Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 10/06/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 02097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01714/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Maniscalco, Alberto Marelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Luciano Manara n. 17;
contro
Ordine dei Farmacisti delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, rappresentato e difeso dall'avvocato Quintino Lombardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, largo Augusto 3;
nei confronti
Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. 202500495 del 24.2.2025 dell’Ordine dei Farmacisti delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza di diniego all’inserimento della Farmacia Tolstoj nell’elenco delle farmacie autorizzate ad accogliere tirocinanti, notificato via pec il 24.2.2025, nonché di ogni atto presupposto e conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine dei Farmacisti delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente impugna una comunicazione via mail inviatagli dall’Ordine resistente, nella quale si evidenzia che il suo inserimento nell’elenco delle Farmacia autorizzate ad accogliere tirocinanti, potrà essere valutato solo a seguito della conclusione di un procedimento disciplinare a suo carico;
Ritenuto doversi respingere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ordine atteso che, a norma dell’art. 3, c. 4 del D.Lgs del CPS n. 233/1946, come sostituito dall’art. 4 della L. n. 3/2018, sono sottoposti alla giurisdizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie i provvedimenti del Consiglio direttivo dell’Ordine professionale dei farmacisti in materia di iscrizione all’Albo, ovvero riguardanti la tenuta degli stessi Albi (art. 3, comma 1, lett. a), e comma 2, lettera a), oltreché i provvedimenti in materia disciplinare (comma 2, lettera c), nel cui ambito non rientrano quelli oggetto del presente giudizio, come detto, avente ad oggetto l’autorizzazione ad accogliere tirocinanti;
Dato atto che, in data 23.5.25, l’Ordine ha depositato in giudizio la delibera n. 16/25, con la quale il Presidente ha statuito di escludere la Farmacia del ricorrente dall’Elenco di quelle autorizzate ad accogliere studenti per lo svolgimento del tirocinio, in quanto ancora in corso un procedimento disciplinare a suo carico;
Ritenuto che la nota impugnata con il presente ricorso sia una mera comunicazione, priva di natura provvedimentale, diversamente dalla delibera n. 16/25 cit., che non è stata invece gravata nel presente giudizio, e che il ricorrente non ha chiesto termine per la proposizione di motivi aggiunti nei confronti della stessa;
che, peraltro, ove si ritenesse che la lesione dipende dalla nota impugnata, il ricorso sarebbe ugualmente inammissibile poiché essa ha il medesimo contenuto di una precedente, identica nota, non tempestivamente impugnata;
che pertanto, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa., come eccepito dal Presidente nel corso della camera di consiglio;
che il presente ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
che, quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Ordine, complessivamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.