TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 12/2/2025 nella causa iscritta al n. 3587 /2024 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. ANDREA PANDOLFI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
ADRIANO ABATE e dell'Avv. STEFANO ASCIONI, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa l'illegittimità del licenziamento intimato in data 14 novembre 2023 al Sig. e conseguentemente: ordinare alla società Parte_1 CP_2
, (C.F/P.I. , con sede legale in Egna (BZ), Via della Stazione n. 51, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., e sede operativa – centro logistico/unità locale in Via Della Buona Fortuna 2 (loc. Scorano) Capena
(RM), di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. In subordine, condannare la , (C.F/P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 P.IVA_1
d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio contestando l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminatogli in data 14 novembre 2023 perché accusato di aver sottratto beni dall'azienda senza autorizzazione, formulando le domande richiamate in epigrafe.
2. A sostegno della propria pretesa, egli deduce di aver lavorato alle dipendenze della resistente presso la sede operativa della stessa di Capena dal 6 giugno 2022 e fino alla data del licenziamento, con qualifica di impiegato;
di aver precedentemente lavorato alle dipendenze di altra azienda presso la stessa sede operativa;
che, presso detta unità operativa, era prassi che i prodotti danneggiati, scaduti o prossimi a scadenza o comunque non vendibili fossero posti su apposite pedane poste sul retro del reparto di vendita, in attesa del macero, e che i dipendenti stessi potessero, previa autorizzazione dei superiori, prelevarli;
che le circostanze oggetto di contestazione disciplinare sono avvenute in data 20 ottobre 2023, quando il ricorrente ha prelevato del materiale, asseritamente previa autorizzazione e sotto gli occhi di colleghi e superiori.
3. La resistente si è costituita sostenendo la legittimità del proprio operato a fronte della gravità della condotta del lavoratore, appropriatosi indebitamente di beni aziendali, e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e discussa all'udienza odierna.
5. La domanda è parzialmente fondata, nei termini e per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. In materia di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 5 l. 604/1966, grava sul datore di lavoro la prova della sussistenza dei presupposti di fatto integranti l'infrazione (Cass. sent. 11153/02 e ord. 10086/2018), competendo al lavoratore fornire la prova contraria della non imputabilità dell'inadempimento (Cass. sent. 6352/1998 e ord. 16597/2018). La materiale imputabilità del fatto al lavoratore, in quanto elemento costitutivo della fattispecie disciplinare integrante la giusta causa di licenziamento, deve quindi essere provata dal datore, sebbene sul punto sia opportuno precisare che l'accertamento in sede giurisdizionale della responsabilità disciplinare segue le ordinarie regole processuali civilistiche (cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 19183/2016), trovando applicazione l'art. 2729
c.c. nonché il principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., alla stregua del quale il giudice può porre a fondamento della propria decisione le prove acquisite indipendentemente dalla parte che le ha introdotte.
7. Deve ulteriormente precisarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n. 12174/2019).
8. Nel caso di specie, è incontestata da parte del lavoratore la circostanza per cui, in data
20.10.2023, egli ha prelevato materiale aziendale, ponendolo in uno scatolone (fotografato dal superiore e allegato alla contestazione disciplinare, in atti), e lo ha successivamente caricato nella propria Pt_2 automobile.
9. Nel caso di specie, la sussistenza del fatto materiale e la sua imputabilità al ricorrente sono provate a norma dell'art. 115 c.p.c., ne è tuttavia controversa la rilevanza ai fini disciplinari, ritenuta da parte resistente e negata dal ricorrente.
10. Il profilo controverso tra le parti, in fatto, è se la descritta condotta fosse o meno facoltizzata in via di fatto ed in che termini, e conseguentemente se la stessa integri una condotta idonea a recidere il nesso fiduciario e giustificare il licenziamento del lavoratore, oppure se la stessa, in ragione delle circostanze fattuali dedotte dal lavoratore, non sia qualificabile come illecito disciplinare o in ogni caso non sia sostenuta da un elemento soggettivo tale da recidere il nesso fiduciario.
11. Il ricorrente ha allegato l'esistenza di una prassi invalsa nel punto vendita, relativa alla possibilità di prelevare il materiale destinato al macero, previa autorizzazione dei superiori;
ha inoltre sostenuto di aver chiesto ed ottenuto una generica autorizzazione al prelievo dal superiore sig. Per_1 lo stesso 20.10.23; di aver effettuato il prelievo in pieno orario lavorativo, sotto gli occhi di colleghi e superiori, ed in particolare del responsabile del centro logistico, sig. che dopo aver visto il Pt_2 contenuto della scatola si sarebbe limitato a chiedere ed ottenere chiarimenti dal lavoratore senza intervenire ad impedire il fatto, come avrebbe dovuto se lo avesse ritenuto illecito.
12. In relazione a tali circostanze di fatto, dedotte dal ricorrente a sostegno della propria buona fede, la parte resistente ha espressamente contestato: che il materiale prelevato fosse materiale di scarto, osservando in subordine che anche se così fosse dovrebbe ritenersi indebito il prelievo, posto che il materiale qualificabile come rifiuto deve essere conferito nelle modalità previste per ciascun prodotto;
che il ricorrente avesse ricevuto una autorizzazione al prelievo, posto che il superiore gerarchico avrebbe autorizzato esclusivamente il prelievo di una cartuccia di silicone, non Per_1 presente tra la merce prelevata dal ricorrente secondo l'elenco che egli stesso ne fa in ricorso;
che esistesse una prassi per cui i prodotti destinati al macero avrebbero potuto essere prelevati dai dipendenti previa autorizzazione.
13. Sotto il primo punto di vista, il ricorrente ha prodotto fotografie dei singoli prodotti asseritamente presenti nello scatolone, fotografie che ritraggono le date di scadenza – per lo più prossime o passate al momento del prelievo – e le confezioni danneggiate o sporche. Tra questo materiale figurano, tra l'altro, due cartucce di silicone con scadenza dicembre 2023, delle pinze, una tanica di detergente non piena. Tale materiale fotografico non è stato espressamente contestato dalla parte resistente nella sua autenticità né nella corrispondenza con il materiale presente nella scatola, e risulta verosimile che si tratti di esso se si raffrontano tali fotografie con quella della scatola vista dall'alto, prodotta da entrambe le parti. Il ricorrente ha inoltre prodotto una fotografia in cui si vedono scatoloni di materiale evidentemente non confezionato o comunque in disordine, su uno dei quali è affisso un cartello con scritto “macero chimico”. Anche tale fotografia non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente.
14. Sul punto, il teste che ha potuto prendere visione della scatola contenente il Pt_2 materiale al momento del prelievo della stessa da parte di ha riferito: “Avevo controllato le scadenze Pt_1 di alcuni prodotti, e non erano scaduti. ADR. Apparentemente, quelli non scaduti non sembravano rovinati o danneggiati. Dalla foto stessa è evidente che alcuni prodotti sono privi di confezione e quindi non più vendibili. Lo misi per iscritto. Ho segnalato la cosa ai nostri legali e da lì è partita la denuncia. ADR. Il prodotto di cui si vede un triangolo grigio e rosso potrebbe essere una cartuccia di silicone […] Ricordo una tanica di detersivo non del tutto piena, ricordo bombolette spray di disinfettante, penso una, i prodotti erano diversi, oggi avrei bisogno di riguardare la foto per ricordarli tutti. Come ho già detto, i prodotti non erano scaduti, ne ricordo almeno uno che scadeva nel 2025”.
15. Dalle foto in atti si evince la presenza di prodotti non scaduti: un disinfettante spray con scadenza 2025, la cui confezione risulta tuttavia leggermente sporca o danneggiata (all. 10); uno sbloccante universale, ancora con scadenza 2025 ma confezione visibilmente danneggiata (all. 11); 2 pinze con manico rosso, evidentemente prodotto non soggetto a scadenza ma da ritenersi non vendibile ed anzi espressamente messo a disposizione dei lavoratori in base a quanto riferito a riguardo dai testi (teste “Se qualche dipendente ha bisogno di materiale che trova disponibile tra i prodotti destinati Tes_1 al macero, previa richiesta informale al responsabile può prelevarlo, su autorizzazione di questo. Una volta avvenne con una paletta intera di pinze: in quel caso, quando c'erano tanti prodotti dello stesso tipo, venivano messi in un altro punto, sotto il badge, perché li prendessimo, era un passaparola. […] Questo era sporadico. Ricordo ad esempio delle pinze con i manici rossi, non ricordo quando avvenne”; teste “In alcuni contesti, quando c'era del materiale a Tes_2 disposizione, mise dei messaggi sui gruppi whatsapp per avvisare di questa disponibilità. […] Preciso che una Per_2 sola volta sia capitato che mandassero un messaggio per le pinze, di norma non venivano mandati messaggi, eravamo noi che guardavamo il bancale, come le e chiedevamo l'autorizzazione. Preciso che la mia espressione riguarda la Parte_3 disponibilità delle pinze, per il resto era una cosa che facevamo ogni tanto, quando c'era disponibilità”).
16. Risulta quindi verosimile, con un grado di probabilità tale da consentire di ritenere la circostanza provata, che il materiale sottratto dal ricorrente fosse effettivamente materiale destinato allo smaltimento, in quanto invendibile per ragioni variegate (prossimo a scadenza, danneggiato, privo di imballaggio), e che lo stesso sia stato prelevato dalle pedane destinate allo smaltimento o da analoghi punti di raccolta di materiale non destinato alla vendita come rappresentate in foto e della cui esistenza anche i testi hanno riferito. 17. Quanto alla circostanza per cui il prelievo sarebbe stato espressamente autorizzato dal superiore gerarchico del ricorrente, signor e più genericamente quanto alla circostanza che Per_1 estesse una prassi invalsa circa la legittimità di tali prelievi, si osserva quanto segue.
18. Il signor superiore del ricorrente che, in tesi, avrebbe dato l'autorizzazione al Per_1 prelievo del materiale, ha dichiarato “Il 20 ottobre […] mi era arrivata una richiesta da parte di che mi Pt_1 aveva detto di aver visto una cartuccia di silicone pronta per la rottamazione e mi ha chiesto se potesse prenderla.
Nonostante come ho detto non fosse prassi, avevo bonariamente acconsentito al prelievo. […] ho ricevuto la telefonata di
che mi ha detto di aver visto prendere la scatola e dichiarare che io avevo autorizzato a prendere quel Pt_2 Pt_1 materiale, cosa che evidentemente ho negato, posto che non solo non è una prassi, ma non è nelle mie facoltà autorizzare qualcuno a portare quella tipologia di merci, era una sorta di spesa, dalla foto che vidi c'erano tante cose […] se avessi autorizzato una cosa del genere sarei a mia volta stato responsabile […] Non era quello che confidenzialmente mi era stato chiesto da e da me accordato in semplicità”. Il teste ha riferito: “nei giorni successivi, quando Pt_1 Tes_1 la situazione era ormai degenerata, non ricordo se prima o dopo la sanzione disciplinare, ho visto e gli Persona_3 ho chiesto di questa vicenda, siamo amici e volevo capire cosa fosse successo, ed è arrivato dicendogli “ma io te li Pt_1 avevo chiesti” e ha risposto “non mi coinvolgere” o qualcosa del genere “perché io ti avevo autorizzato Per_1 soltanto..” non ricordo se una o due bombolette. non ha risposto e se ne è andato. ADR. Non c'è stata alcuna lite, Pt_1 non ha risposto nulla, era abbastanza abbattuto sapendo cosa rischiava. ADR. era serio e il tono era Pt_1 Per_1 animato, perché negò con decisione di aver autorizzato”. Nessuno degli altri testi ha saputo riferire Per_1 delle circostanze dell'autorizzazione se non de relato.
19. Può quindi ritenersi provato che avesse chiesto al proprio superiore di prelevare Pt_1 del materiale una cartuccia di silicone, circostanza incontestata e confermata dal teste e che Per_1 tale prelievo fosse stato autorizzato;
resta non provata l'autorizzazione per il restante materiale, né un'autorizzazione in termini generici, di cui comunque il teste non ha potuto riferire, avendo Tes_1 esclusivamente assistito ad un successivo confronto tra e da cui tale profilo non Pt_1 Per_1 sarebbe emerso, avendo ulteriormente ribadito il carattere puntuale e circoscritto Per_1 dell'autorizzazione concessa (non rilevando ai fini del giudizio il riferimento a bombolette o cartucce, una o due, anche a fronte del carattere de relato della testimonianza).
20. Tali dichiarazioni rilevano anche in relazione all'esistenza di una prassi relativa alla possibilità per i lavoratori di prelevare il materiale previa autorizzazione. Sul punto, benché Per_1 espressamente escluda l'esistenza di una prassi, al tempo stesso egli riconosce di aver dato l'autorizzazione (sebbene, si ribadisce, limitata ad una cartuccia di silicone e non a tutto il materiale prelevato da . Pt_1
21. Il teste responsabile del centro logistico di Capena, sul punto ha reso Pt_2 dichiarazioni del tutto conformi, avendo dichiarato: “Non mi risulta l'esistenza di una prassi che consista nell'autorizzare i dipendenti a prelevare prodotti, in generale non siamo autorizzati a dare via prodotti dell'azienda.
Tuttavia è capitato a volte che i dipendenti ci chiedessero di prendere dei prodotti non più vendibili o materiale di imballaggio. Probabilmente, nel tempo, alcune eccezioni sono state fatte. ADR. Non vi era nessun accordo sul tipo di prodotto o le sue condizioni che potevano essere autorizzate, ma certamente questo riguardava soltanto prodotti non vendibili e quindi o prossimi alla scadenza, o senza confezione, o non integri o danneggiati. […] Non mi risulta che questo accadesse normalmente, non sono a conoscenza se avesse già prelevato altri prodotti. Non so riferire se Pt_1 in altre occasioni abbia autorizzato simili prelievi”. Per_1
22. I due testi di parte ricorrente hanno a loro volta dichiarato che l'autorizzazione al prelievo di prodotti non vendibili fosse stata occasionalmente accordata. A riguardo, la teste Tes_2 ha riferito: “Ogni tanto l'azienda metteva del materiale non consono alla vendita a disposizione di noi operai, che col consenso del responsabile potevamo prenderlo. [… ]so che il mio capo reparto dava l'autorizzazione. […]I prodotti non destinati alla vendita perché non idonei venivano posizionati su bancali e poi presi in carico da chi di dovere per lo smaltimento […] Preciso che una sola volta sia capitato che mandassero un messaggio per le pinze, di norma non venivano mandati messaggi, eravamo noi che guardavamo il bancale, come le cavallette, e chiedevamo l'autorizzazione.
Preciso che la mia espressione riguarda la disponibilità delle pinze, per il resto era una cosa che facevamo ogni tanto, quando c'era disponibilità”. Il teste ha dichiarato: “L'azienda ha sempre consentito una determinata Tes_1 prassi: alcuni prodotti sono portati in una zona chiamata macero, e poi smaltiti in modo che non saprei dire. Se qualche dipendente ha bisogno di materiale che trova disponibile tra i prodotti destinati al macero, previa richiesta informale al responsabile può prelevarlo, su autorizzazione di questo. […] Questo avveniva con i prodotti che non potevano essere venduti.”
23. È quindi provata l'esistenza di una prassi relativa alla possibilità per i dipendenti, su richiesta e previa autorizzazione dei superiori, di prelevare il materiale non destinato alla vendita. Di tale prassi non rileva in questa sede saggiare la frequenza in termini di abitualità o di mera occasionalità, per le ragioni di seguito meglio esplicitate.
24. Dal complessivo tenore delle testimonianze assunte, è emerso che tale prassi consisteva in singole concessioni accordate in via di fatto dai superiori su richiesta dei lavoratori (eccezionalmente in via generalizzata rispetto a singole tipologie di prodotti, come emerso esclusivamente per le pinze), in un quadro del tutto deformalizzato e quindi in assenza, da un lato, di regole precise e, dall'altro, di un formale potere in tal senso in capo ai soggetti autorizzanti. Né avrebbe potuto essere diversamente, posto che tecnicamente il materiale invendibile era qualificabile come rifiuto, e quindi potenzialmente soggetto ad obbligo di smaltimento in forme vincolate.
25. Sul punto, sono significative le dichiarazioni rese dai testi di entrambe le parti: teste
“Ad autorizzare questi prelievi potevamo essere esclusivamente io e i responsabili, quindi nel caso Pt_2 Per_1 di Ma questo potere non era stato dato dalla direzione, è una assunzione di responsabilità del singolo quella di Pt_1 autorizzare queste eccezioni”; teste “Non era quello che confidenzialmente mi era stato chiesto da e Per_1 Pt_1 da me accordato in semplicità”; teste “Era una cortesia che l'azienda ci faceva e glie ne siamo stati grati. La Tes_1 richiesta andava chiesta al caporeparto, o al responsabile del magazzino. Difficilmente dicevano di no. ADR. Non controllavano i prodotti, si fidavano di noi, che gli dicevamo quale prodotto avessimo preso. ADR. A me non è mai stata data indicazione su cose che non si potevano prendere, ma se capitava che alcuni prodotti non potessero essere prese ci avvisavano in modo specifico. In ogni caso tutti chiedevano. Nessuno avrebbe preso prodotti senza chiedere, sarebbe stata una figuraccia, il contesto era tale per cui chiedere non era un problema”.
26. Ne emerge un clima di ragionevolezza e fiducia reciproca nel senso che l'azienda, attraverso i suoi preposti, consentiva ai lavoratori di beneficiare gratuitamente di prodotti non vendibili, altrimenti destinati al macero.
27. Tale prassi si fondava, con evidenza, sul presupposto naturale che i prodotti fossero ancora utilizzabili e destinati ad essere effettivamente utilizzati da chi li aveva prelevati, e non quindi smaltiti, di talché i preposti che accordavano l'autorizzazione non stavano autorizzando alcuna violazione della normativa in materia di conferimento dei rifiuti, bensì esclusivamente consentendo ai dipendenti il prelievo gratuito di materiale utilizzabile ma non vendibile. In tal senso la necessità di autorizzazione si spiega chiaramente nell'esigenza che tali prelievi non riguardassero prodotti pericolosi o rispetto ai quali sussistessero obblighi formali di smaltimento secondo modalità normativamente prescritte.
28. In secondo luogo, proprio in quanto i preposti assumevano la responsabilità dell'autorizzazione informalmente accordata, tanto più evidente era la necessità di richiederla, a fronte della necessità di mantenere tale prassi in termini di occasionalità e rigorosamente sotto il controllo da parte della società – ossia dei soggetti responsabili – non potendo legittimarsi un libero ed indiscriminato accesso del personale al materiale destinato al macero.
29. Così ricostruite le circostanze fattuali in cui la condotta è stata posta in essere, quanto al rilievo disciplinare della stessa giova premettere che la giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., consiste in un comportamento del lavoratore tale da incidere negativamente sugli elementi essenziali del rapporto, ed in particolare tale da far venir meno l'elemento fiduciario costituito dall'aspettativa di una parte a che l'altra tenga un comportamento globalmente conforme e comunque non in contrasto con gli obblighi assunti (ex multis, Cass. civ. sez. lav. nn. 35/2011, 19270/2006, 7462/2002, 9590/2001). La giusta causa
è quindi quel fatto idoneo a spezzare il vincolo fiduciario tra le parti su cui si basa il sinallagma lavoristico, così da influire negativamente sulla prognosi di proficua prosecuzione del rapporto ed impedirne la prosecuzione pur temporanea, in quanto significativo di uno specifico – e censurabile – atteggiamento di una delle parti rispetto al rapporto stesso (ex multis Cass. 12691/2004).
30. La proporzionalità della sanzione costituita dal licenziamento deve quindi apprezzarsi, in concreto (Cass. 7268/2022), in riferimento alla gravità del comportamento posto in essere dal dipendente in relazione all'equilibrio globale del rapporto, ossia alle ripercussioni potenziali sull'interesse datoriale dell'atteggiamento che detto comportamento esprime, nel senso che non necessariamente il comportamento deve consistere nella violazione di specifici obblighi contrattuali
(Cass. 14466/2000) ma deve comunque porsi in contrasto con uno standard di diligenza e correttezza a sua volta mutevole in quanto ancorato alla realtà fattuale, secondo una valutazione giuridica di applicazione della clausola normativa astratta di “giusta causa” (Cass. 11172/2022, 18247/2009,
19294/2008, 12414/2002).
31. A sua volta la gravità dell'impatto sul sinallagma, e del pregiudizio per la parte datoriale, non può riscontrarsi avendo riguardo esclusivo ad elementi economici (essendo anzi questi tendenzialmente irrilevanti, Cass. 16864/2006), bensì piuttosto al complesso di interessi inerenti la realtà produttiva in cui il rapporto di lavoro si svolge e la sintomaticità del comportamento rispetto a ipotetiche violazioni future: la valutazione di proporzionalità deve, quindi, compiersi in relazione tanto ai profili oggettivi che a quelli soggettivi (Cass. 15004/2000).
32. Tanto premesso, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal ricorrente si connota come superficiale, imprudente, connotata da totale incomprensione del contesto di riferimento, ma non consapevolmente irrispettosa degli interessi datoriali. Egli, nel prelevare con leggerezza numerosi prodotti – sebbene tutti invendibili – senza averne fatto specifica richiesta ai superiori, ha infatti dimostrato di non aver inteso che l'autorizzazione eventualmente accordata era inscrivibile nell'ambito di una concessione comunque proveniente dall'alto, per le cennate ragioni di opportunità e sicurezza;
ancora, ritenendo indifferente un singolo prelievo occasionale o eccezionale ad un prelievo “libero”, ossia attuato a fronte di mero avviso generico dato ai superiori (a fronte della molteplicità dei prodotti prelevati, definisce il prelievo di “una spesa”), egli ha dimostrato di non aver Per_1 Pt_1 compreso i limiti di ragionevolezza invece evidenti sia per i direttori dei reparti che per i lavoratori, come emerso da tutte le testimonianze assunte;
laddove ha ritenuto che fosse indifferente per l'azienda la quantità e specifica individuazione dei prodotti prelevati, ha dimostrato di non comprendere affatto tali implicazioni della propria condotta, posto che quella che poteva ritenersi una prassi positiva – a condizione che l'azienda ne mantenesse il controllo soprattutto in termini di sicurezza e rispetto della normativa sui rifiuti – così male interpretata rischiava di diventare una prassi rischiosa sotto i plurimi punti di vista già evidenziati.
33. Così inquadrata la vicenda, è evidente che possa ascriversi in capo al ricorrente un comportamento comunque negligente e connotato da rilievo disciplinare.
34. Al tempo stesso, il venir meno del vincolo fiduciario riguarda nel caso di specie esclusivamente i rapporti interpersonali e di fatto tra colleghi, anche gerarchicamente superiori al ricorrente, ma non formalmente i rapporti tra il lavoratore e l'azienda. Nei confronti dei primi, egli ha infatti compromesso il clima di fiducia reciproca che consentiva l'esistenza della prassi menzionata, ponendo in essere comportamenti arbitrari ed imprudenti. Nei confronti dell'azienda, tuttavia, rileva piuttosto il fatto che abbia agito in un contesto (seppur informalmente) legittimato dai suoi Pt_1 superiori e quindi, agli occhi del lavoratore, dall'azienda stessa.
35. In altri termini, sebbene la condotta di dal punto di vista formale, possa Pt_1 comunque qualificarsi come appropriazione non autorizzata di beni aziendali, si ritiene che a fronte del contesto fattuale come ricostruito all'esito dell'istruttoria egli abbia agito nella piena convinzione di non danneggiare l'azienda. Ciò che può rimproverarglisi è la mancata considerazione delle implicazioni, consistenti nel rischio di prelievo di prodotti inidonei all'uso o soggetti a vincoli di smaltimento, con pericolo per sé e rischio di responsabilità in capo ai preposti, nonché nella futura interruzione della cennata prassi, a detrimento del clima lavorativo (e in danno dei lavoratori che perderanno la possibilità di beneficiarne, seppur occasionalmente). Tale leggerezza di valutazione da parte di un lavoratore, tuttavia, rientra nel possibile rischio che è stato assunto dai superiori stessi nel facoltizzare la prassi dei prelievi autorizzati di materiale destinato al macero, così instaurando un clima di fiducia nell'altrui ragionevolezza che, nel caso di specie, si è rivelata malriposta, sicché il disvalore della condotta è comunque ad essi imputabile almeno in parte.
36. In sintesi, dal complesso dell'istruttoria svolta e dalle chiare risultanze della stessa si ritiene che alcun comportamento volontariamente o consapevolmente infedele nei confronti dell'azienda possa essere addebitato al ricorrente, il quale ha dimostrato piuttosto un atteggiamento di assoluta leggerezza anche rispetto a possibili rischi per sé o responsabilità in capo ai preposti, nonché mancanza di comprensione delle logiche che ispiravano la gestione complessiva delle condizioni lavorative all'interno della sede operativa, caratteristiche che tuttavia, per il livello delle mansioni svolte, non sono determinanti nel senso di compromettere la sua affidabilità di fronte al datore né la possibilità di proseguire il rapporto.
37. Il pregiudizio recato all'azienda, in base a quanto detto, è verosimile non apparisse agli occhi del ricorrente come particolarmente grave né, in concreto, ha avuto conseguenze particolarmente gravi dal punto di vista organizzativo o dal punto di vista economico.
38. La sanzione del licenziamento non appare quindi proporzionata al fatto commesso dal lavoratore, che non esprime, per le concrete modalità con cui è stato posto in essere come emerse dall'istruttoria e vagliate alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali vigenti in materia, una carica di disvalore particolarmente forte e si appalesa, al contrario, come piuttosto tenue.
39. A fronte delle incontestate caratteristiche dimensionali dell'azienda e dell'anzianità del ricorrente, ne consegue l'applicazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015, a norma del quale deve essere dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, ossia dalla data di ricezione della lettera avvenuta il 14.11.2023, con condanna del datore a corrispondere la tutela indennitaria di cui al comma 1, parametrata nella misura di due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Nel caso di specie, essendo il rapporto durato meno di due anni, deve essere quantificata in misura pari a sei mensilità.
40. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3587 /2024 r.g.:
- Accertata l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminato al lavoratore con lettera datata 14.11.2023, nei termini di cui in motivazione, dichiara l'estinzione del rapporto a far data dal 14.11.2023, e condanna la a pagare in favore di una CP_2 Parte_1 somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per il calcolo del TFR,
- Per l'effetto condanna la a rifondere a le spese del presente CP_2 Parte_1 giudizio, liquidate in euro 5.388,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 12.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 12/2/2025 nella causa iscritta al n. 3587 /2024 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. ANDREA PANDOLFI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
ADRIANO ABATE e dell'Avv. STEFANO ASCIONI, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa l'illegittimità del licenziamento intimato in data 14 novembre 2023 al Sig. e conseguentemente: ordinare alla società Parte_1 CP_2
, (C.F/P.I. , con sede legale in Egna (BZ), Via della Stazione n. 51, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., e sede operativa – centro logistico/unità locale in Via Della Buona Fortuna 2 (loc. Scorano) Capena
(RM), di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. In subordine, condannare la , (C.F/P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 P.IVA_1
d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio contestando l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminatogli in data 14 novembre 2023 perché accusato di aver sottratto beni dall'azienda senza autorizzazione, formulando le domande richiamate in epigrafe.
2. A sostegno della propria pretesa, egli deduce di aver lavorato alle dipendenze della resistente presso la sede operativa della stessa di Capena dal 6 giugno 2022 e fino alla data del licenziamento, con qualifica di impiegato;
di aver precedentemente lavorato alle dipendenze di altra azienda presso la stessa sede operativa;
che, presso detta unità operativa, era prassi che i prodotti danneggiati, scaduti o prossimi a scadenza o comunque non vendibili fossero posti su apposite pedane poste sul retro del reparto di vendita, in attesa del macero, e che i dipendenti stessi potessero, previa autorizzazione dei superiori, prelevarli;
che le circostanze oggetto di contestazione disciplinare sono avvenute in data 20 ottobre 2023, quando il ricorrente ha prelevato del materiale, asseritamente previa autorizzazione e sotto gli occhi di colleghi e superiori.
3. La resistente si è costituita sostenendo la legittimità del proprio operato a fronte della gravità della condotta del lavoratore, appropriatosi indebitamente di beni aziendali, e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e discussa all'udienza odierna.
5. La domanda è parzialmente fondata, nei termini e per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. In materia di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 5 l. 604/1966, grava sul datore di lavoro la prova della sussistenza dei presupposti di fatto integranti l'infrazione (Cass. sent. 11153/02 e ord. 10086/2018), competendo al lavoratore fornire la prova contraria della non imputabilità dell'inadempimento (Cass. sent. 6352/1998 e ord. 16597/2018). La materiale imputabilità del fatto al lavoratore, in quanto elemento costitutivo della fattispecie disciplinare integrante la giusta causa di licenziamento, deve quindi essere provata dal datore, sebbene sul punto sia opportuno precisare che l'accertamento in sede giurisdizionale della responsabilità disciplinare segue le ordinarie regole processuali civilistiche (cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 19183/2016), trovando applicazione l'art. 2729
c.c. nonché il principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., alla stregua del quale il giudice può porre a fondamento della propria decisione le prove acquisite indipendentemente dalla parte che le ha introdotte.
7. Deve ulteriormente precisarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n. 12174/2019).
8. Nel caso di specie, è incontestata da parte del lavoratore la circostanza per cui, in data
20.10.2023, egli ha prelevato materiale aziendale, ponendolo in uno scatolone (fotografato dal superiore e allegato alla contestazione disciplinare, in atti), e lo ha successivamente caricato nella propria Pt_2 automobile.
9. Nel caso di specie, la sussistenza del fatto materiale e la sua imputabilità al ricorrente sono provate a norma dell'art. 115 c.p.c., ne è tuttavia controversa la rilevanza ai fini disciplinari, ritenuta da parte resistente e negata dal ricorrente.
10. Il profilo controverso tra le parti, in fatto, è se la descritta condotta fosse o meno facoltizzata in via di fatto ed in che termini, e conseguentemente se la stessa integri una condotta idonea a recidere il nesso fiduciario e giustificare il licenziamento del lavoratore, oppure se la stessa, in ragione delle circostanze fattuali dedotte dal lavoratore, non sia qualificabile come illecito disciplinare o in ogni caso non sia sostenuta da un elemento soggettivo tale da recidere il nesso fiduciario.
11. Il ricorrente ha allegato l'esistenza di una prassi invalsa nel punto vendita, relativa alla possibilità di prelevare il materiale destinato al macero, previa autorizzazione dei superiori;
ha inoltre sostenuto di aver chiesto ed ottenuto una generica autorizzazione al prelievo dal superiore sig. Per_1 lo stesso 20.10.23; di aver effettuato il prelievo in pieno orario lavorativo, sotto gli occhi di colleghi e superiori, ed in particolare del responsabile del centro logistico, sig. che dopo aver visto il Pt_2 contenuto della scatola si sarebbe limitato a chiedere ed ottenere chiarimenti dal lavoratore senza intervenire ad impedire il fatto, come avrebbe dovuto se lo avesse ritenuto illecito.
12. In relazione a tali circostanze di fatto, dedotte dal ricorrente a sostegno della propria buona fede, la parte resistente ha espressamente contestato: che il materiale prelevato fosse materiale di scarto, osservando in subordine che anche se così fosse dovrebbe ritenersi indebito il prelievo, posto che il materiale qualificabile come rifiuto deve essere conferito nelle modalità previste per ciascun prodotto;
che il ricorrente avesse ricevuto una autorizzazione al prelievo, posto che il superiore gerarchico avrebbe autorizzato esclusivamente il prelievo di una cartuccia di silicone, non Per_1 presente tra la merce prelevata dal ricorrente secondo l'elenco che egli stesso ne fa in ricorso;
che esistesse una prassi per cui i prodotti destinati al macero avrebbero potuto essere prelevati dai dipendenti previa autorizzazione.
13. Sotto il primo punto di vista, il ricorrente ha prodotto fotografie dei singoli prodotti asseritamente presenti nello scatolone, fotografie che ritraggono le date di scadenza – per lo più prossime o passate al momento del prelievo – e le confezioni danneggiate o sporche. Tra questo materiale figurano, tra l'altro, due cartucce di silicone con scadenza dicembre 2023, delle pinze, una tanica di detergente non piena. Tale materiale fotografico non è stato espressamente contestato dalla parte resistente nella sua autenticità né nella corrispondenza con il materiale presente nella scatola, e risulta verosimile che si tratti di esso se si raffrontano tali fotografie con quella della scatola vista dall'alto, prodotta da entrambe le parti. Il ricorrente ha inoltre prodotto una fotografia in cui si vedono scatoloni di materiale evidentemente non confezionato o comunque in disordine, su uno dei quali è affisso un cartello con scritto “macero chimico”. Anche tale fotografia non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente.
14. Sul punto, il teste che ha potuto prendere visione della scatola contenente il Pt_2 materiale al momento del prelievo della stessa da parte di ha riferito: “Avevo controllato le scadenze Pt_1 di alcuni prodotti, e non erano scaduti. ADR. Apparentemente, quelli non scaduti non sembravano rovinati o danneggiati. Dalla foto stessa è evidente che alcuni prodotti sono privi di confezione e quindi non più vendibili. Lo misi per iscritto. Ho segnalato la cosa ai nostri legali e da lì è partita la denuncia. ADR. Il prodotto di cui si vede un triangolo grigio e rosso potrebbe essere una cartuccia di silicone […] Ricordo una tanica di detersivo non del tutto piena, ricordo bombolette spray di disinfettante, penso una, i prodotti erano diversi, oggi avrei bisogno di riguardare la foto per ricordarli tutti. Come ho già detto, i prodotti non erano scaduti, ne ricordo almeno uno che scadeva nel 2025”.
15. Dalle foto in atti si evince la presenza di prodotti non scaduti: un disinfettante spray con scadenza 2025, la cui confezione risulta tuttavia leggermente sporca o danneggiata (all. 10); uno sbloccante universale, ancora con scadenza 2025 ma confezione visibilmente danneggiata (all. 11); 2 pinze con manico rosso, evidentemente prodotto non soggetto a scadenza ma da ritenersi non vendibile ed anzi espressamente messo a disposizione dei lavoratori in base a quanto riferito a riguardo dai testi (teste “Se qualche dipendente ha bisogno di materiale che trova disponibile tra i prodotti destinati Tes_1 al macero, previa richiesta informale al responsabile può prelevarlo, su autorizzazione di questo. Una volta avvenne con una paletta intera di pinze: in quel caso, quando c'erano tanti prodotti dello stesso tipo, venivano messi in un altro punto, sotto il badge, perché li prendessimo, era un passaparola. […] Questo era sporadico. Ricordo ad esempio delle pinze con i manici rossi, non ricordo quando avvenne”; teste “In alcuni contesti, quando c'era del materiale a Tes_2 disposizione, mise dei messaggi sui gruppi whatsapp per avvisare di questa disponibilità. […] Preciso che una Per_2 sola volta sia capitato che mandassero un messaggio per le pinze, di norma non venivano mandati messaggi, eravamo noi che guardavamo il bancale, come le e chiedevamo l'autorizzazione. Preciso che la mia espressione riguarda la Parte_3 disponibilità delle pinze, per il resto era una cosa che facevamo ogni tanto, quando c'era disponibilità”).
16. Risulta quindi verosimile, con un grado di probabilità tale da consentire di ritenere la circostanza provata, che il materiale sottratto dal ricorrente fosse effettivamente materiale destinato allo smaltimento, in quanto invendibile per ragioni variegate (prossimo a scadenza, danneggiato, privo di imballaggio), e che lo stesso sia stato prelevato dalle pedane destinate allo smaltimento o da analoghi punti di raccolta di materiale non destinato alla vendita come rappresentate in foto e della cui esistenza anche i testi hanno riferito. 17. Quanto alla circostanza per cui il prelievo sarebbe stato espressamente autorizzato dal superiore gerarchico del ricorrente, signor e più genericamente quanto alla circostanza che Per_1 estesse una prassi invalsa circa la legittimità di tali prelievi, si osserva quanto segue.
18. Il signor superiore del ricorrente che, in tesi, avrebbe dato l'autorizzazione al Per_1 prelievo del materiale, ha dichiarato “Il 20 ottobre […] mi era arrivata una richiesta da parte di che mi Pt_1 aveva detto di aver visto una cartuccia di silicone pronta per la rottamazione e mi ha chiesto se potesse prenderla.
Nonostante come ho detto non fosse prassi, avevo bonariamente acconsentito al prelievo. […] ho ricevuto la telefonata di
che mi ha detto di aver visto prendere la scatola e dichiarare che io avevo autorizzato a prendere quel Pt_2 Pt_1 materiale, cosa che evidentemente ho negato, posto che non solo non è una prassi, ma non è nelle mie facoltà autorizzare qualcuno a portare quella tipologia di merci, era una sorta di spesa, dalla foto che vidi c'erano tante cose […] se avessi autorizzato una cosa del genere sarei a mia volta stato responsabile […] Non era quello che confidenzialmente mi era stato chiesto da e da me accordato in semplicità”. Il teste ha riferito: “nei giorni successivi, quando Pt_1 Tes_1 la situazione era ormai degenerata, non ricordo se prima o dopo la sanzione disciplinare, ho visto e gli Persona_3 ho chiesto di questa vicenda, siamo amici e volevo capire cosa fosse successo, ed è arrivato dicendogli “ma io te li Pt_1 avevo chiesti” e ha risposto “non mi coinvolgere” o qualcosa del genere “perché io ti avevo autorizzato Per_1 soltanto..” non ricordo se una o due bombolette. non ha risposto e se ne è andato. ADR. Non c'è stata alcuna lite, Pt_1 non ha risposto nulla, era abbastanza abbattuto sapendo cosa rischiava. ADR. era serio e il tono era Pt_1 Per_1 animato, perché negò con decisione di aver autorizzato”. Nessuno degli altri testi ha saputo riferire Per_1 delle circostanze dell'autorizzazione se non de relato.
19. Può quindi ritenersi provato che avesse chiesto al proprio superiore di prelevare Pt_1 del materiale una cartuccia di silicone, circostanza incontestata e confermata dal teste e che Per_1 tale prelievo fosse stato autorizzato;
resta non provata l'autorizzazione per il restante materiale, né un'autorizzazione in termini generici, di cui comunque il teste non ha potuto riferire, avendo Tes_1 esclusivamente assistito ad un successivo confronto tra e da cui tale profilo non Pt_1 Per_1 sarebbe emerso, avendo ulteriormente ribadito il carattere puntuale e circoscritto Per_1 dell'autorizzazione concessa (non rilevando ai fini del giudizio il riferimento a bombolette o cartucce, una o due, anche a fronte del carattere de relato della testimonianza).
20. Tali dichiarazioni rilevano anche in relazione all'esistenza di una prassi relativa alla possibilità per i lavoratori di prelevare il materiale previa autorizzazione. Sul punto, benché Per_1 espressamente escluda l'esistenza di una prassi, al tempo stesso egli riconosce di aver dato l'autorizzazione (sebbene, si ribadisce, limitata ad una cartuccia di silicone e non a tutto il materiale prelevato da . Pt_1
21. Il teste responsabile del centro logistico di Capena, sul punto ha reso Pt_2 dichiarazioni del tutto conformi, avendo dichiarato: “Non mi risulta l'esistenza di una prassi che consista nell'autorizzare i dipendenti a prelevare prodotti, in generale non siamo autorizzati a dare via prodotti dell'azienda.
Tuttavia è capitato a volte che i dipendenti ci chiedessero di prendere dei prodotti non più vendibili o materiale di imballaggio. Probabilmente, nel tempo, alcune eccezioni sono state fatte. ADR. Non vi era nessun accordo sul tipo di prodotto o le sue condizioni che potevano essere autorizzate, ma certamente questo riguardava soltanto prodotti non vendibili e quindi o prossimi alla scadenza, o senza confezione, o non integri o danneggiati. […] Non mi risulta che questo accadesse normalmente, non sono a conoscenza se avesse già prelevato altri prodotti. Non so riferire se Pt_1 in altre occasioni abbia autorizzato simili prelievi”. Per_1
22. I due testi di parte ricorrente hanno a loro volta dichiarato che l'autorizzazione al prelievo di prodotti non vendibili fosse stata occasionalmente accordata. A riguardo, la teste Tes_2 ha riferito: “Ogni tanto l'azienda metteva del materiale non consono alla vendita a disposizione di noi operai, che col consenso del responsabile potevamo prenderlo. [… ]so che il mio capo reparto dava l'autorizzazione. […]I prodotti non destinati alla vendita perché non idonei venivano posizionati su bancali e poi presi in carico da chi di dovere per lo smaltimento […] Preciso che una sola volta sia capitato che mandassero un messaggio per le pinze, di norma non venivano mandati messaggi, eravamo noi che guardavamo il bancale, come le cavallette, e chiedevamo l'autorizzazione.
Preciso che la mia espressione riguarda la disponibilità delle pinze, per il resto era una cosa che facevamo ogni tanto, quando c'era disponibilità”. Il teste ha dichiarato: “L'azienda ha sempre consentito una determinata Tes_1 prassi: alcuni prodotti sono portati in una zona chiamata macero, e poi smaltiti in modo che non saprei dire. Se qualche dipendente ha bisogno di materiale che trova disponibile tra i prodotti destinati al macero, previa richiesta informale al responsabile può prelevarlo, su autorizzazione di questo. […] Questo avveniva con i prodotti che non potevano essere venduti.”
23. È quindi provata l'esistenza di una prassi relativa alla possibilità per i dipendenti, su richiesta e previa autorizzazione dei superiori, di prelevare il materiale non destinato alla vendita. Di tale prassi non rileva in questa sede saggiare la frequenza in termini di abitualità o di mera occasionalità, per le ragioni di seguito meglio esplicitate.
24. Dal complessivo tenore delle testimonianze assunte, è emerso che tale prassi consisteva in singole concessioni accordate in via di fatto dai superiori su richiesta dei lavoratori (eccezionalmente in via generalizzata rispetto a singole tipologie di prodotti, come emerso esclusivamente per le pinze), in un quadro del tutto deformalizzato e quindi in assenza, da un lato, di regole precise e, dall'altro, di un formale potere in tal senso in capo ai soggetti autorizzanti. Né avrebbe potuto essere diversamente, posto che tecnicamente il materiale invendibile era qualificabile come rifiuto, e quindi potenzialmente soggetto ad obbligo di smaltimento in forme vincolate.
25. Sul punto, sono significative le dichiarazioni rese dai testi di entrambe le parti: teste
“Ad autorizzare questi prelievi potevamo essere esclusivamente io e i responsabili, quindi nel caso Pt_2 Per_1 di Ma questo potere non era stato dato dalla direzione, è una assunzione di responsabilità del singolo quella di Pt_1 autorizzare queste eccezioni”; teste “Non era quello che confidenzialmente mi era stato chiesto da e Per_1 Pt_1 da me accordato in semplicità”; teste “Era una cortesia che l'azienda ci faceva e glie ne siamo stati grati. La Tes_1 richiesta andava chiesta al caporeparto, o al responsabile del magazzino. Difficilmente dicevano di no. ADR. Non controllavano i prodotti, si fidavano di noi, che gli dicevamo quale prodotto avessimo preso. ADR. A me non è mai stata data indicazione su cose che non si potevano prendere, ma se capitava che alcuni prodotti non potessero essere prese ci avvisavano in modo specifico. In ogni caso tutti chiedevano. Nessuno avrebbe preso prodotti senza chiedere, sarebbe stata una figuraccia, il contesto era tale per cui chiedere non era un problema”.
26. Ne emerge un clima di ragionevolezza e fiducia reciproca nel senso che l'azienda, attraverso i suoi preposti, consentiva ai lavoratori di beneficiare gratuitamente di prodotti non vendibili, altrimenti destinati al macero.
27. Tale prassi si fondava, con evidenza, sul presupposto naturale che i prodotti fossero ancora utilizzabili e destinati ad essere effettivamente utilizzati da chi li aveva prelevati, e non quindi smaltiti, di talché i preposti che accordavano l'autorizzazione non stavano autorizzando alcuna violazione della normativa in materia di conferimento dei rifiuti, bensì esclusivamente consentendo ai dipendenti il prelievo gratuito di materiale utilizzabile ma non vendibile. In tal senso la necessità di autorizzazione si spiega chiaramente nell'esigenza che tali prelievi non riguardassero prodotti pericolosi o rispetto ai quali sussistessero obblighi formali di smaltimento secondo modalità normativamente prescritte.
28. In secondo luogo, proprio in quanto i preposti assumevano la responsabilità dell'autorizzazione informalmente accordata, tanto più evidente era la necessità di richiederla, a fronte della necessità di mantenere tale prassi in termini di occasionalità e rigorosamente sotto il controllo da parte della società – ossia dei soggetti responsabili – non potendo legittimarsi un libero ed indiscriminato accesso del personale al materiale destinato al macero.
29. Così ricostruite le circostanze fattuali in cui la condotta è stata posta in essere, quanto al rilievo disciplinare della stessa giova premettere che la giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., consiste in un comportamento del lavoratore tale da incidere negativamente sugli elementi essenziali del rapporto, ed in particolare tale da far venir meno l'elemento fiduciario costituito dall'aspettativa di una parte a che l'altra tenga un comportamento globalmente conforme e comunque non in contrasto con gli obblighi assunti (ex multis, Cass. civ. sez. lav. nn. 35/2011, 19270/2006, 7462/2002, 9590/2001). La giusta causa
è quindi quel fatto idoneo a spezzare il vincolo fiduciario tra le parti su cui si basa il sinallagma lavoristico, così da influire negativamente sulla prognosi di proficua prosecuzione del rapporto ed impedirne la prosecuzione pur temporanea, in quanto significativo di uno specifico – e censurabile – atteggiamento di una delle parti rispetto al rapporto stesso (ex multis Cass. 12691/2004).
30. La proporzionalità della sanzione costituita dal licenziamento deve quindi apprezzarsi, in concreto (Cass. 7268/2022), in riferimento alla gravità del comportamento posto in essere dal dipendente in relazione all'equilibrio globale del rapporto, ossia alle ripercussioni potenziali sull'interesse datoriale dell'atteggiamento che detto comportamento esprime, nel senso che non necessariamente il comportamento deve consistere nella violazione di specifici obblighi contrattuali
(Cass. 14466/2000) ma deve comunque porsi in contrasto con uno standard di diligenza e correttezza a sua volta mutevole in quanto ancorato alla realtà fattuale, secondo una valutazione giuridica di applicazione della clausola normativa astratta di “giusta causa” (Cass. 11172/2022, 18247/2009,
19294/2008, 12414/2002).
31. A sua volta la gravità dell'impatto sul sinallagma, e del pregiudizio per la parte datoriale, non può riscontrarsi avendo riguardo esclusivo ad elementi economici (essendo anzi questi tendenzialmente irrilevanti, Cass. 16864/2006), bensì piuttosto al complesso di interessi inerenti la realtà produttiva in cui il rapporto di lavoro si svolge e la sintomaticità del comportamento rispetto a ipotetiche violazioni future: la valutazione di proporzionalità deve, quindi, compiersi in relazione tanto ai profili oggettivi che a quelli soggettivi (Cass. 15004/2000).
32. Tanto premesso, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal ricorrente si connota come superficiale, imprudente, connotata da totale incomprensione del contesto di riferimento, ma non consapevolmente irrispettosa degli interessi datoriali. Egli, nel prelevare con leggerezza numerosi prodotti – sebbene tutti invendibili – senza averne fatto specifica richiesta ai superiori, ha infatti dimostrato di non aver inteso che l'autorizzazione eventualmente accordata era inscrivibile nell'ambito di una concessione comunque proveniente dall'alto, per le cennate ragioni di opportunità e sicurezza;
ancora, ritenendo indifferente un singolo prelievo occasionale o eccezionale ad un prelievo “libero”, ossia attuato a fronte di mero avviso generico dato ai superiori (a fronte della molteplicità dei prodotti prelevati, definisce il prelievo di “una spesa”), egli ha dimostrato di non aver Per_1 Pt_1 compreso i limiti di ragionevolezza invece evidenti sia per i direttori dei reparti che per i lavoratori, come emerso da tutte le testimonianze assunte;
laddove ha ritenuto che fosse indifferente per l'azienda la quantità e specifica individuazione dei prodotti prelevati, ha dimostrato di non comprendere affatto tali implicazioni della propria condotta, posto che quella che poteva ritenersi una prassi positiva – a condizione che l'azienda ne mantenesse il controllo soprattutto in termini di sicurezza e rispetto della normativa sui rifiuti – così male interpretata rischiava di diventare una prassi rischiosa sotto i plurimi punti di vista già evidenziati.
33. Così inquadrata la vicenda, è evidente che possa ascriversi in capo al ricorrente un comportamento comunque negligente e connotato da rilievo disciplinare.
34. Al tempo stesso, il venir meno del vincolo fiduciario riguarda nel caso di specie esclusivamente i rapporti interpersonali e di fatto tra colleghi, anche gerarchicamente superiori al ricorrente, ma non formalmente i rapporti tra il lavoratore e l'azienda. Nei confronti dei primi, egli ha infatti compromesso il clima di fiducia reciproca che consentiva l'esistenza della prassi menzionata, ponendo in essere comportamenti arbitrari ed imprudenti. Nei confronti dell'azienda, tuttavia, rileva piuttosto il fatto che abbia agito in un contesto (seppur informalmente) legittimato dai suoi Pt_1 superiori e quindi, agli occhi del lavoratore, dall'azienda stessa.
35. In altri termini, sebbene la condotta di dal punto di vista formale, possa Pt_1 comunque qualificarsi come appropriazione non autorizzata di beni aziendali, si ritiene che a fronte del contesto fattuale come ricostruito all'esito dell'istruttoria egli abbia agito nella piena convinzione di non danneggiare l'azienda. Ciò che può rimproverarglisi è la mancata considerazione delle implicazioni, consistenti nel rischio di prelievo di prodotti inidonei all'uso o soggetti a vincoli di smaltimento, con pericolo per sé e rischio di responsabilità in capo ai preposti, nonché nella futura interruzione della cennata prassi, a detrimento del clima lavorativo (e in danno dei lavoratori che perderanno la possibilità di beneficiarne, seppur occasionalmente). Tale leggerezza di valutazione da parte di un lavoratore, tuttavia, rientra nel possibile rischio che è stato assunto dai superiori stessi nel facoltizzare la prassi dei prelievi autorizzati di materiale destinato al macero, così instaurando un clima di fiducia nell'altrui ragionevolezza che, nel caso di specie, si è rivelata malriposta, sicché il disvalore della condotta è comunque ad essi imputabile almeno in parte.
36. In sintesi, dal complesso dell'istruttoria svolta e dalle chiare risultanze della stessa si ritiene che alcun comportamento volontariamente o consapevolmente infedele nei confronti dell'azienda possa essere addebitato al ricorrente, il quale ha dimostrato piuttosto un atteggiamento di assoluta leggerezza anche rispetto a possibili rischi per sé o responsabilità in capo ai preposti, nonché mancanza di comprensione delle logiche che ispiravano la gestione complessiva delle condizioni lavorative all'interno della sede operativa, caratteristiche che tuttavia, per il livello delle mansioni svolte, non sono determinanti nel senso di compromettere la sua affidabilità di fronte al datore né la possibilità di proseguire il rapporto.
37. Il pregiudizio recato all'azienda, in base a quanto detto, è verosimile non apparisse agli occhi del ricorrente come particolarmente grave né, in concreto, ha avuto conseguenze particolarmente gravi dal punto di vista organizzativo o dal punto di vista economico.
38. La sanzione del licenziamento non appare quindi proporzionata al fatto commesso dal lavoratore, che non esprime, per le concrete modalità con cui è stato posto in essere come emerse dall'istruttoria e vagliate alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali vigenti in materia, una carica di disvalore particolarmente forte e si appalesa, al contrario, come piuttosto tenue.
39. A fronte delle incontestate caratteristiche dimensionali dell'azienda e dell'anzianità del ricorrente, ne consegue l'applicazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015, a norma del quale deve essere dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, ossia dalla data di ricezione della lettera avvenuta il 14.11.2023, con condanna del datore a corrispondere la tutela indennitaria di cui al comma 1, parametrata nella misura di due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Nel caso di specie, essendo il rapporto durato meno di due anni, deve essere quantificata in misura pari a sei mensilità.
40. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3587 /2024 r.g.:
- Accertata l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminato al lavoratore con lettera datata 14.11.2023, nei termini di cui in motivazione, dichiara l'estinzione del rapporto a far data dal 14.11.2023, e condanna la a pagare in favore di una CP_2 Parte_1 somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per il calcolo del TFR,
- Per l'effetto condanna la a rifondere a le spese del presente CP_2 Parte_1 giudizio, liquidate in euro 5.388,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 12.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni