Articolo 5 della Legge 25 ottobre 1977, n. 808
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 novembre 1977
Art. 5. Devoluzione di competenze spettanti al consiglio di amministrazione e decentramento dei controlli

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera e), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle universita' ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni universita' od istituto di istruzione universitaria.
Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, e' cosi' composta:
a) dal rettore o direttore, che la presiede;
b) dal direttore amministrativo;
c) da due rappresentanti del personale docente;
d) da due rappresentanti del personale non docente.
I membri di cui alle lettere e) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.
Le funzioni di controllo esercitate dalla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie - devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle universita' ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.
Entrata in vigore il 23 novembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente