Articolo 19 della Legge 9 agosto 1978, n. 463
Articolo 18Articolo 20
Versione
5 settembre 1978
Art. 19. (Riconoscimento del servizio non di ruolo del personale non docente)
Il primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , e' modificato nel senso che il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale non docente della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.
Entrata in vigore il 5 settembre 1978
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