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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23.2.2024 e segnata al n. R.G. 166/2024, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti ZIZI ALBERTO MARIO e EL MONICA, elettivamente domiciliato in
CORSO PP LD N. 85, NUORO, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
EL NT, elettivamente domiciliata in VIA SAN PIO N. 9, OLBIA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.2.2024 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 30.5.1998 in Lodè, trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio al n. 3, Parte 2, Serie A, dell'anno 1998; che dall'unione sono nati i figli il 20.3.1999, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_1 Per_2 il 5.7.2007; che le parti hanno vissuto in un appartamento sito in Lodè fino al mese
[...] di giugno 2022, per poi trasferirsi in località La Caletta presso un immobile acquistato dai coniugi in comunione;
che in data 2.6.2022 la signora ha improvvisamente CP_1 abbandonato la casa coniugale senza addurre giustificazioni;
che successivamente il ricorrente e i figli della coppia hanno appreso del trasferimento della resistente presso l'immobile sito in La Caletta;
che, dopo il suo allontanamento, la signora non ha CP_1 mostrato interesse nei confronti del figlio minore e non ha più contribuito al suo mantenimento;
che i rapporti tra la signora e il figlio si sono deteriorati e ciò CP_1 Per_2 ha determinato un peggioramento del rendimento scolastico del ragazzo;
che i rapporti madre-figlio sono stati mediati dall'intervento dei Servizi Sociali di SI;
che Per_2 vive nella casa coniugale con il signor il quale provvede in via esclusiva al suo Pt_1 mantenimento;
che la signora ha prelevato senza il consenso del ricorrente il 50% CP_1 delle somme depositate su un libretto postale cointestato ai coniugi, si è appropriata dell'autovettura Renault acquistata dal solo signor e al medesimo intestata e ha Pt_1
l'esclusiva disponibilità dell'appartamento sito in La Caletta;
che il ricorrente è operaio presso l'Agenzia Forestas e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.400,00, mentre la signora svolge l'attività di portalettere presso le percependo una CP_1 CP_2 retribuzione annua di circa € 21.000,00.
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato: “Voglia il Tribunale adito, ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, previa convocazione e audizione ai sensi dell'art. 473 bis 4 e 5 c.p.c. del minore giudicare: 1. Persona_2
Autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Affidando il predetto minore a entrambi genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Disponendo la collocazione prevalente del predetto minore presso la dimora paterna.
4. Assegnando la dimora coniugale ubicata nel Comune di Lodè alla via San Giovanni n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, al ricorrente Pt_1
Pag. 2 di 12 nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente. 5. Pt_1 Persona_2
Stabilendo termini e modalità degli incontri tra il minore e la convenuta, tenuto Per_2 conto di quanto all'espositiva e del fatto che stante anche l'età non tenerissima dello stesso, il ragazzo non potrà essere costretto contro la sua volontà a incontrare la genitrice qualora esso ciò non voglia.
6. Disponendo che la entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 versi al , a titolo di contributo al mantenimento del minore Parte_1 Persona_2
e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica un contributo di mantenimento dell'importo di euro 600 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT.
7. Con vittoria di spese e competenze di lite. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, 1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio mandando alla cancelleria di procedere alle annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lodè; 2) confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del figlio ivi stabilmente convivente e fin quando Parte_1 lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Per il caso in cui il figlio della coppia sia ancora minorenne 3) confermando l'affidamento del minore Per_2 Per_2
a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...] genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4) Confermando la collocazione prevalente del predetto presso la dimora paterna. 5) Persona_2
Stabilendo termini e modalità degli incontri tra il Minore e la convenuta tenuto Per_2 conto di quanto all'espositiva e del fatto che stante anche l'età non tenerissima dello stesso, il ragazzo non potrà essere costretto contro la sua volontà a incontrare la genitrice qualora e quando esso ciò non voglia. In ogni caso 6) Confermando l'assegno per il mantenimento del figlio nell'importo di € 600 mensili, che la verserà al CP_1 Pt_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT. 7) Confermando che le spese straordinarie
Pag. 3 di 12 nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. 8)
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con memoria depositata il 26.4.2024 si è costituita in giudizio , la Controparte_1 quale ha esposto di non opporsi alla richiesta di separazione personale e contestuale divorzio;
che il proprio allontanamento dall'abitazione familiare è stato determinato da una lite addebitabile al signor a causa della quale la resistente si è rifugiata presso Pt_1
l'abitazione dei propri genitori;
che della circostanza il ricorrente ha avuto immediata conoscenza per essersi recato lui stesso presso l'abitazione dei suoceri e che la signora ha personalmente informato anche il figlio tramite un messaggio telefonico;
CP_1 Per_2 che il trasferimento della signora presso l'abitazione di La Caletta si è reso CP_1 inevitabile a causa dei continui litigi tra coniugi dovuti alla gelosia del che la Pt_1 resistente ha immediatamente invitato i propri figli a recarsi a vivere con lei e che ha accolto la proposta, trasferendosi nella nuova abitazione della madre;
che Per_1 ha volontariamente evitato ogni tipo di contatto con la madre nonostante gli sforzi Per_2 di quest'ultima; che il ricorso al supporto del Consultorio Familiare del Distretto di
SI al fine di intraprendere un percorso di sostegno si è reso inevitabile in considerazione del rifiuto categorico del minore di incontrare la resistente;
che il comportamento di è riconducibile alla “sindrome da alienazione parentale” causata Per_2 dal comportamento del che anche a seguito dell'allontanamento dall'abitazione Pt_1 familiare la signora ha contribuito al mantenimento di provvedendo CP_1 Per_2 all'acquisto di alcuni beni;
che non è economicamente autosufficiente ma vive Per_1 con la madre che provvede in via esclusiva al suo mantenimento;
che la resistente ha provveduto al prelievo di € 6.000,00 dal conto corrente cointestato previo accordo con il signor al fine di assicurare il pagamento di alcune rate dei mutui contratti dalle Pt_1 parti;
che dal mese di giugno 2023 la signora provvede al pagamento integrale CP_1 delle rate del mutuo della casa sita in La Caletta e dell'autovettura Renault Captur;
che la resistente vive presso l'abitazione di La Caletta con la figlia , mentre il signor Per_1 vive a Lodè con il figlio Pt_1 Per_2
Ciò premesso, la resistente ha concluso domandando “- dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi;
- affidare il minore figlio a entrambi i genitori con Persona_2 collazione principale presso il domicilio della madre, ovvero nell'abitazione in comproprietà sita in La Caletta di SI, Via Pula n. 5; - assegnare la casa in comproprietà, sita in La Caletta di SI, Via Pula n. 5, alla signora Controparte_1
Pag. 4 di 12 dove già dimora unitamente alla maggiore figlia non economicamente Per_3 autosufficiente;
- disporre a carico del un assegno di mantenimento in Parte_1 favore del minore figlio e da versare sul C/c intestato alla Signora Per_2 Controparte_1 dell'importo di € 500,00 mensili, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento, previo accordo, del 50% delle spese straordinarie;
- disporre a carico del un assegno di mantenimento, in favore della figlia Parte_1 Per_3 non economicamente autosufficiente, e da versare sul C/c intestato alla stessa intestato, dell'importo di € 400,00 mensili, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento, previo accordo, del 50% delle spese straordinarie;
- disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito interamente dalla signora
- nessuna limitazione in ordine al diritto di visita del padre Controparte_1 compatibilmente con gli impegni ludici e scolastici del minore figlio e previa Per_2 audizione di quest'ultimo; - vinte le spese e gli onorari del giudizio. In via subordinata: - nell'ipotesi in cui il minore figlio venga collocato presso l'abitazione del padre, Per_2 disporre che il , per intero e in via esclusiva, provveda al suo Parte_1 mantenimento e, al contempo, al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_3 economicamente autosufficiente, provveda per intero e in via esclusiva la signora
- nessuna limitazione in ordine al diritto di visita della madre Controparte_1 compatibilmente con gli impegni ludici e scolastici del minore figlio e previa Per_2 audizione di quest'ultimo; - Vinte le spese e gli onorari del giudizio”.
Sentite le parti e il minore, con ordinanza del 19.8.2024 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di Lodè e del Consultorio Familiare di
SI, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 17.6.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Con le note di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha concluso domandando: “dato atto che in data 5 luglio 2025 il figlio della coppia ha Persona_2 compiuto la maggiore età; che all'udienza del 20 giugno 2024 detto minore aveva espresso la volontà di continuare a convivere con il padre nell'abitazione familiare di
Lodè e che ancora all'attualità detto figlio convive stabilmente con il padre Pt_1
nella casa di proprietà esclusiva dell'attore e della sua famiglia di origine sita in
[...]
Lodè alla via San Giovanni n. 4, voglia: 1) Dichiarare la separazione personale dei i coniugi , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
Pag. 5 di 12 e nata a [...] l'[...], c.f. C.F._1 Controparte_1
; 2) mandare al competente ufficio dello stato civile per la relativa C.F._2 annotazione nei registri anagrafici del comune di Lodè; 3) Dichiarare non luogo a procedersi all'affido dei figli della coppia entrambi maggiorenni;
4) Assegnando la dimora coniugale ubicata nel Comune di Lodè alla via San Giovanni n. 4 di proprietà esclusiva del e della sua famiglia di origine ove il ricorrente convive Parte_1 stabilmente con il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, unitamente Persona_2 ai mobili, arredi e pertinenze, al ricorrente , ovvero dichiarando non Parte_1 luogo a procedersi alla sua assegnazione: 5) Disponendo che la signora Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese versi al , a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio e fino al raggiungimento della sua autosufficienza Persona_2 economica, un contributo di mantenimento dell'importo di euro 300 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del predetto figlio, previamente documentate e concordate;
6)
Dato atto che la figlia della coppia è attualmente ventiseienne ed Persona_1 economicamente idonea ad accudire a sé stessa, revocando la disposizione dell'ordinanza presidenziale afferente all'obbligo di contribuzione al mantenimento di detta figlia posto a carico di 7) Rimettendo la causa sul ruolo del giudice relatore per la Parte_1 trattazione, previa fissazione della udienza di comparizione, della domanda contestuale di scioglimento del matrimonio ai fini della pronuncia della sentenza di cessazione dei suoi effetti civili, confermate nel resto le conclusioni sopra trascritte. 8) Con vittoria di spese e competenze di lite e solo gradatamente con compensazione delle stesse”.
La parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
) e , nato a [...] il [...] (C.F: C.F._2 Parte_1
), inviando all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Lodé per le C.F._3 annotazioni nei relativi registri. 2) Stante il conseguimento della maggiore età del figlio e la permanenza di fatto di quest'ultimo a casa della madre e, soprattutto, stante il Per_2 principio della bigenitorialità stabilire che ciascun genitore si faccia carico delle spese durante il periodo in cui il figlio si trova con ciascuno di essi. 3) Conseguentemente revocare il provvedimento presidenziale con il quale si è stabilito l'importo di € 350,00 a carico della Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1
Pag. 6 di 12 4) Confermare il provvedimento presidenziale con il quale è stato stabilito che il Per_2
Sig. paghi la somma di € 200,00 quale assegno di mantenimento della Parte_1 figlia non economicamente autosufficiente e stante il totale disinteresse morale e Per_3 materiale del padre nei confronti della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 5) Disporre il pagamento in capo ad entrambi i genitori del 50% delle spese straordinarie relative ai figli e , Per_2 Per_1 previamente concordate e documentate. 6) Assegnare la casa in comproprietà, sita in La
Caletta di SI alla via Pula n. 5, alla Sig.ra ove dimora con la figlia Controparte_1
non economicamente autosufficiente. 7) Rimettere la causa sul ruolo del Giudice Per_3 relatore ai fini della domanda contestuale di scioglimento del matrimonio, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. 8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari o in subordine con la compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 14.10.2025, la parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della memoria di replica e relative produzioni della controparte in quanto tardive. La parte resistente ha contestato l'eccezione di tardività.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo le condizioni di cui alla memoria di costituzione e risposta presentata nell'interesse di . Controparte_1
1) La domanda avanzata dalle parti volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Dalle dichiarazioni rese dalle parti e dall'istruttoria svolta è emersa una situazione familiare particolarmente critica e risulta che i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2) Considerato il raggiungimento della maggiore età del figlio non Per_2 dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine all'affidamento e alla sua regolamentazione.
Pag. 7 di 12 3) La domanda del ricorrente volta all'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Lodè alla via San Giovanni n. 4 va accolta.
Come stabilito dall'art. 337 sexies, c.p.c., e secondo l'orientamento della giurisprudenza, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Nel caso di specie, non c'è contestazione tra le parti sulla circostanza che Per_2 appena diciottenne, non sia economicamente autonomo. Per quanto riguarda la sua collocazione, va evidenziato che all'udienza del 20.06.2024 sentito dal giudice, ha Per_2 manifestato apertamente la sua volontà di non vedere, né sentire la madre. Con ordinanza del 19.08.2024 il Giudice ha disposto la collocazione del ragazzo presso il padre e l'attivazione di un percorso di sostengo alla genitorialità a favore delle parti e di un percorso di sostegno piscologico a favore di anche mediante l'organizzazione di Per_2 incontri tra la madre e il figlio alla presenza degli assistenti sociali.
Nella relazione depositata il 4 giugno 2025 l'Assistente sociale del comune di
SI ha dato atto che “come dichiarato dagli stessi genitori, ha superato il Per_2 distacco manifestato nei confronti della madre e già dall'estate scorsa ne ha iniziato gradualmente la frequentazione e oggi il rapporto si è rafforzato. Oltre che frequentare l'abitazione materna della Caletta al suo rientro da scuola, ricerca la presenza della Per_2 mamma anche per altre necessità personali, per esempio garantirgli gli spostamenti per
Olbia, dove frequenta un corso di bagnino, andare al mare con gli amici ecc. Inoltre ha ripreso a visitare l'abitazione della nonna materna, soprattutto nelle ore serali per la cena, contestualmente alla mamma. sente molto la vicinanza del padre, da lui riceve Per_2 sostegno affettivo e materiale. A Lodè ha dichiarato di stare bene, anche per la presenza di una rete amicale significativa, con la quale trascorre molto del suo tempo. Per i Per_2 suoi genitori sono entrambi un riferimento importante e sente di volerli frequentare come
“si sente” e in autonomia”.
Addis ha dato atto che il ragazzo frequenta regolarmente la casa della CP_1 madre sita a La Caletta.
Tuttavia, non risulta che abbia modificato il suo domicilio: dalla relazione Per_2 dei Servizi Sociali risulta invece che il ragazzo ha dichiarato di stare bene a Lodè, dove ha una forte rete amicale.
Pag. 8 di 12 Di conseguenza, stante la residenza abituale di presso il padre, va accolta la Per_2 domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale sita in
Lodè.
Non può essere accolta, invece, la domanda della convenuta volta all'assegnazione della casa sita in La Caletta di SI alla via Pula n. 5, non trattandosi dell'immobile destinato alla casa coniugale.
4) Per quanto concerne l'assegno di mantenimento, va preliminarmente rilevato che la convenuta ha dedotto che anche la figlia maggiorenne con lei convivente, non Per_3
è economicamente autonoma.
Sotto il profilo giuridico, va evidenziato che in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, in conformità ai principi generali sull'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o - all'opposto - il venir meno dei presupposti della sua persistenza (ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento) in primo luogo un onere di allegazione, ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest'ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice (Cass., n. 12121/2025).
Nel caso di specie, il sig. ha dichiarato che la figlia lavora stagionalmente e Pt_1 fa la badante alla nonna. Tale circostanza è stata confermata dalla signora la quale CP_1 ha precisato che la figlia percepisce la somma di 400, 500 euro al mese (v. anche buste paga allegate comparsa di costituzione). Dalla scheda anagrafica prodotta risulta che la ragazza ha lavorato per un mese nel 2018, per due mesi nel 2019, per cinque mesi nel
2022 e per quattro mesi nel 2023 come addetta alle pulizie nelle camere;
in data
10.01.2024 si è iscritta ad un corso di formazione professionale per operatore Per_3 dell'infanzia. La stessa risulta residente a [...]presso la casa dei genitori;
non è stato dimostrato che la ragazza viva con un compagno come allegato dal padre.
Alla luce di tali elementi, considerata la natura precaria delle prestazioni lavorative svolte, la frequenza di un corso di formazione e l'età della ragazza (ancora ventiquattrenne al momento dell'introduzione del giudizio), deve ritenersi che Per_3 non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica per fatto a lei non imputabile.
Pag. 9 di 12 Per quanto concerne la quantificazione degli assegni di mantenimento richiesti dalle parti per i figli, va evidenziato che il ricorrente ha dichiarato di vivere a Lodè nella casa coniugale pervenutagli per successione ereditaria con il figlio di lavorare come Per_2 operaio forestale e di riceve uno stipendio mensile di circa euro 1.500,00. Lo stesso ha affermato di essere comproprietario, insieme alla moglie, della casa a La Caletta, dove attualmente abita la signora Secondo ciò che risulta dal CUD relativo all'anno CP_1
2022 il ricorrente ha percepito un reddito da lavoro di € 23.176,77. ha dichiarato di svolgere l'attività di portalettere presso le Controparte_1 [...]
e di percepire uno stipendio mensile di € 1.300,00. La stessa abita nella casa in CP_2 comproprietà dei coniugi. Secondo ciò che risulta dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 ha percepito un reddito complessivo pari a € 20.357,00.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter, c.c., il quale - nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito - individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10 luglio 2013, n. 17089), in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 316 bis, c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In particolare nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018).
Alla luce dei principi giuridici sopra esposti – considerate le potenzialità reddituali e la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, la circostanza che, come
Pag. 10 di 12 indicato anche dai Servizi Sociali di SI e confermato dai genitori, Per_2 frequenta entrambe le abitazioni, mentre ha interrotto i rapporti con il padre e Per_3 svolge attività lavorativa, se pur in maniera precaria e insufficiente a garantirle l'indipendenza economica – si ritiene che debba essere previsto a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento Per_3 entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dalla domanda;
a carico della signora CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento entro Per_2 il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2025, mentre rimane fermo per il periodo precedente l'assegno mensile fissato nella misura di € 350,00. Entrambi i genitori dovranno contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e nella misura del 50%. Per_3 Per_2
5) La causa dev'essere rimessa sul ruolo con separato provvedimento, in quanto entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6) Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la natura non definitiva della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) assegna la casa coniugale ubicata nel Comune di Lodè alla via San Giovanni n. 4
a Parte_1
3) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 figlia mediante il versamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese della Per_3 somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dalla domanda, e a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 figlio mediante il versamento al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, della Per_2 somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2025, mentre rimane fermo per il periodo precedente l'assegno mensile fissato nella misura di € 350,00. Entrambi i genitori dovranno
Pag. 11 di 12 contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e nella misura del 50%; Per_3 Per_2
4) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23.2.2024 e segnata al n. R.G. 166/2024, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti ZIZI ALBERTO MARIO e EL MONICA, elettivamente domiciliato in
CORSO PP LD N. 85, NUORO, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
EL NT, elettivamente domiciliata in VIA SAN PIO N. 9, OLBIA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.2.2024 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 30.5.1998 in Lodè, trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio al n. 3, Parte 2, Serie A, dell'anno 1998; che dall'unione sono nati i figli il 20.3.1999, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_1 Per_2 il 5.7.2007; che le parti hanno vissuto in un appartamento sito in Lodè fino al mese
[...] di giugno 2022, per poi trasferirsi in località La Caletta presso un immobile acquistato dai coniugi in comunione;
che in data 2.6.2022 la signora ha improvvisamente CP_1 abbandonato la casa coniugale senza addurre giustificazioni;
che successivamente il ricorrente e i figli della coppia hanno appreso del trasferimento della resistente presso l'immobile sito in La Caletta;
che, dopo il suo allontanamento, la signora non ha CP_1 mostrato interesse nei confronti del figlio minore e non ha più contribuito al suo mantenimento;
che i rapporti tra la signora e il figlio si sono deteriorati e ciò CP_1 Per_2 ha determinato un peggioramento del rendimento scolastico del ragazzo;
che i rapporti madre-figlio sono stati mediati dall'intervento dei Servizi Sociali di SI;
che Per_2 vive nella casa coniugale con il signor il quale provvede in via esclusiva al suo Pt_1 mantenimento;
che la signora ha prelevato senza il consenso del ricorrente il 50% CP_1 delle somme depositate su un libretto postale cointestato ai coniugi, si è appropriata dell'autovettura Renault acquistata dal solo signor e al medesimo intestata e ha Pt_1
l'esclusiva disponibilità dell'appartamento sito in La Caletta;
che il ricorrente è operaio presso l'Agenzia Forestas e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.400,00, mentre la signora svolge l'attività di portalettere presso le percependo una CP_1 CP_2 retribuzione annua di circa € 21.000,00.
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato: “Voglia il Tribunale adito, ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, previa convocazione e audizione ai sensi dell'art. 473 bis 4 e 5 c.p.c. del minore giudicare: 1. Persona_2
Autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Affidando il predetto minore a entrambi genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Disponendo la collocazione prevalente del predetto minore presso la dimora paterna.
4. Assegnando la dimora coniugale ubicata nel Comune di Lodè alla via San Giovanni n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, al ricorrente Pt_1
Pag. 2 di 12 nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente. 5. Pt_1 Persona_2
Stabilendo termini e modalità degli incontri tra il minore e la convenuta, tenuto Per_2 conto di quanto all'espositiva e del fatto che stante anche l'età non tenerissima dello stesso, il ragazzo non potrà essere costretto contro la sua volontà a incontrare la genitrice qualora esso ciò non voglia.
6. Disponendo che la entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 versi al , a titolo di contributo al mantenimento del minore Parte_1 Persona_2
e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica un contributo di mantenimento dell'importo di euro 600 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT.
7. Con vittoria di spese e competenze di lite. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, 1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio mandando alla cancelleria di procedere alle annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lodè; 2) confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del figlio ivi stabilmente convivente e fin quando Parte_1 lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Per il caso in cui il figlio della coppia sia ancora minorenne 3) confermando l'affidamento del minore Per_2 Per_2
a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...] genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4) Confermando la collocazione prevalente del predetto presso la dimora paterna. 5) Persona_2
Stabilendo termini e modalità degli incontri tra il Minore e la convenuta tenuto Per_2 conto di quanto all'espositiva e del fatto che stante anche l'età non tenerissima dello stesso, il ragazzo non potrà essere costretto contro la sua volontà a incontrare la genitrice qualora e quando esso ciò non voglia. In ogni caso 6) Confermando l'assegno per il mantenimento del figlio nell'importo di € 600 mensili, che la verserà al CP_1 Pt_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT. 7) Confermando che le spese straordinarie
Pag. 3 di 12 nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. 8)
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con memoria depositata il 26.4.2024 si è costituita in giudizio , la Controparte_1 quale ha esposto di non opporsi alla richiesta di separazione personale e contestuale divorzio;
che il proprio allontanamento dall'abitazione familiare è stato determinato da una lite addebitabile al signor a causa della quale la resistente si è rifugiata presso Pt_1
l'abitazione dei propri genitori;
che della circostanza il ricorrente ha avuto immediata conoscenza per essersi recato lui stesso presso l'abitazione dei suoceri e che la signora ha personalmente informato anche il figlio tramite un messaggio telefonico;
CP_1 Per_2 che il trasferimento della signora presso l'abitazione di La Caletta si è reso CP_1 inevitabile a causa dei continui litigi tra coniugi dovuti alla gelosia del che la Pt_1 resistente ha immediatamente invitato i propri figli a recarsi a vivere con lei e che ha accolto la proposta, trasferendosi nella nuova abitazione della madre;
che Per_1 ha volontariamente evitato ogni tipo di contatto con la madre nonostante gli sforzi Per_2 di quest'ultima; che il ricorso al supporto del Consultorio Familiare del Distretto di
SI al fine di intraprendere un percorso di sostegno si è reso inevitabile in considerazione del rifiuto categorico del minore di incontrare la resistente;
che il comportamento di è riconducibile alla “sindrome da alienazione parentale” causata Per_2 dal comportamento del che anche a seguito dell'allontanamento dall'abitazione Pt_1 familiare la signora ha contribuito al mantenimento di provvedendo CP_1 Per_2 all'acquisto di alcuni beni;
che non è economicamente autosufficiente ma vive Per_1 con la madre che provvede in via esclusiva al suo mantenimento;
che la resistente ha provveduto al prelievo di € 6.000,00 dal conto corrente cointestato previo accordo con il signor al fine di assicurare il pagamento di alcune rate dei mutui contratti dalle Pt_1 parti;
che dal mese di giugno 2023 la signora provvede al pagamento integrale CP_1 delle rate del mutuo della casa sita in La Caletta e dell'autovettura Renault Captur;
che la resistente vive presso l'abitazione di La Caletta con la figlia , mentre il signor Per_1 vive a Lodè con il figlio Pt_1 Per_2
Ciò premesso, la resistente ha concluso domandando “- dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi;
- affidare il minore figlio a entrambi i genitori con Persona_2 collazione principale presso il domicilio della madre, ovvero nell'abitazione in comproprietà sita in La Caletta di SI, Via Pula n. 5; - assegnare la casa in comproprietà, sita in La Caletta di SI, Via Pula n. 5, alla signora Controparte_1
Pag. 4 di 12 dove già dimora unitamente alla maggiore figlia non economicamente Per_3 autosufficiente;
- disporre a carico del un assegno di mantenimento in Parte_1 favore del minore figlio e da versare sul C/c intestato alla Signora Per_2 Controparte_1 dell'importo di € 500,00 mensili, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento, previo accordo, del 50% delle spese straordinarie;
- disporre a carico del un assegno di mantenimento, in favore della figlia Parte_1 Per_3 non economicamente autosufficiente, e da versare sul C/c intestato alla stessa intestato, dell'importo di € 400,00 mensili, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento, previo accordo, del 50% delle spese straordinarie;
- disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito interamente dalla signora
- nessuna limitazione in ordine al diritto di visita del padre Controparte_1 compatibilmente con gli impegni ludici e scolastici del minore figlio e previa Per_2 audizione di quest'ultimo; - vinte le spese e gli onorari del giudizio. In via subordinata: - nell'ipotesi in cui il minore figlio venga collocato presso l'abitazione del padre, Per_2 disporre che il , per intero e in via esclusiva, provveda al suo Parte_1 mantenimento e, al contempo, al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_3 economicamente autosufficiente, provveda per intero e in via esclusiva la signora
- nessuna limitazione in ordine al diritto di visita della madre Controparte_1 compatibilmente con gli impegni ludici e scolastici del minore figlio e previa Per_2 audizione di quest'ultimo; - Vinte le spese e gli onorari del giudizio”.
Sentite le parti e il minore, con ordinanza del 19.8.2024 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di Lodè e del Consultorio Familiare di
SI, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 17.6.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Con le note di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha concluso domandando: “dato atto che in data 5 luglio 2025 il figlio della coppia ha Persona_2 compiuto la maggiore età; che all'udienza del 20 giugno 2024 detto minore aveva espresso la volontà di continuare a convivere con il padre nell'abitazione familiare di
Lodè e che ancora all'attualità detto figlio convive stabilmente con il padre Pt_1
nella casa di proprietà esclusiva dell'attore e della sua famiglia di origine sita in
[...]
Lodè alla via San Giovanni n. 4, voglia: 1) Dichiarare la separazione personale dei i coniugi , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
Pag. 5 di 12 e nata a [...] l'[...], c.f. C.F._1 Controparte_1
; 2) mandare al competente ufficio dello stato civile per la relativa C.F._2 annotazione nei registri anagrafici del comune di Lodè; 3) Dichiarare non luogo a procedersi all'affido dei figli della coppia entrambi maggiorenni;
4) Assegnando la dimora coniugale ubicata nel Comune di Lodè alla via San Giovanni n. 4 di proprietà esclusiva del e della sua famiglia di origine ove il ricorrente convive Parte_1 stabilmente con il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, unitamente Persona_2 ai mobili, arredi e pertinenze, al ricorrente , ovvero dichiarando non Parte_1 luogo a procedersi alla sua assegnazione: 5) Disponendo che la signora Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese versi al , a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio e fino al raggiungimento della sua autosufficienza Persona_2 economica, un contributo di mantenimento dell'importo di euro 300 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del predetto figlio, previamente documentate e concordate;
6)
Dato atto che la figlia della coppia è attualmente ventiseienne ed Persona_1 economicamente idonea ad accudire a sé stessa, revocando la disposizione dell'ordinanza presidenziale afferente all'obbligo di contribuzione al mantenimento di detta figlia posto a carico di 7) Rimettendo la causa sul ruolo del giudice relatore per la Parte_1 trattazione, previa fissazione della udienza di comparizione, della domanda contestuale di scioglimento del matrimonio ai fini della pronuncia della sentenza di cessazione dei suoi effetti civili, confermate nel resto le conclusioni sopra trascritte. 8) Con vittoria di spese e competenze di lite e solo gradatamente con compensazione delle stesse”.
La parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
) e , nato a [...] il [...] (C.F: C.F._2 Parte_1
), inviando all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Lodé per le C.F._3 annotazioni nei relativi registri. 2) Stante il conseguimento della maggiore età del figlio e la permanenza di fatto di quest'ultimo a casa della madre e, soprattutto, stante il Per_2 principio della bigenitorialità stabilire che ciascun genitore si faccia carico delle spese durante il periodo in cui il figlio si trova con ciascuno di essi. 3) Conseguentemente revocare il provvedimento presidenziale con il quale si è stabilito l'importo di € 350,00 a carico della Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1
Pag. 6 di 12 4) Confermare il provvedimento presidenziale con il quale è stato stabilito che il Per_2
Sig. paghi la somma di € 200,00 quale assegno di mantenimento della Parte_1 figlia non economicamente autosufficiente e stante il totale disinteresse morale e Per_3 materiale del padre nei confronti della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 5) Disporre il pagamento in capo ad entrambi i genitori del 50% delle spese straordinarie relative ai figli e , Per_2 Per_1 previamente concordate e documentate. 6) Assegnare la casa in comproprietà, sita in La
Caletta di SI alla via Pula n. 5, alla Sig.ra ove dimora con la figlia Controparte_1
non economicamente autosufficiente. 7) Rimettere la causa sul ruolo del Giudice Per_3 relatore ai fini della domanda contestuale di scioglimento del matrimonio, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. 8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari o in subordine con la compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 14.10.2025, la parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della memoria di replica e relative produzioni della controparte in quanto tardive. La parte resistente ha contestato l'eccezione di tardività.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo le condizioni di cui alla memoria di costituzione e risposta presentata nell'interesse di . Controparte_1
1) La domanda avanzata dalle parti volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Dalle dichiarazioni rese dalle parti e dall'istruttoria svolta è emersa una situazione familiare particolarmente critica e risulta che i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2) Considerato il raggiungimento della maggiore età del figlio non Per_2 dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine all'affidamento e alla sua regolamentazione.
Pag. 7 di 12 3) La domanda del ricorrente volta all'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Lodè alla via San Giovanni n. 4 va accolta.
Come stabilito dall'art. 337 sexies, c.p.c., e secondo l'orientamento della giurisprudenza, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Nel caso di specie, non c'è contestazione tra le parti sulla circostanza che Per_2 appena diciottenne, non sia economicamente autonomo. Per quanto riguarda la sua collocazione, va evidenziato che all'udienza del 20.06.2024 sentito dal giudice, ha Per_2 manifestato apertamente la sua volontà di non vedere, né sentire la madre. Con ordinanza del 19.08.2024 il Giudice ha disposto la collocazione del ragazzo presso il padre e l'attivazione di un percorso di sostengo alla genitorialità a favore delle parti e di un percorso di sostegno piscologico a favore di anche mediante l'organizzazione di Per_2 incontri tra la madre e il figlio alla presenza degli assistenti sociali.
Nella relazione depositata il 4 giugno 2025 l'Assistente sociale del comune di
SI ha dato atto che “come dichiarato dagli stessi genitori, ha superato il Per_2 distacco manifestato nei confronti della madre e già dall'estate scorsa ne ha iniziato gradualmente la frequentazione e oggi il rapporto si è rafforzato. Oltre che frequentare l'abitazione materna della Caletta al suo rientro da scuola, ricerca la presenza della Per_2 mamma anche per altre necessità personali, per esempio garantirgli gli spostamenti per
Olbia, dove frequenta un corso di bagnino, andare al mare con gli amici ecc. Inoltre ha ripreso a visitare l'abitazione della nonna materna, soprattutto nelle ore serali per la cena, contestualmente alla mamma. sente molto la vicinanza del padre, da lui riceve Per_2 sostegno affettivo e materiale. A Lodè ha dichiarato di stare bene, anche per la presenza di una rete amicale significativa, con la quale trascorre molto del suo tempo. Per i Per_2 suoi genitori sono entrambi un riferimento importante e sente di volerli frequentare come
“si sente” e in autonomia”.
Addis ha dato atto che il ragazzo frequenta regolarmente la casa della CP_1 madre sita a La Caletta.
Tuttavia, non risulta che abbia modificato il suo domicilio: dalla relazione Per_2 dei Servizi Sociali risulta invece che il ragazzo ha dichiarato di stare bene a Lodè, dove ha una forte rete amicale.
Pag. 8 di 12 Di conseguenza, stante la residenza abituale di presso il padre, va accolta la Per_2 domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale sita in
Lodè.
Non può essere accolta, invece, la domanda della convenuta volta all'assegnazione della casa sita in La Caletta di SI alla via Pula n. 5, non trattandosi dell'immobile destinato alla casa coniugale.
4) Per quanto concerne l'assegno di mantenimento, va preliminarmente rilevato che la convenuta ha dedotto che anche la figlia maggiorenne con lei convivente, non Per_3
è economicamente autonoma.
Sotto il profilo giuridico, va evidenziato che in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, in conformità ai principi generali sull'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o - all'opposto - il venir meno dei presupposti della sua persistenza (ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento) in primo luogo un onere di allegazione, ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest'ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice (Cass., n. 12121/2025).
Nel caso di specie, il sig. ha dichiarato che la figlia lavora stagionalmente e Pt_1 fa la badante alla nonna. Tale circostanza è stata confermata dalla signora la quale CP_1 ha precisato che la figlia percepisce la somma di 400, 500 euro al mese (v. anche buste paga allegate comparsa di costituzione). Dalla scheda anagrafica prodotta risulta che la ragazza ha lavorato per un mese nel 2018, per due mesi nel 2019, per cinque mesi nel
2022 e per quattro mesi nel 2023 come addetta alle pulizie nelle camere;
in data
10.01.2024 si è iscritta ad un corso di formazione professionale per operatore Per_3 dell'infanzia. La stessa risulta residente a [...]presso la casa dei genitori;
non è stato dimostrato che la ragazza viva con un compagno come allegato dal padre.
Alla luce di tali elementi, considerata la natura precaria delle prestazioni lavorative svolte, la frequenza di un corso di formazione e l'età della ragazza (ancora ventiquattrenne al momento dell'introduzione del giudizio), deve ritenersi che Per_3 non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica per fatto a lei non imputabile.
Pag. 9 di 12 Per quanto concerne la quantificazione degli assegni di mantenimento richiesti dalle parti per i figli, va evidenziato che il ricorrente ha dichiarato di vivere a Lodè nella casa coniugale pervenutagli per successione ereditaria con il figlio di lavorare come Per_2 operaio forestale e di riceve uno stipendio mensile di circa euro 1.500,00. Lo stesso ha affermato di essere comproprietario, insieme alla moglie, della casa a La Caletta, dove attualmente abita la signora Secondo ciò che risulta dal CUD relativo all'anno CP_1
2022 il ricorrente ha percepito un reddito da lavoro di € 23.176,77. ha dichiarato di svolgere l'attività di portalettere presso le Controparte_1 [...]
e di percepire uno stipendio mensile di € 1.300,00. La stessa abita nella casa in CP_2 comproprietà dei coniugi. Secondo ciò che risulta dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 ha percepito un reddito complessivo pari a € 20.357,00.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter, c.c., il quale - nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito - individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10 luglio 2013, n. 17089), in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 316 bis, c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In particolare nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018).
Alla luce dei principi giuridici sopra esposti – considerate le potenzialità reddituali e la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, la circostanza che, come
Pag. 10 di 12 indicato anche dai Servizi Sociali di SI e confermato dai genitori, Per_2 frequenta entrambe le abitazioni, mentre ha interrotto i rapporti con il padre e Per_3 svolge attività lavorativa, se pur in maniera precaria e insufficiente a garantirle l'indipendenza economica – si ritiene che debba essere previsto a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento Per_3 entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dalla domanda;
a carico della signora CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento entro Per_2 il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2025, mentre rimane fermo per il periodo precedente l'assegno mensile fissato nella misura di € 350,00. Entrambi i genitori dovranno contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e nella misura del 50%. Per_3 Per_2
5) La causa dev'essere rimessa sul ruolo con separato provvedimento, in quanto entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6) Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la natura non definitiva della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) assegna la casa coniugale ubicata nel Comune di Lodè alla via San Giovanni n. 4
a Parte_1
3) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 figlia mediante il versamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese della Per_3 somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dalla domanda, e a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 figlio mediante il versamento al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, della Per_2 somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2025, mentre rimane fermo per il periodo precedente l'assegno mensile fissato nella misura di € 350,00. Entrambi i genitori dovranno
Pag. 11 di 12 contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e nella misura del 50%; Per_3 Per_2
4) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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