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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/8611
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 8611/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], dipartimento San Javier, Parte_1
provincia di Córdoba in proprio e unitamente a entrambi quali esercenti la Parte_2
responsabilità genitoriale dei minori nata il [...] a [...] Persona_1
Adelina, provincia di Buenos Aires e , nato il [...] a [...] Parte_3
Adelina, San Isidro, provincia di Buenos Aires tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Monica Lis
Restanio con domicilio presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Archimede 181, Codice Fiscale
, pec: come da procura in atti C.F._1 Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “1) Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di
Parte RE , vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza, 2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato l'[...] a Persona_2
Villafranca Piemonte – Torino (cfr. doc. in atti n. 1), dove ha contratto matrimonio il 22.04.1879 con
(cfr. doc. in atti n. 2) e, successivamente, emigrava in RG e non si Controparte_2 naturalizzava mai cittadino argentino, come si evince dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale dell'RG prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “Certifico: Che nel
Registro Nazionale degli Elettori, in cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta iscritto fino alla data di oggi PP o o , nato il [...] in [...] – Torino – Per_2 Per_2 Per_3
Villafranca Piemonte. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, il ricorrente, chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.05.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra l'avo e nasceva il Persona_2 Controparte_3 Persona_4
03.07.1891 a San Genaro, provincia di Santa Fe, UB RG (cfr. doc. in atti n. 4), il quale contraeva matrimonio il 06.09.1917 con a Villa del Rosario, dipartimento Rio CP_4
Segundo, provincia di Córdoba, UB RG (cfr. doc. in atti n. 5);
- all'unione tra e nasceva il 23.06.1918 a Persona_4 CP_4 Persona_5
Suburbios, Villa del Rosario, provincia di Córdoba, UB RG (cfr. doc. in atti n. 6), il quale si coniugava il 18.12.1943 con a Los Condores, dipartimento Calamuchita, Controparte_5
provincia di Córdoba, UB RG (cfr. doc. in atti n. 7);
- dall'unione tra ed nasceva, Persona_5 Controparte_5 Persona_6
l'08.10.1947 a Rio Cuarto, provincia di Córdoba, UB RG (cfr. doc. in atti n.
[...]
8), dove si sposava con il 16.08.1972 (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_7
- dall'unione tra ed nasceva Persona_6 Persona_6 Persona_7
la ricorrente nata il [...] a Villa Dolores – RG (cfr. doc. Pt_1 Parte_1
in atti n. 10), la quale contraeva matrimonio il 24.05.2012 con a Pilar, distretto Pilar, Parte_2
provincia di Buenos Aires, UB RG (cfr. doc. in atti n. 11);
- dall'unione tra e nascevano a Villa Adelina – Parte_1 Parte_2
RG i ricorrenti: nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 12) e Persona_1 [...]
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 13). Parte_3
Inoltre, risulta che nato l'[...] a [...] – Torino (cfr. doc. in atti Persona_2
n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Per_2
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano emigrato
[...] all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 22.04.1879 e, quindi, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, provavano a richiedere un provvedimento alle autorità amministrative presenti sul territorio senza però avere esito positivo. In particolare, lamentano che cercavano di ottenere il riconoscimento dei propri diritti allo status civitatis rivolgendosi più volte alla P.A. competente attraverso vari accessi personali e telematici presso la sede fisica e telematica del consolato al quale appartengono in ragione della loro residenza, in particolare il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires in RG. (cfr. doc. in atti n. 15 e 16).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'RG, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente avendo, il diretto discendente dell'avo cittadino italiano, dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato a [...] – Torino Persona_2
l'8.08.1846 14.05.1899 (cfr. doc. in atti n. 1), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante fosse nato in [...] prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva come si evince dal certificato di matrimonio dal quale risulta essersi sposato in data 22.04.1879 (cfr. doc. in atti n. 2) e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in
RG.
Il figlio nasceva, infatti, a San Genaro, provincia di Santa Fe, UB RG Persona_4
il 3.07.1891 (cfr. doc. in atti n. 4) e si univa in matrimonio il 6.09.1917 con . (cfr. CP_4 doc. in atti n. 5), dalla cui unione nasceva l'08.10.1947 a Rio Persona_6
Cuarto, provincia di Córdoba, UB RG (cfr. doc. in atti n. 8), dove si sposava con il 16.08.1972. (cfr. doc. in atti n. 9). Persona_7
Tuttavia, ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto nonostante fosse nata prima del 1948, si coniugava in epoca Persona_6
successiva, ossia, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983. Inoltre, con riferimento al figlio dell'avo nato a [...], provincia di Santa Fe, Persona_4
UB RG il 3.07.1891 – cfr. doc. in atti n. 4, si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nata il [...] in [...]; nata il [...] in [...] e Per_1 Persona_1
, nato il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana Parte_3
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 22 maggio 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 8611/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], dipartimento San Javier, Parte_1
provincia di Córdoba in proprio e unitamente a entrambi quali esercenti la Parte_2
responsabilità genitoriale dei minori nata il [...] a [...] Persona_1
Adelina, provincia di Buenos Aires e , nato il [...] a [...] Parte_3
Adelina, San Isidro, provincia di Buenos Aires tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Monica Lis
Restanio con domicilio presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Archimede 181, Codice Fiscale
, pec: come da procura in atti C.F._1 Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “1) Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di
Parte RE , vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza, 2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato l'[...] a Persona_2
Villafranca Piemonte – Torino (cfr. doc. in atti n. 1), dove ha contratto matrimonio il 22.04.1879 con
(cfr. doc. in atti n. 2) e, successivamente, emigrava in RG e non si Controparte_2 naturalizzava mai cittadino argentino, come si evince dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale dell'RG prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “Certifico: Che nel
Registro Nazionale degli Elettori, in cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta iscritto fino alla data di oggi PP o o , nato il [...] in [...] – Torino – Per_2 Per_2 Per_3
Villafranca Piemonte. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, il ricorrente, chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.05.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra l'avo e nasceva il Persona_2 Controparte_3 Persona_4
03.07.1891 a San Genaro, provincia di Santa Fe, UB RG (cfr. doc. in atti n. 4), il quale contraeva matrimonio il 06.09.1917 con a Villa del Rosario, dipartimento Rio CP_4
Segundo, provincia di Córdoba, UB RG (cfr. doc. in atti n. 5);
- all'unione tra e nasceva il 23.06.1918 a Persona_4 CP_4 Persona_5
Suburbios, Villa del Rosario, provincia di Córdoba, UB RG (cfr. doc. in atti n. 6), il quale si coniugava il 18.12.1943 con a Los Condores, dipartimento Calamuchita, Controparte_5
provincia di Córdoba, UB RG (cfr. doc. in atti n. 7);
- dall'unione tra ed nasceva, Persona_5 Controparte_5 Persona_6
l'08.10.1947 a Rio Cuarto, provincia di Córdoba, UB RG (cfr. doc. in atti n.
[...]
8), dove si sposava con il 16.08.1972 (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_7
- dall'unione tra ed nasceva Persona_6 Persona_6 Persona_7
la ricorrente nata il [...] a Villa Dolores – RG (cfr. doc. Pt_1 Parte_1
in atti n. 10), la quale contraeva matrimonio il 24.05.2012 con a Pilar, distretto Pilar, Parte_2
provincia di Buenos Aires, UB RG (cfr. doc. in atti n. 11);
- dall'unione tra e nascevano a Villa Adelina – Parte_1 Parte_2
RG i ricorrenti: nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 12) e Persona_1 [...]
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 13). Parte_3
Inoltre, risulta che nato l'[...] a [...] – Torino (cfr. doc. in atti Persona_2
n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Per_2
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano emigrato
[...] all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 22.04.1879 e, quindi, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, provavano a richiedere un provvedimento alle autorità amministrative presenti sul territorio senza però avere esito positivo. In particolare, lamentano che cercavano di ottenere il riconoscimento dei propri diritti allo status civitatis rivolgendosi più volte alla P.A. competente attraverso vari accessi personali e telematici presso la sede fisica e telematica del consolato al quale appartengono in ragione della loro residenza, in particolare il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires in RG. (cfr. doc. in atti n. 15 e 16).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'RG, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente avendo, il diretto discendente dell'avo cittadino italiano, dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato a [...] – Torino Persona_2
l'8.08.1846 14.05.1899 (cfr. doc. in atti n. 1), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante fosse nato in [...] prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva come si evince dal certificato di matrimonio dal quale risulta essersi sposato in data 22.04.1879 (cfr. doc. in atti n. 2) e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in
RG.
Il figlio nasceva, infatti, a San Genaro, provincia di Santa Fe, UB RG Persona_4
il 3.07.1891 (cfr. doc. in atti n. 4) e si univa in matrimonio il 6.09.1917 con . (cfr. CP_4 doc. in atti n. 5), dalla cui unione nasceva l'08.10.1947 a Rio Persona_6
Cuarto, provincia di Córdoba, UB RG (cfr. doc. in atti n. 8), dove si sposava con il 16.08.1972. (cfr. doc. in atti n. 9). Persona_7
Tuttavia, ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto nonostante fosse nata prima del 1948, si coniugava in epoca Persona_6
successiva, ossia, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983. Inoltre, con riferimento al figlio dell'avo nato a [...], provincia di Santa Fe, Persona_4
UB RG il 3.07.1891 – cfr. doc. in atti n. 4, si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nata il [...] in [...]; nata il [...] in [...] e Per_1 Persona_1
, nato il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana Parte_3
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 22 maggio 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Tiziana De Fazio