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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/10/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2434/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità
T R A
, nato il [...] a [...] e residente a[...]
Serao, 193, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella di Francesco e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala de Benedictis, Nicola
FU, DA RR e ID AL e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta CP_1
(CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
02.04.2024, parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato, in data 12.11.2021, domanda alla sede di competenza per ottenere il beneficio dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità.
Dedotto, pertanto, che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata al fine di sentire il CTU già nominato in fase di ATPO a chiarimenti;
all'esito di detta udienza, alla luce della nuova documentazione, veniva disposta l'integrazione della perizia medico-legale.
All'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Invero, a seguito di integrazione della perizia medico-legale, depositata in data 11.09.2025, tenuto conto della nuova documentazione medica versata in atti, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – indicati dettagliatamente nella Persona_1
perizia depositata in sede di ATP, da intendersi qui integralmente trascritti;
essi, tuttavia, valutati con riferimento all'incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3; in considerazione di ciò, pertanto, il CTU afferma che “anche alla luce della ulteriore documentazione autorizzata dalla S.V.I., si conferma la valutazione precedentemente espressa in merito all'assenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
(articolo 1, comma 1 della Legge 222/84) in quanto il grado complessivo di invalidità non è tale da determinare la permanente riduzione della capacità di lavoro del sig. a meno di Parte_1 un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini”(cfr. integrazione del 11.09.2025).
Con specifico riferimento alla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, occorre, innanzitutto, evidenziare che il consulente, a seguito di dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine all'attività lavorativa dallo stesso svolta, in sede di chiarimenti resi all'udienza del 20.02.2025, ha affermato quanto segue: “C'è un equivoco di approccio valutativo in quanto la capacità lavorativa attitudinale è cavallo tra quella generica e quella semi-specifica; così, in considerazione del quesito a me sottoposto, siccome si parla di capacità lavorativa attitudinale, occorre tener conto non solamente delle mansioni di carattere pratico svolte dal ricorrente, ma anche di quelle di tipo intellettuale e concettuale dallo stesso svolte, anche in considerazione del grado di esperienza e di professionalità dallo stesso acquisite;
così, ritengo di confermare il giudizio in precedenza […]” (cfr. verbale d'udienza del 20.02.2025). Con riferimento alla nuova documentazione medica – ed, in particolare, all'esame ecocardiografico del 29.05.2025 – nell'ambito della perizia depositata in data 11.09.2025, il
CTU osserva che “Dall'esame ecocardiografico del 29/05/2025, si ricava una normocinesia (score
1) su tutti i segmenti del ventricolo sinistro ed una frazione di eiezione del ventricolo sinistro del
54%, ovvero nella norma (valori normali: 50-70%). Tali indici sono indicativi di una normale capacità di contrazione del ventricolo sinistro, in assenza di deficit di pompa, e di una buona funzionalità cardiaca. Difatti le conclusioni dell'esame strumentale sono refertate dallo specialista cardiologo come: “ventricolo sinistro ipertrofico e con conservata performance di pompa. Disfunzione diastolica di I grado del V. Sx. VE rigurgito mitro-aortico”” (cfr. perizia).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità.
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Così, anche con riferimento al merito delle censure avanzate, alle conclusioni del CTU, ritiene la giudice che tali censure siano infondate e, come tali, inidonee a scalfire le risultanze della citata consulenza, che appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle sue conclusioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Il tipo di decisione induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 10.10.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2434/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità
T R A
, nato il [...] a [...] e residente a[...]
Serao, 193, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella di Francesco e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala de Benedictis, Nicola
FU, DA RR e ID AL e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta CP_1
(CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
02.04.2024, parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato, in data 12.11.2021, domanda alla sede di competenza per ottenere il beneficio dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità.
Dedotto, pertanto, che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata al fine di sentire il CTU già nominato in fase di ATPO a chiarimenti;
all'esito di detta udienza, alla luce della nuova documentazione, veniva disposta l'integrazione della perizia medico-legale.
All'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Invero, a seguito di integrazione della perizia medico-legale, depositata in data 11.09.2025, tenuto conto della nuova documentazione medica versata in atti, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – indicati dettagliatamente nella Persona_1
perizia depositata in sede di ATP, da intendersi qui integralmente trascritti;
essi, tuttavia, valutati con riferimento all'incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3; in considerazione di ciò, pertanto, il CTU afferma che “anche alla luce della ulteriore documentazione autorizzata dalla S.V.I., si conferma la valutazione precedentemente espressa in merito all'assenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
(articolo 1, comma 1 della Legge 222/84) in quanto il grado complessivo di invalidità non è tale da determinare la permanente riduzione della capacità di lavoro del sig. a meno di Parte_1 un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini”(cfr. integrazione del 11.09.2025).
Con specifico riferimento alla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, occorre, innanzitutto, evidenziare che il consulente, a seguito di dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine all'attività lavorativa dallo stesso svolta, in sede di chiarimenti resi all'udienza del 20.02.2025, ha affermato quanto segue: “C'è un equivoco di approccio valutativo in quanto la capacità lavorativa attitudinale è cavallo tra quella generica e quella semi-specifica; così, in considerazione del quesito a me sottoposto, siccome si parla di capacità lavorativa attitudinale, occorre tener conto non solamente delle mansioni di carattere pratico svolte dal ricorrente, ma anche di quelle di tipo intellettuale e concettuale dallo stesso svolte, anche in considerazione del grado di esperienza e di professionalità dallo stesso acquisite;
così, ritengo di confermare il giudizio in precedenza […]” (cfr. verbale d'udienza del 20.02.2025). Con riferimento alla nuova documentazione medica – ed, in particolare, all'esame ecocardiografico del 29.05.2025 – nell'ambito della perizia depositata in data 11.09.2025, il
CTU osserva che “Dall'esame ecocardiografico del 29/05/2025, si ricava una normocinesia (score
1) su tutti i segmenti del ventricolo sinistro ed una frazione di eiezione del ventricolo sinistro del
54%, ovvero nella norma (valori normali: 50-70%). Tali indici sono indicativi di una normale capacità di contrazione del ventricolo sinistro, in assenza di deficit di pompa, e di una buona funzionalità cardiaca. Difatti le conclusioni dell'esame strumentale sono refertate dallo specialista cardiologo come: “ventricolo sinistro ipertrofico e con conservata performance di pompa. Disfunzione diastolica di I grado del V. Sx. VE rigurgito mitro-aortico”” (cfr. perizia).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità.
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Così, anche con riferimento al merito delle censure avanzate, alle conclusioni del CTU, ritiene la giudice che tali censure siano infondate e, come tali, inidonee a scalfire le risultanze della citata consulenza, che appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle sue conclusioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Il tipo di decisione induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 10.10.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico