TAR Catania, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 861
TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di diniego per violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi relativi all'errata interpretazione della normativa da parte del Comune e all'applicazione di criteri non pertinenti per le SCIA su infrastrutture esistenti. Ha evidenziato che la normativa si applica anche alle tecnologie 4G e successive, e che le richieste del Comune eccedono la documentazione prevista per le SCIA.

  • Accolto
    Effetti della sentenza n. 1096/2025 e regolarità dell'infrastruttura ospitante

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che il Comune abbia riproposto argomentazioni già respinte nella precedente sentenza, senza considerare le implicazioni della stessa sulla regolarità dell'infrastruttura ospitante.

  • Accolto
    Violazione di legge e difetto di istruttoria/motivazione in relazione alle antenne 5G

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, confermando che la normativa si applica alle tecnologie 4G e successive, rendendo errata la prospettazione del Comune.

  • Accolto
    Illegittimità del richiamo alla sentenza n. 1854/2013

    Il Tribunale ha ritenuto fondato questo motivo, affermando che la sentenza citata era limitata al caso deciso e non poteva estendersi a coprire illegittimità sopravvenute per contrasto con normativa successiva.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del regolamento antenne

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che le richieste del Comune basate sull'art. 6 del regolamento non siano applicabili agli interventi riconducibili alla SCIA ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 259/2003.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell'art. 50 D.Lgs. 259/03 e art. 7 del regolamento antenne

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, evidenziando che l'art. 7 del regolamento comunale incoraggia la condivisione delle infrastrutture, aspetto soddisfatto nel caso di specie, e che le richieste del Comune eccedono quanto previsto per le SCIA.

  • Accolto
    Legittimità della SCIA rispetto agli artt. 8 e 9 del regolamento antenne

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che l'intervento rispetti la distanza minima di 100 metri dai siti sensibili e che ogni ulteriore valutazione sia illegittima, dato che non vi erano cause ostative all'installazione nel sito indicato.

  • Accolto
    Illegittimità degli articoli 6, 8 e 9 del Regolamento comunale

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che tali articoli del regolamento siano applicabili solo alle nuove localizzazioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 e non alle installazioni su strutture esistenti soggette a SCIA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 861
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 861
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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