Decreto cautelare 24 maggio 2022
Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 17 aprile 2023
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 09/06/2022, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2022
N. 00600/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 600 del 2022, proposto da:
- NA RI GA, rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Orlando, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
nei confronti
- il Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Lezzi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- dell’ordinanza n. 57 del 23.02.2022, emanata dalla Citta di Gallipoli, con la quale viene ingiunto alla ricorrente “ di demolire le opere sopra elencate e ripristinare lo stato dei luoghi dell’immobile così come autorizzato, a propria cura e spese entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della ” medesima;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio dell’8 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto, del tempo trascorso dalla realizzazione delle opere - valutato esclusivamente, appunto, quanto al pregiudizio - e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti degli atti impugnati debbono essere interinalmente sospesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 aprile 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO