Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00861/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2025, proposto da Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di San Filippo del Mela (Me), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Barbaro, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente Sicilia, non costituita in giudizio;
dell’Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (Inwit S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento 0014007 del 6 giugno 2025 recante divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata dalla WindTre S.p.a. - ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, in contrada Cattafi, Via Mascagni (codice sito ME 122); b) del Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 18.3.2009, con particolare riferimento agli articoli 6, 8 e 9; c) di tutti gli altri atti ad essi preordinati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Filippo del Mela (Me) e di Inwit S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’11 luglio 2025 e depositato il successivo 18 luglio 2025, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento divieto di prosecuzione – indicato in oggetto – dell’attività di cui alla segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 7 maggio 2025 ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile da installare su un traliccio di proprietà della società Inwit S.p.a. – sul quale sono già ospitati gli impianti del gestore Vodafone – ubicato nel comune di San Filippo del Mela (ME), Via Mascagni, sul terreno distinto in Catasto al Foglio 5 particella 1796-1799 (cod. sito ME122).
Il provvedimento impugnato è stato disposto sul presupposto che l’infrastruttura ospitante – di proprietà della Inwit – sarebbe stata realizzata in violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale degli impianti e, di conseguenza, che anche l’intervento progettato da Wind Tre sconti le medesime criticità, nonostante il relativo titolo abilitante – formato per silentium – sia già stato oggetto dell’esercizio dei poteri di autotutela da parte del Comune intimato confluito nel provvedimento del 9 luglio 2024, prot. n. 14710, annullato con sentenza di questo T.a.r. n. 1096/2025.
Avverso tale provvedimento, la società ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) illegittimità del provvedimento di diniego prot. 14007 del 6 giugno 2025 – violazione di legge – violazione dell’art. 10- bis della l. 241/90 – eccesso di potere – difetto di motivazione e di istruttoria;
2) illegittimità del provvedimento di diniego prot. 14007 del 6 giugno 2025 – sugli effetti della sentenza n. 1096/2025 e sulla conseguente regolarità dell’infrastruttura IN ospitante gli apparati Wind Tre;
3) illegittimità del provvedimento di diniego prot.14007 del 6 giugno 2025 – violazione di legge – difetto di istruttoria e di motivazione – Scia e antenne 5G;
4) violazione di legge – illegittimità del richiamo alle statuizioni di cui alla sentenza n. 1854/2013 con riferimento all’applicabilità della deroga al regime norme di regolamento concretamente applicate;
5) illegittimità del provvedimento di diniego prot. 14007 del 6 giugno 2025 – violazione e falsa applicazione dall’art. 6 del regolamento antenne del Comune di San Filippo Del Mela;
6) violazione di legge – difetto di istruttoria e di motivazione – violazione dell’art. 50 del d.lgs. 259/03 – violazione dell’art. 7, comma 2, del regolamento antenne del Comune di San Filippo Del Mela – irragionevolezza e illogicità – legittimità della scia rispetto all’art. 6. del regolamento antenne;
7) illegittimità del provvedimento di diniego prot. 14007 del 6.6.2025 – violazione di legge – difetto di istruttoria e di motivazione – legittimità della scia rispetto agli artt. 8 e 9 del regolamento antenne del Comune di San Filippo Del Mela.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita altresì la controinteressata IN spa.
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, la società ricorrente ha rinunciato all’istanza di misura cautelare per la fissazione dell’udienza di merito a breve.
In data 3 dicembre 2025 il Comune resistente ha chiesto il rinvio dell’udienza di trattazione fissata per il 14 gennaio 2026 ritenendo che il gravame in appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di questo T.a.r. n. 1096 del 2025 – che ha ritenuto la legittimità della localizzazione del traliccio di IN sul quale la IN TRE spa intende collocare la propria stazione radio base – abbia carattere pregiudiziale rispetto al presente giudizio e stante l’imminenza dell’udienza fissata innanzi al CGARS.
In vista della pubblica udienza le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle reciproche tesi.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, a seguito della discussione dei difensori presenti, il ricorso è stato posto in decisione.
In via preliminare, non può trovare accoglimento l’istanza di rinvio avanzata dal Comune in quanto il giudizio d’appello pendente dinnanzi al CGARS, volto alla riforma della sentenza di questo T.a.r. n. 1096 del 2025, non assume valenza di questione pregiudiziale in senso tecnico, ma potrebbe assumere secundum eventum litis una valenza condizionante in ordine alla persistenza dell’interesse a ricorrere nel presente giudizio.
Sotto tale profilo il mero rinvio portato nel provvedimento impugnato “[al]le ragioni ostative alla realizzazione dell’impianto Inwit – indicate nel provvedimento di annullamento in autotutela del 9.7.2024 – [che] valgono ovviamente anche nei confronti della Wind Tre, atteso che quest’ultima intende installare il proprio impianto sul traliccio della Inwit” ribadisce la valenza condizionante riguardo alla persistenza dell’interesse.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei sensi infra precisati.
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché, anche in ragione della specialità dei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 259/2003, l’art. 10- bis della L. n. 241/90 non si applica nelle fattispecie semplificate incentrate sulla presentazione di una SCIA, dove del resto a rigore non si rinviene un procedimento amministrativo, mentre nelle procedure in senso proprio, soggette al regime del silenzio-assenso (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3657) il preavviso ex art. 10 bis cit. costituisce un passaggio obbligato.
I motivi secondo e terzo motivo - che mirano a contrastare la motivazione del diniego ove ripropone le argomentazioni già spese nel provvedimento annullato dalla sentenza di questo T.a.r. n. 1096/2025 e secondo cui “l’interpretazione data dal TAR Catania all’art.4 comma 7- bis del D.L. n.60/2024 (che consente di derogare ai regolamenti comunali) … … vale solo per le stazioni radio base con tecnologia 5G e non per quelle con tecnologia 4G, richiamata dalla Wind Tre S.p.a. …” - sono fondati poiché l’art. 45, comma 1, del d.lgs. 259/2003 si applica “ Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni [ossia al 5G, e in futuro al 6G] o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive ”, sicché la prospettazione del Comune secondo cui il regime abilitativo previsto da tale norma non si applica alle infrastrutture 5G – come quelle che ci occupano – è errato in ragione del già ricordato portato normativo della disposizione “sue evoluzioni o altre tecnologie”, con la conseguenza che la SCIA presentata dalla ricorrente è stata correttamente presentata per i casi e le tipologie di impianti previsti dalla normativa.
Ne consegue che gli ostacoli ravvisati dal Comune nel provvedimento impugnato all’applicazione al caso de quo dell’interpretazione fornita da questo T.A.R. dell’art. 4, co. 7-bis del d.l. n- 60 del 2024 nella sentenza n. 106 del 2025 (che consente di derogare ai regolamenti comunali) non risultano adeguatamente supportati, con le conseguenze relative.
Anche il quarto motivo di ricorso è fondato poiché le statuizioni rese da questo Tribunale con la sentenza n. 1854/2013 non solo sono limitate al caso deciso e con riferimento al singolo impianto, non essendo stato impugnato direttamente il regolamento al fine di operarne una caducazione degli effetti erga omnes , ma in ogni caso non possono coprire anche l’illegittimità sopravvenuta per contrasto con la normativa di rango comunitario e nazionale successivamente approvata.
I motivi quinto e sesto – che possono esaminarsi congiuntamente – sono fondati e vanno accolti.
Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che “l’impianto di telefonia mobile di WindTre S.p.a. – ricadendo sul traliccio di IN S.p.a. – viola gli articoli 6, 8 e 9 (sopra trascritti) del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 3/2009, non ne possono essere consentiti né l’installazione e men che meno l’esercizio” poiché l’operatore
- ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale sopracitato,
i) avrebbe dovuto “concordare con gli uffici comunali (…) la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca, al livello più basso possibile, i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare anche altre eventuali posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili”
ii) avrebbe dovuto dimostrare che la localizzazione in una delle aree indicate nella norma anzidetta, dalla lettera a) alla lettera h) rendeva assolutamente impossibile “conseguire il completamento della rete cellulare o l’efficace copertura di un’area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all’articolo 9 del presente Regolamento”;
- ai sensi dell’art. 9, comma 2, del regolamento,
i ) avrebbe dovuto dimostrare che “in prossimità” delle aree sensibili di cui all’art. 9, lettere a), b) e c), “e comunque mai a distanza inferiore a 100 metri lineari, è possibile l’installazione di nuovi impianti o la modifica degli esistenti solo nel caso in cui le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte. Dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile, previa dimostrazione della assoluta impossibilità di localizzazioni alternative; ii ) avrebbe dovuto spiegare, sulla scorta di precisi dati tecnici, chiaramente esposti onde consentirne la verifica, per quale ragione nessuno dei quattro siti individuati dal Comune di San Filippo del Mela con la citata deliberazione della G.M. n. 29/2012, sarebbe inidoneo a garantire il completamento della rete o l’efficace copertura dell’area.
Deve evidenziarsi che l’interpretazione delle norme regolamentari invocate dal Comune non può essere accolta poiché costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice amministrativo quello in base al quale nell’ipotesi di installazione o modifica di un impianto preesistente di telecomunicazioni, soggetta alla procedura semplificata di cui al d.lgs. n. 259 del 2003, l’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all’allegato 13, modello A o B, del d.lgs. n. 259 del 2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l’esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 2024, n. 8156).
Le richieste del comune di un previo contraddittorio endoprocedimentale onde concordare e valutare le possibili localizzazioni degli impianti possono (in ipotesi) predicarsi solo per opere qualificabili e riconducibili all’art. 44 e non già – come nel caso in esame e in alcun modo contestato dal Comune – con interventi riconducibili alla SCIA di cui al citato art. 45 del d.lgs. n. 259/2003.
L’invocato art. 6 del regolamento comunale – nella parte in cui prevede criteri preferenziali di localizzazione (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5301) – nonché gli artt. 8 e 9 del predetto regolamento sono applicabili, appunto, solo per le nuove localizzazioni di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e non già per le installazioni di impianti su strutture già esistenti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 (che hanno già superato il vaglio degli articoli in questione), considerazione che appare dirimente al fine di eliminare qualsiasi dubbio di compatibilità con le disposizioni regolamentari comunali; ciò tenuto altresì conto che – come evidenziato con il sesto motivo – l’art. 7 del regolamento comunale incoraggia (“devono essere preferite”) le coubicazioni degli impianti e le condivisioni delle infrastrutture e, nel caso di specie, esso deve considerarsi soddisfatto in ragione della piena vigenza del titolo abitativo ottenuto da Inwit e confermato da questo T.a.r. con la sentenza n. 1096/2025 di cui non consta la sospensione degli effetti da parte del giudice d’appello.
Sono fondati anche il settimo e l’ottavo motivo di ricorso poiché è incontestato che l’intervento rispetta la distanza minima inderogabile di 100 metri dai siti sensibili previsto dall’art. 9 del regolamento comunale, sicché ogni ulteriore valutazione in ordine ad ulteriori criteri distanziali elastici e generici ancorati al parametro della “prossimità” previsto dal citato art. 9 devono considerarsi in parte qua illegittimi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 372 che richiama Cons. Stato, sent. n. 44 del 2013) “dal momento che nessuna ragione giuridica ostava al collocamento del manufatto nella zona concretamente individuata dall’istante. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza in situazioni analoghe, non vi è alcuna necessità di valutare ipotetici siti alternativi qualora non vi siano cause ostative all’installazione dell’opera nel sito indicato dall’operatore (Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350)” (T.a.r. per la Sicilia, sez. V, sentenza n. 2779 dell’8 ottobre 2024 e T.a.r. per la Sicilia, Catania n. 1096 del 2025 cit.).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
La peculiarità e novità delle questioni in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PI ND TI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | PI ND TI |
IL SEGRETARIO