescrizione applicabile ante Direttiva 2014/104/14 e quindi è pienamente applicabile il d.lgs. 3/2017 con la disciplina di cui all'art. 8 già esposta, nonché
è infondata l'eccezione di prescrizione.
L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione verso la convenuta è tale CP_1 anche nei confronti delle parti intervenute ai sensi dell'art. 1310 c.c., condebitori ex art. 2055 per avere insieme dato luogo all'intesa anticoncorrenziale, in ragione dell'originario atto interruttivo del giugno 2022.
Sulla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TUEF e i rapporti degli effetti del “settlement” con il diritto comunitario.
Così proseguendo, con riferimento alla questione preliminare sollevata dalla convenuta e concernente la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia ex art. 267 TUEF o, in subordine, di un incidente di costituzionalità interno, vale la pena ripetere quanto questo collegio ha già espresso su analoghe questioni, precisando in ogni caso che la questione ha perso attualità ai fini della decisione, dopo la pronuncia definitiva della CGE del 1 febbraio
2024 che ha condannato l'unica società non aderente al settlement accertatore dell'intesa.
Si rammenta, pertanto, che l'indagine della Commissione europea ha portato ad un accordo transattivo (settlement) con quasi tutte le parti partecipanti all'intesa, con il quale queste hanno riconosciuto la loro responsabilità ed hanno concordato di pagare una sanzione ridotta rispetto a quanto sarebbe stato dovuto in caso di sanzione senza accordo.
Una società, fra quelle partecipanti all'intesa, come detto, non ha aderito alla composizione negoziata del procedimento sanzionatorio e ha impugnato la sanzione inflittale (di 880 milioni di euro) presso la Corte di Giustizia Europea.
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 18 r.g. 20820/2022 SO
Ciò, ad avviso della convenuta, e prima che fosse intervenuta la decisione finale, del febbraio 2024, avrebbe reso inidoneo il mero settlement ad esplicare gli effetti pretesi dall'attore.
Come se il provvedimento transattivo (settlement) con cui la Commissione
Europea ha definito, nel 2016, la procedura di accertamento dell'illecito in questione non avesse la stessa valenza di una sanzione piena, in ragione della sua natura negoziale, con le conseguenze sul piano del difetto di risultati probatori di privilegiata portata che sarebbero invece tipici della sanzione vera e propria.
Invero, il settlement è strumento positivizzato, art. 10 bis Regolamento CE
773/2004, come modificato dal Reg.622/2008, e costituisce un esito transattivo della controversia connotato dall'accettazione completa, da parte dei soggetti colpiti da procedura di accertamento di illecito anticoncorrenziale, dell'esistenza di questo e della ritenuta sua efficacia lesiva della concorrenza.
Da quanto precede, discende che non sembra proponibile una configurazione del settlement come strumento dalla minore validità o efficacia di una sanzione non concordata o come distonico, rispetto ai principi comunitari e tale da imporre il suo ricorso pregiudiziale alla Corte ex art. 267 TUEF.
Nel merito.
Il contenuto dell'accertamento C. AT 39824 – Trucks del 19.07.2016 e
l'ambito operativo della prova privilegiata.
La Commissione dapprima ha descritto il mercato dei camion, di tipo professionale, ciclico, la cui fabbricazione non ha la caratteristica propria della produzione in serie perché ogni camion è prodotto in “centinaia di varianti e di opzioni”.
Ha precisato che la formazione del prezzo di ciascun camion, che si è detto tendenzialmente mai uguale ad un altro nella sua versione finale, fonda inizialmente su listini di prezzi lordi, a cui seguono i prezzi di trasferimento per l'importazione a mezzo di società di distribuzione, a cui seguono i prezzi praticati ai rivenditori, a cui seguono i prezzi netti pagati dall'acquirente finale, secondo il proprio modello prescelto e gli sconti praticati.
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 19 r.g. 20820/2022 SO
La Commissione ha quindi individuato quattro livelli di prezzo, di cui solo il primo è il prezzo lordo, calcolato su un modello base che raramente corrisponde a quello in concreto ordinato dall'utente e pagato al prezzo netto, che interviene dopo altre due transazioni – distributore e rivenditore – a prezzi diversi, tanto da quelli lordi di listino che da quelli netti praticati a valle della catena di distribuzione.
La Commissione ha altresì riscontrato che tra i destinatari dell'accertamenti tutti i produttori, tranne , hanno armonizzato il proprio listino dei prezzi CP_1 lordi per lo SEE, Spazio economico europeo, per cui non ha inteso CP_1 uniformare i valori lordi del proprio listino tra i vari paese UE.
Venendo alla condotta accertata sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse aziende aderenti al settlement, la Commissione ha riscontrato che la condotta lesiva dell'art. 101 TFUE è consistita in uno scambio di informazioni che aveva ad oggetto: 1) il listino dei prezzi all'ingrosso, ossia quelli relativi alla formazione dei listini;
2) le configurazioni possibili di ciascun camion prodotto;
3) la tempistica per l'introduzione delle tecnologie di emissione richieste da Euro 3 fino ad Euro 6.
Gli accordi collusivi – gli scambi di informazioni – riguardavano l'aumento dei prezzi all'ingrosso per allinearli nello SEE, al momento dell'entrata in vigore e l'adeguamento tecnologico EURO 3 a EURO 6.
Solo occasionalmente, par. 30, i produttori hanno discusso dei prezzi netti sui quali, tuttavia, agli atti non risulta essere stata conclusa alcuna intesa, così come invero non risulta essere stata acquisita alcuna intesa su concordare i prezzi lordi.
E' possibile, quindi, iniziare a delimitare la portata dell'accertamento della funzione di prova privilegiata costituita dalla decisione della Commissione, con riguardo alla politica dei prezzi dei camion, data da:
1) un'intesa volta ad uniformare i prezzi all'ingrosso dei camion di medio e alto tonnellaggio tra le diverse case costruttrici, al fine di entrare nello SEE con prezzi uniformi, alterando la libera concorrenza;
2) l'alterazione del meccanismo dei prezzi riguardava la formazione del prezzo lordo pagato dall'importatore nazionale, sul quale si poteva agire di concerto, poiché nei passaggi ai distributori e agli utenti finali r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 20 r.g. 20820/2022 CP_2
partecipavano alle dinamiche di formazione del prezzo altre variabili quali le molteplici configurazioni possibili chieste dagli acquirenti;
3) l'intesa quindi non riguardava i prezzi netti sopportati dagli acquirenti finali;
4) la natura di prova privilegiata pertanto attiene allo scambio di informazioni, altrimenti detto intesa o cartello, illecito perché volto ad alterare la dinamica di formazione del prezzo lordo.
Dopo l'entrata in vigore del SEE, quindi dal 2002, preceduta dall'armonizzazione dei prezzi lordi, le imprese proseguivano la propria condotta anticoncorrenziale mediante lo scambio degli aumenti dei prezzi lordi sui modelli base e si confrontavano sulle modalità di adeguamento tecnologico.
Se così è, l'acquirente finale, soggetto indirettamente attinto dalla pratica illecita, non può immediatamente chiedere l'applicazione della prova privilegiata circa l'esistenza del sovraprezzo sul prezzo netto da costui pagato, calcolato peraltro non sul camion in sé, ma sulla effettiva configurazione scelta dal cliente, detratti eventuali sconti, proprio perché nel caso di specie la prova privilegiata cade sulla manipolazione della formazione del prezzo lordo all'ingrosso e fonda l'esistenza della sola pratica illecita e del suo oggetto.
In altri termini, l'eventuale percentuale, da calcolare, di sovraprezzo sul prezzo lordo sofferta dall'importatore, non può essere traslata direttamente sul prezzo netto pagato dall'acquirente a valle, utilizzando la prova privilegiata costituita dalla decisione della commissione, ma, secondo il principio della regolarità causale ( o del principio dello scopo della norma violata, ut supra), si può solo presumere che esso, il sovraprezzo, sia stato trasferito anche sull'acquirente finale, che può a sua svolta trasferirlo quale maggior costo sul prezzo dei servizi venduti, ovvero all'atto di eventuale rivendita a terzi.
Ciò significa che l'acquirente sotto il profilo dell'allegazione, applicando i principi sopra esposti, deve indicare in che termine e misura l'eventuale sovraprezzo lordo del camion, maturato come detto sopra, sia stato trasferito sul prezzo netto da lui pagato e, ai fini della determinazione dell'eventuale danno, deve allegare e provare il corrispettivo pagato relativo al camion,
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 21 r.g. 20820/2022 CP_2
depurato da quelle configurazioni che sono rimaste estranee, nell'intesa illecita, alla alterazione del prezzo lordo e dagli sconti ricevuti.
Il convenuto, casa costruttrice potrà ex art. 2697, 2° comma, c.c. eccepire quale fatto modificativo della pretesa risarcitoria la circostanza che l'acquirente finale del camion abbia a sua volta trasferito il maggior costo sostenuto aumentando i prezzi di vendita dei servizi verso i clienti, ovvero ricavando un corrispettivo dalla rivendita del camion a terzi, incidente percentualmente sul sovraprezzo originariamente versato.
Mutatis mutandis, con riguardo ai fatti di causa, si ricorda che l'attore lamenta di aver subito il danno da sovraprezzo per effetto di contratti di leasing, dichiarandosi acquirente dei beni e indicando in citazione anche il prezzo che sarebbe stato corrisposto per l'acquisto dei detti beni.
Quindi, applicando, i principi fin qui dettati in tema di onere di allegazione e di prova, l'istante avrebbe dovuto allegare l'efficienza causale del cartello e del sovraprezzo determinato sui prezzi lordi a determinare un aumento illecito del prezzo netto, indicando, quale base di compiuto per la percentuale pagata in aumento, il corrispettivo effettivamente versato per il camion, depurato dalle configurazioni accessorie richieste, proprio per potersi avvalere a valle del rimbalzo del sovraprezzo fino all'utente finale, così come effettivamente sorto a monte.
Di converso, le parti convenute avrebbero dovuto dedurre e provare fatti modificativi o estintivi della pretesa risarcitoria, incidenti sul danno finale quali ad esempio il passing on, il trasferimento del sovraprezzo, a sua volta, dall'acquirente indiretto a terzi, siano essi destinatari delle prestazioni ricevute o acquirenti di camion di seconda mano.
Invero, e prima ancora di esaminare la fondatezza delle eccezioni delle convenute, ciò che agli atti di causa appare insufficiente è proprio l'allegazione e la prova, per quanto di competenza, gravante sull'attore.
Infatti, parte attrice allega, della prova si dirà dopo:
- quale base di calcolo per il computo del danno il prezzo totale al netto di tasse di € 635.251, che avrebbe determinato un danno da sovrapprezzo quantificabile in € 127.050 pari al 20% del totale e comunque non r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 22 r.g. 20820/2022 SO
inferiore, in via equitativa, ad € 95.287, ovvero in misura pari al 15%, poi ridotto anche eventualmente al 5%;
- alla detta somma perviene elencando sette camion, pagg- 2-3, indicando per ciascuno il <> e come titolo il leasing.
Invero la prima osservazione da fare è che i camion di cui alle allegazioni sono solo 5 e non 7, poiché due sono evidentemente ripetuti nell'atto introduttivo, ossia i: 1) MAN ZE - TELAIO:
WMAT48ZZZYM293150 TARGA: BL177JL; 2) MAN
ZE - TELAIO: WMAT48ZZZIM327326 TARGA:
BV613FW.
Ancora, dei rimanenti 5 camion l'attore indica quello che egli definisce il prezzo di acquisto, nonostante qualifichi il titolo di godimento quale leasing ed indica un valore quale costo di acquisto che non è dato di comprendere dal corpo dell'atto come è ricostruito.
Di seguito le allegazioni dei camion:
1) MAN ZE - TELAIO: WMAT46ZZZYM299774 TARGA: BL431JM
ANNOIMMATRICOLAZIONE: 2000 PREZZO DI ACQUISTO 84.298 EURO -TITOLO
DI ACQUISTO: LEASING;
2) MAN ZE - TELAIO: WMAT48ZZZIM327326 TARGA: BV613FW
ANNOIMMATRICOLAZIONE: 2001 PREZZO DI ACQUISTO 84.298 EURO -
TITOLO DI ACQUISTO: LEASING;
3) MAN ZE - TELAIO: WMAM05ZZZ1M331117 TARGA: BX593HR
ANNO
IMMATRICOLAZIONE: 2001 PREZZO DI ACQUISTO 91.000,631 - TITOLO DI
ACQUISTO:
LEASING
4) MAN ZE - TELAIO: WMAT48ZZZYM293150 TARGA: BL177JL
ANNOIMMATRICOLAZIONE: 2000 PREZZO DI ACQUISTO 95.357,631 EURO -
TITOLO DIACQUISTO: LEASING;
5) MAN ZE - TELAIO: WMAT46ZZZYM299633 TARGA: BL441JM
ANNO IMMATRICOLAZIONE: 2000 PREZZO DI ACQUISTO 84.298 EURO -
TITOLO DIACQUISTO: LEASING;
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 23 r.g. 20820/2022 CP_2
In particolare, recuperando quanto detto sopra circa gli oneri di allegazione e probatori per il sovraprezzo nel contratto di leasing nel corpo dell'atto non è indicato per tutti i camion: - il valore del quantum convenuto nel contratto di leasing comprensivo di capitale finanziato e oneri di finanziamento;
- quanto di questa somma è stato effettivamente
“pagato” dall'attore, in esecuzione del leasing, al fine di determinare la base di calcolo a cui applicare il saggio percentuale del sovraprezzo;
-
l'incidenza delle singole configurazioni prescelte sulla formazione del prezzo finale ai fini dell'individuazione del prezzo netto;
- eventuali sconti ricevuti rispetto al listino.
In altri termini, anche applicando le presunzioni note (che si è visto coincidere nella sostanza con i successivi interventi normativi del d. lgs.
3/2017) quale schema probatorio cui rapportare le deduzioni in punto di allegazione, l'attore non indica quanto abbia effettivamente pagato per il contratto di leasing, e quanto, tra i costi sostenuti, sia stato influenzato dall'intesa illecita, poiché indica un valore complessivo che tiene conto del valore dei camion come richiesti nella loro configurazione.
Non aiutano ad integrare le allegazioni, e neanche si potrebbe Cass. S.U.
2435/2008, le scarne produzioni documentali.
Infatti:
- per il veicolo il cui numero di telaio termina con -293150 è in atti solo una “proposta di locazione finanziaria”, con le condizioni contrattuali, senza ammortamenti, senza l'indicazione di quanto effettivamente pagato in ottemperanza del contratto, senza una visura PRA che aiuti a comprendere le date di: 1) inizio leasing, 2) eventuale termine e riscatto, 3) eventuale cessione a terzi e calcolo del passing on (provata invece dall'interveniente come si dirà). Senza la descrizione del camion acquistato per comprendere la parte del valore indicato nella proposta contrattuale sia stata interessata dal sovraprezzo, al netto delle configurazioni prescelte;
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 24 r.g. 20820/2022 CP_2
- per il veicolo il cui numero di telaio termina con -327326 è in atti solo:
- una iscrizione di veicolo nuovo al PRA dove l'attore è indicato quale locatario;
- un documento di sintesi delle condizioni economiche del leasing.
Anche in questo caso non si comprende: l'eventuale termine e la data del riscatto, quanto pagato secondo un qualsivoglia piano di ammortamento, i termini economici della cessione a terzi (provata invece dall'interveniente come si dirà). E manca, sempre, la descrizione del camion acquistato per comprendere la parte del valore indicato nella proposta contrattuale sia stata interessata dal sovraprezzo, al netto delle configurazioni prescelte;
- per il veicolo il cui numero di telaio termina con – 331117, manca una iscrizione PRA o visura idonea a comprovare le vicende circolatorie del camion;
manca la descrizione del camion acquistato per comprendere la parte del valore indicato nella proposta contrattuale sia stata interessata dal sovraprezzo, al netto delle configurazioni prescelte. Vi sono solo i documenti del leasing, fino ad un documento che prova l'estinzione anticipata del leasing, senza che si indichi quanto e se l'estinzione anticipata abbia comportato una variazione sul costo effettivamente sostenuto;
- per il veicolo il cui numero di telaio termina con – 299633 vi è solo nota iscrizione PRA e fattura senza indicazione del contratto di leasing, dei costi, dell'ammortamento di quanto effettivamente pagato;
manca sempre la descrizione del camion acquistato per scomputare la parte del valore fatturato da quella causalmente influenzata dal sovraprezzo, al netto delle configurazioni prescelte (si comprende solo che nel caso di specie il camion era allestito con cassone ribaltabile);
- per il veicolo il cui numero di telaio termina con – 299774 vi è solo un libretto di circolazione.
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 25 r.g. 20820/2022 SO
Si deve anche aggiungere che tale documentazione si rinviene nella produzione attorea solo dopo l'incrocio dei documenti rubricati al foliario rispettivamente come al n. 1, sette carte di circolazione, e al n. 2, contratti di acquisto, là dove in entrambi non vi è piena corrispondenza tra il contenuto e la rubrica e dove si rinviene anche un contratto di acquisto, per il leasing 83004, intestato però ad altra società, la COGER S.p.A., lasciando presumere che non vi fosse sempre corrispondenza tra utilizzatore del camion e soggetto che stipulava il contrato di leasing.
Quanto detto è già sufficiente per il rigetto della domanda, ma a questo si deve aggiungere anche un'altra fondata ragione che si ricava dalle difese della Controparte_4
Si è detto che il sovraprezzo corrisponde ad una percentuale in aumento del costo del camion, da computarsi sul listino lordo, al netto delle molteplici configurazioni.
Così determinato esso viene traslato di acquirente in acquirente perché incorporato nel prezzo complessivo, ma durante la traslazione subisce per nesso causale delle variazioni.
Se il primo acquirente il grossista distributore, sostiene il sovraprezzo pieno, sul prezzo lordo, si è visto che già l'acquirente indiretto lo sopporta nei limiti del netto effettivamente pagato, depurato dalle configurazioni personali e da eventuali sconti, che costituendo delle diminuzioni di prezzo, incorporano percentualmente anche una parte di sovraprezzo (da qui la necessità delle allegazioni puntuali in questi termini).
Ma se l'acquirente indiretto vende a terzi il camion usato scarica su questi percentualmente una parte del sovraprezzo da egli sofferta, tale che l'eventuale danno subito da sovraprezzo non potrebbe mai essere pari ad una percentuale del netto pagato al concessionario, bensì ad una percentuale della parte residua del costo, pari alla differenza del costo di acquisto e del costo di rivendita.
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 26 r.g. 20820/2022 CP_2
Ebbene, la convenuta ha provato, docc. 14-18, che tutti i CP_4 camion per cui vi è causa sono stati rivenuti dall'attore e acquistati da terze parti anche per valori importanti, es. il camion -331117 è stato rivenduto alla COGER S.p.A per euro 60.000,00 e il -293150 è stato rivenduto alla per euro 49.200,00. Controparte_8
Ragione per cui è pure provato che parte del sovraprezzo sia stato anche trasferito dall'attore ai terzi sub-acquirenti.
Ne consegue che sulla scorta delle scarne allegazioni e delle incomplete prove offerte dall'attore, nonché dalle difese delle convenute, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai valori minimi secondo il petitum richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo generale affari civili 20820/2022 tra le parti come innanzi individuate rappresentate e difese:
- rigetta le domande attoree.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute che si liquidano in euro 7.052,00 oltre accessori di legge in favore di e in euro 7.052,00 oltre accessori di legge in CP_1
favore delle intervenute quali unica parte CP_3 CP_4
, ;
[...] Controparte_5
Così deciso in Napoli, il 17.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Ulisse Forziati
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia di Imprese
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Ulisse Forziati Presidente
Dott. Mario Fucito Giudice rel.
Dott. Valerio Colandrea Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20820/2022 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (rito anteriore al D.lgs. 10 ottobre 2022
n. 149 come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197), scaduti il 24 settembre 2025. tra
( ) con sede in Castel San Giorgio (SA) in Parte_1 P.IVA_1
Località Zona Industriale, uscita autostrada A/30, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Siniscalco
e dall'Avv. SS Giani, con studio sito in Salerno in Via Pio XI, n. 96.
PARTE ATTRICE
e
( ) con sede in Torino, in Via Puglia n. 149, in CP_1 P.IVA_2 persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti
CO AD FA, AB TI, SS FA nonché dall'
Avv. Francesco Lombardi, con studio sito in Napoli in Corso Vittorio
LE n. 74.
PARTE CONVENUTA r.g. 20820/2022 CP_2
e
(DE169511655) con sede in Monaco (Germania), in Hanauer CP_3
Straße n. 26, in persona dei rappresentanti pro tempore; Controparte_4
[...
(DE811125281) con sede in Monaco (Germania), in Dachauer Straße n.
667, in persona dei rappresentanti pro tempore; Controparte_5
(DE811125407) con sede in Monaco (Germania), in
[...]
Dachauer Straße n. 667 tutte rappresentate e difese dall'Avv. Rino Caiazzo con studio sito in Roma, in Via Ludovisi n. 35
PARTI INTERVENUTE
Oggetto: Illecito in tema di disciplina antitrust.
Conclusioni:
Per parte attrice, come da atto di citazione:
1) dichiarare la società responsabile di intesa CP_1 anticoncorrenziale unitamente alle case automobilistiche indicate nella decisione della C.E. 19.07.2016 e per l'effetto condannarla al pagamento del danno da sovrapprezzo cagionato alla società attrice da quantificarsi in euro
127.050 corrispondente al 20% del valore complessivo degli autoveicoli acquistati al netto delle tasse;
2) in via subordinata, condannare in via equitativa la società convenuta al pagamento di un danno da sovrapprezzo da quantificarsi in euro 95.287 corrispondente al 15% del valore complessivo degli autoveicoli acquistati al netto delle tasse;
3) liquidare in ogni caso gli interessi compensativi e la relativa rivalutazione monetaria;
4) condannare, inoltre, la al pagamento delle spese ed onorari CP_1
di causa, oltre IVA, CPA e maggiorazione come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.
Per parte convenuta, come da comparsa:
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 2 r.g. 20820/2022 CP_2
1) in via preliminare di rito: disporre, ai sensi degli artt. 106, 167 e 269
c.p.c., il differimento della prima udienza nel rispetto del termine a comparire di cui all'articolo 163-bis c.p.c. ed autorizzare la chiamata in giudizio di, (in precedenza ), (in CP_3 CP_4 Controparte_4 precedenza ) e Controparte_6 Controparte_5
tutte in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore e, qualora le terze chiamate decidano di comparire nel presente giudizio e la parte attrice non si opponga, dichiarare l'estromissione di dal CP_1 presente giudizio ai sensi dell'art. 108 c.p.c.;
2) in via preliminare di merito: dichiarare l'estinzione per avvenuta prescrizione dei diritti azionati da parte attrice per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di
CP_1
3) in via principale: previa, ove occorra, sospensione del giudizio ai fini degli invocati rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE e/o dell'invocato incidente di costituzionalità alla Corte costituzionale, rigettare tutte le domande formulate dalla parte attrice nei confronti di in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le CP_1 ragioni esposte in narrativa;
4) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attrice nei confronti di CP_1
e qualora codesto Ill.mo Giudice non ritenga di accogliere l'istanza di
[...]
estromissione avanzata da parte convenuta ex art. 108 c.p.c., accertare e dichiarare la quota di responsabilità di (in precedenza CP_3 CP_4
[...
), (in precedenza ) e Controparte_4 Controparte_6 [...]
nella causazione dei danni eventualmente Controparte_5
subiti dall'attrice e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno limitatamente alla relativa quota di responsabilità, ovvero in subordine condannare la medesima a tenere indenne, in tutto o in parte, di CP_1
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 3 r.g. 20820/2022 CP_2
quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare o avesse pagato in favore dell'attrice, per la misura eccedente la sua eventuale quota di responsabilità;
5) in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e/o irrilevanti, per tutti i motivi esposti in narrativa, ciò con la più ampia riserva di produrre e dedurre, anche istanze istruttorie, nei termini di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1, 2, 3 c.p.c;
6) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per le parti intervenute:
1) in via principale, rigettare - anche, ove occorra, previa sospensione del giudizio ai fini del sopra invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE (v. § 3.3) e previa sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 16, Regolamento (CE) n. 1/2003 e/o art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Commissione europea del 27 settembre 2017 resa nel procedimento AT.39824- Trucks, per tutti i motivi esposti in narrativa ( v. §
3.2) - tutte le domande spiegate da parte attrice nei confronti di CP_1 in ragione dell'avvenuta prescrizione e, comunque, della infondatezza della pretesa di parte attrice;
2) in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea ed eventuale formulazione di domanda di regresso e/o manleva nei confronti di Contr da parte della convenuta , rigettare anche le suddette ulteriori CP_1 domande per i motivi dedotti in narrativa;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 4 r.g. 20820/2022 SO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il giorno 9 settembre 2022 al destinatario convenuto, parte attrice concludeva come sopra, deducendo:
- che, in data 19 luglio 2016 la Commissione Europea, con la decisione Contro n. C(2016) 4673, ha riconosciuto la responsabilità di , e CP_1 altre società (DAF, Renault, Mercedes, Daimler, Volvo) per il relativo coinvolgimento in un cartello - in violazione della disciplina antitrust a tutela del mercato e della libera concorrenza - concernete punto accordi collusivi per il coordinamento dei prezzi di listino all'ingrosso da applicare nello Spazio Economico Europeo (SEE) nonché per il coordinamento delle tempistiche di introduzione delle tecnologie antinquinamento (da Euro 3 a Euro 6) con l'effetto del trasferimento sui clienti finali dei costi di adeguamento a tali direttive ambientali in violazione degli artt. 101 Trattato UE e 53 dell'Accordo EEA;
- che, a seguito della decisione, è stato sottoscritto un accordo transattivo - c.d. settlement - tra la Commissione Europea e le società in epigrafe e che, queste, a fronte dell'ammissione dell'esistenza di tali accordi collusivi hanno potuto beneficiare di una considerevole riduzione dell'importo delle ammende (c.d. programma di clemenza);
- che l'unica società a non aver aderito a predetta transazione è stata la
, la quale all'esito della procedura ordinaria, in data 27 CP_7 settembre 2017 è stata condannata per i medesimi fatti ad una sanzione di 800 milioni di euro;
- che la condotta di tali società ha generato per gli acquirenti degli autoveicoli un danno - c.d. da sovrapprezzo - individuato nella differenza tra il prezzo effettivamente pagato ed il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in regime di libero mercato, vale a dire in assenza di una violazione del diritto alla concorrenza ovvero determinabile nella misura del 20% del prezzo di vendita dei predetti autoveicoli;
- di agire in qualità di acquirente di camion a titolo di leasing come meglio indicati alle pp. 2, 3 dell'atto introduttivo, distinti per: telaio,
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targa, prezzo, titolo di acquisto e anno di immatricolazione (tutti immatricolati tra il 2000 ed il 2001);
- che la Direttiva UE n. 2014/104, nella fissazione dei principi cardine per la tutela risarcitoria a seguito di condotta anticoncorrenziale, ha introdotto una fattispecie di responsabilità extracontrattuale che differisce, soprattutto in relazione al tema dell'onere della prova, da quella prevista dagli artt. 2043 e ss. c.c.
- che il D.lgs. n. 3/2017, entrato in vigore il 3 febbraio 2017, ha dato attuazione alla Direttiva UE n. 2014/104, disciplinando il quadro normativo funzionale ad assicurare un livello di tutela omogeneo nei
Paesi UE in materia di illecito anticoncorrenziale;
- che, nonostante il fatto che gli autocarri siano stati acquistati dalla Contro società risulterebbe legittima la chiamata in causa della convenuta stante il dettato dell'art. 11 della richiamata CP_1
Direttiva UE n. 2014/104 statuente la responsabilità in solido per «le imprese che hanno violato congiuntamente il diritto alla concorrenza con il proprio comportamento […] con l'effetto che ciascuna di tali imprese è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità e il soggetto danneggiato ha diritto di esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad essere totalmente risarcito»;
- che, detti autocarri rientrerebbero pienamente in quelli coperti dalla decisione della Commissione anche alla luce della pronuncia della
Corte di Giustizia nel procedimento n. C-588/2020 che, in data 1 agosto 2022, ha chiarito che «la decisione della Commissione europea del 19 luglio 2016, notificata con il riferimento C(2016) 4673 relativa
a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo
53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri) dev'essere interpretata nel senso che gli autocarri speciali, ivi compresi gli autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici, rientrano tra i prodotti interessati dall'intesa constatata in tale decisione»;
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 6 r.g. 20820/2022 CP_2
- che, premesso tutto quanto fin qui delineato, a fronte dell'acquisto degli autocarri per un prezzo totale al netto di tasse di € 635.251, la società attrice ha subito un danno da sovrapprezzo Parte_1
quantificabile in € 127.050 pari al 20% del totale e comunque non inferiore, in via equitativa, ad € 95.287 (ossia in misura pari al 15%);
- che, in accoglimento della richiesta di risarcimento danni, il Tribunale dovrebbe espressamente riconoscere sia gli interessi compensativi sia quelli della rivalutazione monetaria sulla base anche della recente pronuncia della Suprema Corte (Sent. n. 24468/2020).
Parte convenuta, si è costituita in giudizio con comparsa di CP_1
costituzione il 19 aprile 2023, deducendo:
- che nessuno degli autocarri oggetto delle pretese risarcitorie di parte Contro attrice è stato prodotto o commercializzato da , bensì da CP_1
- che, dalla documentazione versata in atti, risulta che n. 2/7 autocarri risultano duplicati a livello di indicazioni e pretese (trattasi degli autocarri targati rispettivamente BV613FM e BL177JL);
- che la Decisione della Commissione Europea del 19 luglio 2016 era relativa alla procedura settlement ex art. 10-bis del Reg. 773/2004 della Commissione, a norma degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e non riguardava una fattispecie c.d. di cartello;
- che, infatti, piuttosto che un cartello, nella Decisione era accertato uno scambio di informazioni sui prezzi lordi di listino;
- che i prezzi lordi sono cosa ben diversa dai prezzi netti finali, decisi dai concessionari indipendenti in autonomia, con applicazione di sconti e secondo configurazioni prescelte dagli acquirenti;
- che proprio per questo le case costruttrici non hanno il controllo dei prezzi netti finali praticati dai concessionari;
- che, inoltre, nella Decisione non vi era alcuna statuizione che potesse far concludere che le condotte ritenute illecite abbiano generato un effetto restrittivo o un danno;
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 7 r.g. 20820/2022 CP_2
- che, appunto nella stessa Decisione, la Commissione riconosce espressamente di non essersi occupata dell'eventuale sussistenza di effetti restrittivi della concorrenza derivanti da tali scambi di informazioni, par. 82, perché «non è necessario dimostrare i reali effetti anti-competitivi dell'accordo, essendo stato provato l'oggetto anti-competitivo della condotta in questione»;
- che, nel caso di specie, non è direttamente applicabile l'art. 14 del
D.lgs. n. 3/2017 in tema di presunzioni, sia per i motivi sopraesposti sia perché, trattandosi di disposizione di natura sostanziale, non può applicarsi retroattivamente a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della citata normativa antitrust;
- che l'automatismo tra accertamento dell'accordo anticoncorrenziale e vincolatività delle decisioni doveva essere oggetto di un rinvio pregiudiziale alla CGE, ovvero alla Corte Costituzionale (si veda pp.
26 e ss. della comparsa di costituzione);
- che, in ogni caso, le domande proposte da parte attrice sono da rigettarsi per l'intervenuta prescrizione - quinquennale - dei diritti ad esse sottese con un dies a quo individuabile nel gennaio 2011 (data di pubblicazione della notizia di avvio dell'indagine della Commissione
Europea) o, in subordine, nel 19 luglio 2016 (anno di pubblicazione della Decisione);
Parti intervenute, (quale successore legale di con la CP_3 CP_4
quale si è fusa con atto di fusione in data 31 agosto 2021), CP_4
e (di seguito,
[...] Controparte_5
Contro congiuntamente, anche solo “ fatte salve le apposite cautele distintive così come puntualizzate a p. 1 dell'atto di intervento) si sono costituite congiuntamente, con atto di intervento in data 3 luglio 2023, deducendo:
- di intervenire nel giudizio de quo a causa della comunanza delle questioni controversie rispetto a e della solidarietà CP_1
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 8 r.g. 20820/2022 CP_2
dell'obbligazione risarcitoria per la quale l'attrice aveva promosso il giudizio;
- che, l'azione risarcitoria è estinta per intervenuta prescrizione quinquennale, stante il dies a quo del gennaio 2011;
- che la disciplina di maggior favore contenuta nel D.lgs. n. 3/2017 non
è applicabile retroattivamente alle condotte cessate prima della sua entrata in vigore in quanto trattasi di disposizioni di natura sostanziale;
- che la Decisione della Commissione del 19 luglio 2016 è stata adottata all'esito di una procedura di settlement che non può assurgere a valore vincolante nel giudizio civile, rendendosi altrimenti necessario un rinvio pregiudiziale alla CGE sul punto;
- che l'infrazione accertata consisteva principalmente in uno scambio di informazioni sui prezzi lordi di listino (gross list prices) piuttosto che in un cartello;
- che, non trattandosi di fattispecie di c.d. cartello, non è applicabile la presunzione di danno di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 3/2017 e che, pertanto, l'onere della prova sul nesso di causalità tra lo scambio di informazioni relative ai prezzi lordi ed i presunti danni da c.d. sovrapprezzo ricade interamente su parte attrice;
- che, sul punto non esiste alcun nesso causale automatico tra i prezzi lordi scambiati ed i prezzi netti finali pagati dai clienti poiché quest'ultimi derivano da fattori che sfuggono al controllo delle case costruttrici;
- che parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio in riferimento al fatto che l'eventuale sovrapprezzo sia stato trasferito dalla società di leasing alla rata finale per tutti quegli autocarri acquistati in leasing finanziario;
- che n. 4/5 degli autocarri oggetto di contestazione includono sovrastrutture (c.d. cassoni ribaltabili) che non sono prodotte o r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 9 r.g. 20820/2022 CP_2
Contro fatturate da e non sono oggetto della Decisione di cui trattasi il che dovrebbe collocare tali costi al di fuori del perimetro risarcitorio.
- che la quantificazione del danno basata su una percentuale media di sovrapprezzo (20% o 15%) è generica ed inaffidabile giacché la
Commissione stessa specificherebbe che tali osservazioni sui cartelli non sostituiscono la quantificazione del danno specifica;
- che il ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa è inammissibile e residuale poiché parte attrice non avrebbe fornito prova dell'esistenza ontologica del danno;
- che, comunque l'eventuale sovrapprezzo subito da parte attrice dovrebbe essere ridotto in quanto quest'ultima avrebbe trasferito integralmente o in parte, tale sovrapprezzo ai propri clienti finali e ciò
a fortiori se si considera che tutti gli autocarri oggetto di contestazione sono stati rivenduti sul mercato dell'usato generando l'effetto di c.d. passing on da rivendita;
- che, in ogni caso, l'eventuale danno risarcibile deve essere ridotto scomputando il risparmio fiscale ottenuto dall'attrice a causa dell'ammortamento del maggior costo del bene strumentale.
*****
La decisione
Secondo fin qua narrato, si può perimetrare quanto devoluto al tribunale quale una pretesa risarcitoria dell'attore di carattere extracontrattuale, nella qualità di acquirente indiretto di camion interessati da un'intesa anticoncorrenziale dei costruttori, intesa a sua volta incidente sulla formazione del prezzo di listino lordo all'ingrosso.
Il danno richiesto è costituito dal c.d. sovraprezzo, ossia dall'incremento del prezzo pagato per il bene in questione e determinato dall'illecita intesa tra costruttori, tale da costituire un lucro illegittimo del costruttore e un decremento parimenti ingiusto per il soggetto su cui grava il sovraprezzo.
In altri termini, la decisione della Commissione UE, premessa un'intesa illecita tra i costruttori di camion, ha accertato quali effetti dell'intesa stessa r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 10 r.g. 20820/2022 CP_2
un'alterazione della formazione del prezzo lordo praticato dai costruttori ai grossisti sugli stessi camion, da cui sarebbe derivato un pregiudizio per chi ha acquistato dal grossista, in virtù del maggior prezzo pagato frutto dell'intesa.
Testualmente, la decisione AT.39824 del 19.7.2016, così recita alla pag. 16:
Il comportamento anticoncorrenziale descritto nei paragrafi precedenti ha
l'obiettivo di restringere la concorrenza nell'intero mercato EEA. La condotta
è caratterizzata dal coordinamento tra i Destinatari, che erano concorrenti, relativamente: ai prezzi lordi, impostati direttamente ovvero attraverso lo scambio di incrementi pianificati sui prezzi lordi medesimi;
alla limitazione e alla sincronizzazione nell'introduzione di tecnologie conformi con i nuovi standard di emissione;
alla condivisione di altre informazioni sensibili da un punto di vista commerciale come ad esempio le ordinazioni e i tempi di consegna. Essendo il prezzo uno dei principali strumenti di concorrenza, i vari accordi e meccanismi adottati dai Destinatari miravano a restringere il prezzo concorrenziale;
pertanto, nel caso in esame non è necessario dimostrare gli effetti attuali anticoncorrenziali in quanto è provato ampiamente la finalità anticoncorrenziale della condotta in questione.
L'odierno attore pertanto è un'acquirente indiretto dal soggetto che ha subito il pregiudizio diretto dell'intesa ed è in questi termini che deve essere affrontata la questione dell'accertamento del maggior prezzo pagato.
Con l'ulteriore particolarità che, per i fatti di causa, secondo le deduzioni attoree, il prezzo pagato per i beni in questione è dato dai corrispettivi per l'utilizzo degli stessi in leasing.
In tal senso giova rammentare che l'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa,
Cass. 10/10/2022, n. 29363.
Per cui, l'utilizzatore individua il bene che intende prendere in godimento previo finanziamento del concedente, il quale a sua volta acquista il bene dal fornitore e lo dà in godimento, appunto, all'utilizzatore, il quale pagherà il r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 11 r.g. 20820/2022 CP_2
corrispettivo per il finanziamento ricevuto consistente nel capitale e negli accessori maturati.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., in via generale, e prima di riscontrare la giurisprudenza qui applicabile e le deroghe ai principi generali in materia di onere di probatorio ex art. 2043 c.c. con le presunzioni applicabili, l'attore che ritiene di aver subito un danno c.d. antitrust, deve: - allegare e provare la condotta illecita;
- allegare l'efficienza causale della condotta illecita nella formazione del prezzo anche con riguardo alla sua posizione di acquirente indiretto;
- allegare e provare la sua condizione di utilizzatore di un bene in leasing;
- allegare e provare il corrispettivo pagato su cui andare poi a calcolare il sovraprezzo indirettamente subito, fornendo i criteri di riferimento per il calcolo del sovraprezzo.
Tuttavia, fatte queste iniziali precisazioni è necessario esporre la disciplina regolante il danno da violazione di normativa antitrust, che, come anticipato, è parzialmente derogatoria ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c., poiché, fermi restando gli oneri di allegazione della fattispecie aquiliana, essa deroga fortemente agli oneri probatori, introducendo una serie di presunzioni tipiche.
Tutto ciò tenendo conto che i fatti di causa si riferiscono ad un'intesa iniziata nel gennaio 1997 e terminata con l'accertamento del luglio 2016.
I rapporti tra le decisioni UE ex artt. 101-102 TFUE e il diritto interno in punto di risarcimento nell'evoluzione giurisprudenziale e nel quadro normativo vigente.
A diritto positivo vigente la materia è regolata secondo il diritto interno dal d. lgs. 3/2017, che recepisce la direttiva, 2014/104/UE, la quale a sua volta è il frutto di una progressiva elaborazione della CGE e delle applicazioni che le corti interne hanno reso del diritto comunitario.
Tuttavia, la disciplina predetta, in difetto di norme specifiche, che saranno utilizzate in prosieguo di motivazione e pure previste in tema di disciplina della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, non è applicabile per ragioni di diritto intertemporale ai fatti di causa, fatti anteriori rispetto alla normativa, ragione per cui gioverà ricordare i principi giurisprudenziali r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 12 r.g. 20820/2022 SO
comunitari e nazionali che devono essere utilizzati ai fini della decisione, precisando anche le ragioni per cui non è possibile utilizzare la disciplina recata da d. lgs. 3/2017.
In questo senso, la stessa Corte di Giustizia, antecedente alla Direttiva
2014/104/UE, affermava che spettava al giudice valutare nei singoli casi la reale esistenza del danno e il nesso di causalità, sentenza 6 novembre 2012, C-
199/11, Otis, §65-66: «..una domanda di risarcimento danni (…) implica (…) non soltanto la constatazione della sopravvenienza di un fatto lesivo, ma anche la sussistenza di un danno e di un nesso diretto tra tale danno e il fatto lesivo.( …) resta (…) di competenza del giudice nazionale stabilire la sussistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità diretta tra lo stesso e
l'intesa o la pratica in discussione. Infatti, anche se la Commissione è stata indotta a precisare gli effetti dell'infrazione della sua decisione, spetta sempre al giudice nazionale determinare individualmente il danno cagionato a ciascuno dei soggetti che hanno intentato un'azione di risarcimento. Una tale valutazione non è contraria all'articolo 16 del regolamento n. 1/2003».
Si deve anche ricordare che la stessa Commissione, con Comunicazione
2013/C167/07, pubblicata nella Gazzetta UE del 13.06.2013, ha rammentato che, fermo restando la necessaria tutela risarcitoria per assicurare l'effettività delle decisioni della Commissione rese per le violazioni degli artt. 101 e 102
TFUE, nel rispetto della latitudine tratteggiata dalla stessa Commissione, compete al diritto nazionale interno determinare il livello appropriato di prova e il grado di precisione per mostrare l'entità del danno, capo 2.2., par. 8.
Lo stesso capo 2.2., par. 8 continua testualmente recando che: Le norme nazionali prevederanno anche la ripartizione dell'onere della prova e delle responsabilità delle parti di addurre argomentazioni fattuali dinanzi al giudice. Le norme nazionali possono prevedere il trasferimento dell'onere della prova una volta che l'attore abbia fornito una determinata serie di fattori;
possono prevedere inoltre regole di calcolo semplificate e presunzioni relative o assolute. Le norme nazionali stabiliscono inoltre la misura e le modalità secondo cui i giudici hanno la facoltà di quantificare il danno subito sulla base delle stime più attendibili o ricorrendo a considerazioni equitative.
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 13 r.g. 20820/2022 SO
Più specificamente, in tema di risarcimento da danno antitrust, in sintonia la giurisprudenza di legittimità nazionale: - esclude che il danno sia in re ipsa
(considerandola affermazione aberrante, Cass., n. 2305/2007, ); - Parte_2 ribadisce che per la liquidazione equitativa del lucro cessante vi è la necessità di provare la reale esistenza del danno, in assenza della quale non può esserci spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale (Cass., n.1443/2003; n.
23304/2007); - le categorie di danno devono essere esattamente individuate e provate pure utilizzando presunzioni e il nesso causale può essere desumibile mediante criteri di alta probabilità logica, ma deve poter essere fornita prova contraria (n. 2305/2007, ). Parte_2
Ma la Corte di Cassazione, ancor prima del d. lgs. 3/2017, affrontava il tema delle presunzioni, ancorché in modo strettamente funzionale alla natura dell'illecito antitrust, affermando, Cass., IV, 11 settembre 2015 n. 17996, che la decisione dell'Autorità Antitrust costituisce “prova privilegiata, quando non presunzione, del danno patito dal singolo” e Cass., III, 26 maggio 2011 n.
11610 in cui si afferma che il provvedimento sanzionatorio copre di presunzione relativa quella del nesso eziologico tra fatto e danno, la cui prova contraria non può fondarsi su circostanze generiche o già prese in esame nel procedimento sanzionatorio;
Cass. Civ., 13 febbraio 2009, n. 3640.
Questa elaborazione, applicando la c.d. teoria cd. dello scopo della norma violata, ritiene che il profilo causale sia presunto quando si verta davanti alla violazione di una condotta il cui scopo precipuo è proprio quello di impedire la verificazione di un certo effetto, con i danni connessi. Mentre, la responsabilità̀ sarebbe da escludere ogni qualvolta il bene leso non rientri nell'ambito di protezione della norma, o comunque vi sia incongruenza tra scopo della norma e modalità di verificazione del danno.
Queste ultime affermazioni sono estremamente pregnanti con riguardo al tipo di violazione della concorrenza che viene accertato, perché l'ampia casistica fa sì che bisogna individuare correttamente la norma violata, la condotta, il suo oggetto.
In sintesi, il diritto vivente afferma: 1) la necessità della tutela della concorrenza nel mercato in applicazione degli artt. 101-102 TFUE e, con essa, dell'effettività delle decisioni prese dall'Autorità, senza rendere difficoltoso r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 14 r.g. 20820/2022 CP_2
l'accesso alla tutela risarcitoria nelle azioni follow on poste in essere dagli utenti;
2) l'autonomia dello stato membro nella definizione degli strumenti processuali di accesso alla tutela risarcitoria nel rispetto del punto che precede;
3) il rifiuto di concezioni semplificatorie di danni in re ipsa; 4) necessità di provare danno e nesso causale, potendo ricorrere anche a presunzioni e a liquidazioni secondo equità in punto di quantificazione;
5) la valenza di prova privilegiata delle decisioni dell'autorità circa la violazione delle norme a tutela della concorrenza.
In questo contesto si perviene alla direttiva 2014/104, e, poi, al d. lgs. 3/2017 che codifica con maggiore dettaglio e capacità riepilogativa i principi sopra enunciati, con la tipizzazione normativa delle presunzioni già dettate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Tuttavia, come anticipato, ai fini della decisione, si deve escludere l'applicabilità per ragioni di diritto intertemporale del d. lgs. 3/2017, con riferimento alle presunzioni legali ivi previste, non essendo applicabile quella disciplina, a fattispecie antecedenti, dovendosi considerare le presunzioni norme non procedimentali.
A tal fine non deve trarre in inganno la circostanza che le presunzioni semplici di fonte legale, art. 2728 c.c., incidendo sull'onere di cui all'art. 2697 c.c., abbiano natura processuale e subiscano l'applicazione del connesso principio tempus regit actum, perché si commette l'errore di confondere l'effetto delle presunzioni con il loro oggetto.
Infatti, se le presunzioni incidono sull'onere probatorio, in tanto vi riescono perché la fattispecie normativa che le introducono recano il fumus dell'esistenza di un fatto costitutivo di un diritto, sulla base di valutazioni fattuali che seguono l'id quod plerumque accidit.
In altri termini, con la previsione di una nuova presunzione legale, il legislatore interviene a dire che, salvo prova contraria, in presenza di determinati presupposti di fatto sussiste un certo diritto – sulla scorta di valutazioni di tipo esperenziale che valgono nel momento in cui esse vengono effettuate dal legislatore – di fatto recando una fattispecie sostanziale.
Il legislatore, quindi, innova il diritto, mutuando dall'esperienza pratica la sussistenza di una fattispecie giuridica rilevante, ma questo non può che r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 15 r.g. 20820/2022 CP_2
portare effetti, nella realtà giuridica sostanziale, che a far data dall'entrata in vigore dell'innovazione, non potendo retroagire l'effetto sostanziale dell'esistenza di un diritto a fattispecie di fatto già regolate da disposizioni anteriori, con disciplina diversa.
L'interpretazione qui resa, nel quadro di un più ampio dibattito dottrinario, trova conforto, mutatis mutandis, con quanto il Giudice di legittimità ha dichiarato in materia tributaria, Cass. sez. 6-5, ord. 2 febbraio 2018, n. 2662,
Cass. sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33223 e da Cass. sez. 6-5, ord. 30 gennaio
2019, n. 2562.
Ai fini della fattispecie per cui vi è causa, quindi, si deve fare riferimento ai principi dettati in materia come ricostruiti in questo paragrafo prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 3/2017, ai quali invero non era sconosciuto né il concetto di prova privilegiata né quello di presunzioni, ancorché, queste ultime, fondate sul principio della teoria dello scopo della norma violata.
L'eccezione di prescrizione
Venendo all'esame in ordine logico delle questioni poste al collegio, iniziando dall'eccezione di prescrizione, è necessario individuare quale sia la disciplina applicabile ai fatti di causa, ai fini del computo della prescrizione e, in particolare, se sia applicabile l'art. 8 del d. lgs. 3/2017, recipiente la Direttiva
2014/104/UE, in forza del quale «Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: (i) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;
(ii) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;
(iii) dell'identità dell'autore della violazione.
«La prescrizione rimane sospesa quando l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 16 r.g. 20820/2022 CP_2
violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo».
Il decreto legislativo prevede, all'art. 19, che ai fini dell'applicazione temporale, gli artt. 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014.
Se la predetta disposizione fosse applicabile, allora, premessa la decisione della Commissione di cui al presente giudizio pubblicata in data 19 luglio
2016, applicando il termine annuale di sospensione per la definitività della stessa, decorrente dalla pubblicazione, si perverrebbe al termine del 19 luglio
2017, da cui computare poi il quinquennio.
Ne conseguirebbe anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione poiché è in atti di parte attrice l'invito alla negoziazione del giugno 2022, quindi prima del decorso del quinquennio al 19 luglio 2022, nonché per l'effetto
Ebbene, circa l'applicabilità dell'art. 8 del d. lgs. 3/2017, si deve premettere il principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità proprio con riferimento al contenzioso che qui ci occupa, Cass., sez. I, n. 5232 del 28.02.2024, secondo il quale «In tema di risarcimento del danno da illecito antitrust, la domanda risarcitoria proposta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 3 del 2017 per una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell'entrata in vigore della dir. 2014/104/UE, recepita da detto decreto legislativo, è assoggettata ratione temporis alla nuova disciplina sempre che il termine di prescrizione applicabile in virtù delle norme previgenti non sia spirato prima della data di scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva;
nel caso di illecito antitrust consistente in intesa anticoncorrenziale, rileva, dunque, che in base al diritto italiano, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità».
Nel caso di specie, in mancanza di diversa prova offerta dalle parti convenute e intervenute nel giudizio, la natura lungolatente del danno, ossia la naturale attitudine del pregiudizio a manifestarsi dopo lungo tempo rispetto alla condotta illecita, radica il termine dal quale contare la prescrizione r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 17 r.g. 20820/2022 SO
quinquennale, ex art. 2935 e 2947 c.c., dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia (così Cass. 2 febbraio
2007, n. 2305).
Ne consegue che: posta la decisione della Commissione UE del 19 luglio 2016, alla data della scadenza per il recepimento della direttiva del 27 dicembre
2016, solo pochi mesi dopo, non era assolutamente decorso il termine di prescrizione applicabile ante Direttiva 2014/104/14 e quindi è pienamente applicabile il d.lgs. 3/2017 con la disciplina di cui all'art. 8 già esposta, nonché
è infondata l'eccezione di prescrizione.
L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione verso la convenuta è tale CP_1 anche nei confronti delle parti intervenute ai sensi dell'art. 1310 c.c., condebitori ex art. 2055 per avere insieme dato luogo all'intesa anticoncorrenziale, in ragione dell'originario atto interruttivo del giugno 2022.
Sulla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TUEF e i rapporti degli effetti del “settlement” con il diritto comunitario.
Così proseguendo, con riferimento alla questione preliminare sollevata dalla convenuta e concernente la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia ex art. 267 TUEF o, in subordine, di un incidente di costituzionalità interno, vale la pena ripetere quanto questo collegio ha già espresso su analoghe questioni, precisando in ogni caso che la questione ha perso attualità ai fini della decisione, dopo la pronuncia definitiva della CGE del 1 febbraio
2024 che ha condannato l'unica società non aderente al settlement accertatore dell'intesa.
Si rammenta, pertanto, che l'indagine della Commissione europea ha portato ad un accordo transattivo (settlement) con quasi tutte le parti partecipanti all'intesa, con il quale queste hanno riconosciuto la loro responsabilità ed hanno concordato di pagare una sanzione ridotta rispetto a quanto sarebbe stato dovuto in caso di sanzione senza accordo.
Una società, fra quelle partecipanti all'intesa, come detto, non ha aderito alla composizione negoziata del procedimento sanzionatorio e ha impugnato la sanzione inflittale (di 880 milioni di euro) presso la Corte di Giustizia Europea.
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 18 r.g. 20820/2022 SO
Ciò, ad avviso della convenuta, e prima che fosse intervenuta la decisione finale, del febbraio 2024, avrebbe reso inidoneo il mero settlement ad esplicare gli effetti pretesi dall'attore.
Come se il provvedimento transattivo (settlement) con cui la Commissione
Europea ha definito, nel 2016, la procedura di accertamento dell'illecito in questione non avesse la stessa valenza di una sanzione piena, in ragione della sua natura negoziale, con le conseguenze sul piano del difetto di risultati probatori di privilegiata portata che sarebbero invece tipici della sanzione vera e propria.
Invero, il settlement è strumento positivizzato, art. 10 bis Regolamento CE
773/2004, come modificato dal Reg.622/2008, e costituisce un esito transattivo della controversia connotato dall'accettazione completa, da parte dei soggetti colpiti da procedura di accertamento di illecito anticoncorrenziale, dell'esistenza di questo e della ritenuta sua efficacia lesiva della concorrenza.
Da quanto precede, discende che non sembra proponibile una configurazione del settlement come strumento dalla minore validità o efficacia di una sanzione non concordata o come distonico, rispetto ai principi comunitari e tale da imporre il suo ricorso pregiudiziale alla Corte ex art. 267 TUEF.
Nel merito.
Il contenuto dell'accertamento C. AT 39824 – Trucks del 19.07.2016 e
l'ambito operativo della prova privilegiata.
La Commissione dapprima ha descritto il mercato dei camion, di tipo professionale, ciclico, la cui fabbricazione non ha la caratteristica propria della produzione in serie perché ogni camion è prodotto in “centinaia di varianti e di opzioni”.
Ha precisato che la formazione del prezzo di ciascun camion, che si è detto tendenzialmente mai uguale ad un altro nella sua versione finale, fonda inizialmente su listini di prezzi lordi, a cui seguono i prezzi di trasferimento per l'importazione a mezzo di società di distribuzione, a cui seguono i prezzi praticati ai rivenditori, a cui seguono i prezzi netti pagati dall'acquirente finale, secondo il proprio modello prescelto e gli sconti praticati.
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 19 r.g. 20820/2022 SO
La Commissione ha quindi individuato quattro livelli di prezzo, di cui solo il primo è il prezzo lordo, calcolato su un modello base che raramente corrisponde a quello in concreto ordinato dall'utente e pagato al prezzo netto, che interviene dopo altre due transazioni – distributore e rivenditore – a prezzi diversi, tanto da quelli lordi di listino che da quelli netti praticati a valle della catena di distribuzione.
La Commissione ha altresì riscontrato che tra i destinatari dell'accertamenti tutti i produttori, tranne , hanno armonizzato il proprio listino dei prezzi CP_1 lordi per lo SEE, Spazio economico europeo, per cui non ha inteso CP_1 uniformare i valori lordi del proprio listino tra i vari paese UE.
Venendo alla condotta accertata sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse aziende aderenti al settlement, la Commissione ha riscontrato che la condotta lesiva dell'art. 101 TFUE è consistita in uno scambio di informazioni che aveva ad oggetto: 1) il listino dei prezzi all'ingrosso, ossia quelli relativi alla formazione dei listini;
2) le configurazioni possibili di ciascun camion prodotto;
3) la tempistica per l'introduzione delle tecnologie di emissione richieste da Euro 3 fino ad Euro 6.
Gli accordi collusivi – gli scambi di informazioni – riguardavano l'aumento dei prezzi all'ingrosso per allinearli nello SEE, al momento dell'entrata in vigore e l'adeguamento tecnologico EURO 3 a EURO 6.
Solo occasionalmente, par. 30, i produttori hanno discusso dei prezzi netti sui quali, tuttavia, agli atti non risulta essere stata conclusa alcuna intesa, così come invero non risulta essere stata acquisita alcuna intesa su concordare i prezzi lordi.
E' possibile, quindi, iniziare a delimitare la portata dell'accertamento della funzione di prova privilegiata costituita dalla decisione della Commissione, con riguardo alla politica dei prezzi dei camion, data da:
1) un'intesa volta ad uniformare i prezzi all'ingrosso dei camion di medio e alto tonnellaggio tra le diverse case costruttrici, al fine di entrare nello SEE con prezzi uniformi, alterando la libera concorrenza;
2) l'alterazione del meccanismo dei prezzi riguardava la formazione del prezzo lordo pagato dall'importatore nazionale, sul quale si poteva agire di concerto, poiché nei passaggi ai distributori e agli utenti finali r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 20 r.g. 20820/2022 CP_2
partecipavano alle dinamiche di formazione del prezzo altre variabili quali le molteplici configurazioni possibili chieste dagli acquirenti;
3) l'intesa quindi non riguardava i prezzi netti sopportati dagli acquirenti finali;
4) la natura di prova privilegiata pertanto attiene allo scambio di informazioni, altrimenti detto intesa o cartello, illecito perché volto ad alterare la dinamica di formazione del prezzo lordo.
Dopo l'entrata in vigore del SEE, quindi dal 2002, preceduta dall'armonizzazione dei prezzi lordi, le imprese proseguivano la propria condotta anticoncorrenziale mediante lo scambio degli aumenti dei prezzi lordi sui modelli base e si confrontavano sulle modalità di adeguamento tecnologico.
Se così è, l'acquirente finale, soggetto indirettamente attinto dalla pratica illecita, non può immediatamente chiedere l'applicazione della prova privilegiata circa l'esistenza del sovraprezzo sul prezzo netto da costui pagato, calcolato peraltro non sul camion in sé, ma sulla effettiva configurazione scelta dal cliente, detratti eventuali sconti, proprio perché nel caso di specie la prova privilegiata cade sulla manipolazione della formazione del prezzo lordo all'ingrosso e fonda l'esistenza della sola pratica illecita e del suo oggetto.
In altri termini, l'eventuale percentuale, da calcolare, di sovraprezzo sul prezzo lordo sofferta dall'importatore, non può essere traslata direttamente sul prezzo netto pagato dall'acquirente a valle, utilizzando la prova privilegiata costituita dalla decisione della commissione, ma, secondo il principio della regolarità causale ( o del principio dello scopo della norma violata, ut supra), si può solo presumere che esso, il sovraprezzo, sia stato trasferito anche sull'acquirente finale, che può a sua svolta trasferirlo quale maggior costo sul prezzo dei servizi venduti, ovvero all'atto di eventuale rivendita a terzi.
Ciò significa che l'acquirente sotto il profilo dell'allegazione, applicando i principi sopra esposti, deve indicare in che termine e misura l'eventuale sovraprezzo lordo del camion, maturato come detto sopra, sia stato trasferito sul prezzo netto da lui pagato e, ai fini della determinazione dell'eventuale danno, deve allegare e provare il corrispettivo pagato relativo al camion,
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 21 r.g. 20820/2022 CP_2
depurato da quelle configurazioni che sono rimaste estranee, nell'intesa illecita, alla alterazione del prezzo lordo e dagli sconti ricevuti.
Il convenuto, casa costruttrice potrà ex art. 2697, 2° comma, c.c. eccepire quale fatto modificativo della pretesa risarcitoria la circostanza che l'acquirente finale del camion abbia a sua volta trasferito il maggior costo sostenuto aumentando i prezzi di vendita dei servizi verso i clienti, ovvero ricavando un corrispettivo dalla rivendita del camion a terzi, incidente percentualmente sul sovraprezzo originariamente versato.
Mutatis mutandis, con riguardo ai fatti di causa, si ricorda che l'attore lamenta di aver subito il danno da sovraprezzo per effetto di contratti di leasing, dichiarandosi acquirente dei beni e indicando in citazione anche il prezzo che sarebbe stato corrisposto per l'acquisto dei detti beni.
Quindi, applicando, i principi fin qui dettati in tema di onere di allegazione e di prova, l'istante avrebbe dovuto allegare l'efficienza causale del cartello e del sovraprezzo determinato sui prezzi lordi a determinare un aumento illecito del prezzo netto, indicando, quale base di compiuto per la percentuale pagata in aumento, il corrispettivo effettivamente versato per il camion, depurato dalle configurazioni accessorie richieste, proprio per potersi avvalere a valle del rimbalzo del sovraprezzo fino all'utente finale, così come effettivamente sorto a monte.
Di converso, le parti convenute avrebbero dovuto dedurre e provare fatti modificativi o estintivi della pretesa risarcitoria, incidenti sul danno finale quali ad esempio il passing on, il trasferimento del sovraprezzo, a sua volta, dall'acquirente indiretto a terzi, siano essi destinatari delle prestazioni ricevute o acquirenti di camion di seconda mano.
Invero, e prima ancora di esaminare la fondatezza delle eccezioni delle convenute, ciò che agli atti di causa appare insufficiente è proprio l'allegazione e la prova, per quanto di competenza, gravante sull'attore.
Infatti, parte attrice allega, della prova si dirà dopo:
- quale base di calcolo per il computo del danno il prezzo totale al netto di tasse di € 635.251, che avrebbe determinato un danno da sovrapprezzo quantificabile in € 127.050 pari al 20% del totale e comunque non r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 22 r.g. 20820/2022 SO
inferiore, in via equitativa, ad € 95.287, ovvero in misura pari al 15%, poi ridotto anche eventualmente al 5%;
- alla detta somma perviene elencando sette camion, pagg- 2-3, indicando per ciascuno il <> e come titolo il leasing.
Invero la prima osservazione da fare è che i camion di cui alle allegazioni sono solo 5 e non 7, poiché due sono evidentemente ripetuti nell'atto introduttivo, ossia i: 1) MAN ZE - TELAIO:
WMAT48ZZZYM293150 TARGA: BL177JL; 2) MAN
ZE - TELAIO: WMAT48ZZZIM327326 TARGA:
BV613FW.
Ancora, dei rimanenti 5 camion l'attore indica quello che egli definisce il prezzo di acquisto, nonostante qualifichi il titolo di godimento quale leasing ed indica un valore quale costo di acquisto che non è dato di comprendere dal corpo dell'atto come è ricostruito.
Di seguito le allegazioni dei camion:
1) MAN ZE - TELAIO: WMAT46ZZZYM299774 TARGA: BL431JM
ANNOIMMATRICOLAZIONE: 2000 PREZZO DI ACQUISTO 84.298 EURO -TITOLO
DI ACQUISTO: LEASING;
2) MAN ZE - TELAIO: WMAT48ZZZIM327326 TARGA: BV613FW
ANNOIMMATRICOLAZIONE: 2001 PREZZO DI ACQUISTO 84.298 EURO -
TITOLO DI ACQUISTO: LEASING;
3) MAN ZE - TELAIO: WMAM05ZZZ1M331117 TARGA: BX593HR
ANNO
IMMATRICOLAZIONE: 2001 PREZZO DI ACQUISTO 91.000,631 - TITOLO DI
ACQUISTO:
LEASING
4) MAN ZE - TELAIO: WMAT48ZZZYM293150 TARGA: BL177JL
ANNOIMMATRICOLAZIONE: 2000 PREZZO DI ACQUISTO 95.357,631 EURO -
TITOLO DIACQUISTO: LEASING;
5) MAN ZE - TELAIO: WMAT46ZZZYM299633 TARGA: BL441JM
ANNO IMMATRICOLAZIONE: 2000 PREZZO DI ACQUISTO 84.298 EURO -
TITOLO DIACQUISTO: LEASING;
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 23 r.g. 20820/2022 CP_2
In particolare, recuperando quanto detto sopra circa gli oneri di allegazione e probatori per il sovraprezzo nel contratto di leasing nel corpo dell'atto non è indicato per tutti i camion: - il valore del quantum convenuto nel contratto di leasing comprensivo di capitale finanziato e oneri di finanziamento;
- quanto di questa somma è stato effettivamente
“pagato” dall'attore, in esecuzione del leasing, al fine di determinare la base di calcolo a cui applicare il saggio percentuale del sovraprezzo;
-
l'incidenza delle singole configurazioni prescelte sulla formazione del prezzo finale ai fini dell'individuazione del prezzo netto;
- eventuali sconti ricevuti rispetto al listino.
In altri termini, anche applicando le presunzioni note (che si è visto coincidere nella sostanza con i successivi interventi normativi del d. lgs.
3/2017) quale schema probatorio cui rapportare le deduzioni in punto di allegazione, l'attore non indica quanto abbia effettivamente pagato per il contratto di leasing, e quanto, tra i costi sostenuti, sia stato influenzato dall'intesa illecita, poiché indica un valore complessivo che tiene conto del valore dei camion come richiesti nella loro configurazione.
Non aiutano ad integrare le allegazioni, e neanche si potrebbe Cass. S.U.
2435/2008, le scarne produzioni documentali.
Infatti:
- per il veicolo il cui numero di telaio termina con -293150 è in atti solo una “proposta di locazione finanziaria”, con le condizioni contrattuali, senza ammortamenti, senza l'indicazione di quanto effettivamente pagato in ottemperanza del contratto, senza una visura PRA che aiuti a comprendere le date di: 1) inizio leasing, 2) eventuale termine e riscatto, 3) eventuale cessione a terzi e calcolo del passing on (provata invece dall'interveniente come si dirà). Senza la descrizione del camion acquistato per comprendere la parte del valore indicato nella proposta contrattuale sia stata interessata dal sovraprezzo, al netto delle configurazioni prescelte;
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 24 r.g. 20820/2022 CP_2
- per il veicolo il cui numero di telaio termina con -327326 è in atti solo:
- una iscrizione di veicolo nuovo al PRA dove l'attore è indicato quale locatario;
- un documento di sintesi delle condizioni economiche del leasing.
Anche in questo caso non si comprende: l'eventuale termine e la data del riscatto, quanto pagato secondo un qualsivoglia piano di ammortamento, i termini economici della cessione a terzi (provata invece dall'interveniente come si dirà). E manca, sempre, la descrizione del camion acquistato per comprendere la parte del valore indicato nella proposta contrattuale sia stata interessata dal sovraprezzo, al netto delle configurazioni prescelte;
- per il veicolo il cui numero di telaio termina con – 331117, manca una iscrizione PRA o visura idonea a comprovare le vicende circolatorie del camion;
manca la descrizione del camion acquistato per comprendere la parte del valore indicato nella proposta contrattuale sia stata interessata dal sovraprezzo, al netto delle configurazioni prescelte. Vi sono solo i documenti del leasing, fino ad un documento che prova l'estinzione anticipata del leasing, senza che si indichi quanto e se l'estinzione anticipata abbia comportato una variazione sul costo effettivamente sostenuto;
- per il veicolo il cui numero di telaio termina con – 299633 vi è solo nota iscrizione PRA e fattura senza indicazione del contratto di leasing, dei costi, dell'ammortamento di quanto effettivamente pagato;
manca sempre la descrizione del camion acquistato per scomputare la parte del valore fatturato da quella causalmente influenzata dal sovraprezzo, al netto delle configurazioni prescelte (si comprende solo che nel caso di specie il camion era allestito con cassone ribaltabile);
- per il veicolo il cui numero di telaio termina con – 299774 vi è solo un libretto di circolazione.
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 25 r.g. 20820/2022 SO
Si deve anche aggiungere che tale documentazione si rinviene nella produzione attorea solo dopo l'incrocio dei documenti rubricati al foliario rispettivamente come al n. 1, sette carte di circolazione, e al n. 2, contratti di acquisto, là dove in entrambi non vi è piena corrispondenza tra il contenuto e la rubrica e dove si rinviene anche un contratto di acquisto, per il leasing 83004, intestato però ad altra società, la COGER S.p.A., lasciando presumere che non vi fosse sempre corrispondenza tra utilizzatore del camion e soggetto che stipulava il contrato di leasing.
Quanto detto è già sufficiente per il rigetto della domanda, ma a questo si deve aggiungere anche un'altra fondata ragione che si ricava dalle difese della Controparte_4
Si è detto che il sovraprezzo corrisponde ad una percentuale in aumento del costo del camion, da computarsi sul listino lordo, al netto delle molteplici configurazioni.
Così determinato esso viene traslato di acquirente in acquirente perché incorporato nel prezzo complessivo, ma durante la traslazione subisce per nesso causale delle variazioni.
Se il primo acquirente il grossista distributore, sostiene il sovraprezzo pieno, sul prezzo lordo, si è visto che già l'acquirente indiretto lo sopporta nei limiti del netto effettivamente pagato, depurato dalle configurazioni personali e da eventuali sconti, che costituendo delle diminuzioni di prezzo, incorporano percentualmente anche una parte di sovraprezzo (da qui la necessità delle allegazioni puntuali in questi termini).
Ma se l'acquirente indiretto vende a terzi il camion usato scarica su questi percentualmente una parte del sovraprezzo da egli sofferta, tale che l'eventuale danno subito da sovraprezzo non potrebbe mai essere pari ad una percentuale del netto pagato al concessionario, bensì ad una percentuale della parte residua del costo, pari alla differenza del costo di acquisto e del costo di rivendita.
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 26 r.g. 20820/2022 CP_2
Ebbene, la convenuta ha provato, docc. 14-18, che tutti i CP_4 camion per cui vi è causa sono stati rivenuti dall'attore e acquistati da terze parti anche per valori importanti, es. il camion -331117 è stato rivenduto alla COGER S.p.A per euro 60.000,00 e il -293150 è stato rivenduto alla per euro 49.200,00. Controparte_8
Ragione per cui è pure provato che parte del sovraprezzo sia stato anche trasferito dall'attore ai terzi sub-acquirenti.
Ne consegue che sulla scorta delle scarne allegazioni e delle incomplete prove offerte dall'attore, nonché dalle difese delle convenute, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai valori minimi secondo il petitum richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo generale affari civili 20820/2022 tra le parti come innanzi individuate rappresentate e difese:
- rigetta le domande attoree.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute che si liquidano in euro 7.052,00 oltre accessori di legge in favore di e in euro 7.052,00 oltre accessori di legge in CP_1
favore delle intervenute quali unica parte CP_3 CP_4
, ;
[...] Controparte_5
Così deciso in Napoli, il 17.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Ulisse Forziati
r.g.a.c. 20820/2022 Pag. 27