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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/12/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. ER ON – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 320 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1
In persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Favara, Via
Montevago n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Costanza che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
NTroparte_1
In persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in , Corso Parte_1
Umberto I n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mancuso che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T O
OGGETTO: contratti atipici
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 24 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 26 luglio 2018 il
[...]
chiedeva al Tribunale dello stesso centro di CP_1
“Ritenere e dichiarare che il ha diritto di rivalersi nei NTroparte_1 confronti dell di per la quota a carico Parte_1 Parte_1 della stessa relativa agli oneri per prestazioni socio-sanitarie garantite nelle comunità alloggio e nelle case protette per disabili psichici per gli anni 2007,
2008,2009, 2010 e 2011.
Conseguentemente condannare l' , Parte_1 con sede in , in persona del legale rappresentante prò tempore, al Parte_1 pagamento in favore del , in persona del Sindaco e NTroparte_1 legale rappresentante prò tempore, della complessiva somma di €. 1.415.734,10,
o di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre gli interessi legali dalle date delle singole richieste e sui rispettivi importi al soddisfo”.
Esponeva l'Ente ricorrente di avere anticipato l'intero costo delle prestazioni socio-sanitarie rese dalle comunità alloggio e dalle case protette per disabili psichici per gli anni summenzionati, per un costo complessivo di €
3.090.774,28 e che tale costo, in forza del D.P.C.M. del 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza, fosse anche a carico dell' di CP_2 Parte_1 per una percentuale pari al 40% in relazione alle comunità alloggio e del 100% in relazione alle prestazioni fornite dalle c.d. “case protette”. I costi erano indicati per ciascuno degli anni di riferimento, per un ammontare complessivo NT pari a quello sopra indicato. Sosteneva la parte ricorrente che l' tramite i propri funzionari, aveva riconosciuto il debito, ma i successivi solleciti di pagamento non avevano avuto esito. NT L si costituiva eccependo la nullità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Quanto al primo aspetto, la resistente rilevava l'indeterminatezza del criterio utilizzato per quantificare il dovuto, posto che la somma complessivamente richiesta era maggiore rispetto al 40% del costo delle prestazioni. NT Nel merito, sosteneva l' la mancanza di un fondamento giuridico del ricorso, attesa l'inapplicabilità delle disposizioni normative statali, non recepite
2 nell'ordinamento regionale siciliano, se non con la Legge Regionale n. 21 del
2014. In precedenza, e quindi per gli anni oggetto di causa, il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 non aveva efficacia normativa in Sicilia, fornendo solo, secondo l'Azienda, delle “linee guida” sui livelli essenziali di assistenza. Per effetto della circolare n. 1 del 15 febbraio 2005 (c.d. Circolare Stancanelli) dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, il NT Comune ricorrente avrebbe potuto richiedere all esclusivamente il costo anticipato delle prestazioni sanitarie svolte a favore degli assistiti delle comunità alloggio, come quelle infermieristiche, peraltro solo ove non rese NT direttamente dal personale dell' La convenuta negava anche l'asserito riconoscimento di debito perché le interlocuzioni tra i funzionari dei due Enti avevano riguardato esclusivamente le prestazioni sanitarie documentate e rilevava che, stante la mancata produzione di documentazione probante, il
Comune non aveva fornito adeguata prova del trattamento erogato ed oggetto della richiesta di rimborso.
Il Tribunale disponeva il mutamento del rito (da semplificato ad ordinario) e, con sentenza n. 277/2022 del 20 maggio 2022, statuiva come segue:
1) condanna l' di al pagamento in favore del CP_2 Parte_1 [...]
della somma complessiva di € 1.415.734,10 oltre interessi legali CP_1 dal dì della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
NT 2) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di ½ condannando l' alla rifusione in favore di parte attrice della restante quota, che si liquida in €
10.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%..
L'ASP di propone appello e chiede, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo della lite e, nel merito, dichiararsi infondate in fatto e diritto le domande di parte ricorrente.
Costituitosi in questo grado, il eccepisce NTroparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c. e, nel merito, ne chiede il rigetto in quanto infondato.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, osservando, previo richiamo ai criteri di valutazione dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17023 del 12/11/2003 e successive conformi) che il sia in ricorso, sia nella memoria ex art. 183, comma CP_1
6, n. 1 c.p.c.), aveva illustrato petitum e causa petendi, in modo sufficientemente chiaro e specifico, anche sulla quantificazione del dovuto, tanto che parte convenuta aveva potuto sin da subito spiegare le proprie difese.
3 NT Nel merito, il primo giudice ha escluso che l' avesse effettuato una formale ricognizione di debito, in quanto “dall'esame complessivo degli atti non è dato rintracciare un'adesione integrale ed incondizionata da parte dei funzionari Part dell' alle richieste Comune”, rinvenendosi al più solo la disponibilità CP_2 dell' delle spese sanitarie documentate e connesse a prestazioni che la Pt_1 NT stessa avrebbe potuto effettuare direttamente.
Il Tribunale ha poi ritenuto che il Comune ricorrente avesse “provato
l'erogazione delle prestazioni di cui chiede il rimborso”, sulla base sia della documentazione prodotta “in primo luogo gli atti di liquidazione (doc. 13 di parte attrice) sui quali compare indicata la causale – relativa a ricoveri per anziani e disabili presso varie strutture” - sia dell'assenza di una “specifica e puntuale contestazione da parte dell' dell'effettiva erogazione di dette prestazioni”, CP_2 NT avendo piuttosto l ritenuto “di dover versare non la percentuale indicata da parte attrice, ma solo una quota riferibile alle prestazioni sanitarie effettivamente rese ai pazienti, di cui a suo avviso non vi sarebbe prova ade-guata, ritenendo inapplicabile al caso di specie il criterio forfettario indicato dall'ente locale.”.
Sul piano normativo, il Tribunale ha ritenuto “opportuno condurre un sommario excursus sulle fonti normative che governano la materia”, partendo dagli artt.
116, 117 e 120 Cost. e 17 dello Statuto della Regione Sicilia ed osservando che
“il riparto tra normativa statale e regionale nelle materie oggetto del presente giudizio, si articola così: potestà legislativa concorrente per sanità e salute, potestà legislativa concorrente per servizi assistenziali sociali e potestà legislativa esclusiva per i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.”
Il giudice di prime cure ha considerato che, date le anzidette disposizioni di rango costituzionale, la materia relativa alla tutela dei livelli essenziali di assistenza è di competenza esclusiva dello Stato, che ha anche potere sostitutivo in caso di inerzia legislativa delle Regioni pur di assicurare l'anzidetta tutela. Pertanto, le norme statali di dettaglio sul riparto dei costi di un servizio essenziale dovrebbero applicarsi anche in ambito regionale.
Quanto a normativa primaria, il Tribunale ha fatto riferimento all'art. 26 della legge 833/1978, istituiva del ed all'art. 30 legge 730/1983 che pone a CP_3 carico del sanitario nazionale gli oneri delle attività sanitarie connesse a CP_4 quelle socioassistenziali. Richiamato altresì “l'art. 1, lett. n. della legge
419/1998, contenente delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale”, il primo giudice ha osservato che “in attuazione di quanto
4 previsto in sede legislativa, il governo statale ha provveduto ad emanare due
D.P.C.M.: il D.P.C.M. del 14.02.2001 e quello del 21(recte: 29).11.2001”.
Ricordati i tratti essenziali del primo dei due anzidetti D.P.C.M., il Tribunale ha proseguito la sua disamina nei termini che seguono:
“… il D.P.C.M. 29.11.2001“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, all'art. 1 stabilisce che la sua funzione e quella dei suoi allegati è quella di definire i Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA).
All'interno dell'allegato 1 si trova la tabella 1C che in premessa recita: “Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie desti-nate al Servizio sanitario nazionale. In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da al-cool, droghe
e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.” Nel corpo della tabella, al n. 9, relativo alla “Assistenza territoriale residenziale”in relazione alla “Attività sanitaria e socio- sanitaria nell'àmbito di Programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie”, i costi sono posti per il 60% a carico del Comune mentre la parte rimanente del 40% viene posta a carico del S.S.N.
Il contenuto del D.P.C.M. del 29.11.2001 è poi stato elevato a rango di fonte primaria con
L. 289/2002, il cui art. 54 recita “1. Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001””
La conclusione del Tribunale è “che la ripartizione delle spese tra e CP_3
Comuni per le spese di natura socio-sanitaria sia stata inserita fra quanto attiene alla determinazione dei L.E.A., materia di competenza statale: deve pertanto ritenersi che la normativa statale, stante anche l'assenza di normativa primaria di dettaglio di matrice regionale fino al 2014, sia pienamente applicabile al caso di specie, che ha ad oggetto prestazioni rese negli anni tra il
2007 ed il 2011.”
Peraltro, già prima della L.R. 21/2014, il decreto del Presidente della Regione
Sicilia del 4 novembre 2002, di approvazione delle linee guida per l'attuazione
5 del piano socio-sanitario della Sicilia “richiamava la tabella A prevista all'art. 4
D.P.C.M. 14.02.2001, nella quale appare una differenziazione nell'attività prestata a favore dei disabili: per la voce “Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e assistenza protesica” viene prevista una spesa “100% SSN l'assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva e nei casi di responsività minimale”, mentre per la voce “Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione dell'inserimento scola-stico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia” viene prevista una ripartizione delle spese “40% SSN -60% comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale) l'assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente”. All'evidenza, il decreto regionale utilizza criteri di riparto delle spese sovrapponibili al D.P.C.M. 29.11.2001.” NT In forza di ciò il Tribunale ha disatteso la tesi dell sull'inapplicabilità della normativa statale per l'epoca anteriore alla L.R. 21/2014, e ciò anche in considerazione della ratio che governa l'intera materia, in quanto trattasi le prestazioni in favore dei disabili presentano componenti socioassistenziali e sanitarie non agevolmente scindibili. Proprio tale indistinguibilità delle due componenti faceva sì che le norme prevedessero una distribuzione forfettaria degli oneri fra enti locali e CP_3
Era perciò fondata “la pretesa del ad ottenere dall' convenuto il CP_1 CP_2 rimborso delle spese oggetto del presente giudizio, sostenute negli anni fra il
2007 ed il 2011, secondo i criteri di ripartizione di cui ai D.P.C.M. del 14.02.2001
e del 29.11.2001.”.
Circa il quantum, la sentenza impugnata richiama la tabella 1C del D.P.C.M.
29 novembre 2001 ed i documenti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 di parte attrice e relativi prospetti, basati sugli atti di liquidazione per affermare la corretta quantificazione del dovuto da parte del con conseguente accoglimento CP_1 della domanda.
Spese secondo soccombenza, con compensazione parziale in forza della complessità del quadro normativo di riferimento.
Di qui il sopra trascritto dispositivo.
6 Con il primo motivo di appello, l' censura il mancato Parte_3 accoglimento della propria eccezione di nullità del ricorso introduttivo. Osserva
l'appellante che la domanda era “indeterminata e pertanto nulla anche in conseguenza del rito prescelto”. Non era dato comprendere in quale modo il
Comune di fosse pervenuto al quantum richiesto di € Parte_1 NT 1.415.734,10 a titolo di rimborso per la quota a carico dell delle spese delle prestazioni sociosanitarie rese nelle comunità alloggio e nelle case protette per disabili psichici negli anni dal 2007 al 2011, estremi inclusi. I conteggi contenuti in ricorso generavano dubbi sull'esatta quantificazione dell'asserito credito emergendo fra l'altro incongruenze fra l'ammontare richiesto e passaggi del ricorso e documentazione allegata, risultando perciò sostanzialmente impossibile capire se la cifra richiesta fosse corretta. Inoltre, al ricorso non erano allegati conteggi analitici o una consulenza tali da spiegare la determinazione della somma richiesta, e ciò anche in contrasto con il procedimento speciale instaurato che si basa sulla semplicità dell'attività istruttoria.
Le lacune evidenziate non erano state colmate, neppure con una richiesta di
CTU contabile che, peraltro, non sarebbe stata ammissibile, per le ragioni specificate nell'atto di appello.
Con il secondo motivo, l' appellante sostiene l'errore del Tribunale nel Pt_1 ritenere sussistente la prova delle prestazioni erogate, con illogicità della sentenza.
La prova in questione era invece mancante, atteso che il si era CP_1
“limitato ad una produzione generica ed approssimativa, contenente solo degli schemi riepilogativi delle spese complessivamente sostenute negli anni ma dai quali non è possibile desumere in alcun modo la natura delle prestazioni eseguite (diagnostiche, riabilitative, assistenziali ecc).” PNT Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, aveva contestato immediatamente la carenza di documentazione probante a sostegno della richiesta attrice, oltre alla mancanza di una previsione normativa NT dell'obbligo dell' di restituire le somme anticipate dal CP_1
Fra l'altro l'asserita carenza di contestazione si poneva in contrasto logico con la precedente affermazione del Tribunale sull'insussistenza di una ricognizione di debito.
Con il terzo motivo, l'appellante ripropone l'argomento di diritto secondo cui, in contrario a quanto ritenuto dal Tribunale di Caltanissetta, non esiste, in
7 relazione agli anni di riferimento una normativa legittimante la richiesta di rivalsa del , NTroparte_1
Ribadisce che il DPCM del 29 novembre 2001 forniva esclusivamente delle linee guida da attuarsi mediante leggi e decreti regionali specificativi. Il recepimento era avvenuto in Sicilia solo con Legge n. 21/2014, privo di efficacia retroattiva ex art. 11 disp. prel. cod. civ.
Cita l'appellante alcuni atti amministrativi a sostegno della propria tesi, quali la circolare n. 1 del 15 febbraio 2005 (c.d. Circolare Stancanelli) NT dell'Assessorato della famiglia, la quale “auspicava che le (oggi Pt_5 provvedessero direttamente ad assegnare proprio personale infermieristico presso ciascuna comunità per supportare ed integrare l'attività degli operatori sociali, ritenendo, altresì, che da tale assegnazione di personale sarebbero conseguiti indubbi vantaggi anche per il pubblico erario per la sensibile riduzione della spesa sanitaria”.
Analogamente, il Dirigente Regionale dell'Assessorato alla Salute, Dipartimento per la pianificazione strategica, con nota del 30 ottobre 2012 aveva espresso il NT parere che l'onere dell' poteva essere limitato, al massimo “al costo delle prestazioni infermieristiche, laddove non direttamente rese dal personale dell' ” e ciò sempre per mancato recepimento dei D.P.C.M. del Parte_1
2001. NT Ribadisce dunque l'appellante che “il Comune, avrebbe potuto richiedere all' esclusivamente il costo anticipato delle prestazioni sanitarie svolte a favore degli assistiti delle comunità alloggio, tipo quelle infermieristiche, qualora peraltro si riesca a provare che le stesse non siano già state direttamente rese dal NT personale dell' come auspicato dall'Assessore Stancanelli.”
La documentazione depositata dal non consentiva di comprendere CP_1 quali prestazioni potessero considerarsi tipicamente sanitarie e perciò potenzialmente rimborsabili, e dunque se l'importo richiesto fosse dovuto ed esattamente determinato.
********
Il primo motivo di appello è infondato. NT Il ricorso di primo grado chiedeva la condanna dell al pagamento della somma di € 1.415.734,10 a titolo di rimborso per gli oneri relativi alle prestazioni sociosanitarie garantite dal Comune di nelle comunità Parte_1 alloggio e nelle case protette per disabili psichici per gli anni dal 2007 al 2011.
Il petitum, in quanto consistente in una somma specifica, è determinato e di
8 più non potrebbe esserlo. Effettiva debenza della somma, correttezza e decifrabilità dei criteri di determinazione, esistenza di documenti o altre prove idonei a dimostrare l'esattezza della quantificazione sono tutte questioni di merito estranee alla problematica della validità dell'atto processuale.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Il primo giudice ha basato il suo convincimento sulla “copiosa documentazione attestante gli esborsi, in primo luogo gli atti di liquidazione (doc. 13 di parte attrice) sui quali compare la causale – relativa a ricoveri per anziani e disabili presso varie strutture” e sulla carenza di una contestazione specifica e puntuale NT da parte dell' dell'effettività delle prestazioni erogate (pagg. 7 – 8 sentenza). NT Quanto a tale secondo aspetto, l osserva (pag. 6 atto di appello) di avere in realtà contestato le avverse pretese “sia per mancanza di documentazione a sostegno della richiesta, sia per mancanza della normativa”. L'osservazione critica non è pertinente perché il Tribunale si riferiva alla mancata contestazione del fatto materiale costituito dall'esecuzione delle prestazioni sociosanitarie all'interno delle comunità alloggio e nelle case protette per disabili psichici, quindi ad un elemento diverso dalla documentazione mancante e dalla chiarezza e rilevanza di quella prodotta.
Si può semmai osservare che l'operatività del principio di non contestazione presuppone che le circostanze siano conosciute o conoscibili dalla parte che dovrebbe contestarle (cfr. Cass. 15 febbraio 2023 n. 4681, Cass. 1° aprile 2022
n. 10589 Cass. 25 gennaio 2022 n. 2223, Cass. 1° febbraio 2021 n. 2174,
Cass. 18 luglio 2016 n. 14652, Cass. 13 febbraio 2013 n. 3576) e non sembra NT che tale presupposto sussista nella specie, non avendo l – a quanto consta
– possibilità di controllo sulle attività sociosanitarie prestate presso le strutture interagenti con il Comune di nell'assistenza ai disabili. Parte_1
Tuttavia, la conclusione raggiunta dal Tribunale deve condividersi sul rilievo che gli atti di liquidazione cui fa riferimento la motivazione della sentenza (all.
13 produzione di primo grado del , pagg. 7 e 16 NTroparte_1 sentenza impugnata) vennero emessi nel disbrigo dei compiti istituzionali dell'Ente e per il perseguimento degli scopi – fra l'altro di particolare rilievo sociale e solidaristico – di assistenza a soggetti che a vario titolo ne erano e sono bisognosi. Si tratta perciò di atti amministrativi e contabili come tali assistiti da una presunzione di legittimità in forza della quale si può ritenere fornita la prova della spesa complessiva e della relativa causale, ossia quella dedotta per giustificare la richiesta di rimborso.
9 Il terzo motivo è inammissibile.
La giurisprudenza formatasi sull'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente all'epoca di presentazione dell'appello qui in discussione ha reiteratamente affermato che
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199 (conf. Cass. 30 maggio 2018 n. 13535,
Cass. 1° luglio 2020 n. 13293, Cass. 14 luglio 2021 n. 20066, Cass. 12 novembre 2021 n. 33843).
Nella specie, il Tribunale è pervenuto ad affermare l'applicabilità alla fattispecie del D.P.C.M. del 29 novembre 2001 all'esito di una ricognizione delle fonti normative di rango costituzionale e primario, ritenendo, in sintesi, che trattandosi di materia afferente al livello essenziale delle prestazioni assistenziali, dovessero trovare applicazione le norme statali in forza del potere sostitutivo comunque spettante alla legislazione statale in caso di inerzia delle
Regioni nell'esercitare in materia la loro potestà legislativa.
L'atto di appello non si rapporta all'impostazione logico – giuridica seguita dal
Tribunale e non sviluppa una parte argomentativa criticamente contrapposta alla motivazione della sentenza impugnata. Ribadisce soltanto la tesi dell'inapplicabilità del succitato DPCM in quanto recepito solo con L.R. n. 21 del 2014, sottolineando la non retroattività di quest'ultima legge e ciò senza pertinenza alcuna, dal momento che non è stata certo l'applicazione retroattiva della succitata legge regionale ad indurre il Tribunale ad accogliere la domanda.
In ogni caso, il Tribunale ha rilevato dati normativi oggettivi quali:
a) la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
10 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117 co. 2 lett.
m Cost.);
b) l'art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia che consente all'Assemblea
Regionale di legiferare “entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato” in materia di assistenza sanitaria e sociale;
c) la potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni in materia di “tutela della salute” (art. 117 co. 3 Cost.).
Poiché la regolamentazione delle relative spese costituisce logico corollario della necessità di apprestare le tutele sanitarie ed assistenziali previste dalla
Costituzione e dallo Statuto (a sua volta legge di rango costituzionale), appare del tutto condivisibile l'avviso del Tribunale di ritenere consequenziale l'operatività, in via sussidiaria, della normativa statale in materia fintanto che la Regione non provveda – in base ai succitati artt. 17 Statuto e 117 co. 3 Cost.
– ad una regolamentazione di dettaglio eventualmente diversa. L' applicabilità del D.P.C.M. del 29 novembre 2001 rende priva di pregio la tesi dell'appellante secondo cui l' potrebbe, al massimo, essere chiamata a rifondere le sole Pt_1 spese strettamente sanitarie relative a prestazioni che essa stessa avrebbe potuto erogare, spese che però – eccepisce – non sono distinte fra quelle documentate. E' proprio l'impossibilità di distinguere caso per caso le prestazioni sanitarie da quelle di diversa natura che sta alla base della determinazione forfettaria pari al 40% del contributo dell'ASP per le comunità alloggio. Di contro, il 100% stabilito per le strutture di ricovero dei disabili psichici sta a dimostrare l'essenzialità dell'assistenza sanitaria, comprensiva, perciò, di quelle forme di assistenza ad essa strumentali ed imprescindibili
(quali il vitto, la cura dell'igiene della persona e così via).
Va perciò ribadita l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo.
Consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione di compensi corrispondenti ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause dell'VIII scaglione di valore. Non viene inoltre liquidata la fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A la sentenza n. 277/2022 del 20 maggio 2022 del Tribunale di Caltanissetta
C O N D A N N A
L di Caltanissetta a rifondere al Parte_6 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi CP_1
€ 9.360,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, Pt_7 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente estensore
ER ON
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