Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 28
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Estratto di ruolo non impugnabile

    Il ricorso è inammissibile perché l'estratto di ruolo non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/92. La Suprema Corte, con sentenza n. 26283/22, ha confermato che il processo tributario ha natura impugnatoria e richiede un atto del fisco da impugnare. L'estratto di ruolo non è un atto impugnabile autonomamente, a meno che non vi sia un pregiudizio concreto, come un'intimazione di pagamento o un pignoramento in corso, che nel caso di specie non sussiste.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse ad agire

    In applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza n. 26283/22 delle Sezioni Unite della Cassazione, si rileva la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, poiché l'atto impugnato (estratto di ruolo) non è tale da determinare una concreta pretesa o un pregiudizio idoneo a fondare l'interesse all'impugnazione in assenza di una richiesta di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 28
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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