TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2686/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Giacomo Enzo C. Maletta Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della con qualifica di impiegata, conveniva in giudizio l chiedendo CP_2 CP_1
l'annullamento del provvedimento di disconoscimento, ai fini assicurativi e previdenziali, del rapporto di lavoro subordinato intercorso da giugno 2017 a maggio 2019, nonché da maggio a dicembre 2020, come comunicato con nota prot. n. 2200.27/06/2022.0155392, che richiamava gli esiti dell'accertamento ispettivo n. 2021001506/DDL del 27.06.2022.
A sostengo della domanda, lamentava la violazione del diritto di difesa, stante la mancata comunicazione o notifica del verbale unico contente il disconoscimento del rapporto di lavoro, nonché la mancata comunicazione dei motivi del predetto disconoscimento;
la violazione dell'art. 7, l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
l'illegittimità del disconoscimento perché operato oltre il termine di cui all'accertamento ispettivo;
l'infondatezza dei presupposti posti alla base del provvedimento assunto dall' , essendo intercorso con la un effettivo rapporto di lavoro. CP_1 CP_2
Si costituiva in giudizio l' argomentando per l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
1 Evidenziava, in particolare, la mancanza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la CP_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Occorre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni di natura formale inerenti la nullità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (nel caso di specie, i motivi di cui ai punti n. 1, 2 e 3 del ricorso), dal momento che il processo previdenziale, anche quando scaturisce da un contenzioso contributivo, non ha come oggetto l'atto emesso dall'ente gestore o le denunce inviategli dal contribuente, bensì i rapporti tra queste parti, concernenti l'obbligazione contributiva. É infatti un processo volto all'accertamento di un diritto sostanziale e, dunque, si traduce in un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'accertamento rimesso al giudice, quindi, non può limitarsi alla valutazione dell'operato delle parti nella fase amministrativa, ma deve necessariamente involgere la verifica degli elementi costitutivi dell'obbligazione del contribuente (Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n.
483/2020).
Ancora in via preliminare, si osserva che secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, il rapporto contributivo ha natura pubblicistica, essendo regolato da norme imperative di ordine pubblico e dando luogo a posizioni indisponibili da parte dei soggetti interessati, sicché va riconosciuto all' il potere di annullare d'ufficio in sede di autotutela, con efficacia ex tunc, il CP_1 provvedimento di ammissione risultante “ab origine” adottato in contrasto con la normativa vigente, come nel caso in cui faccia difetto il necessario presupposto rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato
(cfr. Cass. n. 12466 del 1991, Cass. n. 5088 del 1995; Cass. n. 13399/2000).
Ciò posto, venendo al merito, parte ricorrente agisce in giudizio per chiedere l'annullamento del provvedimento dell' che ha disconosciuto, a seguito del verbale di accertamento del 27.06.2022, la CP_1 sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la relativamente ai periodi da giugno 2017 CP_2
a maggio 2019, nonché da maggio a dicembre 2020.
Così definito il thema decidendum, occorre rammentare che a fronte di un verbale ispettivo redatto dai funzionari addetti alla vigilanza con il quale si è proceduto al disconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato denunciato ai fini previdenziali e assistenziali, grava sul lavoratore interessato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare gli elementi tipici della subordinazione, quali presupposto del rapporto previdenziale ed assicurativo. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui CP_
“In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può 2 disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 19/01/2021, n. 809).
Nel caso in esame, inoltre, è incontestato tra le parti che l'odierna ricorrente è coniuge dell'amministratore unico e socio di maggioranza della sig. , in carica dal 02.05.2015. CP_2 Controparte_3
Opera, pertanto, la presunzione di gratuità del rapporto di lavoro fra i coniugi, atteso che, la è CP_2 sì una società di capitali, ma con due soli soci, i fratelli (socio al 49%) e CP_4 Controparte_3
(51%), che nel corso degli anni ha dichiarato solo quattro lavoratori, tra cui la stessa sig.ra Parte_1
(dal 12/05/2017 al 31/05/2019 e dal 02/12/2020, (dal 02/07/2020 al
[...] Persona_1
02/03/2021), la cognata della ricorrente, sig.ra (dal 01/01/2021 al 19/03/2021) e il Controparte_5 fratello dell'amministratore unico, sig. (dal 17/06/2015 al 31/07/2019), sicché gravava Controparte_6 sulla ricorrente l'onere di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi del lavoro dipendente e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.
Sul punto, costituisce consolidato principio che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 20669/2004;
4171/2006; 7966/2006).
Orbene, nel caso di specie, difettano sul piano assertivo e probatorio tutti gli elementi connotativi ed indefettibili del rapporto dipendente.
La parte ricorrente, infatti, non ha dedotto (né tantomeno ha offerto di provare) l'effettivo e concreto svolgimento di un rapporto lavorativo connotato dalla subordinazione, né ha dimostrato l'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del presunto datore di lavoro.
Non può ritenersi sufficiente, come indice rivelatore della subordinazione, la prova del versamento degli oneri contributivi e della predisposizione delle buste-paga. Ed invero, in conformità con l'opinione della giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove
3 venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr., tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria, vieppiù ipotizzabile nel caso di specie se si tiene conto del rapporto di coniugio tra la ricorrente e l'amministratore unico, sig. . Controparte_3
Né la natura subordinata del rapporto poteva essere dimostrata mediante i capitoli di prova formulati in ricorso, in parte generici (“
1. Vero che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze dell' Parte_1 CP_7
con sede in Catanzaro, con la qualifica di impiegata amministrativa, full-time dal 12 maggio 2017 sino al
[...]
31.05.2019, livello V del ccnl Terziario Commercio”) o concernenti circostanze da provare in via documentale, ed in parte irrilevanti, perché concernenti esclusivamente le modalità di esecuzione della prestazione resa ovvero le mansioni svolte.
Per tali ragioni, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato, non essendo stati rinvenuti, a parere di quest'organo giudicante, elementi per poter individuare, con sufficiente certezza, gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell liquidate in € Parte_1 CP_1
2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, 10.09.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2686/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Giacomo Enzo C. Maletta Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della con qualifica di impiegata, conveniva in giudizio l chiedendo CP_2 CP_1
l'annullamento del provvedimento di disconoscimento, ai fini assicurativi e previdenziali, del rapporto di lavoro subordinato intercorso da giugno 2017 a maggio 2019, nonché da maggio a dicembre 2020, come comunicato con nota prot. n. 2200.27/06/2022.0155392, che richiamava gli esiti dell'accertamento ispettivo n. 2021001506/DDL del 27.06.2022.
A sostengo della domanda, lamentava la violazione del diritto di difesa, stante la mancata comunicazione o notifica del verbale unico contente il disconoscimento del rapporto di lavoro, nonché la mancata comunicazione dei motivi del predetto disconoscimento;
la violazione dell'art. 7, l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
l'illegittimità del disconoscimento perché operato oltre il termine di cui all'accertamento ispettivo;
l'infondatezza dei presupposti posti alla base del provvedimento assunto dall' , essendo intercorso con la un effettivo rapporto di lavoro. CP_1 CP_2
Si costituiva in giudizio l' argomentando per l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
1 Evidenziava, in particolare, la mancanza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la CP_2
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Occorre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni di natura formale inerenti la nullità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (nel caso di specie, i motivi di cui ai punti n. 1, 2 e 3 del ricorso), dal momento che il processo previdenziale, anche quando scaturisce da un contenzioso contributivo, non ha come oggetto l'atto emesso dall'ente gestore o le denunce inviategli dal contribuente, bensì i rapporti tra queste parti, concernenti l'obbligazione contributiva. É infatti un processo volto all'accertamento di un diritto sostanziale e, dunque, si traduce in un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'accertamento rimesso al giudice, quindi, non può limitarsi alla valutazione dell'operato delle parti nella fase amministrativa, ma deve necessariamente involgere la verifica degli elementi costitutivi dell'obbligazione del contribuente (Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n.
483/2020).
Ancora in via preliminare, si osserva che secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, il rapporto contributivo ha natura pubblicistica, essendo regolato da norme imperative di ordine pubblico e dando luogo a posizioni indisponibili da parte dei soggetti interessati, sicché va riconosciuto all' il potere di annullare d'ufficio in sede di autotutela, con efficacia ex tunc, il CP_1 provvedimento di ammissione risultante “ab origine” adottato in contrasto con la normativa vigente, come nel caso in cui faccia difetto il necessario presupposto rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato
(cfr. Cass. n. 12466 del 1991, Cass. n. 5088 del 1995; Cass. n. 13399/2000).
Ciò posto, venendo al merito, parte ricorrente agisce in giudizio per chiedere l'annullamento del provvedimento dell' che ha disconosciuto, a seguito del verbale di accertamento del 27.06.2022, la CP_1 sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la relativamente ai periodi da giugno 2017 CP_2
a maggio 2019, nonché da maggio a dicembre 2020.
Così definito il thema decidendum, occorre rammentare che a fronte di un verbale ispettivo redatto dai funzionari addetti alla vigilanza con il quale si è proceduto al disconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato denunciato ai fini previdenziali e assistenziali, grava sul lavoratore interessato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare gli elementi tipici della subordinazione, quali presupposto del rapporto previdenziale ed assicurativo. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui CP_
“In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può 2 disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 19/01/2021, n. 809).
Nel caso in esame, inoltre, è incontestato tra le parti che l'odierna ricorrente è coniuge dell'amministratore unico e socio di maggioranza della sig. , in carica dal 02.05.2015. CP_2 Controparte_3
Opera, pertanto, la presunzione di gratuità del rapporto di lavoro fra i coniugi, atteso che, la è CP_2 sì una società di capitali, ma con due soli soci, i fratelli (socio al 49%) e CP_4 Controparte_3
(51%), che nel corso degli anni ha dichiarato solo quattro lavoratori, tra cui la stessa sig.ra Parte_1
(dal 12/05/2017 al 31/05/2019 e dal 02/12/2020, (dal 02/07/2020 al
[...] Persona_1
02/03/2021), la cognata della ricorrente, sig.ra (dal 01/01/2021 al 19/03/2021) e il Controparte_5 fratello dell'amministratore unico, sig. (dal 17/06/2015 al 31/07/2019), sicché gravava Controparte_6 sulla ricorrente l'onere di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi del lavoro dipendente e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.
Sul punto, costituisce consolidato principio che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 20669/2004;
4171/2006; 7966/2006).
Orbene, nel caso di specie, difettano sul piano assertivo e probatorio tutti gli elementi connotativi ed indefettibili del rapporto dipendente.
La parte ricorrente, infatti, non ha dedotto (né tantomeno ha offerto di provare) l'effettivo e concreto svolgimento di un rapporto lavorativo connotato dalla subordinazione, né ha dimostrato l'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del presunto datore di lavoro.
Non può ritenersi sufficiente, come indice rivelatore della subordinazione, la prova del versamento degli oneri contributivi e della predisposizione delle buste-paga. Ed invero, in conformità con l'opinione della giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove
3 venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr., tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria, vieppiù ipotizzabile nel caso di specie se si tiene conto del rapporto di coniugio tra la ricorrente e l'amministratore unico, sig. . Controparte_3
Né la natura subordinata del rapporto poteva essere dimostrata mediante i capitoli di prova formulati in ricorso, in parte generici (“
1. Vero che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze dell' Parte_1 CP_7
con sede in Catanzaro, con la qualifica di impiegata amministrativa, full-time dal 12 maggio 2017 sino al
[...]
31.05.2019, livello V del ccnl Terziario Commercio”) o concernenti circostanze da provare in via documentale, ed in parte irrilevanti, perché concernenti esclusivamente le modalità di esecuzione della prestazione resa ovvero le mansioni svolte.
Per tali ragioni, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato, non essendo stati rinvenuti, a parere di quest'organo giudicante, elementi per poter individuare, con sufficiente certezza, gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell liquidate in € Parte_1 CP_1
2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, 10.09.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4