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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2025 depositato il 30/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIT.NE DEBITORI IRPEF-ALTRO 2019
- SIT.NE DEBITORI IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1180/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente ha proposto ricorso iscritto a ruolo il 30 agosto 2025 al numero 937/2025 di R.G., avverso l'estratto di ruolo di Agenzia Entrate RI del 26 giugno 2025 relativo alle cartelle n.
01220230008624407000 e n. 0122020018025773000 per € 6.749,32 – Ente impositore Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Avellino.
2. A motivi ha dedotto: l'omessa notifica dell'avviso bonario;
la decadenza e la prescrizione dei tributi;
la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
l'irregolarità e l'illegittimità della notifica delle cartelle;
la violazione dell'obbligo di motivazione;
l'omessa indicazione del calcolo degli interessi. Vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione.
3. Si è costituita l'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Avellino deducendo quanto segue: le cartelle impugnate riguardano RP e addizionali oltre sanzioni e interessi per gli anni d'imposta 2019 e 2021 scaturite dalla liquidazione automatizzata ex art. 36 bis del dpr 600/73; ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perchè mancante della sottoscrizione;
l'inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto degli articoli
16bis e 22 del Dlgs 546/92 e dell'art. 23 DLgs 82/2005, e quindi per violazione delle regole tecniche che disciplinano l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario;
ha dedotto la rituale notifica delle cartelle di pagamento;
l'inammissibilità del ricorso ex artt. 21 e 19 del dgls 546/92 in quanto tardivo, perché proposto ben oltre il termine di 60 giorni previsto per impugnare un atto impositivo e a seguito di estratto di ruolo, atto non impugnabile;
l'infondatezza nel merito, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
4. Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI.
5. Rigettata l'istanza di sospensione, all'udienza del 15 dicembre 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In punto di diritto, giova rilevare che l'art. 19 D.lgs. 546/92 contiene l'elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario e tale elenco non include l'estratto di ruolo.
Il processo tributario ha natura impugnatoria di un atto e non può consistere in un processo in cui sia proposta un'azione di accertamento negativo del credito tributario. Il contribuente, in tale caso, può richiedere in via amministrativa un annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali in relazione alle quali non sussistano più –es. per intervenuta prescrizione- i presupposti per la riscossione coattiva (cfr. Cass. 2016/22946; Cass.
2019/22925). Orbene, nel caso in esame il ricorso è inammissibile, in quanto l'orientamento giurisprudenziale relativo all'immediata impugnabilità degli atti non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 19 cit. deve essere rimeditato alla luce della recente sentenza n. 26283/22 della Suprema Corte, a S.U. : dopo aver premesso che la contestazione del ruolo è un' azione di accertamento negativo, la Cassazione sottolinea che il processo tributario ha in sé un'azione impugnatoria (è una azione costitutiva estintiva o modificativa), per cui vi deve essere un atto del fisco da impugnare e l'estratto di ruolo non è un atto impugnabile (il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella). Indi, la Cassazione conclude che è riscontrabile l'interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione di pagamento oppure un pignoramento in corso. In definitiva, le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità della novella normativa
(l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.
R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se no a specifiche condizioni) e, addirittura, l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D. Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del
Codice della Strada e delle sanzioni amministrative). Ebbene, dall'applicazione al caso in esame dei principi illustrati dalla sentenza n. 26283/22, discende la carenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, in quanto l'atto impugnato non è tale da determinare alcuna concreta pretesa in assenza di qualsivoglia richiesta di pagamento che determini un pregiudizio in capo al ricorrente idoneo a far sorgere l'interesse ad impugnare.
Ogni altra questione risulta assorbita. Tenuto conto delle circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2025 depositato il 30/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIT.NE DEBITORI IRPEF-ALTRO 2019
- SIT.NE DEBITORI IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1180/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente ha proposto ricorso iscritto a ruolo il 30 agosto 2025 al numero 937/2025 di R.G., avverso l'estratto di ruolo di Agenzia Entrate RI del 26 giugno 2025 relativo alle cartelle n.
01220230008624407000 e n. 0122020018025773000 per € 6.749,32 – Ente impositore Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Avellino.
2. A motivi ha dedotto: l'omessa notifica dell'avviso bonario;
la decadenza e la prescrizione dei tributi;
la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
l'irregolarità e l'illegittimità della notifica delle cartelle;
la violazione dell'obbligo di motivazione;
l'omessa indicazione del calcolo degli interessi. Vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione.
3. Si è costituita l'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Avellino deducendo quanto segue: le cartelle impugnate riguardano RP e addizionali oltre sanzioni e interessi per gli anni d'imposta 2019 e 2021 scaturite dalla liquidazione automatizzata ex art. 36 bis del dpr 600/73; ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perchè mancante della sottoscrizione;
l'inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto degli articoli
16bis e 22 del Dlgs 546/92 e dell'art. 23 DLgs 82/2005, e quindi per violazione delle regole tecniche che disciplinano l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario;
ha dedotto la rituale notifica delle cartelle di pagamento;
l'inammissibilità del ricorso ex artt. 21 e 19 del dgls 546/92 in quanto tardivo, perché proposto ben oltre il termine di 60 giorni previsto per impugnare un atto impositivo e a seguito di estratto di ruolo, atto non impugnabile;
l'infondatezza nel merito, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
4. Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI.
5. Rigettata l'istanza di sospensione, all'udienza del 15 dicembre 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In punto di diritto, giova rilevare che l'art. 19 D.lgs. 546/92 contiene l'elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario e tale elenco non include l'estratto di ruolo.
Il processo tributario ha natura impugnatoria di un atto e non può consistere in un processo in cui sia proposta un'azione di accertamento negativo del credito tributario. Il contribuente, in tale caso, può richiedere in via amministrativa un annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali in relazione alle quali non sussistano più –es. per intervenuta prescrizione- i presupposti per la riscossione coattiva (cfr. Cass. 2016/22946; Cass.
2019/22925). Orbene, nel caso in esame il ricorso è inammissibile, in quanto l'orientamento giurisprudenziale relativo all'immediata impugnabilità degli atti non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 19 cit. deve essere rimeditato alla luce della recente sentenza n. 26283/22 della Suprema Corte, a S.U. : dopo aver premesso che la contestazione del ruolo è un' azione di accertamento negativo, la Cassazione sottolinea che il processo tributario ha in sé un'azione impugnatoria (è una azione costitutiva estintiva o modificativa), per cui vi deve essere un atto del fisco da impugnare e l'estratto di ruolo non è un atto impugnabile (il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella). Indi, la Cassazione conclude che è riscontrabile l'interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione di pagamento oppure un pignoramento in corso. In definitiva, le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità della novella normativa
(l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.
R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se no a specifiche condizioni) e, addirittura, l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D. Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del
Codice della Strada e delle sanzioni amministrative). Ebbene, dall'applicazione al caso in esame dei principi illustrati dalla sentenza n. 26283/22, discende la carenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, in quanto l'atto impugnato non è tale da determinare alcuna concreta pretesa in assenza di qualsivoglia richiesta di pagamento che determini un pregiudizio in capo al ricorrente idoneo a far sorgere l'interesse ad impugnare.
Ogni altra questione risulta assorbita. Tenuto conto delle circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.