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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4327/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 391/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 - esercente la professione di Dottore Commercialista - nella qualità di erede di Nominativo_1 di Benbedictis, impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle entrate sulla propria richiesta di rimborso delle imposte pagate a titolo di IRPEF ed IVA negli anni di 1990, 1991 e
1992 per complessivi euro 91.441,00 (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 391 del 2023 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo (in breve) non perfezionato il “silenzio rifiuto” dell'Amministrazione e la genericità della richiesta di rimborso
(cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma: i dati non forniti erano già noti all'Amministrazione; spettanza del rimborso non avendo ricevuto altri aiuti (cfr. appello in atti).
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
L'Agenzia si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Va accolto limitatamente alle Imposte pagate nel periodo in esame ad esclusione dell'Iva.
1.- Il Contribuente aveva formalizzato la propria richiesta di rimborso richiamando dati che erano già nella disponibilità del'Agenzia delle entrate (cfr. richiesta originaria in atti).
Il diritto al rimborso, trae origine dall'art. 9, c. 17 della legge 289/2002, ed è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e poi dallo stesso legislatore con la previsione del comma 665 dell'art.1 della L. 190/2014 come ulteriormente novellata dall'art. 16-octies D.L. 91/2017, che ha ulteriormente delineato le modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto operare nei casi di istanza proposta da soggetto che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.
2.- Con Ordinanza del 15/07/2015 la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l'incompatibilità dell'art. 9, c.
17, della Legge n.289/2002 con l'ordinamento comunitario in tema di imposta di valore aggiunto ritenendo
(in breve) che “ … la misura introdotta dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002 ha come effetto, da un lato, non di alleggerire, per quanto riguarda l'IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentire ad alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finale e dovute all'amministrazione finanziaria.
Dall'altro lato, dalla definizione automatica delle posizioni fiscali dei soggetti passivo in materia di IVA, come disciplinata all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, risulta che è stata introdotta una disparità di trattamento contraria al principio di neutralità fiscale, in quanto tale disposizione consente ad alcuni soggetti passivi da essa indicati, e in forza della riduzione dell'IVA normalmente dovuta – riduzione prevista dalla medesima disposizione –, di conservare o di incamerare la maggior parte dell'importo dell'IVA percepita sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi sul territorio italiano devono versare per intero l'importo dell'IVA normalmente dovuta all'amministrazione finanziaria, sulla base di tali operazioni.
Infine, si deve necessariamente constatare che, esattamente come nella causa che ha dato origine alla sentenza Commissione/Italia (C- 132/06, EU:C:2008:412), le autorità italiane, per effetto delle modalità stabilite dall'articolo 9, comma 10, della legge n. 289/2002, si precludono definitivamente la possibilità di accertare le situazioni imponibili e, pertanto, non assicurano un'integrale riscossione dell'IVA dovuta nel territorio italiano.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta che gli articoli 2 e
22 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'IVA normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a titolo di IVA, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano..”.
Per le argomentazioni che precedono l'originaria istanza del contribuente deve ritenersi ammissibile, il rimborso deve essere ritenuto spettante ad eccezione dell'Iva.
-Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riconosce il diritto al rimborso ad esclusione dell'Iva.
Spese compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NN SA ER
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4327/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Dott. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 391/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 - esercente la professione di Dottore Commercialista - nella qualità di erede di Nominativo_1 di Benbedictis, impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle entrate sulla propria richiesta di rimborso delle imposte pagate a titolo di IRPEF ed IVA negli anni di 1990, 1991 e
1992 per complessivi euro 91.441,00 (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 391 del 2023 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo (in breve) non perfezionato il “silenzio rifiuto” dell'Amministrazione e la genericità della richiesta di rimborso
(cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma: i dati non forniti erano già noti all'Amministrazione; spettanza del rimborso non avendo ricevuto altri aiuti (cfr. appello in atti).
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
L'Agenzia si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Va accolto limitatamente alle Imposte pagate nel periodo in esame ad esclusione dell'Iva.
1.- Il Contribuente aveva formalizzato la propria richiesta di rimborso richiamando dati che erano già nella disponibilità del'Agenzia delle entrate (cfr. richiesta originaria in atti).
Il diritto al rimborso, trae origine dall'art. 9, c. 17 della legge 289/2002, ed è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e poi dallo stesso legislatore con la previsione del comma 665 dell'art.1 della L. 190/2014 come ulteriormente novellata dall'art. 16-octies D.L. 91/2017, che ha ulteriormente delineato le modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto operare nei casi di istanza proposta da soggetto che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.
2.- Con Ordinanza del 15/07/2015 la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l'incompatibilità dell'art. 9, c.
17, della Legge n.289/2002 con l'ordinamento comunitario in tema di imposta di valore aggiunto ritenendo
(in breve) che “ … la misura introdotta dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002 ha come effetto, da un lato, non di alleggerire, per quanto riguarda l'IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentire ad alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finale e dovute all'amministrazione finanziaria.
Dall'altro lato, dalla definizione automatica delle posizioni fiscali dei soggetti passivo in materia di IVA, come disciplinata all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, risulta che è stata introdotta una disparità di trattamento contraria al principio di neutralità fiscale, in quanto tale disposizione consente ad alcuni soggetti passivi da essa indicati, e in forza della riduzione dell'IVA normalmente dovuta – riduzione prevista dalla medesima disposizione –, di conservare o di incamerare la maggior parte dell'importo dell'IVA percepita sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi sul territorio italiano devono versare per intero l'importo dell'IVA normalmente dovuta all'amministrazione finanziaria, sulla base di tali operazioni.
Infine, si deve necessariamente constatare che, esattamente come nella causa che ha dato origine alla sentenza Commissione/Italia (C- 132/06, EU:C:2008:412), le autorità italiane, per effetto delle modalità stabilite dall'articolo 9, comma 10, della legge n. 289/2002, si precludono definitivamente la possibilità di accertare le situazioni imponibili e, pertanto, non assicurano un'integrale riscossione dell'IVA dovuta nel territorio italiano.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta che gli articoli 2 e
22 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'IVA normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a titolo di IVA, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano..”.
Per le argomentazioni che precedono l'originaria istanza del contribuente deve ritenersi ammissibile, il rimborso deve essere ritenuto spettante ad eccezione dell'Iva.
-Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riconosce il diritto al rimborso ad esclusione dell'Iva.
Spese compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NN SA ER